PRINCIPIO DEMOCRATICO

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Transcript della presentazione:

PRINCIPIO DEMOCRATICO Art. 1.2 Cost. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione Nozione giuridica di popolo come insieme dei cittadini, diversa da quella più estesa di popolazione come insieme di quanti si trovano nel territorio italiano (inclusi stranieri e apolidi) da quella più ristretta di corpo elettorale, come parte del popolo cui l’ordinamento riconosce capacità giuridica politica Il popolo titolare in senso giuridico e non mitico della sovranità all’interno dello Stato sovrano FATTO PER MANUALE

ne mantiene sempre il possesso, senza potervi rinunciare La sovranità non “promana” (art. 20.2 Cost. Germania) ma “appartiene” al popolo che ne mantiene sempre il possesso, senza potervi rinunciare non può trasferirla a nessun singolo individuo e a nessuna parte di sé Piuttosto il popolo può delegarne l’esercizio: democrazia rappresentativa vs. democrazia diretta FATTO PER MANUALE

I DIRITTI POLITICI NELLA COSTITUZIONE   • Diritto di voto (art. 48 Cost.) • Diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive (art. 51 Cost.) • Diritto di associazione in partiti (art. 49 Cost.) Diritto di petizione (art. 50 Cost.) Diritto di iniziativa legislativa (art. 71 Cost.) Diritto di iniziativa referendaria (artt. 75, 132 e 138 Cost.) FATTO PER MANUALE

Estensione del diritto di voto alle donne (1946) IL DIRITTO DI VOTO Articolo 48.1Cost.   Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età Estensione del diritto di voto alle donne (1946) Iscrizione automatica nelle liste elettorali (no in USA) Diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea nelle elezioni comunali e del Parlamento europeo Il problema degli stranieri residenti in Italia FATTO PER MANUALE

LE GARANZIE DEL DIRITTO DI VOTO Articolo 48.2 Cost. “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto” • Voto personale per cui va espresso da ogni elettore di persona, senza procura piuttosto le persone fisicamente impedite (ciechi) possono votare tramite accompagnatore • Voto eguale per cui è illegittimo il voto plurimo  o multiplo, cioè l’attribuzione a specifiche categorie di cittadini di più voti FATTO PER MANUALE

• Voto libero per cui deve essere esente da ogni forma di costrizione e va garantita la libera formazione dell’opinione pubblica dell’elettore voto di scambio • Voto segreto: il baluardo più sicuro e il presupposto stesso di un voto libero divieto di portare in cabina elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare la scheda votata FATTO PER MANUALE

LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI VOTO Articolo 48.4 Cost.   Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge  Incapacità civile: un tempo interdetti e inabilitati per infermità mentale, i quali oggi possono votare (l. 180/1978) Sentenze penali irrevocabili che prevedono l’interdizione perpetua o temporanea (finché la pena dura) dai pubblici uffici FATTO PER MANUALE Malati e detenuti votano

Indegnità morale, con sospensione temporanea del voto per i falliti (5 anni) sottoposti a misure di sicurezza, detentive o no (ad es. divieto di soggiorno in un certo comune o provincia) sottoposti a misure di prevenzione sociale (ad. es. appartenenti ad associazioni mafiose) (d.p.r. 223/1967) membri e discendenti di Casa Savoia (XIII disp. trans. fin.; efficacia sospesa con legge cost. 1/2002) FATTO PER MANUALE

ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO • Elettorato attivo: il diritto di votare • Elettorato passivo: il diritto di essere votati e dunque di venire candidati Elettorato attivo Elettorato passivo Camera 18 anni 25 anni   Senato 25 anni   40 anni Regioni / Comuni / Province 18 anni   18 anni Parlamento europeo 18 anni 25 anni  

• L’esercizio del diritto di voto “è dovere civico”, ma non giuridico IL “DOVERE” DI VOTO Articolo 48.2 Cost.   • L’esercizio del diritto di voto “è dovere civico”, ma non giuridico Art. 4 T.U. legge elettorale Camera (d.p.r. 361/1957) fino al 1993: “L’esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese” sanzionato con la menzione del non voto nel certificato di buona condotta dopo la legge 277/1993: «Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica» dopo la legge 270/2005: «Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica» FATTO PER MANUALE

IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO Fino al 2001 gli italiani all’estero per votare dovevano tornare in Patria e votare nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione in cui erano iscritti Dopo il 2001 voto all’estero, anziché ritorno in Patria Legge cost. 1/2000: Articolo 48.3 Cost.   La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge FATTO PER IL MANUALE

• D.p.r. 104/2003: regolamento di attuazione della l. 459/2001 • Legge cost. 1/2001: quota di parlamentari riservata: 12 deputati e 6 senatori nella circoscrizione Estero (artt. 56.2 e 57.2 Cost.) • Legge 459/2001: disciplina dell’esercizio del diritto di voto dei residenti all’estero ripartizioni territoriali della circoscrizione estero: 1) Europa inclusa Russia e Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 3) Africa, Asia, Oceania e Antartide opzione per il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, con potenziale lesione personalità e segretezza del voto (art. 48.2) • D.p.r. 104/2003: regolamento di attuazione della l. 459/2001 FATTO PER IL MANUALE Secondo il nuovo Italicum, con emendamento c.d. Erasmus, si è stabilito che “potranno votare per corrispondenza nella circoscrizione estero, previa opzione valida per un unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti»

Cittadini residenti all’estero Le circoscrizioni Estero Camera 12 deputati (su 630) Senato 6 senatori (su 315) Cittadini residenti all’estero FATTO PER MANUALE

LE ELEZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO Elezioni parlamentari («politiche»): Camera dei deputati (630) e Senato della Repubblica (315) Elezioni regionali: Presidenti delle regioni (salvo diversa previsione statutaria: Valle d’Aosta, Trentino – Alto Adige e provincia autonoma di Bolzano) e consigli regionali Elezioni comunali («amministrative»): sindaci e consigli comunali, consigli circoscrizionali (in comuni >250 mila abitanti) * fino a 2011 elezioni presidenti delle province e consigli provinciali Elezioni europee: Parlamento europeo (73 seggi ad Italia)

SISTEMA ELETTORALE E FORMULA ELETTORALE La formula elettorale è solo una parte del sistema elettorale che comprende il modo in cui sono trasformati i voti in seggi “una formula elettorale consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime” Il sistema elettorale include anche la cd. legislazione elettorale di contorno che regola il “prima” e il “dopo” dell’applicazione della formula elettorale

IL SISTEMA ELETTORALE Le modalità di indizione delle elezioni (chi, quando, secondo quale procedimento) Chi ha diritto di votare (elettorato attivo) e chi può essere eletto (elettorato passivo) incandidabilità ineleggibilità per cui non si può essere eletti per la carica o l’ufficio ricoperto (cessazione delle funzioni) (per Parlmento: Sindaci Comuni >20 mila abitanti; capo della polizia, prefetti, ufficiali superiori delle forze armate, diplomatici, magistrati non in aspettativa) Incompatibilità per cui se si eletti parlamentari, non si può detenere contemporaneamente un’altra carica o ufficio (opzione)

Modalità di presentazione di liste di candidati e/o candidature forze politiche già rappresentate esentate da obbligo di sottoscrizione Disciplina delle campagne elettorali e della propaganda politica in genere accesso ai mezzi di informazione (par condicio: l. 28/2000); sondaggi elettorali; finanziamento dell’attività di candidati e partiti; spese elettorali (limiti) Dove si vota delimitazione dei collegi e circoscrizioni elettorali (uninominali, plurinominali) allestimento, ubicazione e protezione delle sezioni elettorali

