L’EFFICACIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEGLI ORDINAMENTI INTERNI

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Transcript della presentazione:

L’EFFICACIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEGLI ORDINAMENTI INTERNI Trieste 6 novembre 2017– Prof. Sara Tonolo-

RAPPORTO TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO Il diritto interno si adegua agli obblighi posti dal diritto internazionale  ADATTAMENTO

ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE/AL DIRITTO UE DIRITTO DELL’UE ADATTAMENTO DEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

RAPPORTO TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO Monismo Primato del diritto internazionale sul diritto interno Norme di diritto internazionale direttamente applicabili all’interno dei singoli ordinamenti giuridici nazionali Dualismo Diritto internazionale ed ordinamenti interni distinti e separati tra loro Norme di diritto internazionale applicabili negli ordinamenti giuridici nazionali solo tramite norme interne di adattamento

RAPPORTO TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO Diffusione della concezione dualista nella dottrina internazionale e italiana: È necessario l’adattamento del diritto interno al diritto internazionale: integrare o modificare le norme interne per renderle conformi agli obblighi internazionali.

ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE 1 - Integrare o modificare le norme interne per renderle conformi agli obblighi internazionali 2 - Adottare determinate norme nel diritto interno: ad es. per t. di dir. uniforme 3 - Non adottare determinate norme all’interno dello Stato: ad es. norme contrarie al divieto di tortura, v. T. int. Jugo, sent. 10.12.1998, Furundzia 4 - Obbligo di garantire un risultato concreto, ad es. trattamento cittadini o stranieri

PROCEDIMENTI DI ADATTAMENTO Libertà degli Stati Procedimento ordinario: ad es. art. 2, 1° co. C. nav. E art. 10 C. Montego Bay Procedimento speciale/rinvio Rinvio automatico o permanente: ad es. art. 10, 1° co. Cost. Rinvio ad hoc

EFFICACIA DELLE NORME INTERNAZIONALI ADATTAMENTO RANGO

EFFICACIA DELLE NORME INTERNAZIONALI RANGO LEGGE ORDINARIA? COSTITUZIONE? GARANZIE ULTERIORI?

RANGO DI NORME DI ADATTAMENTO Varia: l. ordinaria, l. costituzionale, ecc. Rapporto con altre norme interne dipende dal rango, a meno che non vi sia ulteriore garanzia: Costituzione per trattati internazionali – art. 117, 1° co., Cost.:”la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”

PROCEDIMENTI DI ADATTAMENTO Procedimento speciale/ rinvio: -vantaggi: adattamento non lacunoso e non erroneo; norme internazionali applicabili finché restano in vigore sul piano internazionale svantaggi: Minore certezza per gli operatori giuridici interni perché norma internazionale non sempre coerente con obiettivi di ordinamento interno.

PROCEDIMENTI DI ADATTAMENTO Procedimento ordinario/ riformulazione: vantaggi: Maggiore certezza per gli operatori giuridici interni perché la norma è riformulata secondo le tecniche proprie dell’ordinamento; svantaggi: Rischio di errori e lacune nella trasposizione della norma internazionale all’interno dell’ordinamento: es. art. 2, 1° co., c. nav. Adotta regola di 24 miglia ma non quella che definisce la nozione di baia (art. 7 Conv. M. Bay). Norma resta in vigore fino a abrogazione mentre quella internazionale magari non è più in vigore.

VI SONO PERO’ DEI CASI IN CUI E’ NECESSARIO IL PROCEDIMENTO ORDINARIO… E’ necessario nei casi in cui le norme internazionali non sono auto-applicative, o non self executing, ovvero non sono complete di tutti gli elementi per permetterne l’applicazione ad una fattispecie concreta – necessaria integrazione.

ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE Al diritto internazionale consuetudinario Al diritto internazionale pattizio

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO Art. 10, 1° co., Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE= NORME GENERALI=NORME CONSUETUDINARIE

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO Art. 10, 1° co., Cost.: determina un RINVIO AUTOMATICO, COSTANTE E IN BLOCCO alle norme del diritto internazionale generale. Le norme internazionali consuetudinarie sono automaticamente applicabili nell’ordinamento italiano. Adattamento speciale o per rinvio.

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO Art. 10, 1° co., Cost.= TRASFORMATORE PERMANENTE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEL DIRITTO INTERNO (PERASSI).

ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO Adattamento al diritto internazionale consuetudinario avviene con l’art. 10 Cost.  RINVIO AUTOMATICO E PERMANENTE  Vale anche per le norme cogenti (art. 53 C. Vienna)? Vale anche per i principi generali dir. int.?

ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO TRAMITE RINVIO DI ART. 10 COST.  CONSEGUENZA Gli operatori giuridici italiani applicano direttamente le norme del dir. int. generale: ad es. regole su immunità da giurisdizione civile degli Stati stranieri

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO Art. 10 Cost. riguarda anche le norme dello ius cogens? Certamente: sono norme del diritto internazionale GENERALMENTE RICONOSCIUTE ED ACCETTATE (vd. Art. 53 e 64 Conv. Vienna); Problema: giurisprudenza Ferrini e prevalenza di diritti umani garantiti da ius cogens, poi rivista da sent. CIG 2012 Germania v. Italia e di nuovo ripresa da C. Cost. n. 238 del 2014

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO PROBLEMA: possono essere immesse nell’ordinamento italiano norme internazionali in contrasto con la Costituzione? ➜➜➜➜➜➜ (questione di rango del diritto immesso)

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO Libertà degli Stati e varietà dei procedimenti  Ad es. USA: rinvio automatico e permanente (art. VI Cost.); UK: riformulazione.

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO In Italia non vi è una norma specifica nella Cost. – tentativo di Quadri di individuarla nell’art. 10, 1° co. Cost., e pacta sunt servandateoria smentita dai lavori preparatori alla Costituzione  Si deve procedere all’adattamento ad hoc

PROCEDIMENTI DI ADATTAMENTO Procedimento speciale Mediante rinvio/ordine di esecuzione Procedimento ordinario Mediante riformulazione delle norme internazionali Necessario per norme non autoapplicative Norme che attribuiscono allo Stato una facoltà Norme che impongono obblighi per la cui esecuzione sono indispensabili organi o procedure interni Norme per la cui esecuzione soo indispensabili adempimenti costituzionali

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO Adattamento mediante ordine di esecuzione Ordine di esecuzione può essere contenuto: In l. costituzionale In l. ordinaria In atto regolamentare Ma per i t. per la ratifica dei quali è richiesta legge di autorizzazione ex art. 80 Cost. si è sviluppata prassi di inserire ordine di esecuzione nella legge di autorizzazione alla ratifica

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO Quindi…per i trattati di cui all’art. 80 Cost.  Ordine di esecuzione viene dato prima della ratifica del trattato ma produce effetti a partire dalla data di entrata in vigore del trattato: “piena e intera esecuzione è data al trattato a partire dalla sua data di entrata in vigore”.

PROBLEMA Può applicarsi il trattato nel periodo intercorrente tra la legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione e la sua entrata in vigore sul piano internazionale?

PROBLEMA Autorizzazione a ratifica ed esecuzione Conv. L’Aja 1980 sottrazione int. minori l. 15.1.1994 Sottrazione di un minore 01 - 1995 Entrata in vigore della Convenzione dell’Aja sul piano internazionale 10.5.1995

SOLUZIONE Cass.22.11.1997 n. 11696: si ipotizza che, in assenza di espressa previsione che subordini operatività a entrata in vigore del trattato sul piano internazionale, il trattato produca i suoi effetti già al momento dell’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica contenente l’ordine di esecuzione.

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO E inoltre…  Ordine di esecuzione non opera in caso di t.invalido o estinto.

