MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE Adempimento Novazione oggettiva Remissione Compensazione Confusione Impossibilità sopravvenuta
NOVAZIONE 1230 ss.- oggettiva Nuova obbligazione diversa nell’oggetto o nel titolo (aliquid novi) Animus novandi Novazione soggettiva: norma di rinvio 1235
REMISSIONE DEL DEBITO 1236 – 1240 c.c. Rinuncia volontaria con atto unilaterale recettizio Entro un congruo termine rifiuto del debitore Comportamento concludente sufficiente: non è un negozio formale (art.1237)
COMPENSAZIONE Artt. 1241 – 1252 c.c. Reciproca coesistenza di crediti omogenei, liquidi ed esigibili / autonomia rapporti giuridici sottostanti Semplificazione di pagamento Soddisfarsi con la concorrente rinuncia e neutralizzazione delle pretese creditorie Legale/giudiziale art. 1243 c.c. Volontaria Eccezione di parte
CONFUSIONE Artt. 1253 – 1255 c.c. RIUNIONE della qualità di debitore e creditore nello stesso soggetto Non opponibile ai terzi 1255 c.c. riunione di fideiussore e debitore: cd. confusione impropria, non estingue l’o. principale ma solo quella di garanzia
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA Artt. 1256 – 1259 c.c. Oggettiva Assoluta ( da interpretarsi secondo buona fede oggettiva) Definitiva x estinguere l’obbligazione Se temporanea: debitore non responsabile del ritardo; estingue se : termine essenziale o inutilità della prestazione