CORSO DI ECONOMIA AZIENDALE Docente: prof. Salvatore Catania

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CORSO DI ECONOMIA AZIENDALE Docente: prof. Salvatore Catania

ENTRIAMO IN AZIENDA 2 Forme e strutture aziendali TOMO 1

Il sistema informativo di bilancio MODULO 1

MODULO 1 Il sistema informativo dell’impresa CAPITOLO 1 La forma giuridica delle imprese MODULO 1 CAPITOLO 2 Le società di persone SINTESI SINTESI MODULO 1 CAPITOLO 3 Le società di capitali SINTESI MODULO 1 CAPITOLO 4 Le società cooperative MODULO 1 CAPITOLO 5 I gruppi di imprese SINTESI SINTESI

MODULO 1 Il sistema informativo dell’impresa SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA SOCIETA’ COMMERCIALI SOCIETA’ DI PERSONE SOCIETA’ DI CAPITALI SOCIETA’ COOPERATIVE PER AZIONI (SPA) IN NOME COLLETTIVO (SNC) A MUTUALITA’ PREVALENTE A RESPONSABILITA’ LIMITATA (SRL) IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS) IN ACCOMANDITA PER AZIONI (SAPA) DIVERSE DA QUELLE A MUTUALITA’ PREVALENTE CARATTERI GENERALI ORGANI SOCIALI COSTITUZIONE E CONFERIMENTI OPERAZIONI TIPICHE BILANCIO D’ESERCIZIO RIPARTO E PAGAMENTO DELL’UTILE COPERTURA DELLA PERDITA FINANZIAMENTI CON CAPITALE DI DEBITO VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

La forma giuridica delle imprese CAPITOLO 1 La forma giuridica delle imprese

1- L’impresa individuale 2- L’impresa familiare 3- Le imprese collettive 4- La scelta della forma giuridica 5- Compensi agli organi sociali SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese”

L’IMPRESA INDIVIDUALE Secondo l’articolo 2082 del c.c. l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi; l’impresa individuale è priva di autonomia giuridica e l’imprenditore in quanto persona fisica, si assume i rischi derivanti dalle operazioni di gestione. L’imprenditore è il soggetto giuridico dell’impresa e in caso di insolvenza può subire il fallimento. 1- L’impresa individuale 2- L’impresa familiare L’impresa individuale è dotata di capitale proprio attraverso apporti in denaro o di beni effettuati dall’imprenditore, al momento della costituzione o durante la normale attività di gestione. 3- Le imprese collettive 4- La scelta della forma giuridica L’imprenditore può attuare una politica di autofinanziamento rinunciando in tutto o in parte al prelievo degli utili prodotti durante la gestione. 5- Compensi agli organi sociali In mancanza di mezzi finanziari per lo svolgimento del processo produttivo, l’imprenditore deve ricorrere al capitale di debito che comporta però il pagamento di interessi. SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese” Optando per la forma giuridica d’impresa individuale, l’imprenditore diventa soggetto economico di fatto perché assume il pieno controllo della gestione e accentra la direzione nelle sue mani. Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo è molto flessibile e poco formalizzato in quanto la comunicazione interna non presenta difficoltà e il coordinamento è facilitato dalla totale assenza di gerarchie. Corso di economia aziendale

L’IMPRESA FAMILIARE Sul piano legislativo, l’impresa familiare è a tutti gli effetti un impresa individuale. Ai sensi dell’articolo 230 bis del c.c. in essa collaborano in modo continuativo l’attività il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado. L’imprenditore è l’unico responsabile e in caso di insolvenza è l’unico passabile di fallimento. 1- L’impresa individuale 2- L’impresa familiare DIRITTI DEI COLLABORATORI FAMILIARI: il diritto di partecipare agli utili del patrimonio ma non alle perdite dell’impresa; il diritto d intervento a partecipare alle decisioni inerenti all’impiego degli utili patrimoniali; il diritto di partecipare alle decisioni relative agli indirizzi produttivi, alla gestione straordinaria e alla cessione aziendale; il diritto di essere preferiti a terzi in caso di cessione aziendale; il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria. 3- Le imprese collettive 4- La scelta della forma giuridica 5- Compensi agli organi sociali SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese” La legislazione fiscale dispone che il reddito dell’impresa sia detenuto dall’imprenditore in una misura non inferiore al 51% e ai collaboratori in una misura non superiore al 49%.

LE IMPRESE COLLETTIVE SOCIETA’ COMMERCIALI L’impresa collettiva nasce dal contratto di società. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (o le eventuali perdite). 1- L’impresa individuale Le motivazioni che sono alla base della costituzione di una società sono quindi da ricercarsi: nella possibilità di reperire un maggior volume di capitali; nel frazionamento dei rischi imprenditoriali tra più persone. 2- L’impresa familiare 3- Le imprese collettive Il nostro ordinamento legislativo prevede tre gruppi di società commerciali: società di persone, società di capitali e società cooperative. 4- La scelta della forma giuridica SOCIETA’ COMMERCIALI 5- Compensi agli organi sociali SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese” SOCIETÀ DI PERSONE S.N.C. S.A.S. SOCIETÀ DI CAPITALI S.P.A. S.A.P.A. S.R.L.. SOCIETÀ COOPERATIVE MUTUALITÀ PREVALENTE MUTUALITÀ NON PREVALENTE

SOCIETA’ COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE 1- L’impresa individuale SONO COOPERATIVE CHE PREVEDONO NELLO STATUTO SPECIFICHE CLAUSOLE DI NON LUCRATIVITÀ E CHE RISPETTANO IL CRITERIO DELLA PREVALENZA SECONDO IL PARAMETRI STABILITI DAL CODICE CIVILE. 2- L’impresa familiare 3- Le imprese collettive 4- La scelta della forma giuridica 5- Compensi agli organi sociali SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese”

SOCIETA’ COOPERATIVE A MUTUALITA’ NON PREVALENTE 1- L’impresa individuale SONO LE COOPERATIVE DIVERSE CHE PUR SVOLGENDO UNA FUNZIONE SOCIALE NON RISPETTANO IL CRITERIO DELLA PREVALENZA NELLO SCAMBIO MUTALISTICO. 2- L’impresa familiare 3- Le imprese collettive 4- La scelta della forma giuridica 5- Compensi agli organi sociali SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese”

LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA 1- L’impresa individuale IN GENERALE NELLA SCELTA DELLA VESTE GIURIDICA SONO RILEVANTI SIA I RISCHI ASSUNTI DAI SOCI, SIA LA DIMENSIONE DELL’IMPRESA, SIA GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI, FINANZIARI, GIURIDICI E FISCALI 2- L’impresa familiare 3- Le imprese collettive 4- La scelta della forma giuridica 5- Compensi agli organi sociali SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese”

RISCHI DEI SOCI QUALORA I SOCI SIANO ORIENTATI A LIMITARE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, LE SOCIETÀ DI CAPITALI SONO, IN GENERE, DA PREFERIRE ALLE SOCIETÀ DI PERSONE. I RISCHI ASSUNTI DAI SOCI SONO TUTTAVIA TANTO PIÙ GRAVOSI QUANTO MAGGIORI SONO I CAPITALI CHE ESSI HANNO INVESTITO NELL’IMPRESA. 1- L’impresa individuale 2- L’impresa familiare 3- Le imprese collettive 4- La scelta della forma giuridica 5- Compensi agli organi sociali SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese”

DIMENSIONE E ASPETTI FINANZIARI LA DIMENSIONE DA DARE ALL’IMPRESA DIPENDE DAL SETTORE DI ATTIVITÀ PRESCELTO ED È VINCOLATA DAL VOLUME DEI MEZZI FINANZIARI NECESSARI PER EFFETTUARE GLI INVESTIMENTI RICHIESTI. 1- L’impresa individuale 2- L’impresa familiare 3- Le imprese collettive 4- La scelta della forma giuridica 5- Compensi agli organi sociali SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese”

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI LA SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUISCONO LA FORMA GIURIDICA PIÙ ADATTA ALLE GRANDI IMPRESE, LE QUALI COMPORTANO PROBLEMI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI MOLTO COMPLESSI. LE SOCIETÀ DI PERSONE SONO PIÙ IDONEE A INSERIRSI IN SETTORI PRODUTTIVI CHE RICHIEDONO UNA PREVALENZA DEL FATTORE LAVORO SUL CAPITALE; DOVE LA COMPAGINE SOCIALE È COSTITUITA DA UN RISTRETTO NUMERO DI INDIVIDUI, IL SINGOLO SOCIO HA INOLTRE LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA GESTIONE DELL’IMPRESA E DI CONTROLLARE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE. 1- L’impresa individuale 2- L’impresa familiare 3- Le imprese collettive 4- La scelta della forma giuridica 5- Compensi agli organi sociali SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese”

COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI Nell’atto costitutivo delle società devono essere indicate le persone chiamate ad amministrare l’impresa e le persone preposte al controllo sul loro operato. 1- L’impresa individuale 2- L’impresa familiare Gli amministratori sono le persone incaricate di “governare” la società; essi assumono le decisioni strategiche e compiono gli atti necessari a perseguire il fine sociale. 3- Le imprese collettive 4- La scelta della forma giuridica Gli amministratori ai quali viene conferita la rappresentazione legale della società hanno il potere di firma; pertanto possono impegnare la società nei confronti di terzi. 5- Compensi agli organi sociali SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese”

COMPENSO AGLI ORGANI AMMISTRATIVI Gli organi amministrativi possono essere remunerati con: un compenso fisso, pagato con periodicità mensile, trimestrale o annuale; una partecipazione agli utili conseguiti nell’esercizio. Il compenso percepito dagli amministratori subisce un trattamento contributivo e fiscale diverso a seconda che rientri nella sfera: dei redditi da lavoro subordinato; dei redditi da lavoro autonomo. I sindaci (o i membri del consiglio di sorveglianza) sono componenti di organi del controllo sulla gestione presenti nelle società di capitali che vigilano sul rispetto delle disposizioni di legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa e dell’assetto contabile della società. Il compenso corrisposto al sindaco o agli organi di contratto per il servizio svolto nell’ambito dell’attività professionale è considerato reddito da lavoro autonomo ed è soggetto al contributo alla sua cassa previdenziale del 4%. 1- L’impresa individuale 2- L’impresa familiare 3- Le imprese collettive 4- La scelta della forma giuridica 5- Compensi agli organi sociali SINTESI – Modulo1 – Capitolo1 – “La forma giuridica delle imprese”

La forma giuridica delle imprese MODULO 5 SINTESI CAPITOLO 1 La forma giuridica delle imprese

IN ACCOMANDITA PER AZIONI LE IMPRESE POSSONO ESSERE: INDIVIDUALI (IN SENSO STRETTO OPPURE FAMILIARI); O COLLETTIVE (SOCIETÀ DI PERSONE, SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ COOPERATIVE). L’IMPRESA INDIVIDUALE E L’IMPRESA FAMILIARE NON HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA: SONO DI PICCOLE DIMENSIONI, SI FINANZIANO PREVALENTEMENTE CON CAPITALE PROPRIO, L’ORGANIZZAZIONE È FLESSIBILE E POCO FORMALIZZATA. LE IMPRESE COLLETTIVE IN NOME COLLETTIVO SOCIETÀ DI PERSONE (PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA) IN ACCOMANDITA SEMPLICE IN ACCOMANDITA PER AZIONI SOCIETÀ DI CAPITALI (DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA) PLURIPERSONALI PER AZIONI UNIPERSONALI PLURIPERSONALI A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALI SOCIETÀ COOPERATIVE (DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA) A MUTUALITÀ PREVALENTE 1/3 DIVERSE DA QUELLE A MUTUALITÀ PREVALENTE

LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA È INFLUENZATA DALLA FACILITÀ DI REPERIRE FINANZIAMENTI DAL GRADO DI RISCHIO CHE SI INTENDE ASSUMERE DAGLI ASPETTI ECONOMICI (DIMENSIONI AZIENDALI) DAGLI ASPETTI GIURIDICI E FISCALI LE IMPRESI INDIVIDUALI E LE SOCIETÀ DEVONO ISCRIVERSI PRESSO L’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ. POSSONO ESSERE REMUNERATI CON COMPENSO FISSO E/O IN PROPORZIONE AGLI UTILI CONSEGUITI. 2/3

IL COMPENSO PERCEPITO DAGLI AMMINISTRATORI PUÒ RICADERE NELLA SFERA DEI REDDITI DA LAVORO SUBORDINATO DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO IL COMPENSO CORRISPOSTO AL SINDACO O AGLI ALTRI ORGANI DI CONTROLLO PER IL SERVIZIO SVOLTO NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE È CONSIDERATO REDDITO DA LAVORO AUTONOMO ED È SOGGETTO AL CONTRIBUTO ALLA SUA CASSA PREVIDENZIALE DEL 4%. 3/3

CAPITOLO 2 Le società di persone

1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

LE CARATTERISTICHE DELLE SOCIETA’ DI PERSONE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Le società di persona si distinguono in società in nome collettivo e società in accomandita semplice. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio Le società in nome collettivo sono formate da una pluralità di soci che rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. 5- Il pagamento degli utili Questo significa che, dopo l’esaurimento dei mezzi propri della società, i soci devono far fronte agli eventuali residui debiti sociali con il loro patrimonio personale; inoltre ogni socio risponde per intero dei debiti sociali (responsabilità solidale), deve cioè pagare anche per conto degli altri soci su cui potrà successivamente rivalersi. 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale Le società in accomandita semplice sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari; i soci accomandanti. I soci accomandatari rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti ACCOMANDATARI La S.a.s. i soci accomandatari hanno autonomia patrimoniale imperfetta in quanto mancano di personalità giuridica e il patrimonio della società non è separato dal patrimonio personale e sono responsabilità illimitatamente e solidalmente con il patrimonio personale per i debiti della società. Nella S.a.s. la responsabilità dei soci è sussidiaria rispetto a quella della società, in quanto i creditori della società possono pretendere il pagamento dei debiti sociali dai singoli soci soltanto dopo aver agito inutilmente sul patrimonio della società (art. 2304 c.c.). Nella S.a.s. il socio accomandatario ha un vero e proprio diritto di escussione preventiva dal patrimonio sociale: in altri termini non è il socio ad avere l’onere di chiedere al creditore sociale di agire prima sul patrimonio della società, e di indicare i beni sociali sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi, ma è il creditore che, per potere agire nei confronti del socio, deve dimostrare di avere già agito sul patrimonio sociale e di non essere riuscito a soddisfare il suo credito. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale ACCOMANDANTI Hanno autonomia patrimoniale perfetta in quanto sono responsabili per le obbligazioni soltanto nei limiti della loro quota. 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone” vedi approfondimenti

DIVIETO DI CONCORRENZA MORTE DI UN SOCIO ACCOMANDATARIO SOCI ACCOMANDATARI La responsabilità è illimitata, in quanto ogni socio risponde con tutto il suo patrimonio personale (cioè con tutti i suoi beni presenti e futuri; art. 2313 c.c.); La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è sussidiaria rispetto a quella della società, in quanto i creditori della società possono pretendere il pagamento dei debiti sociali dai singoli soci soltanto dopo aver agito inutilmente sul patrimonio della società (art. 2304 c.c.). Il socio ha un vero e proprio diritto di escussione preventiva dal patrimonio sociale: in altri termini non è il socio ad avere l’onere di chiedere al creditore sociale di agire prima sul patrimonio della società, e di indicare i beni sociali sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi, ma è il creditore che, per potere agire nei confronti del socio, deve dimostrare di avere già agito sul patrimonio sociale e di non essere riuscito a soddisfare il suo credito. 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio DIVIETO DI CONCORRENZA Il divieto di concorrenza si applica soltanto ai soci accomandatari. Il socio accomandatario non può senza il consenso da parte degli altri soci, esercitare in proprio o per conto terzi un’attività concorrente con quella della società o assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in una società concorrente. In caso di violazione del divieto di concorrenza previsto dalla legge, il socio è obbligato a risarcire i danni causati dalla società e gli altri soci possono anche deciderne l’esclusione dalla società per giusta causa. 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti TRASFERIMENTO QUOTE Accomandatario Il trasferimento della quota di un socio accomandatario in relazione alla responsabilità patrimoniale è considerata una vera e propria modificazione dell’atto costitutivo, e di regola, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente, richiede il consenso di tutti i soci (art.2252 c.c.) 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale MORTE DI UN SOCIO ACCOMANDATARIO Il trasferimento della quota di un socio accomandatario agli eredi in relazione alla responsabilità patrimoniale è considerata una vera e propria modificazione dell’atto costitutivo, e di regola, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente, richiede il consenso di tutti i soci (art.2252 c.c.) Gli eredi che entrano nella società come nuovi soci non devono eseguire un nuovo conferimento in quanto, non essendo stata liquidata la loro quota, è ancora valido ed efficace il conferimento del defunto. In questo caso si procede alla redazione di un bilancio straordinario compilato secondo i criteri di cessione. Tale valore viene determinato tenendo conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda. 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

MORTE DI UN SOCIO ACCOMANDANTE SOCI ACCOMANDANTI La responsabilità è solidale, perché ogni socio risponde per l’intero debito e i creditori sociali possono pretendere il pagamento da uno qualsiasi dei soci art. 2313 c.c.); 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti TRASFERIMENTO QUOTA Accomandante Il trasferimento della quota di un socio accomandante, la cui partecipazione alla società è più impersonale e meno legata alla fiducia da parte degli altri soci: quando avviene per causa di morte non richiede il consenso degli altri soci e quindi l’erede subentra automaticamente nel rapporto sociale (art. 23221 ); quando avviene per atto tra vivi richiede il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio MORTE DI UN SOCIO ACCOMANDANTE 7- I finanziamenti Il trasferimento della quota di un socio accomandante, la cui partecipazione alla società è più impersonale e meno legata alla fiducia da parte degli altri soci e quindi non richiede il consenso degli altri soci e quindi l’erede subentra automaticamente nel rapporto sociale (art. 23221 ); Se il contratto sociale non dispone nulla a riguardo i soci possono comunque decidere di sciogliere la società prima del termine, procedendo alla liquidazione del patrimonio sociale, oppure decidere di continuare la società con gli eredi del socio accomandante, se questi accettano. Gli eredi che entrano nella società come nuovi soci non devono eseguire un nuovo conferimento in quanto, non essendo stata liquidata la loro quota, è ancora valido ed efficace il conferimento del defunto. In questo caso si procede alla redazione di un bilancio straordinario compilato secondo i criteri di cessione. Tale valore viene determinato tenendo conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda. 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

