Le società a partecipazione pubblica nel nuovo testo unico

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Le società a partecipazione pubblica nel nuovo testo unico PCAP - P1 03/03/05 Le società a partecipazione pubblica nel nuovo testo unico 1

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA PCAP - P1 03/03/05 D.LGS. N. 175 DEL 2016 TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Jacopo Bercelli 2

Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: PCAP - P1 03/03/05 D.LGS. N. 175 DEL 2016: UN TESTO UNICO MA DI RIFORMA RADICALE Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: è un testo unico, dunque raccoglie, coordina e semplifica la disciplina vigente in materia; ma vuole anche riformare il settore, mediante una radicale razionalizzazione, ossia riduzione delle partecipazioni pubbliche . Jacopo Bercelli 3

DUE CATEGORIE DI NORME NETTAMENTE DISTINTE Il testo unico contiene due fondamentali categorie di norme, nettamente distinte tra loro: norme dirette alle Amministrazioni pubbliche, per razionalizzare, ossia ridurre le partecipazioni; - norme dirette alle società, per chiarire e uniformare il loro regime giuridico, il loro regime di operatività, a partire dal loro possibile oggetto sociale; Jacopo Bercelli

NORME DIRETTE ALLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ART. 1, COMMA 3° Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. Si supera in via definitiva la possibilità di qualificare le società a partecipazione pubblica come enti pubblici, per applicare loro discipline pubblicistiche: sono società di diritto privato, cui si applica la disciplina codicistica (salvo le deroghe espresse contenute nel Testo Unico). Jacopo Bercelli

C’è un vincolo di finalità (art. 4, comma 1°). NORME DIRETTE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE PONGONO LIMITI E VINCOLI AI LORO ATTI DELIBERATIVI L’oggetto di queste norme sono appunto gli atti deliberativi degli enti locali soci. La competenza all’adozione è del Consiglio comunale (art. 7, comma 1°, lett. c). C’è un vincolo di finalità (art. 4, comma 1°). C’è un vincolo di attività (art. 4, comma 2°). Jacopo Bercelli

NORME DIRETTE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE PONGONO LIMITI E VINCOLI AI LORO ATTI DELIBERATIVI C’è un obbligo di motivazione analitica degli atti deliberativi (art. 5, comma 1°). C’è un obbligo di sottoposizione dello schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (art. 5, comma 2°). C’è un obbligo di pubblicazione dell’atto deliberativo sul sito istituzionale dell’amministrazione partecipante. Jacopo Bercelli

NORME DIRETTE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE PONGONO LIMITI E VINCOLI AI LORO ATTI DELIBERATIVI C’è un obbligo di trasmissione dell’atto deliberativo alla Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (art. 5, comma 3°). In base al nuovo c.p.a., eventuali controversie relative a tali atti deliberativi rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo, con il rito speciale ex art. 119 (art. 119, comma 1°, lett. c) del c.p.a.). Jacopo Bercelli

VINCOLO DI FINALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA (ART. 4, COMMA 1°) Le società partecipate devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1°): per un ente a fini generali, quale i Comuni, cosa sia finalità istituzionale è rimesso allo stesso Consiglio comunale. Utile riferimento normativo può essere rappresentato dall’art. 112 del d.lgs. N. 267/2000. Jacopo Bercelli

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente. VINCOLO DI ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ CHE GIUSTIFICA LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA PUBBLICA ( ART. 4, COMMA 2°) Tali attività, inoltre, possono fondamentalmente essere solo di due tipi: produzione di servizi di interesse generale, ossia di servizi pubblici; autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente. Jacopo Bercelli

DALLA ASTRATTA AMMISSIBILITÀ ALLA DIMOSTRAZIONE DELLA CONCRETA CONVENIENZA DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA Mentre l’art. 4 individua le ipotesi in cui la partecipazione azionaria è astrattamente ammissibile, l’art. 5 impone all’ente pubblico che voglia avere una partecipazione di dimostrare la concreta convenienza di tale partecipazione (rispetto alle alternative della internalizzazione, ovvero della esternalizzazione mediante gara per l’affidamento a terzi). L’obbligo di motivazione pone un vincolo su come deve essere condotta l’istruttoria e come deve essere condotto il procedimento. Jacopo Bercelli

INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI RECENTI TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI RECENTI TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I, 18 GENNAIO 2016, N. 15 Gli atti deliberativi relativi alla partecipazione sono provvedimenti amministrativi discrezionali, non riconducibili né alla categoria dell’atto politico né a quella degli atti di alta amministrazione. Jacopo Bercelli

CORTE CONTI, SEZ. REG. LOMBARDIA, 21.12.2016, N. 398 Quanto alla individuazione di quali siano le finalità istituzionali di cui all’art. 4, comma 1°: vista l’autonomia garantita ai Comuni dalla Costituzione, spetta al singolo Comune, e in particolare al Consiglio comunale, valutare quali siano le necessità della comunità locale; si tratta di una pronuncia in tema di teleriscaldamento, in cui il Comune chiedeva se tale servizio potesse essere considerato un servizio pubblico locale. Jacopo Bercelli

CONS. STATO, SEZ. V, 11.11.2016, N. 4688 Il giudizio di necessarietà della società rispetto alle finalità istituzionali dell’ente, non dipende solo dall’attività che è l’oggetto sociale della società, ma anche dall’entità concreta della partecipazione, che deve essere tale da consentire effettivamente all’ente socio di guidare la società verso il perseguimento di tale finalità istituzionale. Jacopo Bercelli

REVISIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONI ENTRO IL 30/09/2017 ART. 24 Tutti i concetti esposti relativi ai vincoli e limiti delle partecipazioni azionarie si applicano subito: La revisione straordinaria delle partecipazioni in essere impone di applicare subito a tutte le partecipazioni in essere il vincolo di finalità, il vincolo di attività, l’obbligo di motivazione analitica Dunque, sia il giudizio di astratta ammissibilità della partecipazione sia il giudizio di concreta convenienza della stessa Jacopo Bercelli

POSSIBILI ESITI DELLA REVISIONE STRAORDINARIA Le partecipazioni in essere non conformi alla nuova normativa: o devono essere alienate, ex art. 10 del medesimo t.u.; o devono essere oggetto delle misure di fusione, soppressione, messa in liquidazione, ex art. 20, comma 1°. Dunque, non necessariamente devono essere vendute, ma qualcosa si deve fare (per razionalizzare). Jacopo Bercelli

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI ART. 20 Fatta nel 2017 la revisione straordinaria, dal 2018 entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni azionarie, adottano un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, nei casi previsti dal comma 2° del medesimo art. 20. Jacopo Bercelli

STRUMENTI PER RENDERE EFFETTIVI LIMITI E VINCOLI ALLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE Trasmissione degli atti deliberativi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Trasmissione degli atti deliberativi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i poteri ex art. 21 bis della legge n. 287/1990. Gli atti di ricognizione della revisione straordinaria e della razionalizzazione periodica sono trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura istituita presso il Ministero dell’economia per il monitoraggio dell’attuazione della riforma. Jacopo Bercelli

CONSEGUENZE MANCATA ADOZIONE del PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA e dei PIANI DI REVISIONE SPERIODICA In caso di mancata adozione del provvedimenti motivato di ricognizione straordinaria entro il 30 settembre p.v., l’art. 24 comma 5° del testo unico prevede che «il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società», fin tanto che non lo avrà adottato; Per i piani di razionalizzazione periodica, da adottarsi a partire dal dicembre 2018, la mancata adozione di tali atti nei termini previsti determina il pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000 a 500.000 euro, oltre all’eventuale danno erariale rilevato in sede di giudizio contabile (quindi è specificamente prevista l’azione del PM contabile); Jacopo Bercelli

CONSEGUENZE MANCATA ADOZIONE del PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DI CONSEGUENZA, per il principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative, la sanzione pecuniaria per la mancata adozione del piano di razionalizzazione annuale, non è applicabile in via analogica alla mancata adozione del piano di revisione straordianaria 30 sett. 2017; Per la mancata adozione entro il 30 sett del piano di revisione straordinaria, dunque, non è prevista dunque alcuna sanzione, se non il mancato esercizio dei diritti di socio, fino all’adozione del piano stesso Jacopo Bercelli

