La nuova L.R. 65/2014 adeguata con

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La nuova L.R. 65/2014 adeguata con La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI La nuova L.R. 65/2014 adeguata con L.R. 50/2017 alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI Funzionario con responsabilità dirigenziali del Servizio Sportello Unico EDILIZIA e S.U.A.P. di Comune e formatore Enti locali, A.N.C.I., Ordini e Collegi Professionali, scuole private ed autore di e-book ed articoli su riviste di carattere nazionale - Autore di n° 2 e-book sulla L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” e n° 1 e-book sulla L.R.T. n° 65/2014 edizioni gruppo Maggioli 20/10/2017 - Grosseto – Piazza Dante - Sala Pegaso

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 2 INDICE Il quadro generale della normativa c.d. “Madia” - (Slide 6) Inquadramento della riforma c.d. “Madia”, in relazione all’ordinamento giuridico - (Slide 7) Il rapporto dinamico fra le leggi che modificano il D.P.R. 380/2001 e la L.R. n° 65/2014 - (Slide 8) La legge 7.8.2015 n° 124 c.d. “Madia” – il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126 - il d.lgs. 30. giugno 2016, n. 127 – il d.lgs. 25.11.2016, n. 222 - (Slide 9) Obiettivi generali della riforma c.d. “Madia” - (Slide 10) Le principali novità della legge 7.8.2015, n. 124, c.d. “legge Madia” - (Slide 11) Introduzione dell’istituto del “silenzio assenso” nei rapporti fra amministrazioni pubbliche e gestori di servizi pubblici – caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, beni culturali e salute dei cittadini ed altri casi di amministrazioni pubbliche - (Slide 12) Gli effetti del silenzio assenso della legge c.d. “Madia” nella procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica - (Slide 13) Le due diverse fattispecie di silenzio assenso di cui all’artt. 17bis e 20 della legge 241/1990 - Il silenzio assenso fra soggetto privato e pubblica amministrazione applicato alla materia edilizia e fra pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi - (Slide 14) Gli effetti giuridici del silenzio assenso. Cosa succede se provvedimento che si è formato in forma tacita è illegittimo, in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, regolamentari o di pianificazione? (Slide 15) Le novità della legge c.d. “madia” in materia di autotutela di cui all’art. 21 nonies della L. n° 241/1990 – limiti all’esercizio - (Slide 16) Casistiche in cui non opera il termine di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela - (Slide 17) Le modifiche alla procedura della segnalazione di inizio attività introdotte dalla legge c.d. “Madia” - (Da slide 18 a 19) Le modifiche in materia di sospensione di un provvedimento amministrativo introdotte dalla legge c.d. “Madia” - (Da slide 20 a 23) La recente giurisprudenza in materia di autotutela in relazione alla legge c.d. “Madia” - (Slide 24) Le novità del d.lgs. 30.06.2016, n. 126 “Attuazione alla delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della L. n°124/2015” - (Slide 25) Le novità del D.lgs. 30.06.2016, n. 126 in materia di procedimenti amministrativi - (Slide 26) Le procedure sostitutive in caso di inadempimenti del comune – attività vietata al comune - (Slide 27) Introduzione nella L. 241/1990 dell’art. 18 bis avente ad oggetto “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni” - (Slide 28) Modifica nella L. 241/1990 dell’art. 19 comma 2 e 3 in materia di esercizio del potere inibitorio - (da slide 29 a 30) Introduzione nella L. 241/1990 dell’art. 19-bis (concentrazione dei regimi amministrativi) - (Slide 31) L. 241/1990 articolo 20 avente ad oggetto “silenzio assenso” modifica del comma 1 - (Slide 32) L. 241/1990 articolo 29, avente ad oggetto “Ambito di applicazione della legge” modifica del comma 2-ter - (Slide 33) Norme transitorie (Slide 33)

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 3 IL d.lgs. 30.06.2016, n° 127 “norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124” - (Slide 34) Conferenza dei servizi istruttoria – modalità e soggetti abilitati all’attivazione - (Slide 35) Conferenza dei servizi preliminare – casistiche di applicazione e soggetti abilitati all’attivazione - (Slide 36) Conferenza dei servizi decisoria – semplificata asincrona – simultanea sincrona – casistiche applicative e procedimento - (Slide 37) Il d.lgs. 25 Novembre 2016, n° 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” - (Slide 38) Oggetto del d.lgs. N° 222/2016 – il glossario unico delle opere edilizie – categorie di intervento edilizio - regime giuridico a cui sono sottoposte L’attività di consulenza gratuita delle pubbliche amministrazioni – le forme abilitative all’esecuzione dei lavori: la comunicazione – la S.C.I.A. – Il silenzio assenso – Il titolo espresso - (Slide 39) La comunicazione – gli effetti - la comunicazione unica per attività sottoposte a più adempimenti - (Slide 40) Regimi amministrativi attività private – la SCIA – la SCIA unica – la SCIA condizionata – la decorrenza del termine per l’esercizio del potere di autotutela - (Slide 41) L’autorizzazione – integrazione attività di cui alla tabella “A” - (Slide 42) Semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia relativamente allo sportello unico per l’edilizia - (Slide 43) Riscrittura organica dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 in materia di attività edilizia libera - (da slide 44 a 45) Ampliamento dell’attività edilizia libera per quanto attiene alle opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche - (Slide 46) Semplificazione mediante trasferimento di opere dal regime della comunicazione a quello dell’attività edilizia libera in assenza di adempimenti - (Slide 47) Eliminazione del regime dell’attività edilizia libera, sottoposta all’adempimento della comunicazione - (da slide 48 a 49) Possibilità delle regioni di ampliamento del regime dell’attività edilizia libera – limitazioni - (Slide 50) la C.I.L.A. – procedura abilitativa residuale per le categorie di intervento edilizio non sottoposte attività Edilizia libera, permesso di costruire e SCIA Le modalità procedurali della C.I.L.A. asseverata - (da slide 51 a 52) La C.I.L.A. - i profili normativi che possono essere disciplinati dalle regioni – modalità di presentazione per opere edilizie già eseguite - (Slide 53) Semplificazione della procedura del rilascio del permesso di costruire relativamente al profilo igienico-sanitario - (da slide 54 a 55) Eliminazione del titolo edilizio relativo alla Denuncia d’Inizio Attività - (Slide 56) Opere sottoposte al regime della S.C.I.A. - (da slide 57 ) Eliminazione della D.I.A. quale titolo alternativo al permesso di costruire - La facoltatività di richiedere il permesso di costruire per le opere sottoposte a S.C.I.A. - La S.C.I.A. quale titolo edilizio da utilizzare facoltativamente al Permesso di Costruire per le ristrutturazioni c.d. “pesanti” ed interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi di dettaglio (da slide 58 a 64)

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 4 La segnalazione certificata di agibilità - (da slide 65 a 66) La segnalazione certificata di agibilità parziale - (da slide 67 a 69) La data di inizio dell’utilizzo di un immobile - (Slide 70) La procedura di installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche - La S.C.I.A. abilitativa anche ai fini della normativa in materia di pubblica sicurezza - (Slide 71) La possibilità per le regioni di prevedere ulteriori livelli di semplificazione - Il termine obbligatorio assegnato alle regioni per adeguarsi alle disposizioni del d.lgs. n°222/2016 (Slide 72) Il quadro generale delle nuove procedure abilitative del D.P.R. 380 così come modificato dal d.lgs. 222/2016 - (Slide 73) La tabella A – sezione I (Suap) – II (Edilizia) - III (Ambiente) - struttura normativa – obiettivi - (Slide 74) Le funzioni della Tabella “A” - (Slide 75) La progressiva riforma statale alle categorie di intervento edilizio - (Slide 76) Il Nuovo quadro in materia di regime penale raccordato con le nuove procedure abilitative edilizie - (Slide 77) Le sanzioni penali in materia di abuso edilizio – Le ristrutturazioni edilizie c.d. “pesanti” penalmente rilevanti – Aspetti contraddittori del regime penale in materia di ristrutturazione edilizia conservativa pesante e ricostruttiva leggera – Il regime penale e non delle pertinenze – L’estinzione del reato - (da slide 78 a 81) Focus sull’art. 65-bis della L. 21.06.2017, n° 96 in materia di definizione della categoria di intervento del restauro e risanamento conservativo Sentenza della cassazione penale, sez. III, n° 6863 del 2017 caso c.d. “palazzo tornabuoni” La nuova definizione del restauro e risanamento conservativo sotto il profilo del cambio di destinazione d’uso, stabilita dall’art. 65-Bis della L. n° 96/2017 La sentenza del T.A.R. Toscana n° 1009 del 28/07/2017 in materia di cambio di destinazione d’uso da effettuare con il restauro e risanamento conservativo - (da slide 82 a 84) Modifica della L.R. n° 65/2014 con la L.R. n° 50 del 8.9.2017 in adeguamento alla riforma c.d. “Madia” - (Slide 85) Il nuovo quadro generale delle attività edillizie nazionale e regionale – confronto - (Slide 86) Differenze fra gli istituti della S.C.I.A. e C.I.L.A. - (Slide 87) La nuova manutenzione straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo c.d. “pesanti” e “leggeri” – Distinzione fra le due categorie di intervento Parziale eliminazione della C.I.L. ed ampliamento dell’attività edilizia libera in assenza di adempimenti - (Slide 88 a 90) Opere sottoposte a comunicazione (C.I.L.) - (Slide 91 a 93)

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 5 Le nuove opere sottoposte a comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato - (da slide 94 a 95) Le nuove opere sottoposte alla procedura della S.C.I.A. - (da slide 96 a 101) Le nuove opere sottoposte al Permesso di Costruire alternativo e facoltativo alla S.C.I.A. - (Slide 102) Le novità in materia di titolo edilizio per i manufatti temporanei necessari alla conduzione dell’azienda agricola – (Slide 103) Le novità in materia di opere sottoposte al Permesso di Costruire - (Slide 104) Le nuove opere sottoposte a SCIA, quale titolo alternativo e facoltativo al Permesso di Costruire - (Slide 105) Le novità in materia di procedura abilitativa paesaggistica - (Slide 106) Le novità in materia di disciplina di agibilità - (Slide 107) Focus sulle opere sulle quali occorre l’attestazione di agibilità - (Slide 108) La documentazione da allegare all’attestazione di agibilità – agibilità parziale (da slide 109 a 111) Le novità in materia di procedure sanzionatorie - (Slide 112) Le novità in materia di applicazione degli oneri di urbanizzazione - (Slide 113) Le novità in materia di procedura di rilascio del Permesso di Costruire - (Slide 114) Le novità in materia di procedura di approvazione del Programma aziendale per gli interventi nel territorio rurale - (Slide 115) Le novità in materia di verifica dei requisiti igienico-sanitari a cura del professionista - (Slide 116) Estensione della procedura della conferenza dei servizi alla CILA - (Slide 117) I termini più lunghi per la formazione degli strumenti urbanistici - (da slide 118) Maggiori limitazioni in materia di norme di salvaguardia per mancato rispetto dei termini di pianificazione urbanistica - (da slide 119 a 120) Il regolamento edilizio-tipo - (Slide 121) L’indirizzo legislativo in cui si colloca la redazione del Regolamento Edilizio-Tipo - (da slide 122 a 124) Principi ed obiettivi del Regolamento Edilizio-Tipo - (Slide 125) Intesa del 20/10/2016 tra il governo, la regione ed i comuni, concernente l’adozione di un regolamento edilizio-tipo – tempi e modalità di recepimento da parte delle regioni - (Slide 126) Tempi e modalità di recepimento da parte dei comuni - (Slide 127) Struttura del Regolamento Edilizio-tipo – Allegato 1-A e B - (Slide 128) Allegato 1 – prima parte - (da slide 129 a 130) Allegato 1 – seconda parte - (Slide 131) I principi che devono osservare i comuni - (Slide 132) Ciò che devono e possono contenere le norme regolamentari comunali - (Slide 133)

