DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art.1 commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art.1 – principi e finalità L’inclusione scolastica: Riguarda le bambine e i bambini, alunne/i, studentesse/studenti Risponde ai differenti bisogni educativi Tende allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno Si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche Richiede l’impegno di tutte le componenti della comunità scolastica per assicurare il successo formativo Promuove la partecipazione della famiglia nonché delle associazioni di riferimento quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale
Art. 2 – ambito di applicazione Si applica alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della L.104/92 dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado È attuata attraverso la definizione e al condivisione del PEI
Art. 3 – prestazioni e competenze Dello stato e degli EE.LL. Assegnazione docente di sostegno Definizione organico ATA Individuazione professionalità (profilo professionale dei c.s.) Assegnazione assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale Servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica Accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici Accessibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l’inclusione scolastica
Art. 4 – valutazione della qualità dell’inclusione scolastica Sulla base dei seguenti criteri: Livello di inclusività del PTOF Realizzazione di percorsi di personalizzazione, individualizzazione, differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nel Piano Annuale dell’Inclusione Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali della scuola Utilizzo di criteri e strumenti condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, anche attraverso il riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione Grado di accessibilità e fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e in particolare dei libri di testo e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola
Art. 5 – commissioni mediche. Modifiche alla l.104/92 Integrazione della commissione medica di verifica per accertamento della disabilità Successivamente all’accertamento è redatto un profilo di funzionamento secondo il modello bio-psico-sociale della Classificazione ICF adottata dall’OMS per la formulazione del progetto individuale e per la predisposizione del PEI Il Profilo di funzionamento: Ricomprende la DF e il profilo dinamico-funzionale, È redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare, È propedeutico e necessario alla stesura del PEI, Definisce le competenze professionali e la tipologia del sostegno, È redatto con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante della scuola, È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione o in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona
Art. 6 – progetto individuale È redatto dal competente Ente locale su richiesta e con la collaborazione dei genitori. Prestazioni, servizi e misure sono definite in collaborazione con la scuola.
art. 7 – piano educativo individualizzato È elaborato e approvato dai docenti contitolari con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche e con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento. Individua strumenti, strategie e modalità Punta alla realizzazione dal p.v. reazionale, sociale, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento, delle autonomie. Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata È redatto all’inizio di ogni anno scolastico ed aggiornato se necessario. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento è previsto un passaggio di informazioni tra docenti. Durante l’anno scolastico è soggetto a verifiche, modifiche, integrazioni.
Art. 8 – piano per l’inclusione art Art. 8 – piano per l’inclusione art. 9 - gruppi per l’inclusione scolastica GLIR USR GLT UST GLI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA. COMPOSTO DA - docenti curricolari - docenti di sostegno - eventualmente personale ATA - specialisti dell’ATS Nominato e presieduto dal DS, si avvale della consulenza e del supporto di alunni, genitori, associazioni delle persone con disabilità e istituzioni pubbliche e private del territorio.
Art. 10 – 13 richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico e formazione del personale Articoli strettamente tecnico-economici
Art. 14 – continuità del progetto educativo e didattico La continuità educativa e didattica è garantita dal personale della scuola, dal PAI e dal PEI Il DS propone ai docenti dell’organico dell’autonomia anche attività di sostegno didattico purché siano in possesso dell’specializzazione Il DS valutati l’interesse dell’alunna/o, l’eventuale richiesta della famiglia, può proporre ai docenti a T.D., non prima dell’inizio delle lezioni, ulteriori contratti a T.D. nell’anno scolastico successivo, ferma restando al disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a T.I.
Art.19 – decorrenze e norme transitorie Dal 1° gennaio 2019 il profilo di funzionamento sostituisce la DF e il profilo dinamico funzionale Artt. 5, 6, 10 dal 1° gennaio 2019 GLIR e GLI dal 1° settembre 2017 GIT dal 1° gennaio 2019 Art. 14 dall’a.s. 2018/19
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
Art. 9 – certificazione delle competenze nel primo ciclo Comma 3, i modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro IUR, sulla base dei seguenti principi: […] lettera e) Coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne/i con disabilità
Art. 11 – valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento Comma 1 - La valutazione degli alunni DVA è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla L.104/92 Comma 4 - Le alunne/i DVA partecipano alle prove standardizzate; il Cdc può prevedere misure compensative, dispensative, adattamenti della prova, l’esonero dalla prova. Comma 5 – Gli alunni DVA sostengono le prove d’esame conclusivo del primo ciclo con l’ausilio di ogni attrezzatura tecnica e sussidio didattico loro necessario, già utilizzato nel corso dell’a.s per l’attuazione del PEI. Comma 6 – Se necessario la sottocommissione d’esame predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna/o in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. Comma 8 – agli alunni DVA che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo, comunque valido per l’iscrizione alla scuola secondaria o ai corsi IFP, ai soli fini del riconoscimento di altri crediti formativi.
Art. 11 – valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento ALUNNI DSA Comma 9 - La valutazione degli apprendimenti degli alunni DSA, incluse l’ammissione e a partecipazione all’esame finale è coerente con il PDP Comma 10 – Per la valutazione delle alunne/i DSA le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti nel PDP. Comma 11 – Per gli alunni DSA che sostengono le prove d’esame conclusivo del primo ciclo la commissione può prevedere tempi più lunghi. Possono usare apparecchiature informatiche solo se le hanno già usate in corso d’anno o se sono ritenute funzionali allo svolgimento della prova d’esame. Comma 12 – Se previsto dalla certificazione, la sottocommissione d’esame predispone la sostituzione della prova scritta di lingua straniera, con una prova orale. Comma 13 – Gli alunni DSA esonerati dalle lingue straniere in sede d’esame sostengono prove differenziate con valore equivalente. Comma 14 – Durante le prove standardizzate gli alunni DSA possono fruire di strumenti compensativi coerenti col PDP. Gli alunni dispensati dalla prova scritta o esonerati dalla lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
Art. 15 NEL DIPLOMA FINALE RILASCIATO AL TERMINE DEGLI ESAMI DEL PRIMO CICLO E NELLE TABELLE AFFISSE ALL’ALBO DI ISTITUTO NON VIENE FATTA MENZIONE DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DELLA DIFFERENZIAZIONE DELLE PROVE.