POTERI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti La Legge riconosce ai soci accomandanti non amministratori, che di regola rispondono limitatamente nei limiti della loro quota per le obbligazioni sociali, alcuni poteri di controllo molto incisivi sull’attività degli amministratori; il loro potere non può essere escluso o derogato dall’atto costitutivo. Infatti i soci accomandanti hanno il diritto di (art. 23203): ricevere ogni anno dagli amministratori il bilancio della società, dal quale devono risultare i profitti ottenuti o le perdite subite; consultare i libri e gli altri documenti contabili della società allo scopo di verificare l’esattezza dei dati che sono contenuti nel bilancio. Quando vengono a mancare tutti i soci accomandatari i soci accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio, per un periodo massimo di 6 mesi, che può compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione e non assume la qualità di socio accomandatario (art. 23232). 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

L’ATTO COSTITUTIVO DEVE CONTENERE (ART. 2295 C.C.): 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti CAPACITA’ DI ESSERE SOCI 3- I costi di impianto L’atto costitutivo, richiede sempre una forma determinata e cioè deve essere costituito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio L’ATTO COSTITUTIVO DEVE CONTENERE (ART. 2295 C.C.): le generalità dei soci; la ragione sociale; il nome dei soci ai quali viene attribuita l’amministrazione e la rappresentanza; la sede sociale; l’oggetto sociale; il valore dei conferimenti di ciascun socio; le prestazioni che devono eseguire i soci d’opera (se sono presenti nella società); i criteri di ripartizione degli utili tra i soci; la partecipazione ai guadagni e alle perdite; la durata della società. 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

ATTO COSTITUTIVO 1- Le caratteristiche delle società di persone L’ATTO COSTITUTIVO, DEVE ESSERE REDATTO CON ATTO PUBBLICO (ART. 2463 C.C.) 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio L’ATTO COSTITUTIVO DEVE CONTENERE (ART. 2463 C.C.): generalità dei soci denominazione sociale e sede oggetto sociale capitale sottoscritto e versato capitale versato Conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura Quota di partecipazione di ciascun socio Le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza Le persone cui è affidata l’amministrazione e controlli contabili L’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

GENERALITA’ DEI SOCI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Dei soci vanno indicate le generalità e cioè: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, con l’aggiunta dell’indicazione dei soci accomandatari e accomandanti (art. 2316 c.c.) Se tra i soci fondatori vi sono anche società di persone o di capitali occorre indicare il nome della società (ragione sociale, denominazione), la sede e le generalità del legale rappresentante. La giurisprudenza nega la partecipazione di società di capitali in società di persone. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

RAGIONE SOCIALE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti È il nome con cui opera la società di persone nei suoi rapporti con i terzi. La ragione sociale di una S.a.s. deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione del rapporto sociale (S.a.s.). La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio accomandante, ma non del socio accomandatario receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del defunto vi consentono. Se la ragione sociale è formata dal nome di un socio accomandante, anziché di un socio accomandatario, i terzi possono ritenere in buona fede di essere garantiti dal suo patrimonio personale, per il pagamento dei debiti della società 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

RIPARTO UTILI D’ESERCIZIO ACCOMANDANTI E ACCOMANDATARI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti ACCOMANDANTI E ACCOMANDATARI Il riparto tra i soci, avviene dopo che il bilancio è stato approvato dai soci e se non diversamente previsto nell’atto costitutivo, l’utile viene ripartito in proporzione alle quote di capitale conferite in società dai diversi soci. Si possono ripartire soltanto gli utili realmente conseguiti (art. 2303 c.c.) Quando nella società vi sono soci d’opera il riparto dell’utile d’esercizio, oltre alle quote di capitale sottoscritte, deve tener conto del lavoro da essi svolto. Gli utili possono non essere distribuiti attuando così un autofinanziamento. Accomandanti I soci accomandanti non sono obbligati a restituire alla società gli eventuali utili fittizi che abbiano riscosso in buona fede e in base a un bilancio approvato dagli amministratori (art. 2321) 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti La misura della partecipazione di ciascun socio ai guadagni e alle perdite della società viene stabilita nel contratto sociale. La legge considera nullo un patto che preveda l’esclusione di uno o più soci da qualsiasi partecipazione agli utili o alle perdite derivanti dall’attività della società (cosiddetto patto leonino; art. 2265). Se il contratto sociale non stabilisce la misura della partecipazione dei singoli soci ai guadagni e alle perdite la legge stabilisce: le parti spettanti ai soci si presumono proporzionali ai conferimenti oppure, quando il valore dei conferimenti non è stato determinato al momento della costituzione della società, si presumono uguali; la partecipazione agli utili spettante al socio d’opera deve essere stabilita dal giudice secondo equità e in ogni caso deve essere tale da garantire al socio-lavoratore un corrispettivo “sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 361 Cost). 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

CAPACITA’ DI ESSERE SOCI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Possono partecipare alla stipula dell’atto costitutivo: le persone fisiche maggiori di età e capaci di agire, salvo i casi di incompatibilità; gli incapaci, per mezzo dei loro rappresentanti la loro partecipazione è condizionata al rilascio da parte de Tribunale di apposite dichiarazioni; i coniugi in regime di comunione legale; le società . Non possono partecipare per motivi di incompatibilità alla stipula dell’atto costitutivo : i dipendenti pubblici; gli esercenti professioni protette, notai avvocati o medici; e per un certo periodo i soggetti dichiarati falliti. La giurisprudenza ammette la partecipazione di una società personale nelle persone dei loro rappresentanti mentre, nega la partecipazione di società di capitali. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO RIFERIMENTI NORMATIVI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto RIFERIMENTI NORMATIVI I RIFERIMENTI NORMATIVI CHE RIGUARDANO LE S.N.C. SONO INDICATI NEL CODICE CIVILE DALL’ART. 2291 ALL’ART. 2312 C.C. 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO. ART. 2291 (NOZIONE) CAPO III. DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO. ART. 2291 (NOZIONE) ART. 2292 (RAGIONE SOCIALE) ART. 2293 (NORME APPLICABILI) ART. 2294 (INCAPACE) ART. 2295 (ATTO COSTITUTIVO) ART. 2296 (PUBBLICAZIONE) ART. 2297 (MANCATA REGISTRAZIONE) ART. 2298 (RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ) ART. 2299 (SEDI SECONDARIE) ART. 2300 (MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO) ART. ART.2301 (DIVIETO DI CONCORRENZA) ART. 2301 (DIVIETO DI CONCORRENZA) ART. 2302 (SCRITTURE CONTABILI) ART. 2303 (LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI) ART. 2304 (RESPONSABILITÀ DEI SOCI) ART. 2305 (CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO) ART. 2306 (RIDUZIONE DI CAPITALE) ART. 2307 (PROROGA DELLA SOCIETÀ) ART. 2308 (SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ) ART. 2309 (PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI) ART. 2310 (RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE) ART. 2311 (BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO) ART. 2312 (CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ) 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone” vedi approfondimenti

Art. 2292 Cod. Civ.(Ragione sociale) Art. 2291 Cod. Civ.(Nozione) Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente (1292 ss.) e illimitatamente per le obbligazioni sociali (147 l. fall.). Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi (2267, 2297). Art. 2292 Cod. Civ.(Ragione sociale) La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (2295, n. 2). La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto (2285) o defunto (2284), se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono. Art. 2293 Cod. Civ.(Norme applicabili) La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente (2251 ss.). 2294 Cod Art.. Civ.(Incapace) La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 (1495). Art. 2295 Cod. Civ. (Atto costitutivo) L’atto costitutivo della società deve indicare: 1) il cognome e il nome, il nome del padre (1), il domicilio, la cittadinanza e la razza (2) dei soci; 2) la ragione sociale (2292); 3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società (2298); 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie (2250, 2299); 5) l’oggetto sociale (22532, 22662, 2272, n. 2) (3); 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione (2253 ss.); 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera (22632, 22862); 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite (2263 ss.); 9) la durata della società (2272, n. 1, 2307). (1) A norma dell’art. 2 della L. 31 ottobre 1955, n. 1064, l’indicazione della paternità deve essere omessa. L’art. 3 della legge citata stabilisce che in luogo della paternità sia indicato il luogo e la data di nascita. (2) L’indicazione della razza è stata soppressa dal D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile. (3) Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, fa divieto di esercitare attività assicurativa. Il divieto è ribadito dall’art. 5 della L. 10 giugno 1978, n. 295, nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni private contro i danni. 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