Il quadro generale della riforma c.d. “Madia” La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 6 Il quadro generale della riforma c.d. “Madia”

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI INQUADRAMENTO DELLA LEGGE N° 124/2015 c.d. “LEGGE MADIA”, IN RELAZIONE AI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO La legge 124/2015 c.d. “legge Madia”, si colloca sulla scia delle altre leggi nazionali intervenute negli ultimi anni, che hanno cercato di apportare agevolazioni e snellimenti burocratici, con l’obiettivo di contrastare la crisi economica in atto, come “sviluppo”, “salva Italia”, “crescita”, “semplificazioni”, “del fare”, “sblocca-Italia”, ecc.. La legge n°124/2015 c.d. “legge Madia”, è espressione della competenza esclusiva, assegnata allo stato dall’ordinamento ai sensi degli articoli 117 e 120 della Costituzione - quella di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” fra i quali rientrano i principi di semplificazione amministrativa, così come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 164 del 28.06.2012. La legge ove indica norme immediatamente cogenti, supera le disposizioni delle leggi nazionali nelle materie di settore caratterizzate da specialità e le disposizioni regionali in materia previgenti La L. 124/2015, nelle parti ove apporta modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, L. n° 241/1990, in maniera automatica va a modificare le disposizioni della normativa di settore, di carattere speciale,che nella materia urbanistica-edilizia a livello nazionale è il D.P.R. 380/2001 e nella materia paesaggistica è il d.lgs. N° 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e su scala regionale è la L.R. n° 65/2014, che salvo espressi rinvii differiti, nelle parti in contrasto vanno fin da subito disapplicate a favore delle nuove disposizioni

IL RAPPORTO DINAMICO FRA LE LEGGI STATALI CHE MODIFICANO IL D. P. R IL RAPPORTO DINAMICO FRA LE LEGGI STATALI CHE MODIFICANO IL D.P.R. 380/2001 E LA L.R.T. N° 65/2014 Quando entra in vigore la legge nazionale, è immediatamente cogente e con carattere sovraordinato alla legge regionale che va disapplicata nelle parti in contrasto D.P.R. 380/2001 Legge regionale n° 65/2014 La legge 164/2014 “sblocca-Italia”, modifica il D.P.R. 380/2001, che all’art. 2 (L) comma 3 letteralmente cita: “Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi”. L.R. 65/2014 ha recepito il testo del decreto “sblocca Italia” 133/2014 ed all’art. 251 avente ad oggetto “normativa applicabile”, che letteralmente cita: “1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.p.r. 380/2001, a seguito dell’entrata in vigore del titolo VI della presente legge, non trova diretta applicazione nel territorio regionale la disciplina di dettaglio prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari statali della parte I, titoli I, II e 111 dello stesso d.p.r. 380/2001”. Quando entra in vigore la legge regionale che recepisce le leggi nazionali, quest’ultime non sono più vigenti nella materia di dettaglio e si applica unicamente la legge regionale

Regolamento Edilizio Tipo D.P.R. 31 del 2017 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI LA RIFORMA DELLA LEGGE c.d. “MADIA” legge 7.8.2015 n° 124 c.d. “Madia” d.lgs. 30. giugno 2016, n. 127 “Conferenza dei servizi” d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126 “SCIA 1” d.lgs. 25.11.2016 n. 222 c.d. “SCIA 2” Intesa del 20.10.2016 tra il governo, la regione ed i comuni Regolamento Edilizio Tipo Riforma della materia paesaggistica D.P.R. 31 del 2017

Riforma legge c.d. “Madia” La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 10 OBIETTIVI GENERALI LA RIFORMA DELLA LEGGE c.d. “MADIA” Semplificazione Riforma legge c.d. “Madia” Trasparenza attività amministrativa Delegiferazione Liberalizzazione Organicità quadro normativo Certezza del diritto Uniformità di regole su scala nazionale Valorizzazione del riconoscimento del legittimo affidamento del privato Contrasto alla corruzione Snellimento procedurale e celerità nei procedimenti amministrativi (rafforzamento istituti del silenzio assenso e Conferenza dei Servizi)

Le principali novità della L. 7.8.2015, n. 124, c.d. “legge Madia” La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 11 Le principali novità della L. 7.8.2015, n. 124, c.d. “legge Madia”

IL “SILENZIO ASSENSO” APPLICABILE ALLA MATERIA PAESAGGISTICA SILENZIO ASSENSO FRA SOGGETTO PRIVATO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOGGETTI GESTORI PUBBLICI SERVIZI Art. 20 L. 241/1990 c.d. “verticale” Art. 17 bis L. 241/1990 c.d. “Madia” “orizzontale” Nei procedimenti ad istanza di parte, (soggetto privato) per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio significativo dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, acquisisce carattere provvedimentale Nella gestione dei procedimenti amministrativi, nei casi in cui è richiesta l’acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, da parte di amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici, decorso il termine, si intende acquisito NO NELLA MATERIA PAESAGGISTICA NO NELLA MATERIA PAESAGGISTICA Art. 20 (R) D.P.R. 380/2001 materia di settore amministrazioni preposte TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, BENI CULTURALI E SALUTE DEI CITTADINI, SICUREZZA ALTRI CASI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (enti erogatrici di servizi, a tutela sedi stradali, ecc.) Art. 142 L.R.T. 65/2014 P.d.C. Assevera- mento del tecnico Completezza documentale Assenza dei vincoli Decorso del tempo Decorsi 90 giorni (salvo specifici) Decorsi 30 giorni SILENZIO ASSENSO Si forma giuridicamente un assenso tacito, che equivale ad accoglimento dell’istanza e rilascio di provvedimento autorizzativo e l’ente perde il potere di pronunciarsi direttamente

Decorsi 45 giorni Decorsi 20 giorni La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI GLI EFFETTI DEL “SILENZIO ASSENSO” DELLA LEGGE “MADIA” NELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NOTA CIRCOLARE MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI N° 27158 DEL 10/11/2015 -Indirizzi applicativi in materia di legge “Madia” La legge 124/2015 recita letteralmente “Ove disposizioni di legge […] non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto e nulla-osta è di novanta giorni” si evidenzia che il termine di 90 giorni decorre unicamente dove la legge speciale non stabilisce termini diversi più brevi o più lunghi rispetto a questo AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA Art. 146 del d.lgs. N° 42/2004 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA D.P.R. e 31/2017 Dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza Decorsi 45 giorni Decorsi 20 giorni Si forma l’istituto giuridico del SILENZIO ASSENSO Si forma giuridicamente un assenso tacito, la Soprintendenza preposta al parere vincolante perde il potere di pronunciarsi, se lo fa tardivamente è inefficace

Decorsi 45 giorni Decorsi 45 giorni CASO IN CUI NON SIA ADEGUATA LA PIANIFICAZIONE COMUNALE AL PIANO PAESAGGISTICO (parere vincolante della Soprintendenza – opera il silenzio assenso della legge c.d.”Madia”) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA Art. 146 del Codice AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA D.P.R. 31/2017 Dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza Decorsi 45 giorni Decorsi 20 giorni Matura e si forma l’istituto giuridico del SILENZIO ASSENSO Il silenzio della Soprintendenza acquisisce giuridicamente carattere significativo, con valenza di assenso tacito e con carattere provvedimentale sulla proposta motivata del Comune con conseguenza che la Soprintendenza perde il potere di pronunciarsi, se lo fa tardivamente il proprio parere è inefficace e non produce effetti giuridici CASO IN CUI SIA ADEGUATA LA PIANIFICAZIONE COMUNALE AL PIANO PAESAGGISTICO (il parere consultivo non vincolante del Soprintendente – no silenzio assenso c.d. “Madia”) Dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza Decorsi 45 giorni Decorsi 20 giorni Matura e si forma l’istituto giuridico del SILENZIO DEVOLUTIVO Il silenzio della Soprintendenza consente al comune di assumere le proprie decisioni, ma la stessa non perde il potere di pronunciarsi tardivamente oltre il termine assegnato, pertanto il parere tardivo è giuridicamente efficace ma ha valenza puramente consultiva e non vincolante per il comune

EFFETTI GIURIDICI DEL “SILENZIO ASSENSO” La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI EFFETTI GIURIDICI DEL “SILENZIO ASSENSO” Si forma giuridicamente un assenso tacito Favorevole accoglimento dell’istanza Si forma in maniera tacita il rilascio del provvedimento amministrativo L’ente preposto ad esprimersi e/o rilasciare o negare il provvedimento perde il potere di provvedere COSA SUCCEDE SE IL PROVVEDIMENTO CHE SI E’ FORMATO IN FORMA TACITA E’ ILLEGITTIMO, IN QUANTO IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTARI O DI PIANIFICAZIONE ? Il privato da corso ai lavori, in assenza di rilascio di un provvedimento espresso da parte della Pubblica Amministrazione L’amministrazione, competente non può più agire imponendo direttamente la sospensione dell’attività ed applicando le procedure sanzionatorie, ma deve fare i conti con un vero e proprio provvedimento amministrativo, formatosi tacitamente La Pubblica Amministrazione, può eliminare il provvedimento tacito solo con uno uguale e contrario, cioè con un provvedimento di annullamento, di secondo grado, da emettersi nell’esercizio del proprio potere di autotutela. ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 L’azione dell’amministrazione agendo in autotutela, si rileva più debole dal punto di vista giuridico, maggiormente opponibile dal privato. E’ più facile impedire il formarsi di un diritto a favore del privato, operando nei tempi procedimentali di legge, che non rimuoverlo una volta formato, anche in forma tacita con il silenzio assenso.

L. 124/2015: NOVITA’ IN MATERIA DI AUTOTUTELA La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI L. 124/2015: NOVITA’ IN MATERIA DI AUTOTUTELA N.B. la parte in rosso è aggiunta dall’art. 6 comma 1 lettera d) della L. n° 124/2015 Legge 241/1990 art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20 e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ DELL’AUTOTUTELA: Atto amministra- tivo illegittimo Va motivato l’esercizio di un potere facoltativo Entro un termine ragionevole Interesse pubblico specifico concreto ed attuale Tenere conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati NOVITA’ DELLA L. n° 124/2015 Il potere di autotutela può essere esercitato ENTRO IL TERMINE DI MESI 18, dal rilascio dell’atto amministrativo anche nell’ipotesi si sia formato per silenzio assenso

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI L. 124/2015: CASITICHE DOVE NON OPERA IL TERMINE DI MESI 18 PER L’ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA La L. 124/2015 art. 6 co. 2 aggiunge alla Legge 241/1990 art. 21-nonies il comma 2-bis che recita: ”2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi […]” La L. 124/2015 art. 6 co. 2 abroga l’art. 1 della L. n. 311/2004 che recitava: “L’annullamento di provvedimenti incidenti sui rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento […] NOVITA DELLA L. n° 124/2015 Quando i provvedimenti amministrativi rilasciati in forma espressa o tacita, sono stati conseguiti attraverso condotte riconosciute dolose per le quali sia stata dichiarata la sussistenza di reato non opera più il limite temporale di 18 mesi per l’azione di autotutela La L. 124/2015 avendo stabilito un nuovo regime in materia di termini temporali per intraprendere l’azione in autotutela, abroga le norme previgenti in contrasto, quale quella che stabiliva un termine triennale

L. 124/2015 - MODIFICA ALLA PROCEDURA DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) – L. 241/1990 art. 19 comma 3 La legge n° 124/2015, art. 6 comma 1 lettera a) modifica l’art. 19 della L. 241/1990 eliminando il comma 3 e sostituendolo con una nuova disposizione. Rappresentiamo il comma 3 in stato sovrapposto dove in nero è indicata la parte invariata, in giallo barrato la parte eliminata ed in rosso la parte di nuova introduzione. “3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E ' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.”

