Aspetti civilistici; cenni generali e inquadramento delle fattispecie Tutela del patrimonio: le successioni e le donazioni Aspetti civilistici; cenni generali e inquadramento delle fattispecie Avv. Mario Cozza 23 ottobre 2014 - Sala delle Colonne della Banca Popolare di Milano
LE SUCCESSIONI: PRINCIPI GENERALI Nozione: successione nella titolarità di uno o più rapporti giuridici che trova la sua «causa» nella morte di un soggetto. Fondamento: esigenza della certezza del diritto, assicurando la continuità nei rapporti giuridici – funzione sociale sancita anche dall’art. 42 Cost. Oggetto – artt. 587 e 588 C.C. – situazioni giuridiche patrimoniali: Rapporti di natura reale e relative azioni (esclusi quelli legati alla vita del titolare come uso, abitazione e usufrutto); Rapporti patrimoniali personali (titoli di credito), se non fondati sull’intuitu personae (es: diritto agli alimenti); Rapporti inerenti l’azienda di cui il de cuius era titolare; Contratti in corso di esecuzione nei quali l’erede subentra nella medesima posizione facente capo al de cuius. Tutti i rapporti non patrimoniali - personalissimi (diritti della personalità) e familiari (matrimonio, potestà parentale) - si estinguono con la morte del titolare.
EREDITA’ E LEGATO: DISTINZIONI RILEVANZA DELLA DISTINZIONE, esempi: L’eredità è costituita dai rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili, facenti capo al de cuius. Successione a titolo universale (Art. 588 C.C.): un soggetto (erede) succede indistintamente nell’universalità o in una quota indistinta e ideale dei beni del de cuius; Successione a titolo particolare (legato) si ha quando un soggetto (legatario) succede in uno o più diritti reali o diritti patrimoniali da non considerarsi come quota dell’intero asse. RILEVANZA DELLA DISTINZIONE, esempi: Solo l’erede risponde dei debiti ereditari, generandosi il fenomeno della confusione dei patrimoni; La successione è un fenomeno necessario che si apre con la sola morte del de cuius, mentre il legato è un fenomeno meramente eventuale ed accessorio; La successione a titolo universale implica necessariamente l’accettazione (espressa o tacita), mentre il successore a titolo particolare acquista ipso iure il legato (salvo il diritto di rinunciarvi); Solo al diritto del legatario può essere apposto un termine, mentre per l’erede vale il principio semel heres semper heres (Art. 637 C.C.).
Il PROCEDIMENTO SUCCESSORIO Apertura: l’art. 456 C.C. definisce il momento (morte) e il luogo in cui si apre la successione (ultimo domicilio del de cuius); Vocazione: è il momento della «chiamata all’eredità» che rappresenta il «titolo» in base al quale si succede e può verificarsi: per testamento, attraverso la manifestazione di volontà del de cuius; Per legge (ab intestato) che opera in mancanza di un testamento. Delazione: indica il fenomeno dell’offerta del patrimonio ereditario a colui cui spetta il diritto di accettare l’eredità. Generalmente costituisce un «aspetto dinamico» della vocazione e con essa coincide (delazione ordinaria). Eccezioni / Forme particolari: Delazione successiva: Istituzione di erede sottoposta a condizione sospensiva o Sostituzione fedecommissaria (Art. 696 C.C.),; Delazione solidale - accrescimento; Delazione indiretta – rappresentazione.
LA DELAZIONE NON PUO’ ESSERE PATTIZIA DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI Art. 458 C.C.: sono nulle le convenzioni con cui un soggetto disponga della propria successione o dei diritti che gli potranno spettare su una successione che non si è ancora aperta. Fondamento: interesse di ordine pubblico – principio della libertà assoluta del testatore che si desume anche dal divieto di porre limiti alla facoltà di revocare il testamento (art. 679 C.C.) e che rimarrebbe pregiudicata in presenza di un vincolo obbligatorio e/o comunque pattizio.
CAPACITA’ DI SUCCEDERE attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius; Art. 462, co. 1, C.C. (successione legittima): «Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.» Art. 462, co. 3, C.C. (successione testamentaria): «Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.» Le Persone giuridiche possono succedere solo per testamento (Art. 586 C.C.) INCAPACITA’ DI SUCCEDERE' Coloro che non siano ancora concepiti al tempo dell’apertura della successione (art. 462, co. 3, C.C.) – incapacità assoluta; Il Tutore o il Protutore: incapaci di ricevere se le disposizioni testamentarie a loro favore furono stilate al tempo in cui svolgevano l’attività di tutela (Art. 596 C.C.) – incapacità relativa; Il Notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico (Art. 597 C.C.); la persona che ha scritto il testamento segreto (Art. 598 C.C.) – incapacità relativa.
INDEGNITA’ – Artt. 463 – 466 C.C. Nozione: strumento legale di rimozione di un soggetto dall’eredità o dal legato, a causa della condotta riprovevole nei confronti del de cuius – opera come causa di esclusione dalla successione e dipende dalla pronuncia del giudice; FONDAMENTO: Principio della «ripugnanza sociale» a consentire che colui che abbia gravemente offeso la persona del de cuius o la sua libertà testamentaria possa trarre profitto dall’eredità dello stesso. CASI (Art. 463 C.C.): espressamente indicati per legge. RIABILITAZIONE (Art. 466 C.C.): possibile solo per espressa volontà della persona della cui successione di tratta (testamento o atto pubblico).
