DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO - Prof. Sara Tonolo - Trieste 25 ottobre 2017 –
LE RISERVE AI TRATTATI INTERNAZIONALI DEFINIZIONE (ART. 2 CONV. VIENNA): dichiarazione unilaterale in qualunque modo formulata o definita, fatta da uno Stato al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o accessione ad un trattato, tramite la quale si escluda o si modifichi l’effetto legale di certe disposizioni del trattato in sede di applicazione delle stesse da parte di quello Stato.
LE RISERVE AI TRATTATI INTERNAZIONALI EFFETTI DELLE RISERVE: POSITIVO: facilitare un’ampia partecipazione degli Stati ai trattati multilaterali; NEGATIVO: frammentazione dei trattati, e creazione di complesse relazioni tra gli Stati che aderiscono al trattato.
TIPOLOGIA DELLE RISERVE RISERVE ECCETTUATIVE: riserve con cui lo Stato mira ad escludere l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato (es. riserva a art. IX Conv. Genocidio 1948 che prevede competenza CIG su controversie in materia); RISERVE MODIFICATIVE: riserve con cui lo Stato mira a modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni, o a escluderne l’applicazione in relazione a determinate fattispecie (es.: riserva apposta dall’Italia all’art. 15 Patto ‘66 dir.civ.e pol. Su previsione di applicazione di pena più lieve, Italia afferma che tale norma “si applica solo ai processi in corso. Di conseguenza una persona già condannata con sentenza definitiva non beneficerà di disposizioni di legge successive a tale sentenza che prevedano l’applicazione di una pena più lieve”.
TIPOLOGIA DELLE RISERVE RISERVE INTERPRETATIVE: rientrano nell’ambito delle riserve modificative, dato che modificano comunque una disposizione del trattato secondo una certa intepretazione o costituiscono una categoria autonoma?
RISERVE INTERPRETATIVE Non importa definirle entro l’ambito di una categoria autonoma o ricomprenderle entro quelle modificative, essendo al riguardo rilevante solo l’effetto che le distingue dalle DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE: Se lo Stato intende accettare certe disposizioni solo se interpretate in un certo modoRISERVA; Se uno Stato avanza solo una determinata interpretazione NO RISERVA: possibilità di modifica in una successiva sentenza che accerti che quella interpretazione non è corretta: ad es.
LE RISERVE AI TRATTATI INTERNAZIONALI RISERVA ≠ DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE: es. art. 310 Conv. Montego Bay 1982: L’articolo 309 non vieta ad uno Stato, nel momento in cui firma, ratifica o aderisce alla presente Convenzione, di effettuare delle dichiarazioni, quale ne sia la formulazione o la denominazione, in particolare allo scopo di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che dette dichiarazioni non siano dirette ad escludere o modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a tale Stato”.
EVOLUZIONE SUCCESSIVA DELLA PRASSI Prassi di apposizione di riserve tardive è stata approvata per favorire l’adesione di più Stati. Ripresa di lavori di codificazione della Commissione del diritto internazionale in materia a partire dal 1995Guida alla prassi
POSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE Nel 2003, la Commissione adottò le “Draft guidelines on Reservations to Treaties” e un “Commentary and Model Clauses” con l’obiettivo di determinare più chiaramente l’oggetto e lo scopo dei trattati al fine di valutare la validità delle riserve.
POSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE Nel 2008 la Commissione rese note ulteriori Guidelines. Nella sessione della AG del 2008 si invita gli Stati a rispondere in merito alle questioni poste dalla Commissione nel report del 2008 sulle riserve fissando il termine di gennaio 2010 per informare la Commissione della prassi interna in merito alle riserve.
POSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE Le linee – guida della Commissione sono molto importanti a livello interpretativo per la ricostruzione della prassi relativa all’apposizione delle riserve: es. la linea-guida n. 1.3. della CDI in materia di riserve, che s’intitola “Distinzione tra riserve e dichiarazioni interpretative” stabilisce che: “La qualificazione di una dichiarazione unilaterale come riserva o dichiarazione interpretativa è determinata dagli effetti giuridici che mira a produrre”.