L. 124/2015 - MODIFICA ALLA PROCEDURA DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) – L. 241/1990 art. 19 comma 3 PRIMA DELLA L. n. 124/2015 DOPO LA L. n. 124/2015 Stabilisce l’obbligo, ove possibile, di consentire la conformazione dell’attività e viene disciplinata in dettaglio (esempio prescrivendone necessità di motivazione ed obbligo di sospensione dell’attività). Prevedeva la possibilità di conformare l’attività E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Non è più prevista la possibilità per l’amministrazione comunale di agire mediante l’istituto dell’autotutela disciplinato dall’art. 21-quinques (revoca) e 21-nonies (annullamento d’ufficio) In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sanzionatori. Non è più prevista la possibilità per l’amministrazione comunale, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, in ogni tempo senza prescrizioni temporali di poter adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi. La L. 124/2015 l’ha inserita all’art. 21-nonies della L. 241/1990.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI L. 124/2015 - MODIFICA ALLA PROCEDURA DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) - L. 241/1990 art. 19 comma 4 La legge n° 124/2015, art. 6 comma 1 lettera a) modifica l’art. 19 della L. 241/1990 eliminando il 4 e sostituendolo con una nuova disposizione: Rappresentiamo il comma 4 in stato sovrapposto dove in nero è indicata la parte invariata, in giallo barrato la parte eliminata ed in rosso la parte di nuova introduzione. “4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies.”

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI L. 124/2015 - MODIFICA ALLA PROCEDURA DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) - L. 241/1990 art. 19 comma 4 “4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies.” Decorso il termine di gg. 60 o 30 nel caso della materia edilizia, dalla presentazione PRIMA DELLA L. n. 124/2015 DOPO LA L. n. 124/2015 Al Comune era consentito intervenire unicamente in violazione di norme primarie in relazione all’ordinamento (violazione di norme a tutela patrimonio storico, culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale) Al Comune è consentito in caso di accerta carenza di requisiti e presupposti di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa, salva l’ipotesi di possibilità di conformazione. Questo solo se sussistono le condizioni per agire in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 novellate.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI L. 124/2015 - MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE DI CUI ALLA L. 241/1990 ART. 21 La legge n° 124/2015, art. 6 comma 1 lettera b) punto 2) modifica l’art. 21 della L. 241/1990 avente ad oggetto “Disposizioni sanzionatorie”, eliminando il comma 2 Si rappresenta il comma 2 in stato sovrapposto dove in giallo barrato la parte eliminata: “2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.” PRIMA DELLA L. n. 124/2015 DOPO LA L. n. 124/2015 Le sanzioni previste dall’art. 21 della L. 241/1990, si applicano unicamente: In carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione; Nei casi di difformità dall’atto di assenso. Le disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 21 della L. 241/1990, non si applicano più nei casi inizio attività con SCIA o silenzio assenso nel P.d.C., nei casi di mancanza dei requisiti o contrasto con normativa vigente. Le sanzioni previste dall’art. 21 della L. 241/1990, si applicavano: In carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione; Nei casi di difformità dall’atto di assenso; Nei casi di inizio attività con SCIA o con silenzio assenso si applicavano altresì: In mancanza dei requisiti richiesti; In contrasto con la normativa vigente.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI L. 124/2015 - MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE DI CUI ALLA L. 241/1990 ART. 21-QUATER La legge n° 124/2015, art. 6 comma 1 lettera c) modifica la L. 241/1990 art. 21-quater, comma 2 aggiungendo il seguente periodo: “La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21-nonies” L’art. 21 della L. n° 241/1990 avente ad oggetto “Efficacia ed esecutività del provvedimento” al comma 2 stabilisce che l’efficacia ovvero l’esecuzione di un provvedimento amministrativo può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge e può essere prorogato o differito per una sola volta nonché ridotto per sopravvenute esigenze. PRIMA DELLA L. n. 124/2015 DOPO LA L. n. 124/2015 La sospensione di un provvedimento amministrativo non conteneva termini massimi di durata. Si introduce un termine massimo alla sospensione che è quello stabilito dalla stessa L. 124/2015, per attivare l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies, cioè 18 mesi dal momento rilascio del provvedimento autorizzativo in forma espressa o tacita (SCIA o silenzio assenso).

L. 124/2015: NOVITA’ IN MATERIA DI AUTOTUTELA - GIURISPRUDENZA La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI L. 124/2015: NOVITA’ IN MATERIA DI AUTOTUTELA - GIURISPRUDENZA Può bastare avviare il procedimento entro 18 mesi ? Quando il termine di 18 mesi era in corso all’entrata in vigore Annullamento del P.d.C. da parte della regione Deroga al termine di 18 mesi Non basta avviare il procedimento nei 18 mesi, ma si deve in tale termine notificare l’atto di annullamento Il termine NON decorre nuovamente dalla data di entrata in vigore della legge “Madia”, ma dalla data di efficacia del provvedimento presentato in data precedente all’entrata in vigore della legge “Madia” Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 380/20011, in tal caso il termine per l’annullamento è di 10 anni – si attende un coordinamento delle norme. Il termine di 18 mesi vale per emettere il provvedimento definitivo di annullamento dal momento in cui è accertata l’illegittimità 1) Nel caso il titolo sia conseguito sulla base di false rappresenta-zioni o dichiarazioni accertate dal giudice penale con sentenza definitiva passata in giudicato 2) SCIA area vincolata Assenza di Aut. Paes. (TAR Puglia, sez. III Lecce, sentenza 17 marzo 2016, n. 351 e C.d.S.) parere del 30.03.2016 ha confermato che il solo avvio non è sufficiente perché potrebbe rivelarsi una pratica elusiva delle nuove norme TAR Puglia, sez. III Bari, sentenza n° 47/2016

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 25 Le novità del d.lgs. 30.06.2016, n. 126

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI Le novità del D.lgs. 30.06.2016, n. 126 art. 2 Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti Le regioni, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere Decorso inutilmente il termine adottano le misure sostitutive In caso di inadempienza anche della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131 del 2003 (iniziativa sostitutiva da parte dello Stato) L’amministrazione può richiedere all’interessato informazioni o documenti Solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto pubblicato sul sito E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ogni richiesta di di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione

Le novità del D.lgs. 30.06.2016, n. 126 art. 2 Procedure sanzionatorie La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI Le novità del D.lgs. 30.06.2016, n. 126 art. 2 Procedure sanzionatorie La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti La richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai documenti pubblicati Costituiscono illecito disciplinare punibile Con la sospensione dal servizio Privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI Le novità del D.lgs. 30.06.2016, n. 126 art. 2 Introduzione nella L. 241/1990 dell’art. 18-bis avente ad oggetto “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni” 1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, (l’amministrazione competente; l’oggetto del procedimento promosso; l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale, secondo i termini deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non puo‘ comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita‘ del soggetto competente. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.»

Modifica nella L. 241/1990 avente ad oggetto (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) art. 19 co. 2 e 3 Stato sovrapposto: In blù è indicata la parte invariata, in giallo barrato la parte eliminata ed in rosso la parte di nuovo inserimento 2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all‘articolo 19-bis, comma 2, (caso di svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA) dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, da parte del privato decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.” Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 30 LEGITTIMA POSSIBILITA’ DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ INTRAPRESA CON S.C.I.A. Il d.lgs. 126/2016 (c.d. “S.C.I.A. 1”) art. 3 co. 2 ha modificato l’art. 19 co. 3 della L. 241/1990 […] con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa”[…] Nel caso sia possibile conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente, l'attività è sospesa in due soli casi: Attestazioni non veritiere Pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale Non è possibile sospendere l’efficacia di una S.C.I.A., anche se non conforme. Il Comune impone la conformazione delle opere ma non può sospende l’efficacia, in quanto la non conformità urbanistico-edilizia non rappresenta materia di livello primario di esclusiva competenza dello stato (paesaggio, ambiente, beni culturali, salute e sicurezza)

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI Introduzione nella L. 241/1990 dell’art. 19-bis oggetto (Concentrazione dei regimi amministrativi) 1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. 2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all‘articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. 3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’’articolo 18 bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all‘articolo decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI L. 241/1990 articolo 20, avente ad oggetto “silenzio assenso” modifica del comma 1 Stato sovrapposto: In blù è indicata la parte invariata, in giallo barrato la parte eliminata ed in rosso la parte di nuovo inserimento Fatta salva l'applicazione dell‘articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all‘articolo 2, commi 2 e 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. L. 241/1990 articolo 21, avente ad oggetto “Disposizioni sanzionatorie” aggiunta dopo il comma 2-bis del comma 2-ter 2-ter. La decorrenza del termine previsto dall‘articolo 19, comma 3, (il termine per inibire l’attività) e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI Le novità del D.lgs. 30.06.2016, n. 126 art. 2 L. 241/1990 articolo 29, avente ad oggetto “Ambito di applicazione della legge” modifica del comma 2-ter Stato sovrapposto: In blù è indicata la parte invariata, in giallo barrato la parte eliminata ed in rosso la parte di nuovo inserimento 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. L. 126/2016 art. 4 - Disposizioni transitorie e di attuazione 1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18‐bis, 19 e 19‐bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 34 Il D.lgs. 30.06.2016, n. 127 Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124

CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA art.14 L. 241/1990 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 35 IL D.LGS. 30.06.2016, n. 127 CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA art.14 L. 241/1990 Facoltativa Può essere indetta Anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento Anche su richiesta del soggetto privato interessato Amministrazione procedente CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE art.14 L. 241/1990 Generalmente su richiesta dell’interessato soggetto privato Per progetti di particolare complessità Insediamenti produttivi di beni o servizi Corredata da studio di fattibilità – finalizzata a sapere le condizioni per realizzare un intervento prima di presentare un’istanza o un progetto definitivo

CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA art.14 L. 241/1990 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 36 IL D.LGS. 30.06.2016, n. 127 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA art.14 L. 241/1990 SEMPLIFICATA SIMULTANEA Senza riunione - asincrona Con la riunione (anche telematica) - sincrona Mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione Mediante la riunione dei rappresentanti di ciascun ente/amministrazione interessata al procedimento E’ la modalità eccezionale per progetti particolarmente complessi - casi di dissenso che richiedono modifiche sostanziali - Via regionale E’ la modalità ordinaria di svolgimento della Conferenza dei Servizi Si considera acquisito l’assenso senza condizioni dell’amministrazione che non si sia espressa entro i termini o nel caso di mancata partecipazione – esclusi i casi in cui disposizioni del diritto comunità europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera, ecc.)

CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA art.14 L. 241/1990 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 37 IL D.LGS. 30.06.2016, n. 127 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA art.14 L. 241/1990 SEMPLIFICATA SIMULTANEA Entro 5 giorni è indetta – entro 45 giorni le amministrazioni coinvolte devono rendere il parere I lavori si concludono entro 45 giorni dalla data della prima riunione Il termine suddetto diventa di 90 giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali e della salute dei cittadini In caso di approvazione unanime la determinazione è immediatamente efficace – in caso di approvazione sulla base di posizioni prevalenti, se sono espressi dissensi, l’efficacia è sospesa per dieci giorni (periodo utile per eventuale esperimento in opposizione) La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi

Il d.lgs. 25 Novembre 2016, n° 222 c.d. “SCIA 2” 38 Il d.lgs. 25 Novembre 2016, n° 222 c.d. “SCIA 2” La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222 – OGGETTO Ragionevolezza e proporzionalità Del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi Principi Precisa individuazione delle attività, oggetto di procedimento, anche telematico Comunicazione S.C.I.A. Silenzio assenso Titolo espresso Nella materia EDILIZIA finalità garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata Da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. N° 222/2016 (09/02/2017) Verrà adottato un GLOSSARIO UNICO Elenco delle principali opere edilizie con relativa categoria di intervento conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte

D.LGS. 25.11.2016 n° 222 – Regimi amministrativi attività private La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 40 D.LGS. 25.11.2016 n° 222 – Regimi amministrativi attività private Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti per legge A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato COMUNICAZIONE Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività' siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari

D.LGS. 25.11.2016 n° 222 – Regimi amministrativi attività private S.C.I.A. S.C.I.A. unica S.C.I.A. condizionata si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990 Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all‘articolo 19, commi 3 e 6 bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell‘articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all‘’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente

D.lgs. 25.11.2016 n° 222 art. 2 – Regimi amministrativi attività private Per lo svolgimento delle attività' per le quali la tabella A indica l'autorizzazione e' necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato Ove per lo svolgimento dell'attività' sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività' non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità' territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale Con i successivi decreti la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, comma 1, lettera a) punti 1 e 2 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 43 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, comma 1, lettera a) punti 1 e 2 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 5 (R) del D.P.R. 380/2001 (R) – Sportello unico per l’edilizia Comma 2 lettera d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio […]; Comma 3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l’edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso […] Il comune non rilascia più il certificato di agibilità che è oggetto di presentazione di Segnalazione certificata dio agibilità L’acquisizione di ogni atto di assenso da effettuarsi mediante Conferenza dei Servizi, non riguarda più unicamente il solo permesso di costruire ma tutti i titoli edilizi.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia 44 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3 art. 3, comma 1, lettera a), punti 3 e 4 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001 , in blu’ le invariate Art. 5 del D.P.R. 380/2001 (R) – Sportello unico per l’edilizia Comma 3 lettera a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3 - bis . Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»; Il parere dell’azienda sanitaria locale non è più acquisito dallo sportello unico nemmeno nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione. Da quanto sopra si evince che il parere dell’azienda sanitaria locale (ASL), non è mai oggetto di acquisizione da parte dello Sportello unico, in quanto può essere sempre autocertificato La normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, costituisce normativa speciale che esula dalle competenze ed adempimenti dello sportello unico

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, comma 1, lettera b) punto 1 e 2 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 45 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, comma 1, lettera b) punto 1 e 2 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001 in blu’ le invariate Art. 6 del D.P.R. 380/2001 (R) – Attività edilizia libera Comma 1 lettera a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all‘articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; al comma 1, dopo la lettera a) , è aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;» La modifica non ha carattere sostanziale, in quanto rappresenta una riscrittura in maniera organica. Infatti nel regime dell’ ”attività edilizia libera”, continua a rientrarci, la manutenzione ordinaria (lettera a) e gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw. (lettera a bis)

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, comma 1, lettera b) punto 3 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 46 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, comma 1, lettera b) punto 3 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA IN MATERIA DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 6 del D.P.R. 380/2001 (R) – Attività edilizia libera Comma 1 lettera b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; Dopo la modifica, gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe, diversamente dal passato rientrano nel regime dell’attività edilizia libera intesa come propriamente libera, che non richiede nessun adempimento

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, comma 1, lettera b) punto 3 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia Art. 6 del D.P.R. 380/2001 (R) – Attività edilizia libera le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001 in blu’ le invariate dopo la lettera e) , sono aggiunte le seguenti: «e -bis ) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale; e -ter ) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; e -quater ) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e -quinquies ) le aree ludiche senza fi ni di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»; I suddetti interventi edilizi in passato pur rientranti nel regime dell’attività edilizia libera, erano sottoposti all’adempimento della comunicazione. Da oggi continuano a rimanere nel regime dell’attività edilizia libera, ma in quella propriamente detta, cioè in quella non sottoposta ad alcun adempimento

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, comma 1, lettera b) punto 4 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 6 del D.P.R. 380/2001 (R) – Attività edilizia libera i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati; 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, comma 1, lettera b) punto 4 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 6 del D.P.R. 380/2001 (R) – Attività edilizia libera i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati; 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. 5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori , laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori. è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. 7. La mancata comunicazione dell'inizio  dei  lavori di  cui  al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata  dell'inizio  dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000  euro.  Tale  sanzione  è ridotta  di  due  terzi  se  la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in  corso di esecuzione Viene eliminato il regime dell’attività edilizia libera, sottoposta all’adempimento della comunicazione

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, comma 1, lettera b) punto 5 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001 , in blu’ le invariate Art. 6 del D.P.R. 380/2001 (R) – Attività edilizia libera al comma 6: Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire; b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. La disposizione statale stabilisce che è facoltà delle regioni ampliare la disciplina dell’attività edilizia libera ad ulteriori interventi edilizi che la legge stabilisce sottoposti al regime della S.C.I.A. (art. 22 del D.P.R. 380/2001) Non è possibile per le regioni Ampliare la disciplina dell’attività edilizia libera comprendendovi gli interventi sottoposti a permesso di costruire di cui all’art. 10, co. 1 del D.P.R. 380/2001 Ampliare la disciplina dell’attività edilizia libera comprendendovi gli interventi sottoposti a SCIA alternativa al P.d.C. di cui all’art. 23 del D.P.R. 380/2001

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, comma 1, lettera c) Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001 , in blu’ le invariate Art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 – Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata “1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” C.I.L.A. asseverata Procedura abilitativa residuale per le categorie di intervento edilizio non sottoposte a: Attività edilizia libera propriamente detta Permesso di costruire Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera c) comma 2 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001 , in blu’ le invariate Art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 – Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata 2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affi dare la realizzazione dei lavori. C.I.L.A. asseverata Elaborato progettuale Documentazione Comunicazione inizio lavori Conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti Asseveramento Compatibili con la normativa sismica e rendimento energetico Non vi è interessamento delle parti strutturali

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera c) comma 3, 4 e 5 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 – Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata 3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. 4.Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1; b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco. 5. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera d) Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001 in blu’ le invariate Art. 20 (R) del D.P.R. 380/2001 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell‘articolo, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. Le nuove disposizioni non riconoscono più come in passato la suddivisione delle norme igienico-sanitarie in quelle che comportano o non comportano valutazioni tecnico discrezionali. Tutte le norme igienico sanitarie non comportano valutazioni tecnico discrezionali, per cui l’asseveramento del professionista deve sempre attestare la conformità igienico-sanitaria

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera d) Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 20 (R) del D.P.R. 380/2001 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.» Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in Conferenza unificata, sarà emesso un decreto del Ministero della salute, che definirà i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Questo costituisce presupposto necessario per avere parametri oggettivi cui riferire l’asseveramento del professionista. Queste novità, costituiscono un passaggio normativo che è finalizzato al perseguimento di un criterio di certezza del diritto, di oggettività ed uniformità in materia di applicazione delle normative igienico-sanitarie.

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera e ed f punto 1 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 56 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera e ed f punto 1 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Capo III del D.P.R. 380/2001: “Capo III - Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività” Viene eliminato il titolo edilizio relativo alla Denuncia d’Inizio Attività Art. 22 del D.P.R. 380/2001: “Interventi subordinati a denuncia di inizio attività Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività Viene eliminato il titolo edilizio relativo alla Denuncia d’Inizio Attività e rimane solo la segnalazione certificata di inizio attività

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera f punto 2 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 22 (L) del D.P.R. 380/2001 – Interventi subordinati a denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività Art. 22 del D.P.R. 380/2001: 1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all‘articolo 10 e all‘articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) , qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) , qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c.»; LA SCIA non è più il titolo residuale. Con la SCIA Si possono assentire: manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo strutturali ristrutturazione edilizie c.d. “leggere”

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera f punto 3 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 58 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera f punto 3 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001 , in blu’ le invariate Art. 22 (L) del D.P.R. 380/2001 – Interventi subordinati a denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività Art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001: Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità dell’agibilità,tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. La modifica elimina la dicitura “rilascio di agibilità” in quanto l’agibilità non è più rilasciata, sottoposta ad attestazione mediante segnalazione certificata

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera f punto 4 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 59 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera f punto 4 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 22 (L) del D.P.R. 380/2001 – Interventi subordinati a denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività Art. 22 commi 3 del D.P.R. 380/2001: In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all‘articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera f punto 4 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 60 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera f punto 4 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 22 (L) del D.P.R. 380/2001 – Interventi subordinati a denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività Art. 22 commi 5 del D.P.R. 380/2001: 5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell‘articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. Viene eliminato il titolo edilizio relativo alla Denuncia d’Inizio Attività, pertanto si eliminano le disposizioni in cui si affermava la sua possibilità di utilizzo alternativo alle ad alcune opere sottoposte al permesso di costruire. Oggi tali opere sono sottoposte al titolo relativo alla segnalazione certificata d’inizio attività.

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera f punto 5 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 61 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera f punto 5 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 22 (L) del D.P.R. 380/2001 – Interventi subordinati a denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività Art. 22 commi 7 del D.P.R. 380/2001: È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, di cui al presente capo senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all‘articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all‘articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all‘articolo 37. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi sottoposti a SCIA

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera g Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 23 (L) del D.P.R. 380/2001 – Disciplina della denuncia di inizio attività Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); In passato era prevista la D.I.A. quale titolo alternativo da utilizzare facoltativamente in maniera alternativa al permesso di costruire per le opere di ristrutturazione edilizia c.d. “pesanti” penalmente rilevanti, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c). Ad oggi è la S.C.I.A., il titolo alternativo da utilizzare facoltativamente in maniera alternativa al permesso di costruire per le opere di ristrutturazione edilizia c.d. “pesanti” penalmente rilevanti, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c). Con la S.C.I.A. ad oggi si possono pertanto assentire opere penalmente e non penalmente rilevanti. Il titolo edilizio non qualifica più la rilevanza penale delle opere. Tuttavia si può affermare che cio che è assentito con SCIA semplice non è penalmente rilevante, ciò che va alla c.d. “super-SCIA” è penalmente rilevante.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera g Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 23 (L) del D.P.R. 380/2001 – Disciplina della denuncia di inizio attività Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire prima del comma 1 è inserito il seguente: “b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;” Viene eliminata la disposizione che all’art. 22 comma 3 stabiliva la possibilità di utilizzare la DIA quale titolo alternativo al permesso di costruire per la realizzazione di nuova costruzione con previsioni plani-volumetriche di dettaglio. Tale disposizione viene inserita invece all’art. 23 con stesso contenuto.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera g Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 23 (L) del D.P.R. 380/2001 – Disciplina della denuncia di inizio attività Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire prima del comma 1 è inserito il seguente: “c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.» Viene eliminata la disposizione che all’art. 22 comma 3 stabiliva la possibilità di utilizzare la DIA quale titolo alternativo al permesso di costruire per la realizzazione di nuova costruzione con previsioni plani-volumetriche di dettaglio. Tale disposizione viene inserita invece all’art. 23 con identico contenuto. E’ in facoltà delle regioni ampliare le fattispecie di opere da assoggettarsi a Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 65 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera i Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 24 (L) del D.P.R. 380/2001 – Certificato di agibilità agibilità l’articolo 24 è sostituito dal seguente: 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. In precedenza, il certificato di agibilità veniva rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, salvo la possibilità di presentare “la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità”. Alcune regioni, fra le quali ad esempio la regione toscana prevede l’asseveramento del professionista. Con il d.lgs. n° 222/2016, viene stabilito dalla normativa statale un principio di semplificazione, secondo il quale l’agibilità è attestata mediante “segnalazione certificata”.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 66 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera i Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 24 (L) del D.P.R. 380/2001 – Certificato di agibilità agibilità l’articolo 24 è sostituito dal seguente: 2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. (sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici) 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera i Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 24 (L) del D.P.R. 380/2001 – Certificato di agibilità agibilità l’articolo 24 è sostituito dal seguente: 4. Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. Il legislatore ha introdotto delle norme di semplificazione in materia di agibilità, che in realtà erano state già scritte nelle norme regolamentari di alcuni comuni o che in larga parte, costituivano delle prassi applicative già in uso. La suddetta distinzione fra “singoli edifici o porzioni della costruzione” e “singole unità immobiliari”, ha poco senso, in quanto quando si ammette per singole unità immobiliari, non può che intendersi implicitamente anche “parti di edifici”.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI NELL’AMBITO DELL’AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI – Art. 25 aggiunta comma 5 bis e ter. Per quanto attiene all’obbligo della realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria, dovrà essere cura dei Comuni stabilire idonee condizioni nelle convenzioni urbanistiche, per rendere applicabile al meglio tale normativa, ad esempio prevedendo stralci funzionali, a lotti delle opere di urbanizzazione. Infatti se le urbanizzazioni che riguardano una lottizzazione, che generalmente sono tante e consistenti, devono essere realizzate tutte prima dell’agibilità parziale, si rischia di vanificare gli effetti di semplificazione della norma. In un periodo di crisi economica, che coinvolge il settore dell’edilizia, il legislatore stabilisce norme che consentano la possibilità di differire nel tempo, in più fasi l’ultimazione degli edifici e conseguentemente l’agibilità degli stessi. L’agibilità parziale, viene ammessa a condizione che ci siano in tutte le sue parti, le condizioni di allaccio dell’edificio in termini igienico-sanitari, condizioni di sicurezza in termini statici dell’edificio ed impiantistiche e di risparmio energetico e di salubrità delle parti oggetto di dichiarazione di agibilità.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 69 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera i Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 24 (L) del D.P.R. 380/2001 – Certificato di agibilità agibilità l’articolo 24 è sostituito dal seguente: 5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82; d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attestala conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 70 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera i Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 24 (L) del D.P.R. 380/2001 – Certificato di agibilità agibilità l’articolo 24 è sostituito dal seguente: 6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6 - bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.»; IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 3, lettera j l’articolo 25 è abrogato. E’ stato abrogato l’art. 25 avente ad oggetto “Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.”