Invalidità delle delibere amministrative a monte e inefficacia dell’atto societario a valle Gli artt. 7, 8, 9 e 10 prevedono che la delibera amministrativa a monte, quale provv. Amm., sia dichiarata nulla o annullata dal Giudice Amministrativo La conseguenza prevista è L’INEFFICACIA EX LEGE del contratto di acquisto delle azioni, o del contratto di alienazione delle azioni: significa che l’inefficacia opera senza bisogno di rivolgersi al giudice civile. Jacopo Bercelli

Invalidità dell’atto di nomina o revoca diretta di amministratori: inefficacia dell’atto verso la società (art. 9, comma 8) Qualora lo statuto della società preveda, ex art. 2449 c.c., la facoltà del socio pubblico di «nominare o revocare direttamente» componenti di organi interni della società, se l’atto «interno», amministrativo, di nomina o revoca è annullato (dal G. A.), esso diventa inefficace anche nei confronti della società Jacopo Bercelli

Natura dell’atto di nomina e revoca diretta degli amministratori da parte del socio pubblico Se la nomina e la revoca deliberate direttamente, ossia al di fuori dell’assemblea, siano atti di diritto privato (sottoposti al giudice ordinario), o provvedimenti amministrativi (sottoposti, in caso di controversia, al giudice amministrativo); Ha finito per affermarsi la ricostruzione privatistica: Ordinanza della Cassazione, sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1237, che afferma la giurisdizione del giudice ordinario Jacopo Bercelli

Criterio discretivo fondamentale: atti a monte di scelta del modello societario; atti a valle di tale scelta Sono provvedimenti amministrativi, impugnabili solo davanti al giudice amministrativo, gli atti a monte con cui l’ente sceglie di ricorrere al modello societario; Fatta tale scelta, tutti gli atti a valle, attinenti alla vita della società partecipata, sono atti societari, atti di diritto privato, anche se assunti dall’ente pubblico socio; dunque, chi li voglia contestare (es. amministratore o sindaco revocato) si può rivolgere solo al giudice ordinario. Jacopo Bercelli

La regola vale anche per le società costituite secondo il modello in house Ordinanza Cass., sez. un., 2 dicembre 2016, n. 24591. anche gli atti di nomina e revoca degli amministratori delle società in house sono atti di diritto privato, soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario; Conferma della correttezza della ricostruzione civilistica è nel testo unico d.lgs. 175/2016, perché Jacopo Bercelli

Ordinanza Cass. , sez. un. , 2 dicembre 2016, n Ordinanza Cass., sez. un., 2 dicembre 2016, n. 24591: ricostruzione del regime giuridico generale delle società in house La correttezza della ricostruzione civilistica degli atti di nomina e revoca trova conferma è nel testo unico d.lgs. 175/2016, perché - gli art. 1, comma 3, l’art. 12, comma 1° e l’art. 14, comma 1° «non solo definitivamente esplicitano la riconduzione delle società a partecipazione pubblica all’ordinario regime civilistico , ma soprattutto eliminano ogni dubbio circa il fatto che le società in house siano regolate dalla medesima disciplina che regola in generale le società partecipate»; Jacopo Bercelli

(SEGUE) Ordinanza Cass. , sez. un. , 2 dicembre 2016, n (SEGUE) Ordinanza Cass., sez. un., 2 dicembre 2016, n. 24591: ricostruzione del regime giuridico generale delle società in house - «le società a partecipazione pubblica costituiscono una categoria nella quale sono comprese, in termini di specialità, le società (non solo partecipate, ma) controllate da enti pubblici e le società in house; - sicché il principio generale dettato dal citato comma 3 dell’art. 1 è destinato a valere anche per le società in house, ove non vi siano disposizioni specifiche di segno diverso. - Ed una disposizione specifica per le società in house si rinviene, nell’art. 12, che riguarda la giurisdizione in tema di azioni di responsabilità degli organi sociali, ma non anche per quel che attiene alle controversie in materia di nomina o revoca degli organi sociali designati dal socio pubblico» Jacopo Bercelli

