FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO

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Transcript della presentazione:

FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO CHIANCIANO 29 GENNAIO 2018 FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO

I fondamenti normativi dell’essere docenti 1)Costituzione della Repubblica, art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 2)D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) 3) D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n.59)

I fondamenti normativi dell’essere docenti 4)D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) 5)CCNL (2006-2009) del comparto scuola, che è la base del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti firmano all'atto dell'assunzione. 6) DPR 62 DEL 2013 Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR 7) LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015 8) D.M. 850/2015 (l’art. 4 c.4 precisa che costituiscono parametri di riferimento il D.Lgs. 165/2001, il DPR 62/2013 nonché il regolamento delle Scuole)

COSA DEVE FARE IL DOCENTE NEO ASSUNTO? Informarsi sui diritti e doveri del docente (D.Lgs. 297/1994, CCNL 2006/2009) Partecipare alle attività degli Organi Collegiali e riflettere sui compiti e sull’importanza dei diversi organi e della propria partecipazione consapevole; Curare i documenti personali e quelli comuni (registro personale, registro di classe, piano delle attività, piano di lavoro ecc.) Curare l’aspetto della valutazione sia in itinere sia finale (DPR 122/2009) Chiedere le autorizzazioni per le attività compatibili (art. 53 D.Lgs. 165/2001) Curare la documentazione per la propria carriera

ART. 395 T.U. 297/1994: La funzione docente è «esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità» ART. 16, 3° c., DPR 275/99: I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento»

Il profilo professionale del docente ART. 27 CCNL 7/10/2007 Il profilo professionale del docente è «costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica». ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NEL PREAMBOLO DEL DM 850/2015

Professionalità = libertà, autonomia, responsabilità, deontologia VERSO LA PROFESSIONE Funzione docente = cosa Professione docente = come L’insegnamento è professione perché comporta margini di discrezionalità e libertà nell’esercizio della funzione Professionalità = libertà, autonomia, responsabilità, deontologia

Corretto possesso ed esercizio delle competenze: IN CONCLUSIONE IL PERCORSO FORMATIVO-PROFESSIONALE DELL’ANNO DI PROVA, DELINEATO DALLA LEGGE 107/2015 e DAL DM 850/2015, A COSA SERVE? « ..A verificare la padronanza degli standard professionali…» che consistono nel: Corretto possesso ed esercizio delle competenze: Culturali e disciplinari Didattico-metodologiche Relazionali e comunicative Organizzative e gestionali

E inoltre: Osservanza dei doveri di dipendente pubblico e di docente Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi delle stesse Non si tratta di standard da raggiungere in astratto, ma nella pratica dell’ attività didattica. Il periodo di formazione e di prova accerta la capacità del docente di «agire» la preparazione richiesta in un contesto determinato.

Obblighi di servizio Attività di insegnamento (CCNL - art. 28) Attività funzionali all’insegnamento (CCNL - art. 29) Attività aggiuntive (CCNL - art. 30)

Attività di insegnamento CCNL, art. 28 Scuola dell’infanzia = 25 ore Scuola primaria = 22 ore + 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni Scuola secondaria = 18 ore Non meno di 5 giorni a settimana (Fatto salvo il part time)

Attività funzionali all’insegnamento CCNL, art. 29 «1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi». (Es: Collegio docenti; dipartimenti; consigli di classe)

alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; Attività funzionali all’insegnamento CCNL, art. 29 «2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; alla correzione degli elaborati; ai rapporti individuali con le famiglie».

art. 29 segue: collegio dei docenti «3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

art. 29 segue: collegio dei docenti b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione».

art. 29 segue: collegio dei docenti «4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie».

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe. QUINDI 40+40

Attività funzionali all’insegnamento CCNL, art. 29 «5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi».

