Le origini dei moderni esecutivi

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Transcript della presentazione:

Le origini dei moderni esecutivi Il governo italiano: organizzazione e funzioni La formazione del governo Le politiche pubbliche La responsabilità del governo Le crisi di governo Il governo e i suoi rapporti con altri organi e soggetti

IL GOVERNO: POTERE ESECUTIVO E AMMINISTRAZIONE • La funzione esecutiva: porre in essere attività concrete ed effettive, in attuazione di scelte più generali e di indirizzo • La funzione amministrativa: tradurre continuativamente in decisioni puntuali ed aventi ben individuati destinatari, le scelte di regola generali e astratte del legislatore «Il governo – potere esecutivo e vertice dell’amministrazione statale – costituisce l’organo che più di ogni altro promuove, elabora, mette a punto e, in parte direttamente, realizza le politiche pubbliche».

COSA FA IL GOVERNO • Ordine pubblico Politica di bilancio e finanziaria • Politica estera Politica comunitaria Politica militare

IL PROBLEMA DELLA FUNZIONALITÀ DEL GOVERNO IN ITALIA Il Presidente del Consiglio non considerato altro che un primus inter pares Il rapporto inadeguato con il Parlamento al quale il governo è legato da doppio rapporto fiduciario Il rapporto governo-partiti come causa della prolungata relativa debolezza del governo

LA DISCIPLINA DEL GOVERNO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO Costituzione: artt. 92-96 Legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri» D.lgs. 30 settembre 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del governo» e d.lgs. 30 settembre 1999, n. 303 «Ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri» D.p.c.m. 10 novembre 1993 «Regolamento interno del Consiglio dei ministri» riportato

COME E’ COMPOSTO IL GOVERNO Art. 92.1 Cost. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri   Il governo è un organo complesso composto da una pluralità di organi individuali…   Presidente del Consiglio dei ministri → Presidenza del Consiglio Ministri → vertice delle amministrazioni (ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del Presidente del Consiglio) …e un organo collegiale Consiglio dei ministri → costituito dal primo, che lo presiede, e dai secondi

RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PRINCIPIO COLLEGIALE Art. 95.1 Cost. Il presidente del Consiglio dei ministri «dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri Artministri. 95.2 Cost.  I sono: «responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri»

I tre principi: direzione politica monocratica del Presidente del Consiglio direzione politica collegiale del Consiglio dei ministri responsabilità e potere politico individuale del singolo ministro

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Art. 95 Cost.; art. 5 l. 400/1988; d. lgs. 303/1999 Dirige la politica generale del governo e ne è responsabile Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative può adottare direttive per assicurare imparzialità, buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione Promuove e coordina l’attività dei ministri può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al Consiglio dei ministri concorda con i ministri eventuali dichiarazioni pubbliche ogni qualvolta riguardino la politica generale del governo

Pone, direttamente o tramite un ministro delegato, la questione di fiducia dinanzi alle Camere Controfirma qualsiasi atto deliberato dal Consiglio dei ministri Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa Può istituire comitati di ministri Esercita le funzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di stato (v. legge 124/2007)

Promuove e coordina l’azione del governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali Promuove e coordina l’azione del governo nell’Unione europea ed è responsabile per l’attuazione degli impegni assunti in ambito europeo

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ha sede a Palazzo Chigi È composta di numerosi dipartimenti, uffici e servizi e diverse migliaia di dipendenti e collaboratori Gode di autonomia organizzativa e di autonomia contabile e di bilancio riportato

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Artt. 2-4 legge 400/1988 Determina la politica generale del governo Approva le dichiarazioni sull’indirizzo politico e sugli impegni programmatici Dirime gli eventuali conflitti di competenza fra ministri Esprime l’assenso all’iniziativa del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere Delibera sugli indirizzi di politica internazionale ed europea Il consiglio dei ministri si riunisce per prassi il venerdì. È preceduto da un pre-consiglio preparatori che si tiene il martedì. Può essere convocato ad horas e le sedute non necessitano della presenza del numero legale.

Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi Delibera sulle nomine al vertice di enti, istituti o aziende di competenza dell’amministrazione dello Stato Delibera sui ricorsi alla Corte costituzionale contro una legge regionale e sui conflitti di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una Regione Delibera sull’annullamento straordinario di atti amministrativi illegittimi a tutela dell’unità dell’ordinamento, nei confronti degli atti dell’amministrazione statale o anche degli atti degli enti locali (v. art. 138 TUEL)

⇒ elenco dei ministeri, attualmente 13 (d. lgs. 300/1999) I MINISTRI • Ministri con portafoglio: costituiscono il vertice delle amministrazioni cui sono preposti (ministeri) ⇒ elenco dei ministeri, attualmente 13 (d. lgs. 300/1999) • Ministri senza portafoglio: non sono a capo di alcun ministero, ma esercitano funzioni a loro delegate dal Presidente del Consiglio, ai quali è in genere affidata la responsabilità di un Dipartimento della Presidenza del Consiglio (art. 9 l. 400/1988) – Riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento; Semplificazione e pubblica amministrazione; Affari regionali e autonomie (governo Renzi 2014) riportato

GLI ALTRI ORGANI DEL GOVERNO (L. 400/1988) Art. 1.376 l. 244/2007: «Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque». Uno o più vicepresidenti del Consiglio dei ministri (uno o più ministri cui è attribuita la funzione di supplenza del Presidente) I sottosegretari di stato (coadiuvano il Presidente o il Ministro ed esercitano determinati compiti su sua delega) sottosegretari di stato alla presidenza del Consiglio, nominato segretario del Consiglio dei ministri) I vice ministri (non più di dieci sottosegretari ai quali è attribuito il titolo di vice ministro, con delega su un intero settore di competenza del ministero) Sottosegretari nominati con D.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto col ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri Viceministri: esercitano le deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, conferite dal ministro competente e approvate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presid. del Consiglio

• I comitati interministeriali istituiti per legge es.: il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe); Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) • I comitati di ministri istituiti dal Presidente del Consiglio (DPCM) Il consiglio di gabinetto • I commissari straordinari del governo (cui sono affidati specifici progetti o particolari funzioni di coordinamento fra diverse amministrazioni statali) es.: il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016

LE NORME SUL CONFLITTO D’INTERESSI DI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO (l. 215/2004) Sono previste alcune forme di incompatibilità (ad es.: «ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale») Sussiste conflitto d’interessi quando «il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità... ovvero quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate... con danno per l’interesse pubblico»

» È riconosciuto un generale potere di controllo in materia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che possono irrogare sanzioni e riferire alle Camere sull’accertata situazione di conflitto

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEMBRI DEL GOVERNO Lo stipendio del Presidente del Consiglio, dei ministri e dei sottosegretari di stato è stabilito dalla legge 212/1952 (art. 2) L’indennità dei membri del governo non parlamentari è pari a quella spettante ai parlamentari (v. l. 418/1999) L’indennità non può in alcun caso superare quella spettante ai parlamentari e i membri del governo che siano anche parlamentari oppure percepiscano altro stipendio pubblico non possono comunque cumulare le due entrate (v. art. 3 d.l. 54/2013)

COME IL GOVERNO SI FORMA Art. 92.2 Cost. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri Presupposto: crisi di governo o nuova legislatura Definizione programma e presentazione lista dei ministri consultazioni del Presidente della Repubblica: prassi, soggetti conferimento dell’incarico: forma orale presentazione alle Camere per la fiducia entro 10 gg. nomina dei sottosegretari di Stato* dimissioni; giuramento e firma decreti di nomina PdC e ministri (entrante) * La nomina dei sottosegretari di stato può avvenire sia prima sia dopo il voto di fiducia.

IL MODELLO ITALIANO DI GOVERNO PARLAMENTARE Art. 94.1 e 3 Cost. • Il governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere (doppio rapporto fiduciario) • Il governo si deve presentare alle Camere entro dieci giorni dal giuramento (fiducia esplicita, non presunta)

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO • Le consultazioni presidenziali Presidenti delle Camere, ex Presidenti della Repubblica, ma soprattutto gruppi e rappresentanze parlamentari • Il conferimento dell’incarico di formare il governo accettazione dell’incarico con riserva (senza riserva: governo Berlusconi IV) Le consultazioni del soggetto incaricato ristrette alla futura maggioranza di governo • La nomina e il giuramento del governo – decreti presidenziali controfirmati dal nuovo presidente del Consiglio (d.p.r. di accettazione delle dimissioni del precedente governo, d.p.r. di nomina del presidente del Consiglio, d.p.r. di nomina dei ministri)

La presentazione della lista dei ministri autonomia giuridicamente piena, politicamente variabile del Presidente incaricato nella scelta dei membri del governo, anche a causa di rare opposizioni del Presidente della Repubblica La nomina e il giuramento del governo decreti presidenziali controfirmati dal presidente del Consiglio nominato (d.p.r. di accettazione delle dimissioni del precedente governo, d.p.r. di nomina del presidente del Consiglio, d.p.r. di nomina dei ministri)