Art. 2296 Cod. Civ. (Pubblicazione) L’atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703) dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (2188 ss; 99 att.). Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo (22302). Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio (1). (1) Si veda l’art. un. della L. 13 marzo 1980, n. 73, che dispone: «Per gli atti ricevuti od autenticati all’estero, i termini di cui agli articoli 2296, 2300, 2330, 2383, 2400, 2411, 2436, 2450 bis, 2519 e 2671 del codice civile, adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti formati all’estero, decorrono dalla data del deposito da effettuarsi a norma dell’art. 106, n. 4, della L. 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni». Art. 2297 Cod. Civ. (Mancata registrazione) Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (2188; 99 ss. att.), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci (2267, 2291; 147 l. fall.; 284 c.n.), sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice (2251 ss.). Tuttavia si presume (2727 ss.) che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. Art. 2298 Cod. Civ.(Rappresentanza della società) L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (23841; 1522 l. fall.), salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese (2188; 99 ss. att.) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza (19, 34, 2193, 2207, 23842). [Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe] (1). Questo comma è stato abrogato dall’art. 33, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340. 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

Art. 2299 Cod. Civ.(Sedi secondarie) Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese (2188; 99 ss. att.) del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime (2197). L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell’iscrizione. L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società (2197, 23305). Art. 2300 Cod. Civ.(Modificazioni dell’atto costitutivo) Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo (2252) e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione. Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica (2626, 2714 ss.). Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza (2193; 1002 att; 284 c.n.). Art. 2301 Cod. Civ.(Divieto di concorrenza) Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente (2291, 2318, 2390, 2462). Il consenso si presume (2727), se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’art. 2286. Art. 2302 Cod. Civ.(Scritture contabili) Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214. Art. 2303 Cod. Civ.(Limiti alla distribuzione degli utili) Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti (2262, 2321, 24332, 2621, n. 2). Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Art. 2304 Cod. Civ.(Responsabilità dei soci) I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione (2308 ss.), non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (2268, 2471). 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

Art. 2305 Cod. Civ.(Creditore particolare del socio) Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (2270, 22881, 2307, 2531, 2614; 1484 l. fall.). Art. 2306 Cod. Civ.(Riduzione di capitale) La deliberazione di riduzione di capitale (2445), mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriore versamento, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese (2188; 99 ss. att.), purché entro questo termine (2964 ss.) nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (2623, n. 1). Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia (1179, 2445, 2503). Art. 2307 Cod. Civ.(Proroga della società) Il creditore particolare del socio (2305) può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese (2273, 25312). Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente (2289). In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio può sempre recedere dalla società (1373), dando preavviso a norma dell’art. 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’art. 2270 (2531). Art. 2308 Cod. Civ.(Scioglimento della società) La società si scioglie (22503), oltre che per le cause indicate dall’art. 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un’attività non commerciale (2135, 2249), per la dichiarazione di fallimento (24482, 25402; 147 ss., 222 l. fall.). Art. 2309 Cod. Civ.(Pubblicazione della nomina dei liquidatori) La deliberazione dei soci o la sentenza (23324, 2450) che nomina i liquidatori (2275) e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni (2) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese (2188, 2450 bis, 2626). 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

Art. 2310 Cod. Civ.(Rappresentanza della società in liquidazione) Dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori (2298, 2452). Art. 2311 Cod. Civ.(Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto) Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (2453, 2964 ss.). In caso d’impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo. Con l’approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci (2453, 2454, 2625). Art. 2312 Cod. Civ.(Cancellazione della società) Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (2188). Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci (313, 4952) e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi (2324, 24562). Le scritture contabili (2302) e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza. Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (2220, 2457, 2946). 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

I CONFERIMENTI I CONFERIMENTI POSSONO ESSERE: IN DENARO IN NATURA 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti I CONFERIMENTI POSSONO ESSERE: 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio IN DENARO IN NATURA 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti DISGIUNTO CONGIUNTO 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale CRITERIO DEL VALORE NOMINALE 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone” CRITERIO DEL PRESUNTO VALORE DI REALIZZO

I CONFERIMENTI 1- Le caratteristiche delle società di persone Con la stipulazione dell’atto costitutivo i soci si impegnano ad effettuare gli apporti che formano la dotazione iniziale del capitale sociale (capitale proprio). L’inserimento del capitale sociale nella combinazione produttiva aziendale deve essere distinto in due momenti: la sottoscrizione delle quote da parte dei soci; l’effettivo conferimento nell’impresa. In prima fase l’operazione di costituzione dà origine a un credito della società nei confronti dei soci per un valore pari ai conferimenti che questi si sono impegnati a effettuare e, allo stesso tempo, a una variazione economica positiva connessa all’apertura, in Avere, del conto di patrimonio netto Capitale sociale. Diversamente dalle imprese individuali, nella società non esiste il conto Patrimonio netto. Infatti il patrimonio netto della società è frazionato in varie parti ideale, positive e negative, come capitale sociale, riserva, utile o perdita d’esercizio. 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale DARE AVERE SOCIO X C/CONFERIMENTI 143 000, 00 SOCIO Y C/CONFERIMENTI 132 000, CAPITALE SOCIALE 275 000, 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

CONFERIMENTO DI BENI DISGIUNTI 1- Le caratteristiche delle società di persone Il conferimento di denaro è sicuramente la forma più diffusa di apporto iniziale in quanto al quanto garantisce al sistema impresa la massima elasticità di impiego. Il denaro, in quanto bene fungibile, può infatti essere immediatamente utilizzato per acquistare i beni necessari a dotare l’impresa della struttura tecnico-produttiva ritenuta più idonea. Sono tuttavia frequenti anche i casi di apporti di beni in natura (per esempio fabbricati, automezzi ecc.). In questo caso il valore da assegnare ai beni conferiti comporta alcune difficoltà in quanto essi non provengono da operazioni di scambio sul mercato. La valutazione deve essere effettuata secondo i criteri specificati nell’atto costitutivo, normalmente basati sul prezzo corrente, sul valore attuale di scambio oppure sul costo di riproduzione o di riacquisto. Un caso particolare di apporto disgiunto è costituito dai crediti per i quali si adottano due differenti criteri di valutazione a seconda che il socio conferente ne garantisca o meno il buon fine. 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale DARE AVERE FABBRICATI 132 000, 00 SOCIO Y C/CONFERIMENTI 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

CRITERIO DEL VALORE NOMINALE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio IL SOCIO GARANTISCE IL BUON FINE DEI CREDITI E SI IMPEGNA A RISARCIRE LA SOCIETÀ DELLE EVENTUALI SPESE DI INCASSO E DEGLI INTERESSI PER LA RITARDATA RISCOSSIONE FINO ALLA SCADENZA DEI CREDITI. 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

CRITERIO DEL PRESUNTO VALORE DI REALIZZO 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio IL SOCIO NON GARANTISCE IL BUON FINE DEI CREDITI E QUINDI IL RISCHIO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE SI TRASFERISCE SULLA SOCIETÀ. IN QUESTO CASO BISOGNA TENER CONTO ANCHE DELLE PRESUNTE SPESE DI RISCOSSIONE E DELL’EVENTUALE PERDITA DI INTERESSI. 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

APPORTO CONGIUNTO 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Si ha un apporto congiunto quando un socio conferisce l’azienda già funzionante di cui è titolare. La valutazione dell’azienda conferita deve essere effettuata tenendo conto dell’avviamento, ossia delle liquidità positive possedute dall’impresa. All’azienda conferita viene quindi attribuito un valore globale (valore economico) che successivamente viene frazionato tra i singoli elementi attivi e passivi che costituiscono l’apporto. Ciò avviene redigendo un apposito bilancio straordinario, composto solo dallo Stato patrimoniale. Tra gli elementi attivi è compreso anche il valore assegnato all’avviamento, ottenuto come differenza tra il valore economico e il patrimonio netto dell’azienda apportata (differenza tra attività e passività). Il decreto legislativo consente di rilevare l’apporto di un’azienda funzionante secondo due diverse procedure: Modello basato sulla continuità dei valori; Modello basato sul principio dell’adeguamento dei valori. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

CONTINUITA’ DEI VALORI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti I beni facenti parte del complesso aziendale apportato vengono iscritti nella contabilità della società che riceve l’apporto in base agli stessi valori contabili risultanti nella contabilità dell’impresa conferita. Non viene rilevato l’avviamento; le immobilizzazioni immateriali e materiali vengono iscritte al loro costo originario e il corrispondente fondo ammortamento continuerà ad accogliere le quote che saranno accantonate dalla nuova società; analogamente, i crediti vengono trasferiti tra le attività al loro valore nominale mentre tra le passività vengono accolti il fondo rischi e il fondo svalutazioni crediti. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