Contestazioni avverso il procedimento a Modalità tecnico-operative di esercizio del vota: voto unico o plurimo; voto di preferenza o lista bloccata Responsabilità delle fasi del procedimento elettorale affidata a Ministero dell’interno, Comuni e organi istituiti di volta in volta (sezioni elettorali ed uffici elettorali) Contestazioni avverso il procedimento a Fino a proclamazione degli eletti: Uffici elettorali Dopo proclamazione degli eletti: giudici amministrativi (tranne elezioni Camere cui spetta l’esclusiva verifica degli eletti ex art. 66 Cost. Modalità di sostituzione nell’ufficio di coloro che, proclamati eletti, cessino per qualsiasi causa dalla carica •

RILEVANZA DELLE FORMULE ELETTORALI Interagiscono con il sistema politico – che plasma la formula elettorale ed è da essa plasmato - perché incidono sui partiti che si presentano alle elezioni il loro numero da soli o in coalizioni numero e livello dei candidati Influenzano la dinamica della forma di governo, che dipende anche dal sottostante sistema politico specie se parlamentare ed a debole razionalizzazione la stabilità di governo Come i sistemi politici talora plasmano i sistemi elettorali (Luciani) così i sistemi elettorali plasmano i sistemi politici o nel tempo o perché scelti da elettori (referendum 1991-93)

L’elezione degli organi monocratici LE FORMULE ELETTORALI L’elezione degli organi monocratici  Vince chi ottiene più voti nel turno unico (maggioranza relativa): sistema plurality Vince chi ottiene la maggioranza semplice dei voti: sistema majority se ciò non si verifica al primo turno elettorale, secondo turno ballottaggio a due (elezione Presidente in Francia) L’elezione indiretta del Presidente USA tramite «grandi elettori» eletti nei singoli Stati che sono collegi maggioritari plurality eccezionalmente plurinominali

L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI FORMULE MAGGIORITARIE Suddivisione del territorio in collegi uninominali, in cui il seggio in palio è vinto da chi ottiene più voti nel turno unico (maggioranza relativa) sistema plurality (first past the post) (Gran Bretagna) la maggioranza semplice dei voti (e non assoluta dei votanti): sistema majority se ciò non si verifica al primo turno elettorale, secondo turno tra i primi due (ballottaggio) o tra chi raggiunge una certa percentuale di voti (Francia (12,5% degli aventi diritto e non dei votanti)

Esempio di formula uninominale plurality a turno unico Candidati Voti Bianchi 4.000 Rossi 3.000 Verdi 2.500 Neri 500 Totale voti validi: 10.000 eletto non eletto Nel collegio uninominale considerato è eletto il candidato Bianchi, che ha ottenuto più voti rispetto a ciascuno degli altri candidati.

Esempio di formula uninominale majority a doppio turno Candidati Voti Bianchi 4.000 Rossi 3.000 Verdi 2.500 Neri 500 Totale voti validi: 10.000 non eletto Nel collegio uninominale considerato non è eletto alcun candidato, non avendo nessuno dei quattro raggiunto il 50% + 1 dei voti. In tal caso si procede a un secondo turno: se è previsto il ballottaggio, fra Bianchi e Rossi.

Caratteristiche ed effetti delle formule maggioritarie Sovra-rappresentano i partiti maggiori a scapito dei minori al limite può vincere chi abbia preso meno voti A 6 1 6 = 13 epperò vince B 4 6 4 = 14 ma perde Identificazione tra partiti e candidati con radicamento territoriale Incentivano il bipolarismo (o bipartitismo) L’elettore vota non solo per il partito ma per scegliere il Governo Governi monocolori o di coalizioni pre-elettorali di solito omogenee e stabili Il maggioritario è un trasformatore di energia (Duverger). Di solito perché può accadere che i sistemi maggioritari talvolta non consentano la creazione di maggioranze di governo chiaramente indicate dalle urne (v. Gran Bretagna 2011) e stabili (v. Italia 1993-2005), ma certamente tali sistemi elettorali, anche se non determinano con certezza tale obiettivo, aiutano a raggiungerlo L’omogeneità non dipende solo dal numero dei partiti ma dalla loro distanza ideologica. La stabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per l’efficacia dell’azione di governo.