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 71 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 4 Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Regio decreto 6/5/1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica” a) il primo comma dell’articolo 110 è sostituito dal seguente: «L’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»; 2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l’allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest’ultima produce anche gli effetti dell’autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Livelli ulteriori di semplificazione La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 72 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 5 Livelli ulteriori di semplificazione 1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Allo stato compete ai sensi degli art. 117 e 120 della costituzione, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Quando lo Stato legifera con tale potere, afferma l’immediata cogenza con carattere sovraordinato, delle norme, indicando il livello essenziale e prestazionale minimo. E’ un potere eccezionale, ma recentemente nell’intento è di rilanciare l’economia,lo Stato ne ha fatto uso ordinario in materia ad esempio di semplificazione amministrativa e liberalizzazione attività economiche. Le regioni non possono prevedere livelli di semplificazione inferiori a quelle stabilite dalla normativa di principio dello Stato, ma solo superiori. IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 6 Disposizioni finali 2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

QUADRO PROCEDURE DEL D.P.R. 380/2001 MODIFICATO DAL D.lgs. 222/2016 Comunicazione inizio lavori (CIL) senza professionista La D.I.A. alternativa al Permesso di costruire ABOLIZIONE PROCEDURE VIGENTI Attività libera in assenza di alcun adempimento Permesso di costruire S.C.I.A. alternativa al P.d.C. S.C.I.A. C.I.L.A. (comunicazione con asseveramento tecnico) gli interventi di manutenzione ordinaria gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c). alcune varianti in corso d’opera gli interventi di nuova costruzione gli interventi di ristruttura-zione urbanistica ristrut-turazioni edilizie c.d. “pesanti” disciplinate dall’art. 10, comma 1, lett.c) gli interventi di ristruttura-zione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); gli interventi di nuova costruzione o di ristruttura-zione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi di dettaglio Manutenzione straordinaria e restauro conservativo in assenza di opere strutturali TITOLO EDILIZIO RESIDUALE ciò che non rientra nel regime dell’attività effettiva-mente libera, SCIA o P.d.C.

IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 5 – TABELLA A La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 74 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222, art. 5 – TABELLA A TABELLA A SEZIONE I SEZIONE II SEZIONE III Pratiche S.U.A.P. Pratiche EDILIZIA Pratiche AMBIENTE Attività commerciali ed assimilabili Interventi edilizi e relativi regimi amministrativi Interventi edilizi aventi rilevanza ambientale Struttura normativa Riferimenti normativi Attività Regime amministrativo (SCIA, SCIA unica, silenzio assenso, comunicazione, autorizzazione) Concentrazione dei regimi amministrativi (modalità di presentazione delle istanze, segnalazioni, comunicazioni, nonché i titoli di legittimazione necessari per svolgere una determinata attività) Obiettivo Categorie di intervento Uniformità sul territorio nazionale Procedure

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 75 IL D.LGS. 25.11.2016 n° 222 – TABELLA A Introduce modifiche espresse e dirette al Testo Unico Nazionale -D.P.R. 380 del 2001 Introduce modifiche implicite ed indirette mediante la tabella A che consente: comprendere le modalità di svolgimento di ciascuna procedura individuare gli adempimenti a carico dell'interessato e della Pubblica Amministrazione in relazione al singolo regime giuridico individuato “codificare” gli adempimenti per ciascun procedimento evitare duplicazioni procedurali e l'introduzione di oneri non previsti Parere del Consiglio di Stato n° 1784 del 4.8.2016 - Adunanza della Commissione speciale del 21 luglio 2016 Secondo il Cons. di Stato il d.lgs. n. 222 del 2016 può essere definito una forma di “codificazione soft”, poiché realizza “un riordino normativo, ancorché parziale […] ossia una raccolta organica e semplificata […] di tutte le discipline vigenti dell'attività privata nei settori interessati […] non ha solo l’innegabile merito di contribuire a dare certezza del diritto, ma anche quello di semplificare/liberalizzare, laddove possibile […] al fine di fornire un definitivo quadro di regole chiare, tassative, comprensibili

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI LA PROGRESSIVA RIFORMA STATALE SULLE CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO (Art. 3 D.P.R. 380/2001) E DEI TITOLI EDILIZI (artt. 6 – 10 e 22 del D.P.R. 380/2001) L. 122/2010 Introduzione SCIA in sostituzione DIA L. 73/2010 Ampliamento attività edilizia libera L. 134/2012 Ampliamento attività edilizia libera L. 98/2013 Ristrutturazione edilizia fuori sagoma Modifica alla definizione manufatti leggeri L. 80/2014 L. 221/2015 Modifica alla definizione manufatti leggeri L. 164/2015 Nuovo concetto di manutenzione straordinaria L. 96/2017 Modifica Restauro e risanamento conservativo

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 77 Il Nuovo quadro in materia di regime penale raccordato con le nuove procedure abilitative edilizie

SANZIONI PENALI IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI SANZIONI PENALI IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI Inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire Interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 23, comma 1, eseguiti in assenza o in difformità dalla stessa D.P.R. 380 anno 2001 art. 44 Esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio Interventi edilizi realizzati nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso Ammenda - esempio cartello cantiere Opere di cui al DPR 380/2001 art.10 co. 1 let.c) (ristrutturazioni c.d. pesanti) P.A di dettaglio Opere di cui al DPR 380/2001 art.10 Art. 181 del Codice PRINCIPIO DI CUMULABILITA’ DELLA SANZIONE PENALE Esempio: Sanzione penale del reato sotto il profilo edilizio (art. 44 DPR 380/2001) + Sanzione Penale profilo del reato sismico (L. 64/1974) + Sanzione penale per reato paesaggistico (art. 181 codice), ecc.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE c. d RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE c.d. “PESANTI” PENALMENTE RILEVANTI PER LE QUALI OCCORRE SEMPRE IL RILASCIO DEL P.d.C. IN SANATORIA D.P.R. 380/2001- Art. 10 (L) comma 1 lettera c) - Interventi di ristrutturazione edilizia “pesanti” sottoposti al titolo SCIA alternativo al P.d.C. e penalmente rilevanti (opere per le quali non può essere utilizzato il regime dell’attività edilizia libera) Riportiamo la disposizione normativa in stato “sovrapposto“ dove: in colore nero è riportata la parte non variata; in colore rosso è riportata la parte di nuovo inserimento per effetto del D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014 c.d. “sblocca Italia”; in giallo barrato la parte eliminata dalla legge c.d. “sblocca-Italia”; in colore verde la parte inserita per effetto della L. 98/2013 (legge del fare). La disposizione si compone di due parti, collegate da una “e” che significa che per il verificarsi della fattispecie devono essere soddisfatte entrambe. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e

Ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” VIGENTE REGIME PENALE STABILITO DAL D.P.R. 380/2001 – art. 10 comma 1 lettera “c” ED ASPETTI CONTRADDITTORI Ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” Ristrutturazione edilizia c.d. “leggera” Opere art. 10 co. 1 let. C) DPR 380/2001 Ristrutturazioni edilizie NON rientranti nell’art. 10 co. 1 let. C) DPR 380/2001 Opere penalmente rilevanti Opere non penalmente rilevanti Titolo edilizio principale Permesso di Costruire - ammessa SCIA quale titolo alternativo facoltativo Titolo edilizio principale SCIA – ammesso Permesso di Costruire quale titolo alternativo facoltativo RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA PESANTE. Insieme sistematico di opere che pur senza demolire la preesistenza, quindi rispettando la sagoma, tuttavia comporta modifica dei prospetti RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA LEGGERA. Demolizione integrale di un manufatto e la sua ricostruzione, con sagoma, prospetti e destinazione d’uso completamente diversi, purchè non sussistano vincoli paesaggistici e si mantenga la stessa volumetria preesistente La ristrutturazione di un’unità immobiliare con l’apertura di una nuova finestra è soggetta a P.d.C. e se realizzata in assenza di titolo ingenera responsabilità penale La demolizione integrale di un opificio e la ricostruzione a parità di volume di una palazzina residenziale con diversa sagoma è soggetta a SCIA e se realizzata in assenza di titolo è penalmente irrilevante

IL REGIME PENALE E AMMINISTRATIVO DELLE PERTINENZE La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 81 IL REGIME PENALE E AMMINISTRATIVO DELLE PERTINENZE PERTINENZE PERTINENZE c.d. “MINORI” Disciplinate dal D.P.R. 380 art. 3 lettera e) sottozona e6) Disciplinate dal D.P.R. 380 art. 6 bis comma 1 Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale Interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale Intervento di nuova costruzione No intervento di nuova costruzione Sottoposto al titolo del Permesso di Costruire Sottoposto al titolo della C.I.L.A. (legge nazione) – S.C.I.A. (L.R.T. 65/2014) Opera penalmente rilevante Opera non penalmente rilevante

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 82 Modifica della L.R.T. n° 65/2014 con L.R.T. n° 50 del 8.9.2017, in adeguamento alla riforma c.d. “Madia”