ADEGUAMENTO DEI VALORI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Il conferimento viene ad assumere la stessa configurazione della vendita di un complesso di beni a fronte del quale il socio conferente non riceve moneta ma una quota di partecipazione al capitale della società che riceve l’apporto. In questo caso i beni facenti parte del complesso aziendale conferito vengono caricati nella contabilità della nuova società in base ai valori che risultano dal bilancio straordinario con l’iscrizione separata dell’avviamento; le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al loro valore corrente di mercato o al costo di riproduzione o di riacquisto; le rimanenze sono valutate in base ai prezzi attuali di mercato; i crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo, non sono però trasferiti contabilmente i relativi fondi ammortamento e svalutazioni crediti. La società che riceve l’apporto, alla fine del periodo amministrativo, calcolerà pertanto le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali sui valori rivalutati di detti beni, “ricominciando dall’anno zero”. Analogamente, la svalutazione dei crediti non dovrà tener conto dei fondi in precedenza costituiti. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

CONFERIMENTI IN DENARO 1- Le caratteristiche delle società di persone L’apporto di disponibilità liquide (denaro o assegni) da parte di uno o più soci viene rilevato in Dare del conto Denaro in cassa (o assegni) e in Avere del conto Socio … c/conferimenti. 2- I conferimenti 3- I costi di impianto DARE AVERE ASSEGNI 143 000, 00 SOCIO X C/CONFERIMENTI 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio Il conferimento effettuato in ritardo rispetto a quanto previsto dal contratto sociale dà luogo al versamento, da parte del socio ritardatario, di interessi di mora. 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale DARE AVERE ASSEGNI 43 000, 00 DENARO IN CASSA 359, 32 SOCIO X C/CONFERIMENTI INTERESSI ATTIVI V/SOCI 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI I COSTI DI IMPIANTO 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti COSTI DI IMPIANTO 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili SONO COSTI DI NATURA PLURIENNALE SOGGETTI ALLA PROCEDURA DEL’AMMORTAMENTO 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale COSTI FISCALI (non soggetti a IVA) COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI (soggetti a IVA) 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

I COSTI DI IMPIANTO 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Il conto costi d’impianto appare nella situazione patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, l’importo addebitato partecipa al reddito d’esercizio per quota di ammortamento. Pertanto al 31/12, in sede di assestamento dei conti, bisogna rilevare il seguente articolo in P. D. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti DARE AVERE AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO 494, 00 FONDO AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

COSTI FISCALI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto I costi di impianto non soggetti a IVA vengono rilevati con articoli simili ai seguenti: 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili DARE AVERE COSTI DI IMPIANTO 1 430, 00 BANCA X C/C 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti La parcella del professionista che ha curato la costituzione, nell’ipotesi si tratti di un commercialista soggetto a contributo 4% per la cassa di previdenza, è così rilevata: 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio DARE AVERE COSTI DI IMPIANTO 1 040, 00 IVA NS/CREDITO 208, DEBITI V/FORNITORI 1 248, 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale DARE AVERE DEBITI V/FORNITORI 1 248, 00 DEBITI PER RITENUTE DA VERSARE 200, BANCA X C/C 1 048, 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

LA DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO ACCANTONAMENTO A RISERVA 1- Le caratteristiche delle società di persone Diversamente dall’impresa individuale, l’utile d’esercizio non viene girato a patrimonio, ma, secondo quando quanto stabilito dall’atto costitutivo, viene in tutto o in parte ripartito tra i soci oppure accantonato in un apposita riserva. 2- I conferimenti 3- I costi di impianto RIPARTO TRA SOCI 4- La destinazione dell’utile d’esercizio Il reddito netto conseguito dalla deve essere ripartito, secondo le modalità stabilite dall’atto costitutivo, dopo che il bilancio è stato approvato dai soci; se non diversamente previsto dall’atto costitutivo, l’utile viene ripartito in proporzione alle quote di capitale conferite in società dai diversi soci. Quando nella società vi sono soci che prestano attività di lavoro (soci d’opera) il riparto dell’utile d’esercizio, oltre che delle quote di capitale sottoscritte, deve tener conto del lavoro da essi svolto. 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti ACCANTONAMENTO A RISERVA 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale In genere, una parte dell’utile d’esercizio, da calcolare prima delle quote da assegnare ai soci, viene destinata alla formazione di una riserva. L’accantonamento alla riserva si rileva in Avere del conto economico di patrimonio Riserva volontaria che è una parte ideale del patrimonio netto. Tale riserva, essendo costituita con utili non distribuiti, consente alla società di autofinanziarsi, essa può inoltre essere utilizzata per coprire eventuali perdite che si verificano in futuro senza intaccare il capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

IL PAGAMENTO DEGLI UTILI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Il pagamento delle quote di utili spettanti ai soci è di solito effettuato con denaro o con assegni bancari; a meno che non si tatti di compenso dovuto a soci amministratori, non si effettua alcuna ritenuta fiscale. Il pagamento dà luogo a un’uscita di denaro in Avere dei conti finanziari Denaro in cassa o Banca x c/c e all’estinzione del debito della società nei confronti dei soci, da rilevare in Dare dei conti finanziari Socio x c/utili, Socio y c/utili. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio PRELEVAMENTI DEI SOCI 7- I finanziamenti Spesso accade che i soci delle società di persone effettuino prelevamenti per spese personali nel corso dell’esercizio, prima della chiusura dei conti e della formazione del bilancio. Tali prelevamenti sono rilevati in conti finanziari intestati a ciascun socio, chiamati Socio … c/prelevamenti, che accolgono il credito della società nei confronti dei soci stessi. 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

LA RILEVAZIONE E LA COPERTURA DELLA PERDITA D’ESERCIZIO 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Si ha una perdita d’esercizio quando i costi di competenza sono maggiori dei ricavi di competenza del periodo amministrativo. La perdita è rilevata con il seguente articolo: 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio DARE AVERE PERDITA D’ESERCIZIO 15 600, 00 CONTO DI RISULTATO ECONOMICO 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti La perdita d’esercizio è una parte negativa del patrimonio netto e si iscrive nello Stato patrimoniale del bilancio d’esercizio con segno negativo tra le voci del patrimonio netto. La perdita d’esercizio può essere coperta con: utilizzo delle riserve; rinvio al futuro e successiva copertura con utili d’esercizio; reintegro da parte dei soci; riduzione del capitale sociale; procedimenti misti. 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

UTILIZZO DELLA RISERVA 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Se negli esercizi precedenti i soci non hanno prelevato tutti gli utili conseguiti dall’impresa per destinare una parte alla costituzione di una riserva volontaria, la perdita d’esercizio può essere coperta utilizzando detta riserva. La riduzione della riserva si registra in Dare del conto Riserva volontaria mentre in contropartita il conto Perdita d’esercizio si chiude in Avere. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio DARE AVERE RISERVA VOLONTARIA 15 600, 00 PERDITA D’ESERCIZIO 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

RINVIO AL FUTURO E SUCCESSIVA COPERTURA CON UTILI 1- Le caratteristiche delle società di persone Con tale procedimento i soci possono decidere di tenere la perdita in sospeso e di coprirla con gli eventuali utili che si prevede di conseguire in futuro. La decisione del rinvio della perdita a nuovo viene così rilevata: 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio DARE AVERE PERDITE A NUOVO 15 600, 00 PERDITA D’ESERCIZIO 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio Quando la perdita d’esercizio resta in sospeso la società non può procedere alla distribuzione di utili fino alla sua totale copertura. Pertanto se nel successivo esercizio la società conseguirà un utile, distribuirà solo la parte di utile che eccede la perdita portata a nuovo. 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale DARE AVERE UTILE D’ESERCIZIO 39 600, 00 PERDITE A NUOVO 15 000, SOCIO X C/UTILI 19 200, SOCIO Y C/UTILI 4 800, 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

REINTEGRO DA PARTE DEI SOCI 1- Le caratteristiche delle società di persone Nell’ipotesi che venga deciso il reintegro della perdita con nuovi conferimenti da parte dei soci, a ognuno viene addebitata una parte della perdita in proporzione alle quote di capitale possedute. La suddivisione della perdita d’esercizio tra i soci e il conseguente versamento sono così rilevati: 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili DARE AVERE SOCIO X C/REINTEGRO 12 480, 00 SOCIO Y C/REINTEGRO 3 120, PERDITA D’ESERCIZIO 15 600, 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale DARE AVERE BANCA X C/C 15 600, 00 SOCIO X C/REINTEGRO 12 480, SOCIO Y C/REINTEGRO 3 120, 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Quando i soci non desiderano reintegrare la perdita o non dispongono di mezzi finanziari sufficienti, una soluzione alternativa consiste nella riduzione del capitale sociale. In tal caso i soci subiscono una riduzione delle loro quote proporzionale all’importo della perdita da coprire. Spesso la società decide di ripianare la perdita d’esercizio attraverso la riduzione del capitale sociale prima dell’ingresso di un nuovo socio. La riduzione del capitale sociale comporta una modifica dell’atto costitutivo e deve essere comunicata per l’iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale DARE AVERE CAPITALE SOCIALE 44 000, 00 PERDITA D’ESERCIZIO 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

