D.Lgs n.29/93 “Norme in materia di razionalizzazione dell’organizzazione…e revisione disciplina del Pubblico Impiego: tale normativa opera la cd. Privatizzazione.

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D.Lgs n.29/93 “Norme in materia di razionalizzazione dell’organizzazione…e revisione disciplina del Pubblico Impiego: tale normativa opera la cd. Privatizzazione del rapporto di lavoro nel Pubblico Impiego, la parificazione sotto il profilo normativo e tecnico del lavoro pubblico con quello privatistico

IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Il rapporto di lavoro è di diritto privato secondo il T.U. 165/2003: Accrescere l'efficienza delle amministrazioni Razionalizzare il costo del lavoro pubblico. Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane

In conseguenza di ciò: I rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici sono ora disciplinati dalle disposizioni contenute nel libro V del Codice Civile, dalla L.300/78 (Statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva. Non più accordi di lavoro recepiti con DPR ma con una vera e propria contrattazione collettiva passando così da un sistema chiaramente pubblicistico ad uno DISCIPLINATO ANCHE DA NORME DI TIPO PRIVATISTICO

IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Il personale del SSN è inquadrato in: RUOLO SANITARIO RUOLO PROFESSIONALE RUOLO TECNICO RUOLO AMMINISTRATIVO

IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Contrattazione collettiva Passaggio da un sistema di carattere pubblicistico (D.P.R.) a uno privatistico (CCNL, C.I.A.) La contrattazione collettiva viene prevista di due livelli: Nazionale Aziendale

IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Contrattazione collettiva I comparti del pubblico impiego (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593) sono i seguenti: Comparto ministeri; Comparto del parastato (enti pubblici non economici) Comparto delle regioni e degli enti locali; Comparto , delle aziende statali e delle amministrazioni autonome; Comparto della sanità; Comparto degli enti di ricerca; . Comparto della scuola; Comparto dell'università.

IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Classificazione e inquadramento del personale Con il CCNL del 7/4/1999 il personale e stato reinquadrato in quattro categorie denominate A, B, C, D. Carriera orizzontale; Carriera verticale

IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Progressione verticale Ds Ds1 Ds2 Ds3 Ds4 Ds5 Ds6 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 C C1 C2 C3 C4 C5 Bs Bs1 Bs2 Bs3 Bs4 Bs5 B B1 B2 B3 B4 B5 A A1 A2 A3 A4 A5 Progressione orizzontale

IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Collaboratore Professionale Sanitario C.C.N.L. 1999 - CATEGORIA D - Declaratoria­Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale

IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Collaboratore Professionale Sanitario Esperto C.C.N.L. 1999 - CATEGORIA Ds - Declaratoria­Programma nell’ambito dell’attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l’espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell’ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli

ASPETTI DI PREVENZIONE NEL RAPPORTO DI IMPIEGO L'infermiere dipendente da una Azienda Sanitaria Pubblica o da una struttura privata è tutelato dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) che ha superato il Digs n.626/94 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori

ASPETTI DI PREVENZIONE NEL RAPPORTO DI IMPIEGO FATTORI DI RISCHIO FATTORI FISICI: es. RADIAZIONI IONIZZANTI E NON FATTORI CHIMICI: es. FARMACI, DISINFETTANTI, ANESTETICI FATTORI BIOLOGICI: es VIRUS, BATTERI FATTORI ORGANIZZATIVI: ES. FATICA, STRESS BURN-OUT

ASPETTI DI PREVENZIONE NEL RAPPORTO DI IMPIEGO Obbligo di predisporre piani evacuativi in caso di emergenza; Esposizione a rischi cancerogeni; Prevenzione dei disturbi da video-terminali; Movimentazione manuale dei carichi; Prevenzione della sindrome del Burn - out

ASPETTI DI PREVENZIONE NEL RAPPORTO DI IMPIEGO Diritto a ricevere informazione e formazione, addestramento; Diritto ad essere sottoposto a sorveglianza sanitaria nei casi previsti Diritto ad essere tutelato contro tutti i rischi presenti Ad essere spostato ad un’altra mansione compatibile con le proprie condizioni di salute qualora non più idoneo alla mansione Ad operare in ambiente sicuro con apparecchiature rispondenti alle norme… Ad avere dove necessario DPI idonei A ricevere procedure idonee per lo svolgimento di attività più critiche Al fatto che l’azienda effettui una corretta valutazione dei rischi

ASPETTI DI PREVENZIONE NEL RAPPORTO DI IMPIEGO DOVERI Osservare e rispettare tutte le disposizioni ed istruzioni…; Usare i DPI nei tempi, modi e casi descritti Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria Segnalare tutte le carenze che riscontra Utilizzare correttamente macchine, attrezzature…

LA TUTELA SINDACALE La Costituzione sancisce, all'art. 39, che l'organizzazione sindacale è libera. Il principio costituzionale ha avuto effettiva attuazione con la L. 20 maggio 1970, n.300, nota come "Statuto dei lavoratori", la quale riconosce ai lavoratori, diversi diritti sindacali.