IL GIURAMENTO DEL GOVERNO Art. 93 Cost. “Il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del presidente della Repubblica” Legge 400/1988 (art. 1.3) con la seguente formula: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione». • L’entrata in carica del governo col giuramento • L’ordinaria amministrazione del governo in attesa di fiducia riportato

• La prima riunione del Consiglio dei ministri nomina dei sottosegretari e dei viceministri (anche dopo fiducia) (d.p.r.), conferimento degli incarichi ai ministri senza portafoglio (d.p.c.m.) • La presentazione alle Camere dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio in una delle due Camere e consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche nell’altra camera dibattito nella prima camera, replica del presidente del Consiglio, dichiarazioni di voto, votazione della mozione di fiducia presentata dai capigruppo della maggioranza dibattito nella seconda camera, replica del presidente del Consiglio, dichiarazioni di voto, votazione della mozione di fiducia presentata dai capigruppo della maggioranza

Nomina del Presidente del Consiglio e forma di governo   Nelle democrazie parlamentari consensuali, politicamente instabili, il Capo dello Stato svolge una essenziale funzione maieutica di intermediazione politica Nelle democrazie parlamentari maggioritarie, politicamente stabili, il Capo dello Stato svolge un ruolo notarile, nominando Presidente del Consiglio il leader della coalizione vincente Il Capo dello Stato nomina (quasi sempre) i ministri proposti dal Presidente del Consiglio Tra i rifiuti presidenziali quello di Pertini a ministri in odore di P2, quello di Scalfaro a Previti o Maroni come Ministro della Giustizia del I governo Berlusconi.

I GOVERNI DAL 1948 AD OGGI I legislatura (1948-1953) (3): De Gasperi V, De Gasperi VI, De Gasperi VII II legislatura (1953-1958) (6): De Gasperi VIII, Pella, Fanfani, Scelba, Segni, Zoli III legislatura (1958-1963) (5): Fanfani II, Segni II, Tambroni, Fanfani III, Fanfani IV IV legislatura (1963-1968) (4): Leone, Moro, Moro II, Moro III V legislatura (1968-1972) (6): Leone II, Rumor, Rumor II, Rumor III, Colombo, Andreotti VI legislatura (1972-1976) (5): Andreotti II, Rumor IV, Rumor V, Moro IV, Moro V VII legislatura (1976-1979) (3): Andreotti III, Andreotti IV, Andreotti V

VIII legislatura (1979-1983) (6): Cossiga, Cossiga II, Forlani, Spadolini, Spadolini II, Fanfani V IX legislatura (1983-1987) (3): Craxi, Craxi II, Fanfani VI X legislatura (1987-1992) (4): Goria, De Mita, Andreotti VI, Andreotti VII XI legislatura (1992-1994) (2): Amato, Ciampi XII legislatura (1994-1996) (2): Berlusconi, Dini XIII legislatura (1996-2001) (4): Prodi, D’Alema, D’Alema II, Amato II XIV legislatura (2001-2006) (2): Berlusconi II, Berlusconi III XV legislatura (2006-2008) (1): Prodi II XVI legislatura (2008-2013) (2): Berlusconi IV, Monti XVII legislatura (2013-) (2): Letta, Renzi

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO IN EPOCA MAGGIORITARIA Governo Berlusconi II (2001) 7-8 giugno: consultazioni del presidente della Repubblica (presidenti delle due Camere, 8 gruppi o rappresentanze parlamentari, 3 ex presidenti della Repubblica)   9 giugno: conferimento dell’incarico di formare il governo   10 giugno: scioglimento della riserva e presentazione della lista dei ministri 11 giugno: nomina e giuramento; primo Consiglio dei ministri 18 giugno: presentazione alle Camere   20 giugno: fiducia del Senato (175 sì, 133 no)   21 giugno: fiducia della Camera (351 sì, 261 no)

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO: ESEMPI   Governo Prodi II (2006) 16 maggio: consultazioni del presidente della Repubblica (presidenti delle due Camere, 11 gruppi o rappresentanze parlamentari, 2 capi delle coalizioni, 3 ex presidenti della Repubblica); conferimento dell’incarico di formare il governo   17 maggio: scioglimento della riserva e presentazione della lista dei ministri; nomina e giuramento; primo Consiglio dei ministri 18 maggio: presentazione alle Camere   19 maggio: fiducia del Senato (165 sì, 155 no)   23 maggio: fiducia della Camera (344 sì, 268 no)