CONFORMITA’ DELLA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE AL DIRITTO CONSUETUDINARIO Indicazioni tratte dalla giurisprudenza Cedu- Caso Belilos c. Svizzera 29.4.1988: La Corte europea era chiamata a verificare se una certa dichiarazione della Svizzera fosse in realtà una riserva (non ammessa dalla CEDU ai sensi del suo articolo 64). La Corte, dopo aver riconosciuto che la dichiarazione interpretativa svizzera poteva considerarsi senz’altro una riserva non ammessa dall’articolo 64 della Convenzione, si è ritenuta competente ad interpretare l’intenzione della Svizzera, e si è chiesta se per quest’ultimo Stato la dichiarazione fosse essenziale o meno ai fini della sua partecipazione alla Convenzione. La conclusione fu negativa.
AMMISSIBILITA’ ED EFFETTI DELLE RISERVE Evoluzione del diritto internazionale verso una maggiore flessibilità; Art. 19 Conv. Vienna: è possibile apporre una riserva anche se non prevista dal testo del trattato, purchè: La riserva non sia proibita dal trattato; Il trattato non disponga che possono essere fatte solo determinate riserve; Nei casi diversi se la riserva non è incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato.
CORRISPONDENZA DI CONV. VIENNA A DIR. CONSUETUDINARIO Art. 19 Conv. Vienna codifica una regola che era stata da tempo enunciata dalla CIG nel parere del 1951 relativo alla possibilità di apporre riserve alla Conv. Genocidio ‘48 che non prevede nulla in merito alle riserve; Il parere trae origine dalla formulazione di una riserva da parte dell’ex URSS che appone una riserva eccettuativa all’art. IX che prevede la competenza della CIG a risolvere le controversie in materia ed è richiesto in base all’art. 96 Carta ONU; Corte afferma che assenza di previsione non esclude la possibilità di apporre riserve purchè non siano incompatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato; però non si pronuncia sulla compatibilità co l’oggetto e lo scopo del trattato della riserva eccettuativa all’art. IX, ma…
CORRISPONDENZA DI CONV. VIENNA A DIR. CONSUETUDINARIO CIG torna sul punto a seguito dell’attacco NATO contro la Jugoslavia (Serbia Montenegro) dapprima nel 1999: la Jugoslavia adisce la CIG per denunciare l’illegittimità dell’attacco da parte di USA, Belgio, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, sostenendo che la giurisdizione della Corte sussiste in virtù dell’art. IX della Convenzione. Alcuni Stati come USA e Spagna avevano formulato riserve per escludere l’applicazione dell’art. IX e tali riserve non avevano suscitato obiezioniCorte nega adozione di misure cautelari nei confronti di Spagna e Usa affermando la carenza di giurisdizione (ord. 2.6.1999). La Spagna ha ritirato la riserva all’art. IX nel 2009.
CORRISPONDENZA DI CONV. VIENNA A DIR. CONSUETUDINARIO E ancora CIG torna sul punto nella controversia Congo/Ruanda, 3.2.2006, in cui la CIG afferma espressamente che la riserva eccettuativa dell’art. IX della Conv. Genocidio non incide sugli obblighi sostanziali e quindi non è incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato: Corte respinge tesi del Congo per cui la riserva apposta dal Ruanda fosse da considerarsi invalida per contrarietà allo ius cogens. Corte distingue i due aspetti dello ius cogens e della giurisdizione della CIG. Il Ruanda ha ritirato la riserva all’art. IX nel 2008.
RISERVE E SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI La riserva di regola è apposta al momento dell’adesione o della ratifica del trattato: competenza di organi competenti alla ratifica: problema rapporti di governo – parlamento nei casi di art. 80 Cost.; Lo stato successore può aderire al trattato con la NOTIFICA DI SUCCESSIONE: nei limiti del testo del trattato, e compatibilmente con l’oggetto e lo scopo del trattato.