FORMULE PROPORZIONALI Suddivisione del territorio di regola in collegi plurinominali, in cui i seggi in palio sono ripartiti in rapporto tendenzialmente percentuale ai voti dati dagli elettori a ciascun partito - es.: lista con 20% dei voti ottiene all’incirca il 20% dei seggi •

Metodo del divisore (d’Hondt; Spagna, Belgio, Israele) con effetto meno proporzionale a vantaggio dei partiti maggiori Liste (voti 1.180)Divisione della cifra elettorale per (8) Seggi 1 2 3 4 5 A 490 245 163 122 98 4 B 380 190 126 95 76 3 C 220 110 73 55 44 1 D 90 45 30 22 18 0 Metodo del quoziente naturale (voti/seggi: 147,5) (Germania) voti totali seggi interi voti non utilizzati seggi con i resti seggi totali A 490 3 47,5 0 3 (-1) B 380 2 85 1 3 C 220 1 72,5 0 1 D 90 0 90 1 1 (+1)

Caratteristiche ed effetti delle formule proporzionali Fotografano in modo (pressoché) proporzionale i rapporti di forza tra i partiti politici Incentivano il pluripartitismo ed il multipolarismo Nelle candidature hanno maggior peso i partiti rispetto alle realtà locali L’elettore vota solo per la lista dl partito e non per il Governo (voto delega) Governi post-elettorali (di coalizione), solitamente instabili Il sistema elettorale proporzionale è un apparecchio fotografico (Duverger) Può accadere che i sistemi proporzionali puri garantiscano ugualmente la governabilità (come in Germania) ma ciò non dipende da essi – che anzi non l’aiutano – ma dalla conformazione del sistema politico e dalla presenza di due forti partiti oppure di un sistema bipolare omogeneo, con forte predominio di un partito pivot sugli altri alleati facenti parte della coalizione

I meccanismi correttivi delle formule proporzionali per ottenere effetti simili a quelli maggioritari Soglia di sbarramento al di sotto della quale la lista non accede alla ripartizione dei seggi Ripartizione dei seggi in circoscrizioni elettorali piccole e con pochi seggi (Spagna in cui non v’è recupero dei resti a livello nazionale; Grecia, Irlanda) Premio di maggioranza - Grecia (50 seggi/300); Italia: Camera 54% seggi; Senato (regionale)

FORMULA ELETTORALE E COSTITUZIONE La scelta di non costituzionalizzare la formula elettorale Il divieto di approvazione delle leggi elettorali in sede legislativa (art. 72.4 Cost.) La possibilità di richiedere il referendum sulle leggi elettorali

LA SCELTA PER IL PROPORZIONALE (1948-1993) Consolidamento democrazia Pluripartitismo Debolezza forma di governo parlamentare (fallimento legge truffa) Consociativismo

LE FORMULE ELETTORALI MISTE DAL 1993 AD OGGI Il tentativo di conciliare rappresentatività (principio proporzionale) e governabilità (principio maggioritario) per trasformare indirettamente la democrazia parlamentare da compromissoria a maggioritaria - I sistemi elettorali italiani hanno oggi tutti carattere misto 1993-2005 (c.d.Mattarellum): (3/4) maggioritario con (1/4) correzione proporzionale (legge elettorale Senato n. 276/1993 e Camera n. 277/19993) 2005-2016 (c.d. Porcellum) proporzionale con premio di maggioranza per elezioni nazionali, regionali e comunali 2016 (c.d. Italicum): proporzionale con premio di maggioranza con ballottaggio

COME SI VOTAVA PER LA CAMERA E IL SENATO (1993-2005) Formula prevalentemente maggioritaria uninominale: tre quarti dei seggi attribuiti in altrettanti collegi uninominali con formula maggioritaria pura e un quarto dei seggi attribuiti con formula proporzionale 75% 25% quota maggioritaria uninominale (formula plurality a turno unico) quota proporzionale (con doppio voto alla Camera, voto unico al Senato)