L’ACQUISTO DELL’EREDITA’ – L’ACCETTAZIONE (Art. 470 C.C.) E’ il «mezzo tecnico» col quale il chiamato acquista eredità. La chiamata a succedere diventa efficace solo con l’accettazione che è una dichiarazione di volontà (espressa o tacita) indispensabile per l’acquisto dell’eredità. NATURA GIURIDICA E’ un «actus legitimus»: no termine; no condizione sotto pena di nullità; Non può essere parziale sempre sotto pena di nullità; È irrevocabile: «semel heres, semper heres» (cfr. Artt. 475, co. 2, 533, co. 2, 637 C.C.). TIPI DI ACCETTAZIONE Pura e semplice: può essere effettuata in forma espressa o tacita e determina la «confusione dei patrimoni» e la responsabilità «ultra vires» dell’erede. Con beneficio d’inventario (Art. 484 C.C.): ricorre quando l’erede intende evitare la confusione dei patrimoni; va fatta in forma solenne ed è sottoposta al regime di pubblicità notizia.
ACCETTAZIONE BENEFICIATA – EFFETTI (Art. 490 C.C.) Responsabilità patrimoniale dell’erede nei limiti del valore dell’eredità e con riferimento ai soli beni ereditati. Sopravvivenza dei diritti ed obblighi che l’erede aveva nei confronti del de cuius. Diritto di prelazione sul patrimonio del de cuius per i creditori dello stesso e dei legatari.
SUCCESSIONE LEGITTIMA Successione per volontà di legge che trova fondamento nella solidarietà del vincolo familiare. PRESUPPOSTI Evento morte e assenza di un testamento. CATEGORIE DEI SUCCESSIBILI Art. 565 C.C.: coniuge (Artt. 581 – 585 C.C.), discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti sino al sesto grado (Art. 566 – 580 C.C.), lo Stato (Art. 586 C.C.).
IL TESTAMENTO E’ UN NEGOZIO GIURIDICO: SUCCESSIONE PER TESTAMENTO (Art. 587 C.C.): atto col quale taluno dispone di tutto o di parte delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere può avere contenuto tipico: ossia a carattere patrimoniale, con istituzione di eredi e legatari; può avere contenuto atipico: ossia non patrimoniale (nomina/designazione di un tutore; riconoscimento di figli naturali; riabilitazione dell’indegno). IL TESTAMENTO E’ UN NEGOZIO GIURIDICO: Unilaterale e non recettizio; Revocabile (tutela della libertà del testatore di espressione «ultime» volontà); Unipersonale (divieto del testamento congiunto o reciproco (Art.589 C.C.); Formale (Artt. 601 e segg. C.C.);
LA SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI o SUCCESSIONE NECESSARIA NOZIONE: legittimari o riservatari sono soggetti cui la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio ereditario, anche contro la volontà del testatore; FONDAMENTO: tutela del superiore interesse della famiglia intesa come i congiunti tassativamente indicati negli artt. 536 e segg. C.C. (espressione di interesse di ordine pubblico); Soggetti: coniuge superstite; figli (legittimi o naturali) e loro discendenti (fatto salvo il diritto di commutazione ex Art. 537 C.C.); ascendenti legittimi. In particolare, il coniuge (Art. 540 C.C.): posizione privilegiata – riconosciuto ex lege il diritto di abitazione della casa familiare e l’uso dei mobili che la corredano. Si tratta di diritti che possono andare ad incidere sulla legittima spettante ai coeredi, senza che essi possano esercitare l’azione di riduzione.
Dunque il patrimonio ereditario si distingue in: Quota disponibile della quale il testatore può liberamente disporre; Quota di legittima («riserva») che necessariamente spetta ai legittimati (diritto assoluto). Deroghe previste dalla legge: La legittima è intangibile: Il testatore non può attentarne all’integrità (Art. 457, co. 2, C.C.), né imporvi pesi e/o condizioni. Legato in sostituzione di legittima (Art. 551 C.C.); Legato (o donazione) in conto di legittima (Art. 552 C.C.); Cautela sociniana (Art. 550 C.C.)
MASSE PLURIME NOZIONE: fenomeno che si verifica in presenza di (i) una pluralità di beni in comunione tra gli stessi soggetti; (ii) uguaglianza delle quote spettanti a ciascun soggetto in ciascuna massa; (iii) pluralità di titoli di provenienza; DISCIPLINA: si è in presenza di più comunioni (tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza; APPLICAZIONI: non si procede ad un’unica divisione, ma a tante divisioni quante sono le masse. Si tratta di un principio generale derogabile pattiziamente
FORMA: solenne (atto pubblico + testimoni). LA DONAZIONE Nozione (Art. 769 C.C.): contratto col quale un soggetto (donante), per puro spirito di liberalità, arricchisce un altro soggetto (donatario), senza ricevere corrispettivo. ELEMENTI: spirito di liberalità (animus donandi) che rappresenta la causa giuridica del contratto, depauperamento / arricchimento delle parti, FORMA: solenne (atto pubblico + testimoni). Considerato il contenuto degli artt. 553 e segg. C.C. (azione di riduzione) viene considerata come una «anticipazione» di eredità. A differenza che nel caso di istituzione di erede, alla donazione possono essere apposti gli elementi accidentali (condizione e termine).
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