EFFETTI DELLE RISERVE Cosa succede quando uno Stato appone una riserva a un trattato internazionale? Dipende se il trattato è BILATERALE o MULTILATERALE…
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI BILATERALI ….. Se il trattato è bilaterale la riserva ha la funzione di una proposta di modifica delle disposizioni del trattato e l’accettazione della riserva da parte delle altre parti del trattato costituisce MODIFICA del trattato.
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI MULTILATERALI. Se il trattato è multilaterale la situazione è più complicata. In generale l’OBIEZIONE di uno Stato non rileva ai fini delle obbligazioni degli altri Stati con lo Stato che ha effettuato la RISERVA. Se però la maggior parte degli Stati parti obietta alla riserva lo Stato che intende apporre la riserva dovrebbe valutare se realmente mira a diventare parte del trattato. Distinguiamo alcuni casi:
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI MULTILATERALI Se una RISERVA è espressamente autorizzata dal trattato, non è necessaria alcuna accettazione da parte degli altri Stati parte al trattato, e lo Stato che formula la riserva diventa parte del trattato. Es.: Art. 57 ammette in principio le riserve prevedendo condizioni per la loro apponibilità effettiva.
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI MULTILATERALI CASO 1 RISERVA ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA NON E’ RICHIESTA ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI STATI LO STATO CHE FORMULA LA RISERVA DIVENTA PARTE DEL TRATTATO.
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI MULTILATERALI 2) Se il trattato espressamente lo richiede, a causa della materia che ne è oggetto e dello scarso numero di parti, l’accettazione di tutte le parti è necessaria perché lo Stato che formula la riserva diventi parte (art. 20 par. 2 della Conv. Di Vienna del 1969).
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI MULTILATERALI CASO 2 ACCETTAZIONE DELLE RISERVE E’ RICHIESTA LO STATO RISERVANTE DIVENTA PARTE SOLO IN SEGUITO AD ACCETTAZIONE DELLA RISERVA DA PARTE DI TUTTE LE ALTRE PARTI.
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI MULTILATERALI. 3) Se il trattato è un atto istitutivo di un organizzazione internazionale, la riserva deve essere approvata dall’Organizzazione tramite l’organo competente (art. 20 par. 3 Conv. Vienna 1969).
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI MULTILATERALI CASO 3 IL TRATTATO ISTITUISCE UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE LA RISERVA DEVE ESSERE APPROVATA DALL’ORGANIZZAZIONE.
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI MULTILATERALI 4) Se il trattato TACE sulla possibilità di apporre riserve, si devono considerare l’OGGETTO e lo SCOPO del trattato e gli altri Stati sono liberi di accettare o no una riserva; con l’OBIEZIONE alla riserva lo Stato può dichiarare: a) che non intende avere alcun obbligo pattizio con lo Stato riservante (OBIEZIONE QUALIFICATA); b) che rifiuta la riserva ma non il trattato con lo Stato riservante, nei limiti della riserva.
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI MULTILATERALI CASO 4 IL TRATTATO TACE GLI STATI SONO LIBERI DI ACCETTARE O RESPINGERE LA RISERVA OBIEZIONE Lo Stato non vuole intrattenere alcuna relazione pattizia con lo Stato riservante. Lo Stato rigetta solo la riserva.
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI MULTILATERALI 5) Se il trattato VIETA la possibilità di apporre riserve, occorre seguire la prescrizione del trattato: es. Convenzione di Parigi del 1993 sul divieto delle armi chimiche vieta del tutto le riserve ma ammette quelle compatibili con l’oggetto e lo scopo apposte ai tre Annessi.
