Decreto Legislativo 9/4/08 n Decreto Legislativo 9/4/08 n. 81 articolo 26 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Contratto di appalto è articolato in: oggetto dell’opera L’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione e proprio rischio, il compimento di un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro art. 1655 C.C, è articolato in: oggetto dell’opera modalità di esecuzione mezzi organizzazione e responsabilità prerogative e obblighi
contratto di somministrazione contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo di prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1159 C.C.) Es. fornitura del gas Consegna giornaliera del giornale
contratto d’opera quando una persona si obbliga verso un’altra persona fisica o giuridica a fornire un’opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 C.C.)
subappalto contratto fra appaltatore e subappaltatore in cui è estraneo il committente, nonostante l’autorizzazione. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 C.C.)
Definizioni Committente soggetto che richiede un lavoro o una prestazione appaltatore soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera o una prestazione con mezzi propri subappaltatore soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera o una prestazione con mezzi propri lavoratore autonomo o prestatore d’opera soggetto che mette a disposizione del committente, dietro compenso, il risultato del proprio lavoro
i cardini dell’art. 26 verifica dei requisiti tecnico professionali dell’appaltatore e subappaltatore informazioni dal committente all’appaltatore cooperazione tra committente e appaltatori a carico del committente coordinamento della prevenzione
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, attraverso il sistema di qualificazione definito con decreto, la loro idoneità tecnico- professionale in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare. In attesa del decreto deve essere acquisito: 1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 2) autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico- professionali
verifica dei requisiti tecnico professionali obbligatori iscrizione alla CCIA DURC Autocertificazione sul possesso dei requisiti
verifica dei requisiti tecnico professionali facoltativi possesso di organici attrezzature e mezzi d’opera idonei all’esecuzione dei lavori rispetto dei CCNL valutazione andamento di infortuni e malattie professionali formazione e informazione su salute e sicurezza programma degli investimenti e delle misure di miglioramento di salute e sicurezza
per verificare (a cura del committente) la disponibilità di risorse, mezzi, e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti e di quelli dipendenti dal committente capacità dell’appaltatore di valutare i rischi preventivamente e di individuare le misure di protezione in relazione all’opera da realizzare
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, attraverso il sistema di qualificazione ..... b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
art. 26 c1 punto b - informazioni del committente all’appaltatore rischi specifici nell’ambiente di lavoro cicli di lavoro, macchine, impianti prevenzione incendi e piani di emergenza sostanze e preparati pericolosi aree ad accesso controllato presenza eventuale di lavoratori del committente durante l’esecuzione dei lavori utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l’esecuzione dei lavori collaborazione dei lavoratori del committente all’esecuzione dei lavoratori
come predisponendo un documento contenente: descrizione e struttura dell’attività elenco dei referenti aziendali modalità di accesso e permessi le operazioni propedeutiche ai lavoro le misure di prevenzione incendi e caratteristiche del piano di emergenza descrizione dei principali rischi (chimico, fisico, biologico, ecc.) e delle misure adottate modalità di utilizzo delle attrezzature e delle strutture del committente (mensa, servizi, igienici, spogliatoi, ecc.) modalità di gestione dei rifiuti ecc.
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) 2 - I datori di lavoro (committente, appaltatore e subappaltatori): a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva
art. 26 c2 punti a e b - cooperazione tra appaltatori e committenti in genere applicata all’esecuzione tecnica dei lavori e all’uso promiscuo delle attrezzature la cooperazione deve essere anche estesa alla prevenzione dei rischi sul lavoro relativi all’opera da svolgere i datori di lavoro devono informarsi reciprocamente ed intervenire per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
come attivando il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione, ad esempio: piano di lavoro (modalità di lavoro, tempi, attrezzature) procedure di sicurezza (interventi per eliminare i rischi da interferenze, modifiche dei piani di emergenza) flusso di informazioni che deve essere garantito nelle due direzioni ma soprattutto verso il committente per consentirgli di esercitare il suo ruolo di coordinamento e aggiornamento delle misure di prevenzione) definizione di un sistema di responsabilità per il controllo del rispetto delle misure di prevenzione (vedi 231)
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) 3 - Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico e malattie professionali di cui all’art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) ...In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto d’appalto o d’opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. A tali dati accedono il RLS e gli organismi locali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
art. 26 c3 - cooperazione e coordinamento promossi dal committente il datore di lavoro committente deve promuovere il coordinamento e la cooperazione della prevenzione non limitandosi ad informare l’appaltatore sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro gestendo in concreto il coordinamento delle sicurezza
superare il principio della non ingerenza elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenti indicare le misure per eliminare i rischi dovuti alle interferenze DUVRI
Caratteristiche del DUVRI Specifico per ogni singolo appalto Descrive e identifica l’opera da eseguire Individua i soggetti con compiti di sicurezza Individua le scelte progettuali e organizzative Individua le attività interferenti Individua analizza e valuta i rischi legati alle attività interferenti Descrive le misure preventive e protettive adottate Descrive le misure di coordinamento e cooperazione adottate Stima i costi della sicurezza nelle attività interferenti Condiviso e firmato dalle parti contraenti
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) ... Ferme restando le disposizione di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 (DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (D.M. 10/3/98), o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (DPR 177/11) o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori
ALLEGATO XI – RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI: rischi di seppellimento o caduta dall’alto aggravati dal tipo di attività esposizione a sostanze chimiche o biologiche con obbligo di sorveglianza sanitaria lavori con radiazioni ionizzanti lavori in prossimità di linee elettriche aeree rischio di annegamento lavori in pozzi e sotterranei lavori subacquei e in cassoni aria compressa lavori con esplosivi montaggio e smontaggio prefabbricati pesanti)
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’art. 3, comma 34, D.Lgs 163/06, o in tutti i casi in cui il D.L. non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) 4 - Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenti dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici
A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le OO.SS. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) 5- Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656, 1677 del C.C., devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art. 1418 del C.C. i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Questi costi non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25/8/07 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31/12/08, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le OO.SS.
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) 6 - Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valor economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministero del lavoro, sulla base di valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale ……..
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) 8 - Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Piano straordinario contro le mafie OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs 81/08) Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie Art. 5 – identificazione degli addetti nei cantieri La tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, lettera u), del d.lgs 81/08, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lettera c), del citato d.lgs 81/08 deve contenere anche l’indicazione del committente. a cura di Norberto Canciani
D.U.V.R.I.: le modifiche introdotte dal “Decreto del Fare” introduzione della figura dell’incaricato in sostituzione del D.U.V.R.I., preposto in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell’attività cinque uomini giorno: limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di di redigere il D.U.V.R.I. né di individuare l’incaricato in settori di attività a basso rischio infortunistico e malattie professionali Il DL deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture
Art. 9 Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” Art. 9 Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
D.Lgs. 231/01 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" responsabilità “amministrativa” degli enti, permette quindi di colpire direttamente l’Ente e, quindi, l’interesse economico dei soci: i reati sono specificamente indicati dal legislatore (reati societari, abusi di mercato, associazione a delinquere, riciclaggio, ecc.) il reato è punito se è stato commesso con interesse o vantaggio con sanzioni pecuniarie, l’interdizione dall’attività, il commissariamento, il divieto a contrarre con la PA. L’Ente non risponde se dimostra di avere “adottato ed efficacemente attuato” un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa fattispecie di quello verificatosi.
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria; DLgs. 81/08 Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e d gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilita' amministrativa …di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici,fisici e biologici; b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria; e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.