PROCEDIMENTI MISTI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto LA PERDITA D’ESERCIZIO PUÒ ESSERE COPERTA CON PROCEDIMENTI MISTI, OSSIA COMBINANDO TRA LORO I DIVERSI PROCEDIMENTI ESAMINATI 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

I FINANZIAMENTI 1- Le caratteristiche delle società di persone Come tutte le imprese, anche le società di persone possono reperire finanziamenti ricorrendo a fonti interne, oppure ricorrendo a fonti esterne 2- I conferimenti 3- I costi di impianto FONTI INTERNE AUTOFINANZIAMENTO CON UTILI ACCANTONATI ALLA RISERVA VOLONTARIA 4- La destinazione dell’utile d’esercizio FONTI ESTERNE APPORTI DEI SOCI 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio RICORSO AL CAPITALE PROPRIO VERSAMENTI INFRUTTIFERI DEI SOCI IN CONTO CAPITALE 7- I finanziamenti RICORSO AL CAPITALE DI DEBITO A BREVE TERMINE A MEDIO TERMINE A LUNGO TEMINE 8- Gli aumenti di capitale sociale DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI 9- Le riduzioni di capitale sociale DEBITI DI FORNITURA 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone” VERSAMENTI DEI SOCI A TITOLO DI FINANZIAMENTO

1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Sotto il profilo contabile detti versamenti si iscrivono nel conto economico di patrimonio netto Versamento socio … c/capitale e vengono così rilevati: 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio DARE AVERE BANCA X C/C 60 000, 00 VERSAMENTI SOCIO X C/CAPITALE 30 000, VERSAMENTI SOCIO Y C/CAPITALE 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

FINANZIAMENTI DEI SOCI 1- Le caratteristiche delle società di persone DARE AVERE BANCA C/C 18 250, 00 SOCIO X C/FINANZIAMENTI 2- I conferimenti 3- I costi di impianto DARE AVERE BANCA C/C 130 000, 00 SOCIO X C/CAPITALE 81 250, SOCIO Y C/CAPITALE 48 750, 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio DARE AVERE SOCIO X C/FINANZIAMENTI 18 250, 00 INTERESSI PASSIVI V/SOCI 184, DEBITI PER RITENUTE DA VERSARE 23, BANCA C/C 18 411, 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio DARE AVERE DEBITI PER RITENUTE DA VERSARE 23, 00 BANCA C/C SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

LA RISERVA VOLONTARIA 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti LA RISERVA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE HA CARATTERE FACOLTATIVO. TALE RISERVA, ESSENDO COSTITUITA CON UTILI NON DISTRIBUITI, CONSENTE ALLA SOCIETÀ DI AUTOFINANZIARSI; ESSA INOLTRE PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER COPRIRE EVENTUALI PERDITE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE IN FUTURO SENZA INTACCARE IL CAPITALE SOCIALE. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

CAPITALE SOCIALE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti IL CAPITALE SOCIALE INDICA IL VALORE CHE È STATO ATTRIBUITO AI CONFERIMENTI DEI SOCI, ED È UN VALORE CONTABILE IN QUANTO PUÒ ESSERE AUMENTATO O DIMINUITO, CON CONSEGUENTE MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO DA ISCRIVERE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

GLI AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Aumenti di capitale sociale 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili senza variazione del patrimonio netto con variazione del patrimonio netto 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale capitalizzazione di riserve capitalizzazione di precedenti versamenti dei soci apporti effettuati da vecchi soci conferimenti di nuovi soci 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE SENZA VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto SI HA AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE SENZA VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO QUANDO SI VERIFICA UN GIRO CONTABILE TRA LE SUE PARTI IDEALI. 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

CAPITALIZZAZIONE DELLA RISERVA 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Quando la riserva volontaria in precedenza accantonata viene ritenuta esuberante per le esigenze della società, essa può essere portata in aumento del capitale sociale, con conseguenze proporzionale modifica del valore nominale delle quote dei soci. Tale operazione è di solito eseguita con lo scopo di elevare il valore nominale delle quote dei soci preesistenti in vista dell’ingresso di nuovi soci. La scrittura in partita doppia è così rilevata: 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale DARE AVERE RISERVA VOLONTARIA 16 600, 00 CAPITALE SOCIALE 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

CAPITALIZZAZIONE DEI PRECEDENTI VERSAMENTI DEI SOCI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto La società di persone può far fronte alle sue esigenze finanziarie con versamenti dei soci in conto capitale: tale operazione di solito si conclude con un aumento di capitale sociale, che viene appunto effettuato mediante capitalizzazione di detti finanziamenti. Poiché di solito i versamenti effettuati dai soci in conto capitale sono proporzionali alle quote già possedute, l’operazione non solo comporta una variazione del patrimonio netto ma non fa variare neppure i rapporti di partecipazione dei soci nella società. 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale DARE AVERE VERSAMENTI SOCIO X C/CAPITALE 43 750, 00 VERSAMENTI SOCIO Y C/CAPITALE 18 750, CAPITALE SOCIALE 62 500, 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

CONFERIMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto L’aumento del capitale sociale con l’incremento del patrimonio netto è determinato, in genere, da un accresciuto fabbisogno di mezzi finanziari che può essere ricondotto a diverse cause, come l’espansione aziendale, la capitalizzazione dopo un periodo di crisi e così via. In questo caso si tratta di un finanziamento con capitale proprio, soggetto al rischio d’impresa, e all’aumento di capitale sociale corrisponde un vero e proprio apporto di denaro o di beni, che può essere attuato dai vecchi soci o con l’ingresso di nuovi soci. 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

DARE AVERE DARE AVERE DARE AVERE DARE AVERE SOCIO X C/CONFERIMENTI 171 875, 00 CAPITALE SOCIALE 125 000, RISERVA VOLONTARIA 46 875, 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto DARE AVERE ASSEGNI 171 875, 00 SOCIO X C/CONFERIMENTI 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio DARE AVERE CONTO DI RISULTATO ECONOMICO 77 500, 00 UTILE D’ESERCIZIO 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale DARE AVERE UTILE D’ESERCIZIO 77 500, 00 RISERVA VOLONTARIA 7 750, SOCIO X C/UTILI 26 156, 25 SOCIO Y C/UTILI SOCIO Z C/UTILI 17 437, 50 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

CONFERIMENTI DI VECCHI SOCI 1- Le caratteristiche delle società di persone L’aumento di capitale sociale con ulteriori conferimenti da parte dei soci può lasciare inalterati i rapporti di comproprietà dell’impresa oppure può modificarli, a seconda che gli apporti vengano effettuati proporzionalmente, o no, alle vecchie quote possedute dai soci. Quando l’apporto di nuovi mezzi nell’impresa è attuato solo da alcuni soci o comunque, anche se effettuato da tutti, in maniera non proporzionale alle quote di capitale sociale in precedenza possedute, si modificano i rapporti di comproprietà. 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio DARE AVERE SOCIO X C/CONFERIMENTI 72 000, 00 SOCIO Y C/CONFERIMENTI 48 000, CAPITALE SOCIALE 120 000, 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale DARE AVERE BANCA X C/C 120 000, 00 SOCIO X C/CONFERIMENTI 72 000, SOCIO Y C/ CONFERIMENTI 48 000, 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

INGRESSO DI NUOVI SOCI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Con l’ingresso dei nuovi soci si modificano i rapporti di partecipazione all’interno della società; tra vecchi e i nuovi deve essere concordato: il valore assoluto da attribuire all’impresa societaria, da cui dipende l’ammontare dei conferimenti; il valore relativo della partecipazione dei nuovi soci, da cui dipendono i nuovi rapporti di composizione del capitale sociale. Il valore da attribuire alla società viene definito valore economico ed è comprensivo dell’avviamento. Per calcolare il valore economico deve essere redatto – con criteri di cessione diversi da quelli applicati per comporre il bilancio d’esercizio – un apposito bilancio straordinario, costituito solo dallo Stato patrimoniale dove gli elementi del patrimonio non sono più espressi a costi storici, ma a valori correnti di mercato. L’ammontare effettivo del nuovo apporto deve essere calcolato in proporzione al valore economico assegnato all’impresa. Il nuovo apporto viene poi frazionato in due parti: una, destinata a incrementare il capitale sociale; l’altra, da attribuire a incremento della riserva volontaria. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

DARE AVERE DARE AVERE DARE AVERE DARE AVERE SOCIO X C/CONFERIMENTI 171 875, 00 CAPITALE SOCIALE 125 000, RISERVA VOLONTARIA 46 875, 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto DARE AVERE ASSEGNI 171 875, 00 SOCIO X C/CONFERIMENTI 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili DARE AVERE CONTO DI RISULTATO ECONOMICO 77 500, 00 UTILE D’ESERCIZIO 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale DARE AVERE UTILE D’ESERCIZIO 77 500, 00 RISERVA VOLONTARIA 7 750, SOCIO X C/UTILI 26 156, 25 SOCIO Y C/UTILI SOCIO Z C/UTILI 71 437, 50 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

LE RIDUZIONI DI CAPITALE SOCIALE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto Riduzione di capitale sociale 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili senza variazione del patrimonio netto con variazione del patrimonio netto 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale copertura della perdita d’esercizio rimborso proporzionale ai soci recesso di soci 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