EFFETTI DELLE RISERVE NELL’AMBITO DEI TRATTATI MULTILATERALI CASO 5 IL TRATTATO VIETA LE RISERVE OBBLIGO DI RISPETTARE IL DIVIETO
PROCEDURA DI APPOSIZIONE RISERVE: ART. 23 La riserva deve essere formulata per iscritto e comunicata agli altri Stati contraenti. La riserva deve essere accettata da parte degli altri Stati contraenti perché produca i suoi effetti, a meno che non sia previsto diversamente dal testo del trattato (art. 20) e si considera accettata tacitamente se non vengono formulate obiezioni entro 12 mesi.
PROCEDURA DI APPOSIZIONE RISERVE: ART. 23 RISERVA ACCETTAZIONE ESPRESSA ACCETTAZIONE TACITA (NO OBIEZIONI 12 MESI)
PROCEDURA DI APPOSIZIONE RISERVE: ART. 23 RISERVA OBIEZIONE QUALIFICATA: VOLONTA’ RIVOLTA A IMPEDIRE ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO TRA STATO OBIETTORE E STATO CHE FORMULA RISERVA; OBIEZIONE SEMPLICE: TRATATTO ENTRA IN VIGORE MA NON SI APPLICA DISPOSIZIONE CUI RISERVA SI RIFERISCE (ART. 21).
PROCEDURA CONCERNENTE OBIEZIONI Effetti delle obiezioni differenti, a seconda che si tratti di obiezione qualificata e di obiezione semplice. In questo Convenzione di Vienna ha innovato il diritto consuetudinario: parere CIG 1951 affermava che il trattato non entrava in vigore tra lo Stato che si oppone alla riserva e lo Stato che ha formulato la riserva: attuale scarsa rilevanza di obiezione semplice. E’ possibile anche ritiro di un’obiezione
PROCEDURA DI APPOSIZIONE RISERVE: ART. 23 EFFETTI DELLE RISERVE TRA STATO AUTORE DI RISERVA E ALTRE PARTI: TRATTATO IN VIGORE SALVO DISPOSIZIONI OGGETTO DI RISERVA O COME MODIFICATE; PER LE ALTRE PARTI: TRATTATO SI APPLICA INTEGRALMENTE
PROCEDURA DI APPOSIZIONE RISERVE: ART. 23 E’ possibile ritirare una riserva? Sì secondo quanto prevede art. 22 e senza consenso di Stati che hanno accettato la riserva e l’effetto decorre dal momento in cui il ritiro è notificato agli altri contraenti. Es.: Italia aveva apposto riserva all’art. 12.4. Patto’66 dir. civ.e pol. Per cui la disposizione “nessuno può essere privato arbitrariamente del diritto di entrare nel proprio paese” doveva essere interpretata senza pregiudizio della XIII disp. Cost. che vieta l’ingresso e il soggiorno di certi membri di Casa Savoia. Nel 2002 la disposizione è stata abrogata e la riserva è stata ritirata nel 2005.
PROCEDURA DI APPOSIZIONE RISERVE: ART. 23 Allo stesso modo è possibile ritirare un’obiezione, a meno che il trattato non disponga diversamente (art. 22). Il ritiro è un atto unilaterale e non richiede il consenso dello Stato accettante.
ASPETTI PROBLEMATICI Controllo su compatibilità della riserva con oggetto e scopo del trattato è difficile da conciliare con obiezione o accettazione di altri Stati. Es.: art. 20 par. 2 Conv. Discriminazione razziale 1965 risolve il problema stabilendo che riserva è incompatibile con oggetto e scopo del trattato se 2/3 degli Stati parte solleva obiezione.
RISERVE E TRATTATI SUI DIRITTI UMANI Prassi di apporre riserve ai trattati sui diritti umani è oggetto di condanna da parte dei movimenti a tutela dei diritti umani/reazioni politiche. Esigenze giuridiche di flessibilità e universalità. Ampia utilizzazione e vari oggetti, anche riduzione al minimo del contenuto dell’accordo: es. paesi islamici – Libia quando ha ratificato Conv. Eliminazione discriminazione contro donna 1979
RISERVE E TRATTATI SUI DIRITTI UMANI Problema concernente il controllo sul rispetto dei diritti umani previsti dai trattati. Molti trattati sui diritti umani prevedono un organo di controllo competente a controllare l’applicazione del trattato (es. Cedu), si può ritenere che tali organi controllino anche l’apposizione di riserve?