IV governo Berlusconi (2008) 13-14 aprile elezioni politiche 6-7 maggio consultazioni del Presidente della Repubblica (Presidenti delle due Camere, 10 gruppi o rappresentanze parlamentari, 3 ex Presidenti della Repubblica) 7 maggio conferimento dell’incarico di formare il governo, contestuale accettazione e presentazione della lista dei ministri   8 maggio nomina e giuramento primo Consiglio dei ministri, nomina dei sottosegretari 13 maggio presentazione alle Camere   14 maggio fiducia della Camera dei deputati (335 si, 275 no) 15 maggio fiducia del Senato (173 si, 137 no)

Governo Monti (2011) 12 novembre: dimissioni del governo Berlusconi IV 13 novembre: consultazioni del presidente della Repubblica (presidenti delle due Camere, 16 gruppi o rappresentanze parlamentari, 2 ex presidenti della Repubblica per telefono); conferimento dell’incarico di formare il governo (accettato con riserva) 16 novembre: scioglimento della riserva e presentazione della lista dei ministri; nomina e giuramento; primo Consiglio dei ministri (conferimento degli incarichi ai ministri senza portafoglio) 17 novembre: presentazione alle Camere; fiducia del Senato (281 sì, 25 no) 18 novembre: fiducia della Camera (556 sì, 61 no) 28 novembre: nomina dei sottosegretari 33

Governo Letta (2013) 23-24 aprile: consultazioni del presidente della Repubblica (presidenti delle due Camere, 13 gruppi o rappresentanze parlamentari, 1 ex presidente della Repubblica per telefono); conferimento dell’incarico di formare il governo (accettato con riserva) 27-28 aprile: scioglimento della riserva e presentazione della lista dei ministri; giuramento; primo Consiglio dei ministri (conferimento degli incarichi ai ministri senza portafoglio) 29 aprile: presentazione alle Camere; fiducia della Camera (453 sì, 153 no) 30 aprile: fiducia del Senato (233 sì, 59 no) 2 maggio: nomina dei sottosegretari

Governo Renzi (2014) 14-15 febbraio: consultazioni del presidente della Repubblica (presidenti delle due Camere, 16 gruppi o rappresentanze parlamentari, 1 ex presidente della Repubblica per telefono) 17 febbraio: conferimento dell’incarico di formare il governo (accettato con riserva) 21 febbraio: scioglimento della riserva e presentazione della lista dei ministri 22 febbraio: giuramento; primo Consiglio dei ministri (conferimento degli incarichi ai ministri senza portafoglio) 24 febbraio: presentazione alle Camere; fiducia del Senato (169 sì, 139 no) 25 febbraio: fiducia della Camera (378 sì, 220 no) 28 febbraio: nomina dei sottosegretari

LA MOZIONE DI FIDUCIA Art. 94.2 Cost. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale Mozione motivata (per relazione) votata a scrutinio palese per appello nominale approvata a maggioranza semplice

2001 (governo Berlusconi II) La mozione di fiducia: esempi 2001 (governo Berlusconi II) «Il Senato,   udita la relazione del presidente del Consiglio dei ministri, introduttiva del dibattito sulla fiducia al governo della Repubblica;   valutato positivamente il programma di governo, come espresso dal presidente del Consiglio dei ministri;   condivisi gli impegni per l’attuazione del programma stesso;   esprime la fiducia al governo della Repubblica italiana presieduto dall’onorevole Silvio Berlusconi e passa all’ordine del giorno». «La Camera,   esaminate le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri;   valutato positivamente il programma di governo, come espresso dal presidente del Consiglio dei ministri;   condivisi gli impegni per l'attuazione del programma stesso;   approva le suddette dichiarazioni programmatiche e passa all'ordine del giorno».

Le mozioni di fiducia al Governo Prodi II (2006) «Il Senato della Repubblica, udita la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri, esprime la fiducia al Governo e passa all’ordine del giorno «La Camera,   esaminate le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri;   valutato positivamente il programma di Governo, come espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri;   condivisi gli impegni per l'attuazione del programma stesso;   approva le suddette dichiarazioni programmatiche e passa all'ordine del giorno» segue…

Le mozioni di fiducia al Governo Berlusconi 2008 «La Camera,   udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri,  le approva e passa all'ordine del giorno». «Il Senato,   udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri,  le approva e passa all'ordine del giorno».

