Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a. 2016-2017 Prof.ssa Silvia Borelli Lezione VI – Efficacia oggettiva del contratto collettivo
Efficacia reale del contratto collettivo Art. 2077 c.c. Art. 2113 c.c.: indisponibilità dei diritti = annullamento delle rinunzie e transazioni. inderogabilità delle clausole del contratto collettivo= nullità delle clausole difformi del contratto individuale + sostituzione di diritto delle clausole difformi (art. 1339 e 1419 co. 2 c.c.) * Eccezioni: rinunzie e transazioni operate 1) davanti alla commissione di conciliazione della DTL (art. 410 c.p.c.); 2) davanti al giudice (art. 420 c.p.c.); 3) davanti alle commissioni di conciliazione previste dai contratti collettivi (art. 412 ter c.p.c.); 4) davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412 quater c.p.c.); 5) nelle sedi di certificazione (art. 82 d. lgs. 276/2003); 6) in sede di conciliazione monocratica (art. 11 d. lgs. 124/2004).
Efficacia reale del contratto collettivo Derogabilità in melius : cumulo/conglobamento; clausole di inscindibilità Inefficacia delle clausole dismissive del contratto collettivo (art. 1398 c.c.), salvo sia espressamente conferito all’o.s. il potere di disporre di un diritto disponibile
Efficacia della parte obbligatoria del contratto collettivo Clausole che obbligano il datore di lavoro nei confronti dei sindacato o delle rappresentanze dei lavoratori o che obbligano i soggetti collettivi (che hanno stipulato il contratto collettivo o altri) In caso di inadempimento: sanzioni endo-associative (es. se il contratto decentrato viola una clausola di rinvio del CCNL); responsabilità nei confronti dell’oo.ss. (condotta antisindacale) o dell’associazione datoriale/datore di lavoro