Mozione del Consiglio della regione toscana del 14.6.2017, n° 816 La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, n° 6863 DEL 2017 Contenzioso “palazzo Tornabuoni” a Firenze - […] Quanto al mutamento di destinazione d’uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, deve ricordarsi che, qualora esso venga realizzato dopo l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si configura in ogni caso un’ipotesi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione fornita dall’art. 3, comma 1, lett. d), del citato T.U., in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. L’intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del costo di costruzione con pagamento del costo di costruzione dovuto per la diversa destinazione.[…] La imprescindibile necessità di mantenere l’originaria destinazione d’uso caratterizza ancor oggi gli “interventi di manutenzione straordinaria” […] Altrettanto si dica per gli interventi di “restauro e risanamento conservativo”.[…] Mozione del Consiglio della regione toscana del 14.6.2017, n° 816 Preso atto della suddetta sentenza, considerato che la definizione di restauro e risanamento conservativo, ammette interventi edilizi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, “ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili” e che il recupero edilizio deve essere favorito in un indirizzo di sviluppo sostenibile fondato sulla limitazione del consumo di suolo ai fini edificatori

Legge 21.6.2017, n° 96, Art. 65-Bis c.d. “manovrina” Nuova definizione di “Restauro e risanamento conservativo” Modifica all’articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 1. All’articolo 3, comma 1, lettera c) , del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi» "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio TAR TOSCANA sentenza n. 1009 del 28/7/2017, ammette il cambio d’uso nel restauro e risanamento conservativo dissociandosi dalla posizione della sentenza della Cassazione

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 85 Modifica della L.R.T. n° 65/2014 con L.R.T. n° 50 del 8.9.2017, anche in adeguamento alla riforma c.d. “Madia” - D.lgs. 126/2016 (c.d. SCIA 1), 127/2016 e 222/2016 (c.d. SCIA 2)

NUOVO QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITA’ EDILIZIE Titoli edilizi Procedure libere Permesso di costruire Permesso di costruire alternativo S.C.I.A. S.C.I.A. S.C.I.A. Alternativa al P.d.C. 30 gg. inizio lavori Attività Edilizia Libera C.I.L.A. residuale Attività Edilizia Libera senza adempimenti D.P.R. 380/2001 art. 10 D.P.R. 380/2001 art. 22 co. 7 D.P.R. 380/2001 art. 22 D.P.R. 380/2001 art. 23 D.P.R. 380/2001 art. 6 bis D.P.R. 380/2001 Art. 6 L.R. 65/2014 art. 134 L.R. 65/2014 art. 135 co.5 L.R. 65/2014 art. 135 L.R. 65/2014 art. 134 co. 2 L.R. 65/2014 art. 136 co. 2 L.R. 65/2014 art. 136 co. 1 Penale Non penale Non penali DPR 380 Penale Non penali Non penali La differenza più evidente fra la la legge statale (DPR 380/2001) e quella regionale (L.R. 65/2014) sta nella disciplina delle opere di ristrutturazione edilizia sottoposte a SCIA. Il D.P.R. 380/2001 prevede la SCIA per opere di ristrutturazione c.d. “leggere”, non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10, co. 1, lettera C) e quindi non penalmente rilevanti. La L.R. 65/2014, prevede la SCIA per la ristrutturazione conservativa che comprende opere penalmente e non penalmente rilevanti.

SCIA 2 - DIFFERENZE FRA GLI ISTITUTI DELLA CILA E SCIA Non è un titolo edilizio, appartiene al regime giuridico della liberalizzazione Costituisce sotto il profilo giuridico un titolo edilizio Potere della P.A. unicamente sanzionatorio pecuniario (illecito amministrativo) Potere della P.A. repressivi- inibitori-conformativi-autotutela (illecito edilizio) Non è sottoposta da parte della P.A. ad obbligo di controllo in maniera sistematica e con termini perentori E’ sottoposta da parte della P.A. ad obbligo di controllo in maniera sistematica e con termini perentori Nel caso di opere abusive solo sanzione non rilascio titolo edilizio in sanatoria Nel caso di opere abusive occorre il rilascio titolo edilizio in sanatoria Caso di sanatoria NON occorre il rispetto del requisito della c.d. “doppia conformità” Nel caso di sanatoria occorre il requisito della c.d. “doppia conformità” Non è obbligatorio il Direttore dei Lavori E’ obbligatorio il Direttore dei Lavori Non è obbligatoria la comunicazione di fine dei lavori E’ obbligatoria comunicazione di fine lavori Costituisce modalità abilitativa con carattere residuale Non costituisce più titolo edilizio residuale

Categorie di intervento c.d. “pesanti” La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 88 LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DISTINZIONE FRA c.d. “PESANTE” e “LEGGERA” Categorie di intervento c.d. “pesanti” Categorie di intervento c.d. “leggere” Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio Qualora NON riguardino le parti strutturali dell’edificio S.C.I.A. C.I.L.A. D.P.R. 380/2001 art. 22 co. 1, lett. a) e b) L.R. 65/2014 art. 135 co. 2), lett. b) e c) D.P.R. 380/2001 art. 6-bis, co. 1 L.R. 65/2014 art. 136, co 2, lett. a) e a bis) Distinzione fra Manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo Il restauro e risanamento conservativo diversamente dalla manutenzione straordinaria costituisce per definizione un insieme sistematico di opere e può incidere sui prospetti Divieto di modifica prospetti in manutenzione straordinaria (T.A.R. Lazio Roma sez. II bis, 22 Marzo 2017, n. 3780) e modifica alla definizione nella L.R. 50/2017

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 89 ELIMINAZIONE DELLA C.I.L. (comunicazione inizio lavori) ED AMPLIAMENTO OPERE SOTTOPOSTE AL REGIME DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA PROPRIAMENTE DETTA, CHE NON RICHIEDE ALCUN ADEMPIMENTO – L.R. 65/2014 ART. 136 co.1 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate , in blu’ le invariate – in nero il commento Interventi di manutenzione ordinaria; a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt; b) […] gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) Le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; La voce a) è stato trasferita nella L.R. 39/2005) a tutto vantaggio dell’organicità della normativa di settore. La voce b) consente di realizzare una rampa ai fini del superamento delle barriere architettoniche è attività libera in assenza di adempimenti

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 90 ELIMINAZIONE DELLA C.I.L. (comunicazione inizio lavori) ED AMPLIAMENTO OPERE SOTTOPOSTE AL REGIME DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA PROPRIAMENTE DETTA, CHE NON RICHIEDE ALCUN ADEMPIMENTO – L.R. 65/2014 ART. 136 co.1 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate , in blu’ le invariate – in nero il commento f) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’art. 34, co. 6 bis, della L.R. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso per l’esercizio di attività venatoria […] f bis) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili; f ter) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Queste opere di cui alla voce f bis) e f ter), nel regime previgente rientravano nel regime dell’attività edilizia libera sottoposta a comunicazione dell’avente titolo oggi sono state declassificate ad opere realizzabili in assenza di alcun adempimento

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 91 OPERE SOTTOPOSTE A SEMPLICE COMUNICAZIONE DELL’INTERESSATO – L.R. 65/2014 ART. 136 comma 2 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate – in nero i commenti b) movimenti di terra ai soli fini delle pratiche colturali, per i quali sia necessario acquisire l‘autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all' articolo 42 della l.r. 39/2000 o l‘autorizzazione paesaggistica in quanto non rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 149, lettera b), del Codice; c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere mediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni; Le opere di cui alla voce b) nel regime previgente, erano identiche a quelle di cui alla voce dell’art. 136 comma 1, lettera d) che sono realizzabili in assenza di adempimenti e ne differivano unicamente perché riguardavano il caso in cui ricadessero in area a vincolo idrogeologico o in area a vincolo paesaggistico. Con il nuovo regime sono state integralmente assorbite dalla voce di cui all’art. 136, comma 1. lettera d), pertanto sono realizzabili in assenza di alcun adempimento, a condizione che sia preventivamente acquisita l’autorizzazione per il vincolo idrogeologico e/o l’autorizzazione paesaggistica.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 92 OPERE SOTTOPOSTE A SEMPLICE COMUNICAZIONE DELL’INTERESSATO – L.R. 65/2014 ART. 136 comma 2 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate, in nero il commento c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico- ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo; Nessuna modifica su questa voce

OPERE SOTTOPOSTE A SEMPLICE COMUNICAZIONE DELL’INTERESSATO – L. R OPERE SOTTOPOSTE A SEMPLICE COMUNICAZIONE DELL’INTERESSATO – L.R. 65/2014 ART. 136 comma 2 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate – in nero i commenti d) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interra ti e locali tombati consimili; e) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; f) i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche; Le opere di cui alle voci d) ed e) sono state transitate senza modifiche nell’art. 136 comma 1, lettere g) e h), pertanto declassificate ad opere realizzabili in assenza di alcun adempimento, diversamente dal regime previgente che le sottoponeva a comunicazione. La voce f) è rimasta invariata e riguarda i manufatti aziendali temporanei realizzati con materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 94 OPERE SOTTOPOSTE A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA DA UN TECNICO ABILITATO (C.I.L.A.) L.R. 65/2014 ART. 136 comma 2 e 4 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate – in nero i commenti a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio; a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio; a ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale; Oltre alla manutenzione straordinaria in assenza di opere strutturali c.d. “leggera”, si introduce anche il restauro e risanamento conservativo c.d. “leggero” in assenza di opere strutturali ed anche la realizzazione di manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale, quindi anch’essi “leggeri”

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 95 OPERE SOTTOPOSTE A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA DA UN TECNICO ABILITATO (C.I.L.A.) L.R. 65/2014 ART. 136 comma 2 e 4 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate – in nero i commenti f bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere; f ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso; f quater) […] ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e S.C.I.A., purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell’edificio. Le voci f bis) e f ter) nel regime previgente erano sottoposte al titolo edilizio della S.C.I.A., oggi sono state declassificate al regime dell’attività edilizia libera con comunicazione inizio lavori asseverata. L’aspetto fortemente innovativo è rappresentato dal fatto che diversamente dal regime previgente dove il titolo edilizio residuale era la SCIA, oggi è diventato invece la comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.). Rimane punto fermo il fatto che non vi sia interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 96 LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.R. 65/2014 ART. 135 CHE DISCIPLINA LE OPERE SOTTOPOSTE A S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato sono eliminate, in blu’ le invariate ed in nero i commenti 1. Sono soggetti a SCIA: a) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere; (passata a CILA) b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazioni d’uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 98; (mantenuto il titolo della SCIA, ma inserito al comma 2) c) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione; (mantenuta la SCIA, ma inserito al comma 2) d) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso; (passata a CILA) e) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, ogni altra trasformazion e attuata per mezzo opere edilizie che, in base alla present e legge, non sia soggetta a permesso di costruire. (passata a CILA)

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 97 LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.R. 65/2014 ART. 135 CHE DISCIPLINA LE OPERE SOTTOPOSTE A S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate ed in nero i commenti 2. Sono inoltre soggetti a SCIA: a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, co mm a 1,lettera b); b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessari e per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d’uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; Il comma b) che definisce la categoria della manutenzione straordinaria, evidenzia la novità importante rappresentata dal fatto che il legislatore regionale, in recepimento anche della giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma sez. II bis, 22 Marzo 2017, n. 3780) ha stabilito che le opere di manutenzione straordinaria non possono modificare i prospetti

LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L. R. 65/2014 ART LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.R. 65/2014 ART. 135 CHE DISCIPLINA LE OPERE SOTTOPOSTE A S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate ed in nero i commenti 2. Sono inoltre soggetti a SCIA: […] c) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purchè con essi tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio. Rientrano nella SCIA gli interventi di restauro e risanamento conservativo che riguardino parti strutturali dell’edificio. Si rileva l’avvenuto adeguamento alla L. n° 96/2017, art. 65-bis che ha portato la seguente modifica "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. […]