LA RIFORMA PROPORZIONALE (legge n. 270/2005) Formula proporzionale dagli effetti maggioritari in virtù di soglie di sbarramento variabili premio di maggioranza alla coalizione o alla lista non collegata più votata (senza % minima), se non l’abbia già raggiunta, con conseguente alterazione dell’attribuzione proporzionale dei seggi 340 seggi su 630 alla Camera 55% dei seggi regionali al Senato Precedenti premio di maggioranza: legge Acerbo 2/3, legge truffa De Gasperi (65% per chi 50%), Tatarellum

GLI SBARRAMENTI (CAMERA E SENATO) Coalizioni Liste coalizzate Liste non coalizzate 10% 2% 4% 20% 3% 8%

340 seggi 277 seggi IL SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA D.p.r. 361/1957, come modificato dalla l. 270/2005 340 seggi 277 seggi alla coalizione o alla lista vincente alla coalizione e alle liste perdenti

IL SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO (D.lgs. 533/1993, come modificato dalla l. 270/2005) Art. 57 Cost. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero 55% seggi 45% seggi alla coalizione o alla lista vincente nella regione alla coalizione e alle liste perdenti nella regione

GLI ESITI DELLA LEGGE ELETTORALE DEL 2005 • Elezioni 2006: nel confronto tra due coalizioni molto ampie con dentro praticamente tutti i partiti, la coalizione vincente (coalizione Prodi) ottenne il 49,8% dei voti alla Camera, con uno scarto dello 0,06% pari a 24.755 voti, ma riuscì a prevalere al Senato solo grazie ai seggi assegnati nella circoscrizione estero • Elezioni 2008: si confrontarono due coalizioni formate ciascuna da due soli partiti e la coalizione vincente (coalizione Berlusconi), col 46,8% alla Camera, prevalse nettamente anche al Senato • Elezioni 2013: in un contesto non più bipolare ma tripolare, il premio alla Camera venne vinto da una coalizione che aveva ottenuto il 29,5% (coalizione Bersani), con un bonus di ben 144 seggi, risultando solo maggioranza relativa al Senato

LE ELEZIONI POLITICHE DEL 2013 Scheda elettorale Camera

LA SENTENZA N. 1/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE ELETTORALE DEL 2005 Illegittimità costituzionale del meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza per le elezioni della Camera e del Senato a causa dell’«assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio» inoltre somma di premi regionali al Senato non assicura maggioranza a coalizioni e liste più votate a livello nazionale, con rischio che sia diversa da quella della Camera = conseguenza: proporzionale con soglie di sbarramento senza premio (consultellum) Illegittimità costituzionale del meccanismo di scelta degli eletti alla Camera e al Senato attraverso liste bloccate lunghe escludendo «ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti»

COME SI VOTA PER IL SENATO (Consultellum 1) 20 circoscrizioni regionali in cui eleggere 301 senatori ripartiti in proporzione alla popolazione, con minimo 7 seggi (tranne Molise 2 e Valle d’Aosta 1) 8 seggi «speciali» (Trentino Alto Adige: 6 uninominali + 1 proporzionali; Valle d’Aosta: 1 uninominale) 6 senatori eletti nella circoscrizione estero Ripartizione dei seggi con metodo proporzionale alle liste o coalizioni di liste che hanno superato in ambito regionale le soglie di sbarramento 3% liste unite in coalizione con >20% dei voti 8% liste non coalizzate

340 seggi 278 seggi COME SI VOTA PER LA CAMERA (L. 52/2015) Formula proporzionale con premio e ballottaggio eventuale: sistema a base proporzionale di tipo majority-assuring, tale da assicurare a chi vince le elezioni una maggioranza assoluta di seggi; vince le elezioni la lista (singola, senza coalizioni) che ottiene più voti sul piano nazionale o quella che, tra le due liste più votate, prevale in un eventuale turno di ballottaggio 340 seggi 278 seggi alla lista vincente alle liste perdenti