LA TUTELA SINDACALE Il diritto di sciopero è disciplinato dalla L.146/1990 in quanto servizio pubblico essenziale. Devono essere individuate le “prestazioni indispensabili” e i contingenti di personale da esonerare per assicurarne l’erogazione è consentita la “precettazione” dei lavoratori

L’ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE Lavoratore autonomo è chi si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Lavoratore autonomo con partita I.V.A. Lo studio associato Le cooperative sociali Società professionali

L’ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE Caratteristiche Lavoro Autonomo Lavoro Dipendente Fondamento Giuridico Contratto d’opera obbligo a compiere una determinata opera o servizio con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione Contratto di mezzi obbligo a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione altrui Struttura organizzativa Propria Datore di lavoro Retribuzione Sulla base del numero di prestazioni erogate Sulla base del numero di ore erogate

L'esercizio professionale L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA E L'INQUADRAMENTO CONTRATTUALE L'esercizio professionale D.M. 14 settembre 1994, n.739 - Regolamento concernente l'índividuazíone della figura e del relativo profilo professionale dell‘infermíere Legge 26 febbraio 1999, n.42 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie. Legge 10 agosto 2000, n.251 - Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

D.M. 739/94 ART. 1 comma 1 “è individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica”

D.M. 739/94 Art. 1 – comma 2 L’Assistenza Infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale ed educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria

D.M. 739/94 Art. 1 – comma 3 “L’Infermiere: Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; Pianifica gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; Garantisce la corretta applicazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche; Agisce sia individualmente, sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; Per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera di personale di supporto.

D.M. 739/94 Art. 1 – comma 4 “L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”

D.M. 739/94 L’infermiere è Responsabile dell’ass.za generale infermieristica…… Livello autonomo Livello collaborante Identifica i bisogni di assistenza inf.ca della persona/collettività e formula i relativi obiettivi Pianifica, gestisce, valuta l’intervento assistenziale infermieristico Si avvale….del personale di supporto Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni dianostice-terapeutiche Agisce sia individualmente che in collaborazione con altri operatori sociali e sanitari

Il profilo professionale definisce: DM n.739/94 Il profilo professionale definisce: Ambiti di competenza del professionista Livello di autonomia Livello di responsabilità: Penale Civile Amministrativa Ordinistica o collegiale CULPA in Eligendo CULPA in vigilando

Legge 26 febbraio 1999, n. 42-Disposizioni in materia di professioni sanitarie Art. 1 (definizione delle professioni sanitarie) la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" ...e sostituita dalla denominazione "professione sanitaria" sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n°225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie ...e determinato: contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali; degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base; degli specifici codici deontologici

I tre criteri guida I due limiti Contenuto dei profili professionali Formazione di base e post-base Contenuto dei codici deontologici Limite delle competenze previste per i medici Limite delle competenze previste per le altre professioni laureate Le indicazioni previste dalla normativa si muovono su un piano generale e introducono, per le professioni sanitarie “non mediche”, il concetto di responsabilità decisionale. La professione non è più costituita, come nel passato, da un insieme di “mansioni”, ma da un insieme di “responsabilità”, che devono essere svolte nel rispetto delle altrui competenze.

L.42/99 e Codice Deontologico Riferimento per la definizione dell’operatività dell’infermiere Condizione per l’esercizio professionale Non è fonte di diritto ma viene considerato nell’interpretazione/applicazione del diritto Insieme di regole aspettative per orientare la pratica professionale Definite – imposte dal gruppo professionale Strumento che informa i cittadini/professionisti sui comportamenti che si possono attendere Una guida che orienta l’infermiere nell’assunzione di comportamenti eticamente responsabili Sviluppo della identità professionale

Il professionista sanitario è passato dal prestare assistenza al medico al prestare assistenza al paziente, assumendo non più responsabilità del mero atto individuato da un mansionario nei confronti del medico, ma assumendo la responsabilità del percorso sanitario infermieristico nei confronti del paziente

Implicazioni sull’organizzazione delle attività sanitarie Possibilità che si configurino delle “zone di confine” non chiaramente delineate riguardo le competenze delle diverse professioni coinvolte Adozione di protocolli e linee guida, sulla base della esperienza anglosassone e americana, intesi come atti di carattere regolamentare sia mono-professionale, sia inter-professionale

LEGGE 10 agosto 2000, n. 251. Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica. Gli operatori delle professioni sanitarie... ………... svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.

L. n.251/2000 CHI: operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche COSA: Svolgono attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché degli specifici Codici Deontologici COME: con autonomia professionale, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza

L. n.251/2000 Riconoscimento di una dirigenza specifica Attribuzione in tutte le aziende Sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle funzioni connesse Revisione dell’organizzazione del lavoro, promuovendo modelli di assistenza personalizzata Istituzione della nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario e della relativa disciplina concorsuale Isituzione del Servizio di assistenza Infermieristica ed ostetrica Attuazione di Formazione universitaria per l’accesso alla dirigenza- Laurea Specialistica

Le professioni sanitarie 3 8 9 2 4 aree 22 professioni con profilo

L. n.43/2006 L’iscrizione all’Albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti…… Istituzione per le professioni sanitarie dei relativi Ordini Professionali con trasformazione degli attuali Collegi professionali Articolazione del personale laureato appartenente alle professioni sanitarie

L. n.43/2006 Professionisti in possesso del diploma di laurea……….o titolo equipollente.. Professionisti Coordinatori in possesso del Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento….. Professionisti Specialisti in possesso del Master di primo livello per le funzioni specialistiche……. Professionisti Dirigenti in possesso della Laurea Specialistica