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 99 LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.R. 65/2014 ART. 135 CHE DISCIPLINA LE OPERE SOTTOPOSTE A S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate ed in nero i commenti 2. Sono inoltre soggetti a SCIA: […] e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all' edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume della volumetria complessiva dell’edificio medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale; La lettera e) definisce gli interventi pertinenziali che sono sottoposti a SCIA e non rientrano nell’attività edilizia libera di cui all’art. 136 co. 2 let. a ter), cioè quelli privi di rilevanza strutturale. Pertanto ne deduciamo che gli interventi pertinenziali sottoposti a SCIA hanno rilevanza strutturale e sono contenuti nel limite del 20% della volumetria complessiva dell’edificio. La modifica riguarda poi l’eliminazione al richiamo al conteggio del volume secondo gli strumenti comunali in quanto lo stesso avviene secondo norme sovraordinate agli atti comunali.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 100 LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.R. 65/2014 ART. 135 CHE DISCIPLINA LE OPERE SOTTOPOSTE A S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate e in nero i commenti e bis) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, o loro parti edifici ed aree, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 98 E’ stato giustamente eliminato il riferimento alle normative superate ed è stata inserita una precisazione di ammissione anche su parti di edifici. Rimane fermo il punto che il cambio d’uso senza opere è soggetto a procedura abilitativa solo nel caso il comune sia dotato della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni. In caso diverso l’attività è libera. In considerazione che nella CILA rientra ad oggi la categoria del restauro e risanamento conservativo che ammette potenzialmente il cambio di destinazione d’uso in presenza di determinati presupposti, è da ritenersi che rientri in questa specifica fattispecie sottoposta ad un titolo edilizio (SCIA), il cambio d’uso senza opere che riguarda immobili ubicati nel centro storico (zona A). Infatti, questa fattispecie di attività rientra nella fattispecie che la legge statale D.P.R. 380/2001 all’art. 10, co. 1, lett. c), qualifica come penalmente rilevante e pertanto non è applicabile la CILA

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 101 LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.R. 65/2014 ART. 135 CHE DISCIPLINA LE OPERE SOTTOPOSTE A S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate e in nero i commenti 2. Sono inoltre soggetti a SCIA: […] e ter) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione; f) l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a); g) l’installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 78 La voce e ter è solo apparentemente di nuovo inserimento in quanto all’interno dell’art. 135 è stata semplicemente spostata dal comma 1 lett. c) al comma 2 lett. e ter). Eliminando la lettera f), è eliminata apparentemente la previsione della SCIA con impegno alla rimozione, per l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali c.d. “semi-permanenti”, da installare per un periodo superiore a due anni. In realtà è stato eliminata la previsione a SCIA quale titolo principale. Infatti, tale fattispecie è inserita fra le opere sottoposte al permesso di costruire di cui all’art. 134 co. 1, let. b ter), ma tuttavia è possibile utilizzare la SCIA quale titolo facoltativo alternativo al P.d.C., ai sensi dell’art. 134 co. 2.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 102 LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.R. 65/2014 ART. 135 CHE DISCIPLINA LE OPERE SOTTOPOSTE A S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate e in nero i commenti 5. In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g). In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia resta comunque soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 200. c), d) ed e). Facoltativamente in alternativa alla S.C.I.A., può essere richiesto il titolo edilizio del Permesso di Costruire, relativamente alle seguenti opere (aumentate rispetto al regime previgente): Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche Gli interventi di manutenzione straordinaria Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa Installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici (art. 78) Gli interventi pertinenziali

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 103 LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.R. 65/2014 ART. 134 CHE DISCIPLINA LE OPERE SOTTOPOSTE A PERMESSO DI COSTRUIRE le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate e in nero i commenti b ter) l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a) e b) E’ stato inserito il titolo del permesso di costruire, per manufatti temporanei comprese le serre fisse necessari alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo, da installare in assenza di programma aziendale d) la realizzazione d’infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato ivi compresa l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003; Rappresenta la parte di nuovo inserimento una precisazione che ricomprende nel permesso di costruire torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti, facendo salve le disposizioni del d.lgs. 259 del 2003 ove stabilisce la procedura della S.C.I.A. o l’autorizzazione unica

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 104 LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.R. 65/2014 ART. 134 CHE DISCIPLINA LE OPERE SOTTOPOSTE A PERMESSO DI COSTRUIRE le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate e in nero i commenti Il punto 2 della lettera h) del comma 1 dell’articolo 134 è così cambiato: “interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, volumetria rispetto a quelli preesistenti, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente innovazioni necessari e per l’adeguamento alla normativa antisismica;” Viene eliminato il riferimento al conteggio dei volumi riferito agli atti comunali m) le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato incidenti sulle risorse essenziali del territorio comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato La modifica appare una precisazione senza comportare sostanziali modifiche, in quanto appare conseguente che “la trasformazione permanente di suolo inedificato” “incide sulle risorse essenziali”

LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L. R. 65/2014 ART LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.R. 65/2014 ART. 134 CHE DISCIPLINA LE OPERE SOTTOPOSTE A PERMESSO DI COSTRUIRE le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate e in nero i commenti 2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA, oltre alle fattispecie di cui all’articolo 23, comma 01 del d.p.r. 380/2001, i manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a) ed e) gli interventi di cui al comma 1, lettere g) ed h), ove non ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, ai fini procedimentali si applica la disciplina di cui all’articolo 145, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001. Facoltativamente in alternativa al Permesso di Costruire, possono essere realizzati mediante S.C.I.A. Le fattispecie di cui all’art. 23, comma 1, del D.P.R. 380/2001 - Interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10, co. 1, let. c) – interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica qualora disciplinati da piani attuativi di dettaglio – interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici recanti precise disposizioni planivolumetriche Manufatti art. 70, co. 3, let. a) Manufatti temporanei leggeri, senza opere murarie, per periodi superiori a 2 anni Addizioni volume-triche agli edifici esistenti all’esterno della sagoma Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva fuori zona “A” – fedele demolizione e ricostruzione fuori sagoma in area non vincolata - rispetto sagoma in area vincolata - ripristino edifici crollati o demoliti

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 106 ELIMINAZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO NELLA PROCEDURA DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA – Art. 153 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate e in nero i commenti 3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 146 del Codice. E’ stato dato attuazione a quanto disposto dall’art. 4 comma 12 del D.P.R. 139/2010 oggi ripreso integralmente dall’art. 11 comma 10 del D.P.R. 31/2017 che stabiliscono: “Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali”. Ad oggi, nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata prevista per le n° 42 fattispecie di cui all’allegato “B” del D.P.R. 31 del 2017, l’amministrazione comunale trasmetterà alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento, senza acquisire il preventivo parere della Commissione per il Paesaggio.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 107 MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DELL’AGIBILITA’ – Art. 149 L.R. 65/2014 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate e in nero i commenti Art. 149 Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata Certificato di conformità. Attestazione asseverata Certificato di agibilità . 1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati attestano certificano la conformità dell’opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi. 2. L'attestazione La certificazione di agibilità delle unità immobiliari assevera attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche: a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali; b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici; c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso; d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 108 NOVITA’ L.R. 65/2014 - Art. 149 L.R. 65/2014 . Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità - FOCUS sull’art. 149 comma “d” L.R. 65/2014 […] d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari. Disposizione normativa regionale che lascia spazio interpretativo, da effettuare ricercandone una sostenibilità giuridica secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il primo indirizzo interpretativo lo dobbiamo ricercare nella lettura della legge statale D.P.R. 380/2001, dove troviamo la normativa di principio D.P.R. 380/2001 - Capo I - Certificato di agibilità Art. 24 (L) - Certificato di agibilità 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 109 MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DELL’AGIBILITA’ – Art. 149 co. 3 L.R. 65/2014 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate ed in nero i commenti 3. Nei casi di cui al comma 2, attestata una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, entro quindici giorni dall’ultimazione l’agibilità dei lavori locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di finitura dell’intervento cui all’articolo 141, comma 15. Al momento dell’attestazione, il soggetto avente titolo trasmette professionista abilitato consegna allo sportello unico: copia del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L’agibilità decorre dalla data in cui l’attestazione perviene allo sportello unico. La mancata presentazione dell’attestazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. a) l’attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2; b) il certificato di collaudo statico di cui all'articolo 175, oppure, per gli interventi di cui all'articolo 175, comma 4 bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; c) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 141, comma 15;

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 110 MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DELL’AGIBILITA’ – Art. 149 co. 3 L.R. 65/2014 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi; f) la copia del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. 3 bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata nei casi indicati al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. 3 ter. L’agibilità decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3. In conformità al D.P.R. 380/2001, si introduce il termine di quindici giorni dall’ultimazione dei lavori per l’attestazione di agibilità a pena applicazione sanzioni da €. 100,00 a 500,00. Inoltre sono stati introdotti specificatamente i documenti da allegare all’attestazione.

Art. 150 della L.R. 65/2014 – Agibilità parziale MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DELL’AGIBILITA’ – Art. 150 L.R. 65/2014 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate del vecchio D.P.R. 380/2001, in blu’ le invariate Art. 150 della L.R. 65/2014 – Agibilità parziale L’attestazione asseverata Il certificato di agibilità di cui all’art. 149, può essere trasmessa trasmesso anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. Il legislatore ha introdotto delle norme di semplificazione in materia di agibilità, che in realtà erano state già scritte nelle norme regolamentari di alcuni comuni o che in larga parte, costituivano delle prassi applicative già in uso. La suddetta distinzione fra “singoli edifici o porzioni della costruzione” e “singole unità immobiliari”, ha poco senso, in quanto quando si ammette per singole unità immobiliari, non può che intendersi implicitamente anche “parti di edifici”.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 112 MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA – Art. 209 co. 5 e 6 L.R. 65/2014 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate, in nero il commento 5. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore a euro 1.000 516,00. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme. 6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000 516,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso. In considerazione che la legge nazionale ha da tempo stabilito la sanzione minima di €. 1.000,00 per le opere relative all’attività edilizia libera realizzate in assenza di comunicazione, in maniera coerente, il legislatore regionale per evitare sproporzionalità con le attività di maggiore consistenza sottoposte al rilascio di un titolo edilizio in sanatoria (permesso di costruire o attestazione di conformità in sanatoria), ha stabilito ugualmente la sanzione minima di €. 1,000,00 in sostituzione delle originarie €. 516,00.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 113 MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI – Art. 183 co. 3 della L.R. 65/2014 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate, in nero il commento ART. 183 - 3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 136, comma 2, lettera a), e gli interventi di restauro di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a bis), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, nonché i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili di cui all’articolo 136, comma 2, lettera g), e i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 6. L’esonero del pagamento degli oneri previsto ove non si aumenti la superficie utile dell’immobile, oltre alla manutenzione straordinaria sottoposta a C.I.L.A., viene esteso anche agli interventi di restauro e risanamento conservbativo c.d. “leggeri”, cioè in assenza di opere strutturali.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI PROCEDURA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (L.R.65/2014 art. 142 comma 10) – Recepimento normativa conferenza dei servizi le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate, in nero il commento 10. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) acquisisce gli atti di assenso medesimi entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza. Se entro detto termine non sono intervenuti tali atti di assenso, oppure è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile del procedimento può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14 ter, comma 6 bis, della l. 241/1990. Nell’ambito della procedura di approvazione del programma aziendale la conferenza dei servizi non è più una facoltà ma costituisce procedura ordinaria obbligatoria

