© All rights reserved – Francesco Deana. 2017 RICONOSCIMENTO DEL COGNOME STRANIERO E TUTELA DELL’IDENTITA’ PERSONALE E FAMILIARE Udine, 1° dicembre 2017 *** Francesco Deana Università di Udine francesco.deana@uniud.it © All rights reserved – Francesco Deana. 2017
Il nome nel diritto interno ed internazionale Il nome (prenome + cognome) è oggi: “primo e più immediato elemento dell’identità personale”, “parte essenziale e irrinunciabile della personalità” dell’individuo (Corte Cost. n. 297/1996) manifestazione del legame tra l’individuo ed il proprio gruppo familiare (v. art. 24 della l. 218/95) Diritto al nome = diritto fondamentale della persona NO ARMONIZZAZIONE SOVRANAZIONALE Eterogeneità normativa a) le legge del foro non permette il riconoscimento della validità e/o dell’efficacia del nome “straniero» (acquisito in altro Stato); b) la legge del foro impedisce l’applicazione della legge straniera invocata per la determinazione del nome dall’interessato che presenti un particolare collegamento con l’ordinamento straniero. © All rights reserved – Francesco Deana. 2017
Riconoscimento/attribuzione del nome “straniero” nel diritto dell’Ue Art. 18 TFUE = divieto di discriminazione in base alla nazionalità Costituisce discriminazione in base alla nazionalità il rifiuto da parte di uno Stato membro di registrare un bambino nato sul proprio territorio con il diverso cognome che avrebbe avuto secondo le regole dell’altro Stato di cittadinanza (caso Garcia Avello) Art. 21 TFUE = diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione 1) lo Stato A nega di riconoscere il nome di un suo cittadino che abbia acquisito tale nome a seguito dell’esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio dello Stato B, così come determinato in quest’ultimo Stato membro; 2) lo Stato A nega di riconoscere il nome già attribuito ad un cittadino dello Stato B che si sia poi trasferito in A ed ivi abbia richiesto la trascrizione del nome. + «Seri inconvenienti» di ordine amministrativo, professionale e privato. (Vedi i casi Konstantinidis, Grunkin-Paul, Sayn-Wittgenstein, Runevič-Vardyn, Bogendorff von Wolffersdorff) © All rights reserved – Francesco Deana. 2017
Limiti al diritto alla continuità del nome a) situazione che NON presenta un collegamento con l’ordinamento dell’Unione b) tutela del nome NON è funzionale a garantire l’effettivo esercizio della libertà di circolazione ovvero ad evitare che si verifichino discriminazioni in base alla nazionalità. c) misura interna che persegue oggettivamente un interesse generale meritevole, e che sia necessaria e proporzionata all’obiettivo Giudizio che spetta al giudice nazionale PROFILI DI INCERTEZZA a) valutazione di gravità dell’inconveniente b) possibilità che il singolo non sia tutelato nel diritto all’identità personale neppure in situazioni di grave pregiudizio c) quale l’interesse statale che può prevalere sul diritto individuale alla continuità del nome? © All rights reserved – Francesco Deana. 2017
CEDU e continuità transfrontaliera del nome Forza della posizione giuridica vantata dal cittadino = intensità del collegamento tra status e ordinamento di origine perdurante godimento indisturbato ed incontestato volontà e consapevolezza circa l’acquisizione legittima aspettativa verso l’ottenimento del riconoscimento particolari ragioni poste a fondamento della misura restrittiva natura degli interessi in gioco © All rights reserved – Francesco Deana. 2017