Attività aggiuntive CCNL, art. 30 Altre attività, come ad esempio: Sono prestate con il consenso dell’interessato. Possono essere di insegnamento o funzionali all’insegnamento. Sono compensate a parte. Altre attività interne alla scuola: Collaboratori del dirigente scolastico; Funzioni strumentali al PTOF. Altre attività, come ad esempio: Referenti alunni con DSA o con BES; Animatori digitali; Tutor dei docenti neo assunti

Incompatibilità D.Lgs 297/94, art. 508 e D.Lgs. 165/2001 art. 53, con divieto di: lezioni private ad alunni della scuola; richiedere autorizzazione al dirigente scolastico per lezioni ad altri. Nessun alunno può essere valutato da docenti che gli abbiano impartito lezioni private. cumulo con altro impiego pubblico e con attività commerciale, industriale, professionale o di altro lavoro dipendente (consentiti incarichi in coop.). Consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni per alcuni docenti.

RESPONSABILITA’ EDUCATIVA (propria della professione) PENALE (è sempre personale) CIVILE (danni) AMMINISTRATIVA (patrimoniale) CONTABILE ( per chi tratta denaro) DISCIPLINARE ( inadempienze)

NATURA GIURIDICA DEGLI OBBLIGHI DI VIGILANZA GRAVANTI SULLE SCUOLE E SUI DOCENTI Gli infortuni costituiscono eventi ad altro grado di probabilità nella scuola come in ogni altra comunità lavorativa organizzata. Gli obblighi dell’amministrazione scolastica per i pericoli cui vanno incontro gli alunni-utenti sono quelli propri del fornitore di un servizio. Sono obbligazioni giuridiche aventi natura «contrattuale» che risalgono al dovere di vigilare sui minori e alla predisposizione di ogni misura preventiva di cautela affinché i giovani possano usufruire del servizio scolastico in condizioni di adeguata sicurezza per garantire l’incolumità dell’allievo e che non procuri danni ad altri.

RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE CIVILE: LIBRO QUARTO DEL CODICE CIVILE – DELLE OBBLIGAZIONI - Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059) Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. (…) I precettori (…) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MIUR L’art. 61, comma 2 della legge 312/80 ha soppresso la legittimazione passiva dei docenti, stabilendo che nei confronti di terzi danneggiati debba rispondere solo l’amministrazione scolastica, salvo rivalsa sul docente in caso di dolo o colpa grave. L’obbligo di vigilanza nei riguardi degli alunni è codificato in via pattizia e incluso tra le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL)

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ reso obbligatorio con il D.P.R. n. 235/2007, è entrato in vigore con il 2 gennaio 2008. E’ l’atto finale che dovrebbe essere preceduto da un’azione profonda di sensibilizzazione, di informazione, di condivisione delle scelte educative; un’ulteriore opportunità per la scuola di fare cultura e di agire per il miglioramento della qualità della vita scolastica. Importante anche l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (Indicazioni nazionali per il primo ciclo) quaderno_corresponsabilita.pdf

Visite guidate e viaggi di istruzione: la vigilanza e le delibere degli organi collegiali Il DPR 275/1999 ha dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di viaggi/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero. Sulla materia è intervenuto il MIUR con nota dell’ 11.04.2012, prot. n. 2209 che ha definitivamente chiarito che: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a3f59595-e64f-4cc7-8f45-1d3dc892ca56/prot2209_12.pdf

Visite guidate e Viaggi di istruzione - segue: “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). Regolamento delle istituzioni scolastiche.

(SENTENZA CASSAZIONE n. 1769 dell’8 febbraio 2012) STUDIO DI CASO. (SENTENZA CASSAZIONE n. 1769 dell’8 febbraio 2012) Il caso è quello di una sedicenne precipitata, dopo aver scavalcato un parapetto, dal lastrico solare non destinato al passaggio di un hotel ove soggiornava in gita scolastica. Se ciò accade, afferma la Cassazione, ne possono rispondere: l’albergatore, la scuola e i docenti.

segue: I giudici della Suprema Corte affermano che: “l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso ”.

Segue: "…pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante".

Segue- conclusioni: La scuola, quindi, e i docenti in primis, hanno l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, come la “scelta di vettori e strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l'incolumità degli alunni ”. È dunque imposto un obbligo di diligenza preventiva nella scelta di strutture alberghiere che non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli allievi.