COPERTURA DI PERDITE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti TRA LE VARIE IPOTESI DI COPERTURA DELLA PERDITA D’ESERCIZIO, È STATA CONSIDERATA ANCHE LA MODALITÀ CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE CON LA CONSEGUENTE DIMINUZIONE DEL VALORE NOMINALE DELLE QUOTE SOCIALI. IN TAL CASO NON SI HA ALCUNA VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

RIMBORSO DI UN SOCIO 1- Le caratteristiche delle società di persone Il rimborso ai soci deve essere proporzionale alle quote da essi conferite al fine a fine di non modificare i rapporti di composizione del capitale sociale. E’ importante osservare che il rimborso delle quote può essere parziale (si tratta di riduzione del capitale sociale) oppure totale (si tratta di liquidazione della società, il che comporta il suo scioglimento e la cessazione assoluta dell’impresa). Le scritture in P. D. sono le seguenti : 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio DARE AVERE CAPITALE SOCIALE 104 000, 00 SOCIO A C/RIMBORSI 52 000, SOCIO B C/RIMBORSI 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale DARE AVERE SOCIO A C/RIMBORSI 52 000, 00 SOCIO B C/RIMBORSI BANCA X C/C 104 000, 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

IL RECESSO DI UN SOCIO 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Lo scioglimento del rapporto sociale rispetto a un socio per recesso, esclusione o morte, comporta l’obbligo di liquidare all’ex socio o ai suoi eredi il valore della sua quota. Tale valore viene determinato tenendo conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda; a tal fine si procede alla redazione di un bilancio straordinario compilato secondo criteri di cessione. Il valore della quota da liquidare comprende non solo la quota di capitale a suo tempo conferita dal socio, ma anche le riserve accumulate, l’utile in corso di manutenzione, le eventuali plusvalenze e l’avviamento non espressi in contabilità aziendale in quanto tenuta a “costi storici”. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

ACCOMANDATARIO ACCOMANDANTE 1- Le caratteristiche delle società di persone ACCOMANDATARIO Il recesso consiste nella dichiarazione di volontà da parte di un socio di non volere più fare parte di una società. Il recesso di un socio accomandatario e lo scioglimento del rapporto sociale in relazione alla responsabilità patrimoniale è considerata una vera e propria modificazione dell’atto costitutivo, e di regola, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente, richiede il consenso di tutti i soci (art.2252 c.c.) In questo caso si procede alla redazione di un bilancio straordinario compilato secondo i criteri di cessione. Tale valore viene determinato tenendo conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda. ACCOMANDANTE Il recesso di un socio accomandante la cui partecipazione alla società è più impersonale e meno legata alla fiducia da parte degli altri soci non richiede il consenso degli altri soci. 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

L’AMMINISTRAZIONE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti L’amministrazione di una società consiste, dal punto di vista giuridico, nella direzione e nella gestione dell’attività economica per il cui esercizio in comune i soci hanno costituito la società. Nella S.n.c. i soci possono essere nominati amministratori nell’atto costitutivo o con atto separato, contemporaneo o anche successivo. La revoca dell’amministratore, nominato nell’atto costitutivo, non ha effetto se non ricorre una giusta causa. La revoca dell’amministratore nominato con atto separato può essere anche senza giusta causa e secondo le norme generali sul mandato (art. 22591,3 c.c.) con il consenso unanime di tutti gli altri soci. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

POTERI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti La Legge riconosce ai soci accomandanti non amministratori, che di regola rispondono limitatamente nei limiti della loro quota per le obbligazioni sociali, alcuni poteri di controllo molto incisivi sull’attività degli amministratori; il loro potere non può essere escluso o derogato dall’atto costitutivo. Infatti i soci accomandanti hanno il diritto di (art. 23203): ricevere ogni anno dagli amministratori il bilancio della società, dal quale devono risultare i profitti ottenuti o le perdite subite; consultare i libri e gli altri documenti contabili della società allo scopo di verificare l’esattezza dei dati che sono contenuti nel bilancio. Quando vengono a mancare tutti i soci accomandatari i soci accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio, per un periodo massimo di 6 mesi, che può compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione e non assume la qualità di socio accomandatario (art. 23232). 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

ATTIVITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Svolgere le loro funzioni con la diligenza normale o media; Presentare agli altri soci il rendiconto dell’attività di amministrazione o di gestione della società che hanno svolto. Indicare negli atti e nella corrispondenza della società la sede legale e l’ufficio del registro delle imprese nel quale la società è stata iscritto (art. 2250 c.c.); Adempiere le formalità pubblicitarie previste dalla legge; Gli amministratori hanno potere di rappresentanza; Tenere con le modalità prescritte dalla legge le scritture contabili art. 2220 c.c. (le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione) e gli altri libri obbligatori art. 2214 c.c. (il libro giornale e il libro degli inventari). 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Se non adempie con la dovuta diligenza gli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, un amministratore può essere revocato per giusta causa ed è responsabile per i danni che ha causato alla società. La responsabilità degli amministratori nei confronti della società è solidale, in quanto ciascun amministratore è responsabile verso la società stessa per l’intero ammontare del danno (salvo il suo diritto, dopo avere pagato i danni, di agire con l’azione di regresso nei confronti degli altri amministratori per ottenere la loro parte del risarcimento), e comprende anche la responsabilità indiretta per non aver controllato adeguatamente l’operato degli altri amministratori. Dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento della società gli amministatori non possono più compiere nuove operazioni ma, fino a quando non vengono nominati i liquidatori, conservano il potere di amministrazione per gli affari urgenti (art. 2274), cioè per gli atti diretti a conservare il patrimonio sociale o a evitare un danno alla società. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Gli amministratori (o anche il notaio, quando la società è stata costituita con atto pubblico) della S.n.c. e della S.a.s. devono provvedere, entro 30 gg dalla costituzione della società, al deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese. In caso contrario la società è irregolare. I rappresentanti, inoltre, devono depositare le loro firme autografe presso l’ufficio del registro delle imprese entro 15 gg. dalla notizia della nomina per consentire ai terzi di verificarne l’autenticità. Nel pubblico registro delle imprese, devono essere iscritti successivamente i principali fatti relativi alle società riguardanti: le modificazioni dell’atto costitutivo (decise all’unanimità dei soci); la nomina e la revoca degli amministratori (con le eventuali limitazioni dei loro poteri di rappresentanza); lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

PUBBLICITA’ LEGALE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE HA LA FUNZIONE DI PUBBLICITÀ DICHIARATIVA, PERCHÉ I FATTI CHE SONO STATI ISCRITTI SONO SEMPRE OPPONIBILI AI TERZI, MENTRE QUELLI CHE NON SONO ISCRITTI SONO EFFICACI NEI CONFRONTI DEI TERZI SOLTANTO SE LA SOCIETÀ RIESCE A PROVARE CHE NE ERANO UGUALMENTE A CONOSCENZA. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

LA RAPPRESENTANZA 1- Le caratteristiche delle società di persone La rappresentanza di una società consiste nel potere di agire con i terzi, cioè di compiere atti giuridici, in nome e per conto della società. Il potere di rappresentanza (il potere di agire nei confronti dei terzi) nella S.a.s., secondo l’art. 2266 C.C., in mancanza di diversa disposizione del contratto, spetta disgiuntamente a ciascun socio amministratore, che può compiere da solo tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 22662). L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura; queste limitazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese o, in mancanza, sono opponibili ai terzi soltanto dimostrando che ne erano ugualmente a conoscenza (art. 22981) 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

LA SOCIETA’ IRREGOLARE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Una Società in accomandita semplice è irregolare quando non è stata iscritta nel registro generale delle imprese. Accomandanti La responsabilità dei soci accomandanti resta limitata per la quota apportata a condizione non abbiano partecipato alle operazioni sociali, nei confronti dei terzi la società irregolare è disciplinata dalle norme in materia di società in nome collettivo (art. 2317). Accomandatari La responsabilità dei soci accomandatari resta invariata, ma nei rapporti con i terzi la s.a.s. irregolare è disciplinata dalle norme sulla società semplice (art. 22971) L’autonomia patrimoniale di una s.n.c. irregolare è più attenuata rispetto a quella di una società regolare. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