RISERVE E TRATTATI SUI DIRITTI UMANI Controllo su applicazione di trattati sui diritti umani? Controllo su riserve apposte a tali trattati?
RISERVE E TRATTATI SUI DIRITTI UMANI Il problema del controllo sulle riserve apposte ai trattati sui diritti umani si è posto concretamente in ordine alla Cedu Art. 57 Cedu prevede che “si possa formulare riserva rispetto a disposizioni della Convenzione nella misura in cui una legge in vigore nel suo territorio non sia conforme a quella disposizione della Convenzione”
RISERVE E TRATTATI SUI DIRITTI UMANI - CEDU CASO 1 RISERVA ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA NON E’ RICHIESTA ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI STATI LO STATO CHE FORMULA LA RISERVA DIVENTA PARTE DEL TRATTATO
RISERVE E CEDU Poiché la possibilità di apporre riserve è espressamente prevista dall’art. 57 Cedusi rientra nell’ambito dell’art. 20 Conv. Vienna, quindi la riserva non deve essere accettata da altri Stati? 1. Corte europea dei diritti dell’uomo ha ammesso che il silenzio degli Stati equivalga ad accettazione delle riserve ma ciò non toglie il potere di controllare la riserva e la sua ammissibilità ex art. 57 Cedu.
RISERVE E CEDU …… 2. Inoltre Corte afferma che se la riserva è ritenuta inammissibile, allora è la riserva a doversi considerare invalida e priva di effetti quindi lo Stato che l’ha formulata deve considerarsi vincolato al trattato come se la riserva non fosse mai esistita: Cedu 29.4.1988; Cedu 23.3.1995 caso Loizidou c. Turchia- accettazione della giurisdizione Cedu da parte della Turchia tranne Cipro Nord (occupato di fatto dalla Turchia)- Cedu esclude validità della riserva ma non dell’accettazione della giurisdizione.
LE RISERVE E I TRATTATI SUI DIRITTI UMANI NELL’ORIENTAMENTO DELLO HUMAN RIGHTS COMMITTEE Il COMITATO SUI DIRITTI UMANI, organo competente a controllare il rispetto del Patto sui diritti civili e politici del 1966, nel suo General Comment 24 ha stabilito: “La competenza a valutare la compatibilità delle riserve con i trattati sui diritti umani spetta al Comitato…..”.
CONSEGUENZE DI UNA RISERVA INACCETTABILE PER IL COMITATO “…Inoltre nel caso di riserva inaccettabile la conseguenza non riguarderà l’invalidità del Patto nel suo insieme. Piuttosto si separerà la riserva nel senso che il patto resterà in vigore per lo Stato riservante senza la riserva”. (caso Kennedy c. Trinidad e Tobago – 2.11.1999).
CONSEGUENZE DI UNA RISERVA INACCETTABILE APPOSTA A UN TRATTATO SUI DIRITTI UMANI Vi è dunque un orientamento comune agli organi sui diritti umani per cui se la riserva è inammissibile, lo Stato si considera ugualmente parte del trattato e la riserva è eliminata se è considerata incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato.
VALUTAZIONE DI TALE ORIENTAMENTO Aspetto positivo di giurisprudenza appena esaminata: possibilità di controllo sulle riserve da parte di un organo giurisdizionale; Aspetto negativo: dubbi in merito all’estensione dell’orientamento per cui riserva inammissibile è come non apposta – contrario a volontà come presupposto dei trattati.