40 2011 (governo Monti) «Il Senato, udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri,  le approva e passa all'ordine del giorno». «La Camera,   udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri,  le approva e passa all'ordine del giorno». 40

le approva e passa all'ordine del giorno». 2013 (governo Letta) «La Camera,   udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri,  le approva e passa all'ordine del giorno». «Il Senato,   udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri,  le approva e passa all'ordine del giorno».

le approva e passa all'ordine del giorno». 2014 (governo Renzi) «Il Senato,   udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri,  le approva e passa all'ordine del giorno». «La Camera,   udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri,  le approva».

COME IL GOVERNO CESSA DALLE FUNZIONI Crisi parlamentari: approvazione di una mozione di sfiducia o voto contrario sulla questione di fiducia posta dal governo Crisi extraparlamentari: dimissioni volontarie del presidente del Consiglio

I tre casi in cui il Governo è obbligato a dimettersi: Le crisi parlamentari Art. 94 Cost. 2. Ciascuna camera (…) revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale 5. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione I tre casi in cui il Governo è obbligato a dimettersi: 1) approvazione di una mozione di sfiducia motivata: firmata da almeno un 1/10 dei componenti di una Camera) messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione votata per appello nominale e a maggioranza semplice • La mozione contro il Governo Berlusconi I fu firmata da oltre 316 deputati

2) voto contrario sulla mozione di fiducia 3) voto contrario su questione di fiducia (v. slide su Parlamento) Come esempio di una mozione di sfiducia individuale che potrebbe scaturire da valutazioni personali e non politiche si potrebbe citare il caso del ministro delle finanze giapponese che si è dimesso volontariamente perché presentatosi ubriaco ad una conferenza stampa (16.2.2009)

Il Governo non è obbligato a dimettersi in caso di: Art. 94.4 Cost. «Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni». Il Governo non è obbligato a dimettersi in caso di: voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una sua proposta (art. 94.3 Cost.)  approvazione di una mozione di sfiducia individuale contro singolo ministro - il caso Mancuso Come esempio di una mozione di sfiducia individuale che potrebbe scaturire da valutazioni personali e non politiche si potrebbe citare il caso del ministro delle finanze giapponese che si è dimesso volontariamente perché presentatosi ubriaco ad una conferenza stampa (16.2.2009)

LA CRISI DEL GOVERNO PRODI I E DEL GOVERNO PRODI II Camera dei deputati, 9 ottobre 1998: presenti e votanti 625, maggioranza 313 hanno votato sì 312, hanno votato no 313 La Camera respinge* Senato della Repubblica, 24 gennaio 2008: presenti 319, votanti 318, maggioranza 160 favorevoli 156, contrari 161, astenuti 1 Il Senato non approva* * voto su risoluzioni presentate a seguito di comunicazioni del governo, sulla cui approvazione il governo aveva posto la questione di fiducia

LA MOZIONE DI SFIDUCIA INDIVIDUALE L’ammissibilità della mozione di sfiducia contro un singolo ministro nei regolamenti e nelle prassi parlamentari (art. 115 R.C., art. 161 R.S.) La mozione di sfiducia individuale come «vera e propria consuetudine costituzionale» (sentenza Corte cost. n. 7/1996)* * giudizio nel conflitto di attribuzione promosso dal ministro della giustizia Mancuso a seguito dell’approvazione al Senato di una mozione di sfiducia nei suoi confronti e del decreto del presidente della Repubblica di conferimento dell’incarico di ministro della giustizia ad interim al presidente del Consiglio

MOZIONI DI SFIDUCIA: ESEMPI (XVI LEGISLATURA) Mozione di sfiducia al governo Berlusconi IV: respinta alla Camera il 14 dicembre 2010 (311 a favore, 314 contrari, 2 astenuti) Mozione di sfiducia al ministro per i beni e le attività culturali (Bondi): respinta alla Camera il 26 gennaio 2011 (292 a favore, 314 contrari, 2 astenuti) Mozione di sfiducia al ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Romano): respinta alla Camera il 28 settembre 2011 (294 a favore, 315 contrari) Mozione di sfiducia al ministro del lavoro e delle politiche sociali (Fornero): respinta alla Camera il 4 luglio 2012 (88 a favore, 435 contrari)