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO Se però manca l’ordine di esecuzione di un trattato…

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO Adattamento avviene mediante procedimento ordinario o riformulazione delle norme internazionali in norme interne E’ necessario nei casi in cui le norme internazionali non sono auto-applicative, o non self executing, ovvero non sono complete di tutti gli elementi per permetterne l’applicazione ad una fattispecie concreta – necessaria integrazione. – Quali sono?

NORME NON SELF EXECUTING Norme prive di elementi necessari per permetterne l’applicazione ad una fattispecie concreta, che vanno dunque integrate con le norme statali.

NORME NON SELF EXECUTING Criteri per definire la categoria di norme non autoapplicative: 1 - norme che attribuiscono allo Stato una facoltà; 2 - norme che impongono allo Stato un obbligo per la cui esecuzione è necessario individuare un organo competente o una procedura applicabile; 3 - norme che impongono allo Stato un obbligo per la cui esecuzione sono necessari adempimenti costituzionali.

NORME NON SELF EXECUTING 1 - Norme che attribuiscono una facoltà: ES: Artt. 5 e 7 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, che lasciano agli Stati contraenti la possibilità di adottare il sistema delle linee di bassa marea quali linee di base per la misurazione del limite esterno del mare territoriale (articolo 5 che pone la regola generale); oppure di optare per l’adozione del sistema delle linee rette (articolo 7).

NORME NON SELF EXECUTING 1 - Norme che attribuiscono una facoltà: APPLICAZIONE Conv. Montego Bay e sistema linee rette: L’Italia ha scelto quest’ultimo sistema con il D.P.R. 26.4.1977 n. 816 (di adeguamento della precedente Convenzione di Ginevra sul mare territoriale del 1958).

NORME NON SELF EXECUTING 2 - Norme che impongono un obbligo per il quale è necessario un organo competente o una procedura: ES.: L’articolo 14 § 5 del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite dispone il principio per il quale ognuno ha diritto al doppio grado di giurisdizione. Perché questa disposizione internazionale possa essere effettivamente applicata occorre che ogni Stato contraente disponga di adeguate norme processuali che assicurino il doppio grado di giudizio. L’articolo 96 della Costituzione italiana nella sua formulazione originaria, ovvero prima della sua modifica ad opera della legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1987, disponeva che il giudizio di messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dovesse svolgersi in unico grado davanti alla Corte Costituzionale.

NORME NON SELF EXECUTING 2 - Norme che impongono un obbligo per il quale è necessario un organo competente o una procedura: APPLICAZIONE: Nel caso Lockeed la Corte Costituzionale, con ordinanza del 6.2.1979, ha interpretato l’articolo 14 § 5 del Patto ONU come disposizione non self-executing, escludendone l’applicazione ai giudizi basati sull’articolo 96, perché all’epoca non c’erano norme processuali istitutive del doppio grado di giurisdizione per quel tipo di processi.

NORME NON SELF EXECUTING 3 - Norme che impongono adempimenti costituzionali: Es.: NORME di diritto internazionale che impongano l’obbligo di punire i crimini internazionali individuali; per poter essere applicate in ogni ordinamento statale dovrebbero essere specificate da una legge nazionale che, in ossequio al principio di legalità per cui nessuno può essere condannato penalmente per un comportamento che non sia già previsto dalla legge come reato (principio dell’irretroattività della legge penale) né punito se la legge non specifica la pena da applicare: nullum crimen, nulla poena sine lege. In Italia il principio è sancito dall’articolo 25 commi 2 e 3 della Costituzione.

NORME NON SELF EXECUTING 3 - Norme che impongono adempimenti costituzionali: APPLICAZIONE: nel caso Barcot la Corte di Cassazione penale, con sentenza dell’8 luglio 1994, ha escluso di poter incriminare due individui, rispettivamente comandante e primo ufficiale della nave Vela Luka, per violazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU n. 713 del 25 settembre 1991 che impone a tutti gli Stati di adottare le misure necessarie a far rispettare l’embargo sulla fornitura di armi dirette alla Iugoslavia. In particolare la Corte, pronunciandosi sull’efficacia diretta delle risoluzioni del CdS ONU, precisa che queste ultime non possono trovare attuazione nell’ordinamento italiano se non in forza di norme interne di adattamento.

ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI - Non esiste una norma costituzionale in materia - Ordine di esecuzione del trattato è sufficiente per rendere applicabili le norme prodotte da tale fonte?

ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI - SE il trattato prevede l’efficacia diretta delle norme da esso prodotte, allora tali norme entrano automaticamente in vigore nell’ordinamento interno (ad es. art. 288TFUE: regolamenti UE direttamente applicabili e obbligatori in tutti i loro elementi).

ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI SE il trattato non prevede nulla rispetto alle norme da esso prodotte, si potrebbe presumere che l’ordine di esecuzione del trattato regga anche le fonti da esso previste, ma invece la prassi depone nel senso che vale un ordine di esecuzione ad hoc per due ragioni: - spesso norme non self executing; - controllo dell’ordinamento di attuazione.

NORMA PREVISTA DAL TRATTATO ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI ORDINE DI ESECUZIONE TRATTATO NORMA PREVISTA DAL TRATTATO

NORMA PREVISTA DAL TRATTATO ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI ORDINE DI ESECUZIONE TRATTATO NORMA PREVISTA DAL TRATTATO

ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI Es. DECISIONI EX ART. 41 CARTA ONU DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA (è così anche in altri Paesi- Cass. fr. 25.4.2006 n. 679); SENTENZE DELLA CIG: ad es….

SENTENZA GERMANIA c. ITALIA 3.2.2012 - CIG La CIG invita l’Italia a rimuovere le sentenze interne che avevano violato l’immunità internazionale della Germania… ….di conseguenza nel ratificare la Convenzione delle NU sulle immunità degli Stati con l. 2013, n. 5….

SENTENZA GERMANIA c. ITALIA 3.2.2012 - CIG ….Viene inserito un nuovo motivo di revocazione della sentenza nell’art. 395 c.p.c.: la sentenza può essere revocata per effetto della sentenza della CIG che accerti la mancanza di giurisdizione del giudice italiano che ha pronunciato la sentenza. In questo modo si attua anche l’art. 94 Carta ONU…poi sent. Corte Cost. 238/2014 ha rimesso tutto in discussione…

ADATTAMENTO IN MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE a livello regionale? A livello statale?

RUOLO DELLE REGIONI ITALIANE NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI Art. 117, 5° co: “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza…provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato che disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.

RUOLO DELLE REGIONI ITALIANE NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI PER I TRATTATI INTERNAZIONALI: l’art. 6 l. 2003 n. 131 afferma che le Regioni nelle materie di loro competenza provvedono direttamente all’attuazione degli accordi internazionali ratificati.

RUOLO DELLE REGIONI ITALIANE NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI Dibattiti dottrinali sull’applicazione di tali norme: Per t. conclusi dalle regioni è sicura la competenza ad adottare le norme di adattamento necessarie all’adempimento degli obblighi che ne derivano; Per t. conclusi dallo Stato, le Regioni hanno solo competenza ad adottare norme di attuazione di n. non autoapplicative; adattamento è compito dello Stato.

RUOLO DELLE REGIONI ITALIANE NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI Stato ha comunque potere sostitutivo in caso di inadempienza delle Regioni

RUOLO DELLE REGIONI ITALIANE NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI Per le NORME UE che riguardino le materie di competenza regionale: la l. n. 234/2012 contiene disposizioni per il recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome delle direttive europee (art. 40); alcune regioni (Anche il FVG) hanno “legge comunitaria regionale” poi definita legge europea regionale (l. n. 13/2013); Lo Stato conserva comunque il potere di intervento in caso di inerzia (art. 41).