IL SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI se la lista più votata ottiene il 40% dei voti… se la lista più votata non ottiene il 40% dei voti … conseguendo almeno 340 seggi… … conseguendo meno di 340 seggi… turno di ballottaggio tra le prime due liste i seggi sono attribuiti in base alla ripartizione proporzionale già effettuata alla lista vincente sono attribuiti 340 seggi e i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste ammesse

IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA (c.d. Italicum - l. 52/2015; dall’1 luglio 2016) 20 circoscrizioni regionali suddivise in 100 collegi plurinominali (in Sicilia 9) in cui eleggere 606 deputati ripartiti in proporzione alla popolazione (min, 3 max 9: in Sicilia 52) 12 seggi «speciali» (Trentino Alto Adige: 8 uninominali + 3 proporzionali; Valle d’Aosta: 1 uninominale). 12 deputati eletti nella circoscrizione estero Liste formate da un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore al totale dei seggi assegnati ad ogni collegio Obbligo di depositare programma elettorale e statuto del partito e d’indicare il capo della forza politica (non sono permesse coalizioni fra liste) collegi plurinominali sono stabiliti con decreto legislativo

LE CIRCOSCRIZIONI E I COLLEGI PLURINOMINALI (CAMERA) Circoscrizione N. seggi N. collegi Piemonte 46 8 Lombardia 101 17 Veneto 51 Friuli-Venezia Giulia 13 2 Liguria 16 3 Emilia-Romagna 45 7 Toscana 38 6 Umbria 9 1 Marche Lazio 57 Circoscrizione N. seggi N. collegi Abruzzo 14 2 Molise 3 1 Campania 60 10 Puglia 42 7 Basilicata 6 Calabria 20 Sicilia 52 9 Sardegna 17 Valle d’Aosta – Trentino-Alto Adige 11

più candidature plurime, più eletti con preferenze Capolista bloccati (nominativo indicato in scheda) e plurimi (in massimo 10 collegi plurinominali) più candidature plurime, più eletti con preferenze voto di preferenza per i restanti candidati Misure a favore della rappresentanza di genere liste di candidati in «ordine alternato di genere» non più del 50% dei candidati dello stesso sesso nel complesso dei candidati di ogni lista nell’intera circoscrizione non più del 60% di capolista dello stesso sesso nel complesso dei collegi della circoscrizione doppia preferenza di genere, pena annullamento della seconda I collegi plurinominali sono stabiliti con decreto legislativo

LA SCHEDA ELETTORALE (CAMERA)

Seggi attribuiti su base nazionale con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti alle liste che hanno superato il 3% Formula proporzionale dagli effetti maggioritari in virtù di premio di maggioranza di massimo 340 seggi (54%) – se non già ottenuti – alla lista – e non coalizione - più votata che al primo turno abbia avuto almeno il 40% dei voti validi inclusi quelli della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige in difetto, al II turno di ballottaggio, dopo 15 giorni e con divieto di apparentamenti, alla lista che ha ottenuto il 50% dei voti validamente espressi 278 seggi (44%) a liste sconfitte che hanno ottenuto almeno il 3% dei voti validi (art. 83.1 n. 3 DPR 361/1957) (20% circoscrizione per liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute) 12 seggi deputati eletti nella circoscrizione Estero

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 35/2017 Incostituzionalità del ballottaggio ma non del premio di maggioranza alla lista che al primo turno ottiene almeno il 40% dei voti Incostituzionalità non dei capilista bloccati o delle loro pluri-candidature ma della loro facoltà di scegliere il collegio dove essere eletti soluzione residuale del sorteggio

Le differenze dei sistemi elettorali tra Camera e Senato Premio di maggioranza: SI alla lista alla Camera, NO al Senato Coalizioni: al contrario, NO alla Camera; SI al Senato ai fini delle soglie di sbarramento Soglie di sbarramento: 3% alla Camera; al Senato 8% per liste non coalizzate; 3% se unite in coalizione con >20% Candidati: alla Camera capilista bloccati alla Camera e doppia preferenza di genere; al Senato un solo voto di preferenza per tutti i candidati