PRASSI SUCCESSIVA CONFORME La linea guida 2.3.1. s’intitola “Formulazione di una riserva tardiva”, e dispone: “A meno che un accordo non disponga altrimenti, uno Stato o una OI non può formulare una riserva ad un trattato dopo l’espressione del suo consenso ad obbligarsi, a meno che nessuna delle altre Parti contraenti si opponga”. Quindi una riserva tardiva è quella formulata in un momento successivo alla ratifica o all’adesione e la sua ammissibilità è condizionata all’unanime accettazione delle altre Parti.
EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI Art. 26 Conv. Vienna: pacta sunt servanda:”ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere eseguito in buona fede” se uno Stato non esegue un trattatoillecito internazionale Art. 27: una parte non può invocare le disposizioni del diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato
EFFICACIA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI PACTA SUNT SERVANDA ART.28 – EFFICACIA NEL TEMPO:IRRETROATTIVITA’ ART. 29 – EFFICACIA NELLO SPAZIO: INTERO TERRITORIO ART. 27 – EFFICACIA SOGGETTIVA SOLO NEI CONFRONTI DI PARTI
EFFICACIA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NEL TEMPO IRRETROATTIVITA’ DEI TRATTATI INTERNAZIONALI: le disposizioni di un trattato non obbligano le parti per gli atti o i fatti anteriori alla data di entrata in vigore o a una situazione che ha cessato di esistere a tale data.
EFFICACIA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELLO SPAZIO ART: 29 Conv. VIENNA: Il trattato vincola le parti con riguardo all’intero territorio, a meno che non sia deducibile una diversa intenzione dal trattato o da altre fonti: es.: art. 1 Convenzione europea del 1950
EFFICACIA SOGGETTIVA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI Il trattato produce di regola obblighi solo per gli Stati contraenti: art. 27 Per gli Stati terzi il trattato non crea né diritti né obblighi senza il loro consenso: art. 34 Eccezioni alla regola per cui il trattato produce obblighi solo per le parti vanno fondate sulla volontà dei terzi – eccezioni apparenti, es. per il trattato che enuncia regole di diritto consuetudinario
EFFICACIA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NEI CONFRONTI DI STATI TERZI Nel caso di trattati che prevedono diritti per gli Stati terzi, il consenso si presume fino a indicazione contraria (art. 36); Nel caso di trattati che prevedono obblighi per gli Stati terzi, è necessaria l’accettazione per iscritto (art. 35).
MODIFICA DEI TRATTATI La modifica dei trattati può avvenire solo per accordo tra le parti (art. 39). Occorre però perfetta coincidenza tra gli Stati parti perché l’emendamento possa produrre effetti (mezzo per raggiungere ciò: clausola nell’accordo che contiene emendamento per cui quest’ultimo entra in vigore solo a seguito di ratifica di tutti i contraenti del trattato da emendare), in caso contrario….
Tra Stati parti di entrambi i Trattati prevale il Trattato posteriore Accordo di emendamento non vincola Stati che sono parti del primo trattato e non di quello di emendamento Art. 40 par.4 Conv. VIenna Tra Stati parti di entrambi i Trattati prevale il Trattato posteriore Tra uno Stato parte di entrambi i Tratatti e uno Stato parte di uno solo si applica il trattato comune a entrambi
MODIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI - Talvolta è lo stesso Trattato a prevedere la possibilità di modifica/emendamento: ad es. art. 108 Carta Onu – competenza AG; - Talvolta tale possibilità è distinta dalla revisione – adozione di modifiche più incisive che coinvolgano il trattato nel suo complesso: ad es. art. 109 Carta Onu: si tratta di una differenza solo formale – competenza conferenza diplomatica.
MODIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI Nell’ambito di un trattato multilaterale, è anche possibile un accordo di modifica del trattato limitatamente ai rapporti tra alcune parti: art. 41 Conv. Vienna ammette tale possibilità solo se è espressamente prevista e non è espressamente vietata dal testo del trattato e se: La modifica non pregiudica il godimento da parte delle altre parti dei loro diritti o l’adempimento degli obblighi in base al trattato; La modifica non riguardi una disposizione la cui deroga sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato/se avviene illecito internazionale.