Alle origini della Costituzione del ‘48 Cenni al dibattito
Le premesse culturali del dibattito che ha portato alla Costituzione del ‘48 Bene pubblico/bene privato : sono sovrapponibili? Posizione contraria di socialisti e comunisti Posizione contraria dei cattolici Liberali : distinzione liberalismo politico/liberismo economico L’economia non è autonoma dalla politica L’economia di mercato non è in natura (Einaudi) Il mercato deve essere strutturato secondo regole concorrenziali
La cultura dei costituenti scuola economia dei primi del ‘900 (Pantaleoni, De Viti de Marco, Barone) liberista: non automatica corrispondenza tra interesse privato ed interesse pubblico Pareto: Economia= scienza dell’ofelimità Libera concorrenza= sistema migliore sia per i prezzi che per la remunerazione dei fattori di produzione Bene pubblico / prosperità economica? Keynes
La Commissione De Maria Analisi della struttura economica italiana: agricoltura: Realtà molto diverse (al sud e al centro il latifondo; al nord agricoltura intensiva) Proposte Al sud: sviluppo della cooperazione e libertà di commercio Al nord : forte intervento statale per le bonifiche e politica di assistenza sociale industria: Squilibri territoriali; tendenza ai monopoli Proposte: Controlli pubblici e eventuali nazionalizzazioni
La questione dell’interesse comune Per la componente socialcomunista: ruolo determinante dello Stato nella saldatura tra economia e politica; Per la componente cattolica: armonizzazione della presenza pubblica nell’economia con il principio di sussidiarietà orizzontale Per la componente liberale: Impresa / controlli pubblici
L’impostazione accolta nella carta costituzionale Economia e politica : connessione Art. 1 Cost.: la repubblica fondata sul lavoro
Cenni al dibattito in Assemblea Costituente relativo alle principali norme in tema di rapporti economici gli artt.41,42 e 43 della Costituzione Sull’art. 41: Frutto della “fusione”(in sede di III Sottocommissione) di due distinti articoli (art. 37 ed art.39) espressivi di due opposte visioni: Art. 37: attività economica interamente finalizzata all’esclusivo perseguimento del benessere collettivo e dunque funzionalizzabile a fini sociali (in favore della funzionalizzazione sociale dell’iniziativa economica si era espresso, in particolare, l’on.Mortati ), fini definibili dallo Stato mediante “piani” dal contenuto vincolante per i privati; Art.39 : l’iniziativa economica privata è libera e non può recar danno all’utile pubblico L’art. 41 come norma “anfibologica”
Il diritto di proprietà in Assemblea costituente Tra i protagonisti: Dossetti e Togliatti In sede di III Sottocommissione : proposta Taviani : funzione sociale e funzione personale della proprietà non si influenza lo svolgimento dei lavori In Assemblea plenaria: cadono i collegamenti fra libertà e proprietà Il riconoscimento e la garanzia sono assegnati alla legge, non alla Costituzione Da diritto assoluto ed inviolabile alla sua possibile funzionalizzazione