Seminario di Studio LE dichiarazioni asseverate dei progettisti e dei tecnici nei procedimenti edilizi Le responsabilità che esse determinano Giovedì.

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Seminario di Studio LE dichiarazioni asseverate dei progettisti e dei tecnici nei procedimenti edilizi Le responsabilità che esse determinano Giovedì 16 Novembre 2017 Cinema-Teatro “I portici” Via Roma, n. 74 - 12045 FOSSANO (CN)  

L’attività dei comuni nella verifica delle dichiarazioni asseverate arch.Alessandro Mola Giovedì 16 Novembre 2017 Cinema-Teatro “I portici” Via Roma, n. 74 - 12045 FOSSANO (CN)  

La Giunta Comunale fissa ogni anno alcuni Obiettivi... Perchè questo seminario La Giunta Comunale fissa ogni anno alcuni Obiettivi... 2015 - Seminario di Studio "Le difformità edilizie di immobili datati - Il complesso equilibrio fra le aspettative del cittadino e la normativa" 2016 - Workshop di formazione professionale per la semplificazione e collaborazione nelle pratiche e nei processi

Una piena consapevolezza dell’istituto dell’asseverazione in edilizia consente un (più) sereno, sicuro, efficace e rapido sviluppo della pratica edilizia, con l’obiettivo di soddisfare le legittime richieste del “cliente” (che è tale sia per la Pubblica Amministrazione che per il Professionista).

…un rapido excursus “storico”…(da quando la “palla” passa nel campo dei professionisti) l’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che consentiva l’esecuzione di qualsiasi opera interna – tale da non modificare le sagome, i prospetti, la volumetria, la superficie e il numero di unità immobiliari – con la semplice presentazione di una relazione tecnica asseverata; l’art. 2 -comma 60- della L. 662/96 che inserisce l’Istituto della D.I.A. nell’ordinamento giuridico, in materia edilizia (Preceduto da analoghe disposizioni contenute in vari DL poi decaduti;

La DIA cioè si vedeva assegnato un ruolo intermedio, di “titolo” per gli interventi edilizi non così “indifferenti” per l’assetto urbanistico da essere del tutto liberi (eseguibili senza alcun titolo o formalità), né così “rischiosi” per l’equilibrio urbanistico del territorio da dover essere preventivamente valutati ed esplicitamente approvati dall’autorità.

Il tecnico abilitato – autocertificando la conformità del progetto - prende le difese dell'Amministrazione stessa e delle sue normative.

l’istituto viene confermato nel Testo Unico dell’Edilizia d. P. R l’istituto viene confermato nel Testo Unico dell’Edilizia d.P.R.380/2001 s.m.i. la legge 7 agosto 2012, n. 134 introduce, per talune fattispecie ed in luogo della DIA, la Segnalazione Certificata Inizio Attività, meglio nota con l’acronimo SCIA

con il d.lgs. n. 222 del 2016 , il c.d. Decreto Scia 2, consolida il principio dell’ulteriore semplificazione apportata in conformità ai principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità ampliando la gamma degli interventi realizzabili liberamente ed abrogando la D.I.A. sostituendola con la SCIA;

…un rapido excursus normativo D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) 196 modifiche per tramite di 37 provvedimenti (…sostanzialmente una modifica al mese…)

Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (articolo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) … 2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) 1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:  (comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;  b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;  c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c). 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. (comma modificato dall'art. 30, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014) 2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. (comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) (articolo così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010) (per l'interpretazione si veda l'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. (comma modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 2, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 13, comma 1, legge n. 134 del 2012) … 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7). Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (articolo così sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011) 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica.  (comma modificato dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (articolo così sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011) 13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 24 (L) - Agibilità (articolo così sostituito dall'art. 3 del d Art. 24 (L) - Agibilità (articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. … 5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; 

Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività … 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 481 Codice Penale. Falsità  ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità . Chiunque, nell'esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 [c.p. 31] . Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [c.p. 70, n. 2] .

Secondo la giurisprudenza “il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione” (Cass. Pen sez III 20 maggio 2010 n. 27699). Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che “In materia di falso, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (d.i.a.) ha natura di "certificato", sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 c.p. (ndr: falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici” (Cass. Pen., sez. III, 21.10.2008 n. 1818, CED 2008). La stessa cosa si può ritenere per l'allegazione di planimetrie false.