L’AUTONOMIA PATTRIMONIALE DI UNA S.N.C. IRREGOLARE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti L’autonomia patrimoniale di una s.n.c. irregolare è più attenuata rispetto a quella di una società regolare, in quanto: i creditori sociali non hanno l’obbligo di agire preventivamente sul patrimonio della società ma sono i soci che, se non vogliono pagare i debiti della società, hanno l’onere di indicare i beni sociali sui quali i creditori si possono soddisfare agevolmente (art. 2268 c.c.); il creditore particolare di un socio, se gli atri beni personali non sono sufficienti a soddisfare il proprio credito, può chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota del debitore (art. 22702); si presume che i soci che agiscono in nome e per conto della società ne abbiano la rappresentanza e le eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che non si riesca a provare che ne erano effettivamente a conoscenza (art. 22972) 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 1- Le caratteristiche delle società di persone Il bilancio d’esercizio è il documento, redatto al termine di ogni periodo amministrativo, con cui si rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio. 2- I conferimenti 3- I costi di impianto Nella società di persone il bilancio d’esercizio è un documento a valenza interna redatto dagli amministratori per illustrare ai soci l’andamento della gestione; è costituito da Stato patrimoniale e Conto economico. 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili Lo stato patrimoniale mette in evidenza il patrimonio esistente alla fine del periodo amministrativo, determinato in funzione del risultato economico che si assegna all’esercizio. le attività sono esposte al netto delle poste di rettifica. 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale Il Conto economico mette in evidenza la formazione del risultato economico d’esercizio, cioè il flusso dei valori provocati dalla gestione della produzione, dalla gestione finanziaria e dalla gestione straordinaria. il conto economico nella forma scalare, che consente di evidenziare i risultati intermedi della gestione, utilizzando la configurazione a valore e costi della produzione, in cui i ricavi e i costi sono iscritti al netto delle eventuali rettifiche per resi, ribassi, sconti e abbuoni e le rimanenze appaiono solo per le variazioni subite rispetto all’inizio dell’esercizio. 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ 1- Le caratteristiche delle società di persone La società si scioglie per una delle seguenti cause indicate tassativamente dalla legge (art. 2272 c.c.): se rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari ed entro 6 mesi non entrano a fare parte della società, rispettivamente, uno o più soci accomandanti oppure uno o più soci accomandatari (art. 23231). la scadenza del termine finale indicato nell’atto costitutivo, a meno che i soci non abbiano prorogato la società; la realizzazione dell’oggetto sociale (quando la società è stata costituita per compiere un affare specifico), o la sopravvenuta impossibilità di realizzare l’oggetto sociale per circostanze interne o esterne alla società (per esempio divieto legale di svolgere una determinata attività o la revoca di un’autorizzazione amministrativa oppure un disaccordo grave e insanabile tra i soci; la volontà di tutti i soci o anche, se l’atto costitutivo della società può essere modificato a maggioranza, dalla maggioranza dei soci; le altre cause eventualmente previste nel contratto sociale (ad esempio se non si realizzano utili per un certo numero di esercizi o non si ottiene una concessione amministrativa); inoltre, se esercita solo un’attività commerciale, si può sciogliere anche per effetto della sentenza di dichiarazione di fallimento (art. 2308 c.c.), che apre una procedura concorsuale di liquidazione del patrimonio sociale. 2- I conferimenti 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti 3- I costi di impianto Nomina dei liquidatori La liquidazione comprende tutti gli atti diretti a liquidare il patrimonio sociale allo scopo di pagare i creditori della società e di ripartire l’eventuale attivo residuo tra i soci. La procedura di liquidazione si può svolgere secondo le modalità stabilite nell’atto costitutivo o nello statuto della società o, in mancanza, secondo le modalità concordate dai soci; se i soci non raggiungono un accordo in tal senso, però, la liquidazione si svolge secondo le regole stabilite dalla legge (art. 2275 ss.). 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

LE SCRITTURE DEI LIQUIDATORI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti La liquidazione inizia con la nomina all’unanimità da parte di tutti i soci, di uno o più liquidatori (che possono essere gli stessi amministratori della società); se i soci non concordano sulla persona o sulle persone da nominare, la nomina viene effettuata dall’autorità giudiziaria (art. 22751). La deliberazione o il provvedimento giudiziale di nomina dei liquidatori, e le loro eventuali modificazioni successive, sono soggetti a pubblicità legale ed entro 15 gg devono essere depositati per l’iscrizione, a cura degli stessi liquidatori, presso l’ufficio del registro imprese (art. 23091). I liquidatori devono depositare le loro firme autografe presso il medesimo ufficio (art. 23092) e, dal momento dell’iscrizione della loro nomina, hanno la rappresentanza della società anche agli effetti processuali (art. 2310). 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti I liquidatori sono soggetti agli stessi obblighi e responsabilità previsti per gli amministratori (art. 2276), non possono intraprendere nuove operazioni e se violano questo divieto sono responsabili personalmente e solidalmente nei confronti dei terzi per le obbligazioni che ne possono derivare (art. 2279). In particolare i liquidatori devono: prendere in consegna i beni e i documenti sociali dagli amministratori e redigere con loro l’inventario, o bilancio iniziale di liquidazione, dal quale devono risultare le attività e le passività sociali (art. 2277); compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione della società (ad esempio possono vendere i beni e fare transazioni e compromessi); redigere il bilancio finale di liquidazione, con l’indicazione delle operazioni che hanno compiuto, provvedere al pagamento dei debiti sociali e successivamente alla ripartizione dell’eventuale attivo residuo tra i soci. Il bilancio finale e il riparto devono essere comunicati ai soci a mazzo raccomandata e s’intendono approvati dai soci, producendo la liberazione dei liquidatori nei loro confronti, se entro 2 mesi dalla comunicazione non vengono presentate impugnazioni (art. 2311) Per quanto riguarda il pagamento dei debiti sociali i liquidatori devono pagare soltanto i debiti certi, liquidi ed esigibili e accantonare le somme necessarie per pagare eventuali debiti futuri (art. 22801). Se la somma ricavata dalla liquidazione, cioè dalla vendita dei beni sociali e dalla riscossione dei crediti, non sia sufficiente per soddisfare i creditori i liquidatori chiederanno ai singoli soci di integrare con conferimenti o versamenti di quanto occorre per il pagamento dei debiti, in proporzione alle quote di partecipazione. Se l’attivo patrimoniale supera il passivo i liquidatori dopo aver pagato integralmente i debiti sociali e aver accantonato le somme per pagare eventuali debiti futuri, devono procedere al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE 1- Le caratteristiche delle società di persone 2- I conferimenti Dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro generale delle imprese (art. 23121) e, da questo momento, la società cessa di esistere giuridicamente come un autonomo soggetto di diritto. La giurisprudenza ritiene che con la cancellazione dal registro delle imprese non sia sufficiente ad estinguere la società ma, solo dopo l’effettivo pagamento integrale dei debiti. 3- I costi di impianto 4- La destinazione dell’utile d’esercizio 5- Il pagamento degli utili 6- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 7- I finanziamenti 8- Gli aumenti di capitale sociale 9- Le riduzioni di capitale sociale 10- Il bilancio d’esercizio SINTESI – Modulo1 – Capitolo2 – “Le società di persone”

MODULO 1 SINTESI CAPITOLO 2 Le società di persone

I CONFERIMENTI POSSONO ESSERE: LE SOCIETÀ DI PERSONE SI COSTITUISCONO PER ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE I CONFERIMENTI POSSONO ESSERE: IN DENARO DISGIUNTI IN NATURA CONGIUNTI I COSTI DI IMPIANTO AVENTI NATURA PLURIENNALE SONO SOGGETTI ALLA PROCEDURA DELL’AMMORTAMENTO COSTI FISCALI (NON SOGGETTI A IVA) COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI (SOGGETTI A IVA) 1/3

2/3 IL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO NELL’ATTO COSTITUTIVO VIENE RIPARTITO TRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLE QUOTE SI CAPITALE CONFERITE. PUÒ ESSERE PREVISTO L’ACCANTONAMENTO A UNA RISERVA VOLONTARIA. LA PERDITA D’ESERCIZIO PUÒ ESSERE COPERTA CON UTILIZZO DELLA RISERVA VOLONTARIA RINVIO AL FUTURO E COPERTURA CON UTILI REINTEGRO DA PARTE DEI SOCI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE LE SOCIETÀ DI PERSONE POSSONO FINANZIARSI CON UTILI NON DISTRIBUITI (AUTOFINANZIAMENTO) CAPITALE PROPRIO (APPORTI DEI SOCI) A BREVE TERMINE CAPITALE DI DEBITO (INDEBITANDOSI PRESSO LE BANCHE O ALTRI FINANZIATORI) 2/3 A MEDIO/LUNGO TERMINE

3/3 I SOCI POSSONO CONCEDERE FINANZIAMENTI ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI PRESTITO (FRUTTIFERI DI INTERESSE) CON VERSAMENTI IN C/CAPITALE (NON FRUTTIFERI) IL CAPITALE SOCIALE VARIA PER CAPITALIZZAZIONE DELLA RISERVA CAPITALIZZAZIONE DI VERSAMENTI DEI SOCI IN C/CAPITALE AUMENTI DOVUTI A CONFERIMENTO DI VECCHI SOCI INGRESSO DI NUOVI SOCI COPERTURA DELLA PERDITA RIDUZIONI DOVUTE A RIMBORSO AI VECCHI SOCI RECESSO DI UN SOCIO NELLA SOCIETÀ DI PERSONE IL BILANCIO D’ESERCIZIO È UN DOCUMENTO A VALENZA INTERNA REDATTO DAGLI AMMINISTRATORI PER ILLUSTRARE AI SOCI L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE; È COSTITUITO DA STATO PATRIMONIALE 3/3 CONTO ECONOMICO