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (L.R.65/2014 art. 74) – Recepimento normativa conferenza dei servizi le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate, in nero il commento 3. Il programma aziendale è presentato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84, comune o ai comuni competenti per territorio, che verificano la completezza e la regolarità formale della documentazione entro i quindici giorni successivi alla sua presentazione. Il comune o i comuni possono richiedere motivatamente, una sola volta, documenti integrativi. 4. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune, verificata la completezza verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e la regolarità formale della documentazione, convoca, in caso di esito positivo, può convocare una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della l. 241/1990, per verificare la conformità urbanistica e da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché il parere i pareri della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti. Nell’ambito della procedura di approvazione del programma aziendale la conferenza dei servizi non è più una facoltà ma costituisce procedura ordinaria obbligatoria L’imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi. Il programma aziendale è presentato al Comune che ne verifica la completezza documentale entro 15 giorni e può richiedere una sola volta documentazione integrativa. Il comune si determina sul programma aziendale entro 120 giorni dalla sua presentazione o dalla completezza documentale. Il Comune: verifica la conformità urbanistica e può convocare anche conferenza dei servizi da svolgersi nel caso entro 60 giorni. (in base alla P.d.L. 74/2016 può acquisire in tale sede anche il parere della Provincia) ; acquisisce tutti i pareri compreso quello della Provincia, oggi della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti e di compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi con il P.I.T.; Il programma aziendale ha durata decennale (con decorrenza dall’atto di approvazione del comune - P.d.L. 74/2016) Il programma aziendale ha valore di piano attuativo, nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, nonché quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d’uso agricola verso altre destinazioni.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI I COMPITI DI VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEL PROGETTO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI (L.R.65/2014 art. 141 comma 5) le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate, in nero il commento 5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti: a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo una dichiarazione, anche nel caso in cui la nei casi di: 1) verifica di conformità alle norme igienico sanitarie che non comporti valutazioni tecnico discrezionali; 2) interventi o opere su edifici a destinazione d’uso residenziale, anche se la verifica comporta valutazioni tecnico discrezionali; b) all’azienda USL competente, nei casi di: 1) deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente. 2) interventi o opere su edifici a destinazione d’uso diversa da quella residenziale in cui siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali. La modifica contiene un adeguamento all’art. 20, comma 1, del D.P.R. 380/2001 come modificato dal d.lgs. 222/2016, che attribuisce interamente al professionista il compito della verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme, riservando tale compito all’azienda USL nel solo caso di deroga.

ESTENSIONE DELLA PROCEDURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI ALLA C.I.L.A. le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate ed in nero i commenti Art. 147 Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell’inizio lavori nella SCIA e nella CILA 1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 134, comma 2, e all’articolo 135, l’interessato richiede può richiedere allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio. Tale istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA. Ai fini dell'acquisizione Lo sportello unico trasmette tempestivamente all’interessato la comunicazione relativa alla acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non sono acquisiti entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, lo sportello unico convoca può indire una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal d.p.r. n. 31/2017. 2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla CILA di cui all'articolo 136, comma 4, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio. Viene recepito il principio della concentrazione dei regimi amministrativi introdotto con l’art. 19-bis della legge 241/1990 modificata dal d.lgs. 126/2016, per cui è previsto che lo sportello unico acquisisca tutti i pareri con la procedura non più facoltativa, ma obbligatoria della conferenza dei servizi, applicabile anche alla CILA

TERMINI PIU’ LUNGHI PERLA FORMAZIONE DGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA – L.R. 65/2014 ART. 93 le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate ed in nero i commenti Art. 93 Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale 1. Il procedimento di formazione del piano strutturale o della variante generale ha durata massima non superiore a due tre anni decorrenti dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell’atto di avvio. 5. Il termine di cui al comma 1, può essere prorogato dal comune di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato o in relazione ad osservazioni dal contenuto particolarmente complesso. Art. 94 […] 2 bis Il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni e sei mesi decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all' articolo 23, comma 5.[…] Art. 96 1. Il procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti diverse da quelle di cui all’articolo 30 ha durata massima non superiore a tre due anni decorrente dall’avvio del procedimento E’ stato previsto un allungamento dei tempi per la formazione del piano strutturale e del piano operativo da due a tre anni, eliminando la proroga di mesi 6 nei casi di in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato o contenuto complesso. Il procedimento del piano strutturale intercomunale è stato allungato di mesi 6

MAGGIORI LIMITAZIONI IN MATERIA DI NORME DI SALVAGUARDIA PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate ed in nero i commenti Art. 93 Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale […] Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di approvazione del piano strutturale o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis) Art. 96 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di approvazione del piano operativo o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis) Decorsi tre anni dalla data di avvio del procedimento del piano strutturale e del piano operativo in assenza dell’avvenuta approvazione nel Comune NON sono più consentiti: Nuova edificazione Installazione di manufatti anche prefabbricati Interventi di ristrutturazione urbanistica Interventi di sostituzione edilizia Installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

MAGGIORI LIMITAZIONI IN MATERIA DI NORME DI SALVAGUARDIA PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA le parti in rosso sono di nuovo inserimento - quelle in giallo barrato quelle eliminate, in blu’ le invariate ed in nero i commenti Art. 222 Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014 2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. […] 2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2. Sono state introdotte delle misure di salvaguardia per i comuni che alla data di entrata in vigore della L.R. 65/2014 erano dotati di regolamento urbanistico vigente e dovevano avviare il procedimento per la formazione del piano strutturale. In tali comuni non sono più possibili interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia e la novità nemmeno l’installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici e attività venatoria

Il regolamento edilizio tipo La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 121 Il regolamento edilizio tipo

Regolamento Edilizio-tipo La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 122 LE NOVITA’ DELLA LEGGE N° 164/2014 c.d. “SBLOCCA ITALIA” Regolamento Edilizio-tipo L’art. 17-bis del decreto in oggetto, stabilisce: (regolamento unico edilizio) – 1. Dopo il comma 1-quinquies dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente: “1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni”. La legge c.d. “sblocca-Italia” in oggetto, stabilisce che in sede di Conferenza unificata verrà adottato dal Governo, Regioni ed autonomie locali, uno schema di regolamento edilizio-tipo.

Regolamento Edilizio-tipo La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 123 LE NOVITA’ DELLA LEGGE “SBLOCCA ITALIA” Regolamento Edilizio-tipo Nella prima bozza del decreto “sblocca- Italia”, eliminata poi nel testo definitivo del decreto, le indicazioni per la formazione del regolamento edilizio unico, definivano i contenuti per quanto attiene alla disciplina delle modalità costruttive, con particolare riferimento, al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, vivibilità degli immobili e delle relative pertinenze. Rinviando la redazione di tutti i contenuti del regolamento tipo alla conferenza unificata, si rischia di tornare a definire regolamenti edilizi diversificati in relazione alle specifiche esigenze e peculiarità locali, di fatto vanificando l’intento di massima uniformità. L’unificazione della regolamentazione edilizia per gli oltre ottomila comuni italiani, è stata auspicata da sempre da parte dei professionisti, in quanto in grado di facilitare e semplificare il loro lavoro. In passato, si è assistito ad un indirizzo politico-amministrativo che ha modificato l’ordinamento costituzionale verso una ricerca di valorizzazione delle autonomie locali, che ha trovato la sua massima espressione nella Legge 18.10.2001, n. 3, che ha riformato il titolo V della costituzione. Tale riforma ha determinato una valorizzazione del potere delle regioni, che di fatto sono gli organi istituzionali che, diversamente dallo stato e dagli enti locali (province e comuni), hanno tutti i poteri previsti dall’ordinamento in materia di governo del territorio, quello legislativo, regolamentare e di pianificazione.

Regolamento Edilizio-tipo Con la riforma del titolo V della costituzione, nella materia concorrente relativa al governo del territorio che comprende l’urbanistica e l’edilizia, si è sostanzialmente superato il modello gerarchico piramidale nella relazione tra gli organi pubblici istituzionali del territorio (Stato – Regioni – Province e Comuni). Infatti, la materia del governo del Territorio è oggi disciplinata secondo una competenza autonoma di tipo “orizzontale” e lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, giuridicamente stanno sullo “stesso piano”, in quanto tutti hanno autonomia di iniziativa nel concorrere a determinare il quadro generale di disciplina della materia, nei limiti dei poteri assegnati dall’ordinamento, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Allo Stato competono i principi alle regioni il dettaglio. Questo sovrapporsi di competenze in senso orizzontale stabilito dall’ordinamento, dall’anno 2001 della suddetta riforma, ha spesso creato incertezze applicative, in quanto fra gli stessi organi legislativi sono subentrate talora conflittualità circa possibili reciproche ingerenze di competenza, da cui sono scaturiti fra Stato e Regioni, reciproci ricorsi alla Corte Costituzionale, organo istituzionale competente a dirimerle. Ad oggi è in atto sotto il profilo dell’indirizzo politico-amministrativo un processo inverso alla valorizzazione delle autonomie locali, che nel tentativo di dare ordine, organicità, uniformità e quindi anche chiarezza e semplificazione alla disciplina urbanistica-edilizia, cerca di ritrovare regole unitarie su larga scala territoriale. Un esempio è stata la L. 114/2014 in materia di unificazione della modulistica edilizia. La disposizione normativa in questione, relativa alla prospettiva di definire il regolamento edilizio-tipo, si colloca in questo indirizzo politico-amministrativo, che assume una rilevanza anche più generale manifestando una esigenza di revisione delle disposizioni del titolo V della Costituzione.

La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 125 Intesa del 20.10.2016 tra il Governo, le regioni ed i Comuni concernente l’adozione del REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO Art. 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 380/2001 Il Governo, le regioni e le autonomie locali, [...] concludono in sede di Conferenza unificata, accordi per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, […] Obiettivo: di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali Non devono riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e auto applicative che incidono sull’attività edilizia – Rinvio dinamico Devono essere predisposti, anche nelle tematiche riservate all’autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale La disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, deve essere fondata su un insieme di definizioni uniformi facendo salve le autonomi locali

IL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 126 IL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO INTESA 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo – Pubblicazione Gazzetta Ufficiale il 16.11.2016 Entro il termine di centottanta giorni dall’adozione della presente intesa, (20.04.2017) le regioni ordinarie provvedono: Ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l’indice individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici i tempi, comunque non superiori a 180 giorni, da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie per procedimenti in itinere Procedure per l’adeguamento comunale Metodi per l’adeguamento comunale

IL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 127 IL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO INTESA 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo – Pubblicazione Gazzetta Ufficiale il 16.11.2016 Entro il termine stabilito dalla regioni nell’atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento i COMUNI: adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.

IL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 128 IL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO Struttura del regolamento edilizio-tipo le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi (allegato A) schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (allegato B) Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” È richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale È raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale

IL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 129 IL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” La Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi: a) le  definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso; c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;

schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini e.6. ai siti contaminati e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) e.3. alle servitù militari e.4. agli accessi stradali e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. È richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale.

IL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l’indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l’enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l’intervento persegua l’esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime.

schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” I comuni osservano i seguenti principi generali: Incremen-tare la sostenibilità ambientale e energetica Semplificazione Efficienza e efficacia dell’azione amministrazione Perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica e l’igiene pubblica Armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato Incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o edifici abbandonati o dismessi, quali valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica Applicazione della progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone ed in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini , anche secondo l’applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la L. 18 del 3.3.2009 Garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di edilizia e ambientale Incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente, rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della convenzione europea del paesaggio

schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) Le disposizioni regolamentari di competenza comunale Devono Possono Essere ordinate secondo l’indice generale indicato nell’allegato 1 Individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata operante sul territorio nazionale e regionale di competenza anche attraverso: Per semplifi- carne la consulta- zione Garantire l’uni-formità di impianto ulteriori specifica-zioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie e possono avvenire mediante: l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore analogia

Grazie dell’attenzione Claudio BELCARI La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “Madia” Claudio BELCARI 134 Grazie dell’attenzione Claudio BELCARI