La rilevanza dell’asseverazione in edilizia innesca la possibilità di ottenimento di un permesso di costruire nella forma del silenzio-assenso (cfr.art.20 c.8 del d.P.R.380/2001 s.m.i.) per cui il professionista si sostituisce all’operato dell’istruttore pubblico in caso di sua (completa) inerzia (cfr. Tar Lazio sezione II bis del 31 ottobre 2017 n. 10863); analogamente avviene per la SCIA e art. 23; consente, nel caso della CILA e della SCIA ex articolo 22 del d.P.R.380/2001 s.m.i., di attivare immediatamente il cantiere senza alcun filtro da parte dell’amministrazione; sostituisce completamente la Pubblica Amministrazione per quel che riguarda la certificazione di agibilità;

…ed i tempi sono istantanei Art. 49(Caratteristiche del titolo abilitativo edilizio e della comunicazione in materia di edilizia) … 397+>2 bis. La presentazione delle istanze trasmesse esclusivamente per via telematica, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del d.p.r. 380/2001, corrisponde al momento della ricezione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione, anche nelle forme del sistema unificato MUDE, confermata dal sistema di elaborazione come avvenuto deposito o ricevimento dell'istanza. L'amministrazione provvede, anche successivamente, a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ai sensi dell'articolo 8 della l. 241/1990. <+397

…sul versante della Pubblica Amministrazione CODICE DI PROCEDURA PENALE Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Articolo 361 Codice penale - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato

I problemi nella gestione dell’asseverazione… La complessità del quadro normativo in cui deve destreggiarsi il tecnico; La difficoltà interpretativa delle norme; La quantità di norme riguardanti l’attività edilizia; I differenti livelli di rango normativo; L’assenza di alcuni quadri normativi attuativi (es. Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. (comma introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

Il vantaggio dell’asseverazione… È uno strumento che agevola e snellisce il procedimento delle pratiche edilizie; Incentiva la meritocrazia; Migliora la fase istruttoria Evita contenziosi anche futuri Consente di risparmiare tempo!

Qualche soluzione ai “problemi”… L’utilizzo di check-list:  le liste bloccate dei software (es.Mude); Servizio di pareristica regionale (http://www.regione.piemonte.it/territorio/pareri.htm) che può essere evocato - dai Comuni - per casi di livello generale  preferibile affidarsi a fonte terza Aggiornamento normativo (http://www.regione.piemonte.it/territorio/segnalazioni.htm)

Confronto preventivo con gli uffici  colloquio ;  “parere preventivo” (più formale e “granitico”); Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia … 2. (L) Tale ufficio provvede in particolare: (comma così sostituito dall'art. 54, comma 2, lett. b), legge n. 221 del 2015) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora artt. 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.). b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a) , anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 Art. 1. Oggetto 3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

Normativa e procedure comunali obbligatoriamente presenti sul sito comunale (in ossequio all'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160 e degli obblighi previsti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126)  da consultarsi puntualmente; Attività interpretativa formale da parte dei Comuni:direttive, interpretazioni autentiche (queste ultime sono di competenza esclusiva dell’organo competente all’approvazione della norma oggetto di interpretazione );

Alcuni casi… Come già detto lo scibile della materia è immenso per cui ogni elencazione di possibili non ”conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore…” sarebbe sicuramente incompleto. Proviamo comunque di seguito a proporre una casistica di alcuni esempi pratici particolari …come spunto di riflessione Chi presenta documentazione fotografica che, al posto di una finestra esistente, riporta un muro cieco; Chi omette, sulla modulistica, che l’area è sottoposta a vincolo; Chi predispone la pratica su di un piano regolatore previgente;

Chi omette o nega la necessità di applicazione della “denuncia lavori di costruzione in zona sismica” ; Chi posiziona la sezione di una recinzione nell’unico posto in cui i due terreni limitrofi sono complanari; Chi dichiara che lo “stato di fatto” è quello dell’ultima pratica edilizia autorizzata, magari allegando fotografie dell’epoca, (…che però nel tempo è mutata) occultando una difformità; Chi allega la documentazione grafica di riferimento identificandola come “situazione autorizzata”;

Chi propone un titolo abilitativo ordinario in relazione a interventi già realizzati; Chi omette di segnalare, nella documentazione, la presenza di fabbricati circostanti a distanza inferiore a 10 metri determinando la violazione della distanza fra pareti finestrate; Chi non prevede l’antibagno (Vano di disimpegno che precede il bagno generalmente richiesto dalle norme igienico-sanitarie);

Quando il fabbricato è posizionato diversamente sul lotto  gravità in funzione del tipo di intervento; Chi allega – in luogo della documentazione corretta e completa – un foglio bianco o un documento inidoneo; Chi omette la “spunta” sulle check-list delle modulistiche non bloccanti; Chi viola l’art. 32 del Regolamento edilizio titolato “Inserimento ambientale delle costruzioni” :» 1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale».  elevata discrezionalità.

…la sottile linea rossa… Attività omissiva Proporzionalità – aggravio diseconomico dell’attività giudiziaria

A chi tocca fare la distinzione fra falso ed errore scusabile ?

Grazie per l’attenzione Il contenuto delle slides è da intendersi integrato dalla descrizione verbale di accompagnamento. “Le tre regole di lavoro: 1. Esci dalla confusione, trova semplicità. 2. Dalla discordia, trova armonia. 3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole.” Albert Einstein