La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Procedure decisionali - 1

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Procedure decisionali - 1"— Transcript della presentazione:

1 Procedure decisionali - 1
Lezione V Procedure decisionali - 1

2 L’individuazione della corretta base giuridica
Nozione Principio della competenza d’attribuzione (art. 5, par. 1, TUE) e base giuridica Principio del rispetto dell’equilibrio delle istituzioni (art. 13 TUE) e base giuridica Principio della inderogabilità delle procedure e base giuridica Scelta dell’atto da adottare e base giuridica Natura costituzionale della corretta individuazione della base giuridica

3 Criteri Criteri oggettivi e non soggettivi
Suscettibili di controlla giurisdizionale In particolare: scopo e contenuto dell’atto Base giuridica specifica/base giuridica generale Corte giust. C-490/10, PE c. Consiglio (II-2.2, pag. 116) (art. 194 TFUE – energia/art. 337 TFUE – raccolta informazioni) Corte giust. 45/86, Commissione c. Consiglio(II-2.2, pag. 115) – Sistema di preferenze generalizzate PVS – art. 207 TFUE – politica commerciale comune – art- 307 TFUE – “clausola di flessibilità”

4 Casi dubbi Il criterio del “centro di gravità”
I- se esistono più base giuridiche possibili e bisogna scegliere quella giusta I casi “rifiuti” Corte giust. C-155/91 Commissione c. Consiglio (dir. smaltimento rifiuti) (II, 2.3, pag. 117) Corte giust. C-187/93 PE c. Consiglio (reg. spedizione rifiuti) (ibidem) Art. 192 (ambiente) o 114 (mercato interno)

5 Se è contestato che esista una base giuridica
Corte giust. C-376/98, Germania c. PE e Consiglio (V-3.9, pag. 374) (dir. contro pubblicità sul tabacco – artt. 47, par. 2, 55 e 95 TFUE – art TFUE – scopo principale: tutela della salute – armonizzazione delle legislazioni nazionali non prevista dall’art ) Se esistono basi giuridiche possibili nel I e nel III pilastro (pre-Tratt. Lisbona) Corte giust. C-301/06, Irlanda c. PE e Consiglio (II.2.2, pag. 117) (art. 114 TFUE – mercato interno o vari art. III pilastro)

6 segue Il criterio della base giuridica plurima
Corte giust. C-300/89 Commissione c. Consiglio – Biossido di titanio (rifiuti dell’industria) (II.2.3., pag. 117) La dir. persegue « inscindibilmente, tanto la tutela dell'ambiente quanto l'eliminazione delle disparità nelle condizioni di concorrenza » base giuridica tanto nell'art. 130 S (ora art. 192 TFUE) quanto nell'art. 100 A (ora art. 114 TFUE)

7 Limite del criterio della base giuridica plurima
Incompatibilità delle procedure decisionali previste dalle varie basi giuridiche Favor per la base giuridica che prevede la partecipazione più ampia per il PE Favor per il PE in in caso di adozione di atti suscettibili di arrecare violazione dei diritti fondamentali? Corte giust. C-103/10 PE c. Consiglio (II.2.3. pag. 118) (anti-terrorismo – reg. che adotta misure contro Bin Laden e complici – base giuridica: art. 215, par. 2 vs art. 75 – cooperazione con stati terzi: misure restrittive o spazio libertà sicurezza e giustizia: lotta contro il terrorismo)


Scaricare ppt "Procedure decisionali - 1"

Presentazioni simili


Annunci Google