MOZIONI DI SFIDUCIA: ESEMPI (XVII LEGISLATURA) Mozione di sfiducia al ministro dell’interno (Alfano): respinta alla Camera il 19 luglio 2013 (55 a favore, 226 contrari, 13 astenuti) Mozione di sfiducia al ministro della giustizia (Cancellieri): respinta alla Camera il 20 novembre 2013 (154 a favore, 405 contrari, 3 astenuti) Mozione di sfiducia al ministro dell’interno (Alfano): respinta alla Camera il 5 novembre 2014 (125 a favore, 367 contrari) Mozione di sfiducia alla ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento (Boschi): respinta alla Camera il 18 dicembre 2015 (129 a favore, 373 contrari) Mozioni di sfiducia al governo Renzi: respinte al Senato il 19 aprile 2016 (96 a favore, 183 contrari; 93 a favore, 180 contrari)

COME IL GOVERNO CESSA DALLE FUNZIONI LE CRISI EXTRAPARLAMENTARI • Dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio nel caso in cui la sua maggioranza parlamentare venga meno (v. slide precedente) «Il presidente del Consiglio non ritiene possibile l'ulteriore espletamento del suo mandato e ha di conseguenza manifestato il suo intento di rassegnare le dimissioni» (Monti, 8.12.2012) voto contrario su proposte qualificanti approvazione di una mozione di sfiducia individuale  

LE CONSEGUENZE DELLA CRISI DI GOVERNO • Ruolo del Presidente della Repubblica nelle crisi extraparlamentari può respingere le dimissioni e rinviare il Governo alle Camere (parlamentarizzazione della crisi) accettazione dimissioni del Governo che resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del nuovo Governo  

LA RESPONSABILITA’ DEI MEMBRI DEL GOVERNO Art. 95.2 Cost. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri   La responsabilità politica dinanzi alle Camere La responsabilità politica diffusa dinanzi all’opinione pubblica La responsabilità civile ed amministrativa per gli atti commessi nell’esercizio delle loro funzioni

Art. 96 Cost. post legge cost. 1/1989 La responsabilità penale dei membri del governo Art. 96 Cost. ante 1989 Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni Art. 96 Cost. post legge cost. 1/1989 Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale •

IL PROCEDIMENTO PER I REATI DI CUI ALL’ART. 96 COST. Indagini preliminari affidate dal P.M., “omessa ogni indagine”, esclusivamente ad un collegio composto per sorteggio da tre magistrati, istituito presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello competente per territorio (c.d. Tribunale dei ministri) Il diverso iter a seconda che il reato si ritenga o no commesso nell’esercizio delle funzioni di ministro (c.d. reati ministeriali) se NO, archiviazione e trasmissione degli atti al P.M. contro cui camera può sollevare conflitto d’attribuzioni (C. cost. 29/2014) se SI, trasmissione degli atti ad una delle Camere per richiedere l’autorizzazione parlamentare Un esempio di reato ministeriale potrebbe essere la trattativa Stato - mafia

Autorizzazione parlamentare deliberata a maggioranza assoluta dalla camera d’appartenenza (o dal Senato in caso di appartenenza a Camere diverse o se esclusivamente non parlamentari) negata a maggioranza assoluta soltanto «ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo» (art. 9.3 l. cost. 1/1989) concessa se la proposta di negazione è respinta Competenza in primo grado del Tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio

La responsabilità penale dei membri del Governo per atti non commessi nell’esercizio delle loro funzioni Responsabilità per tutti gli altri reati: il Presidente del Consiglio e i ministri sono giudicati come ogni altro cittadino La legge n. 140/2003 “Disposizioni (…) in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (c.d. lodo Schifani): sospensione automatica processi penali per reati comuni, anche antecedenti all’assunzione della carica, contro Capo dello Stato, Presidente del Consiglio, Presidenti Camere, Presidente Corte costituzionale incostituzionale per violazione artt. 3 e 24 Cost. (Corte cost. 24/2004)

La l. 124/2008 “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato” (lodo Alfano): differenze soggetto: escluso Presidente Corte costituzionale oggetto: sospensione rinunciabile dall’imputato fino alla cessazione della carica, senza reiterazione, salvo nuova nomina nel corso della stessa legislatura o successiva investitura in altra carica Incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 138 Cost. (C. cost. 262/2009)

La l. 51/2010 “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza” sulla presunzione “assoluta” di legittimo impedimento per 18 mesi (art. 420-ter c.p.p.) dei membri del Governo a comparire nei processi penali in cui sono imputati incostituzionale nelle parti in cui non permetteva la valutazione caso per caso del giudice ex artt. 3 e 138 Cost. (C. cost. 23/2011) restanti parti abrogate per referendum (12-13 giugno 2011)