BULLISMO E CYBERBULLISMO IL MIUR con nota prot. 2519 del 15 aprile 2015 ha pubblicato delle linee di orientamento rivolte alle scuole per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nell’ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione per tradurre i «saperi» in comportamenti consapevoli e corretti, con aggiornamento del Regolamento di istituto. nota MIUR prot. 2519 del 15 aprile 2015

Art. 20 Obblighi dei lavoratori D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 20 Obblighi dei lavoratori Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati I dati personali oggetto di trattamento sono: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. (…) Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

SANZIONI DISCIPLINARI Normativa D lgs 150/09 CM 88/08 2017

SANZIONI DISCIPLINARI Avvertimento scritto e censura L’avvertimento scritto, si ha in caso di mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 492 DLgs 297/94), così come la censura, che riguarda mancanze non gravi sempre per quanto riguarda i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 493 DLgs 297/94). Entrambe le sanzioni, sono erogate dal dirigente scolastico.

SANZIONI DISCIPLINARI Sospensione dall’insegnamento fino a 1 mese Per quanto riguarda le sospensioni fino a 1 mese, è bene sottolineare che si hanno nei seguenti casi:

SANZIONI DISCIPLINARI atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; – violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; – avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. (art. 494 DLgs 297/94). A tal proposito, la sanzione viene comminata dal dirigente scolastico nel caso di sospensioni fino a 10 giorni, mentre da 11 giorni a 1 mese di sospensione, la sanzione viene comminata dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD).

SANZIONI DISCIPLINARI Sospensione da 3 giorni fino a 3 mesi in proporzione all’entità del risarcimento Per quanto riguarda le sospensioni da 3 giorni fino a 3 mesi in proporzione all’entità del risarcimento, è bene ricordare che sussistono a causa di violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno e comporta nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 17 DLgs 75/17). Al dirigente scolastico spettano le sospensioni da 3 a 10 giorni, mentre dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), spettano le sospensioni da 11 a 3 mesi.

SANZIONI DISCIPLINARI Sospensione fino al massimo di 15 giorni Avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti (art.55 bis comma 7 DLgs 165/01), comporta la sospensione fino a 15 giorni, sospensione viene elargita  dal dirigente fino a 10 giorni, mentre le sospensioni superiori fino a 15 giorni spettano all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD).

SANZIONI DISCIPLINARI Sospensione dall’insegnamento da oltre 1 mese a 6 mesi La sospensione dall’insegnamento da oltre 1 mese a 6 mesi, erogata dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), si ha nei seguenti casi: – nei casi previsti per la sospensione fino ad un mese qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; – uso dell’impiego ai fini di interesse personale; – atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; – abuso di autorità (art. 495 DLgs 297/94).

SANZIONI DISCIPLINARI Sospensione dall’insegnamento di 6 mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), è chiamato a sospendere il personale docente per 6 mesi e utilizzarlo in altre mansioni nei seguenti casi: – condanna a pene detentive non inferiori nel massimo a tre anni – pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (art. 496 DLgs 297/94).

SANZIONI DISCIPLINARI Destituzione La sanzione della destituzione, sempre ad opera dell’ UCPD,  si ha nei seguenti casi: – per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; – per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; – per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; – per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; – per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; – per gravi abusi di autorità. (art. 498 DLgs 297/94)

SANZIONI DISCIPLINARI Licenziamento disciplinare con preavviso L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), può disporre dellicenziamento disciplinare con preavviso, nei seguenti casi: – assenza priva di valida giustificazione superiore a tre giorni nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; – ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; (art. 55 quater DLgs 165/01)

SANZIONI DISCIPLINARI Licenziamento disciplinare senza preavviso Lo stesso ’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD), ha la facoltà di procedere al licenziamento disciplinare senza preavviso, nei seguenti casi: – falsa attestazione della presenza in servizio; – falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; – reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; – condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. (art. 55 quater DLgs 165/01)

SANZIONI DISCIPLINARI – gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento (ai sensi dell’art. 54, comma 3 DLgs 165/01); – commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione (di cui all’art. 55-sexies, comma 3 DLgs 165/01); – reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio; – insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3- bis a 3-quinquies dell’art. 55-quater del DLgs 165/01. (art. 15 DLgs 75/17). E’ bene ricordare che per il personale docente trovano applicazione le disposizioni contenute nel DLgs 297/94 in quanto il decreto Brunetta ha previsto la sopravvivenza, fino ai prossimi rinnovi contrattuali, delle sanzioni non incompatibili con i contenuti del decreto stesso.