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2017, n. 4248 su Fincalabria s. p. a Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2017, n. 4248 su Fincalabria s.p.a., e Cass., Ord. Sez. un., 18 luglio 2017, n. 17705. Oggetto del giudizio è la decisione della Regione Calabria di revocare tre membri del consiglio di amministrazione della partecipata Fincalabria s.p.a. per sostituirli con altri; Il Consiglio di Stato afferma la giurisdizione del giudice amministrativo «qualora il potere di nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione di una s.p.a. rinvenga la propria fonte in una specifica previsione di legge ovvero in uno statuto il cui contenuto sia stato eteronomamente imposto dalla legge»; Nel caso di specie, il Cons. Stato afferma la giurisdizione del giudice amministrativo per l’annullamento degli delibere di revoca degli amministratori della Fincalabria, in assoluto controtendenza rispetto alle indicazioni chiarissime della Cassazione. Quest’ultima infatti ha ribadito anche con l’Ordinanza, s.u., 18 luglio 2017, n. 17705 che il provv. Di revoca dell’amministratore deve essere impugnato davanti al giudice ordinario Jacopo Bercelli

Le società pubbliche come FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI Dagli inizi degli anni ‘90 le società a partecipazione pubblica, c.d. società miste, sono state grandemente utilizzate come forme di gestione dei servizi pubblici locali (servizio idrico, gestione rifiuti, etc..); Art. 22 della legge n. 142/1990, poi divenuto art. 113 del d.lgs. N. 267/2000 Forma di gestione diretta, con affidamento diretto, alternativa alla concessione a terzi, all’industria privata, che richiede lo svolgimento di una gara Jacopo Bercelli

L’attuale disciplina delle FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A seguito della lunga vicenda rappresentata dal referendum c.d. sull’acqua pubblica di abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 (art. 4 del d.l. del luglio 2011 e sentenza della Corte cost. n. 199 del 2012), oggi non c’è una disciplina statale vigente sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali; Si applicano quindi i principi del diritto comunitario; comunque, in pratica, è come se fosse vigente l’art. 113, co 5°, del t.u. enti locali, che deve essere interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato. Jacopo Bercelli

Affidamento con gara/Affidamento diretto L’art. 113, co 5°, del t.u. enti locali prevede 3 forme di gestione: La gara per l’individuazione di una società di capitali; La società mista, il cui il socio privato sia stato scelto con gara a doppio oggetto; A società a capitale interamente pubblico, in house; Jacopo Bercelli

Nuovo Codice Appalti e Concessioni; Testo unico società partecipate Per trovare la disciplina delle tre forme di gestione sopra indicate, dobbiamo cercare nel: Codice Appalti e Concessioni (d.lgs. 50/2016), il quale appunto disciplina l’aggiudicazione NON SOLO dei CONTRATTI di APPALTO PUBBLICO, ma anche dei CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI; Nel d.lgs. 175/2016 abbiamo la disciplina delle SOCIETA’ IN HOUSE e delle SOCIETA’ MISTE Jacopo Bercelli

Nuovo Codice Appalti e Concessioni: ART. 5 e ART Nuovo Codice Appalti e Concessioni: ART. 5 e ART. 192: disciplina l’AFFIDAMENTO IN HOUSE Quando c’è il controllo analogo e l’attività prevalente, c’è un rapporto in house, ossia si può fare l’affidamento diretto, perché tale affidamento è escluso dall’ambito di applicazione del Codice Appalti e Concessioni, è escluso dall’applicazione del principio di tutela della concorrenza Jacopo Bercelli

La società IN HOUSE in sé è disciplinata nell’art La società IN HOUSE in sé è disciplinata nell’art. 16 del Testo Unico società partecipate, d.lgs. 175/2016 Qui troviamo le deroghe di diritto civile e societario che possono (e forse debbono) essere poste in essere nello statuto e nei patti parasociali, necessarie per realizzare il controllo analogo e il controllo analogo congiunto Jacopo Bercelli

Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2017, n. 4030: Il CONTROLLO ANALOGO e L’ATTIVITA’ PREVALENTE nella più recente giurisprudenza del CONSIGLIO DI STATO Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2017, n. 4030: ad integrare il requisito dell’attività prevalente (l’80% del fatturato di cui all’art. 16, co 3° del testo unico partecipate), non è computabile la quota di attività svolta dalla società in house a favore di enti pubblici non soci, neppure se le attività svolte a favore di amministrazioni pubbliche non socie siano state imposte con provvedimenti amministrativi autoritativi (la Regione Abruzzo aveva imposto con AIA alla società di smaltire i rifiuti urbani anche di enti non soci, conformemente ai principi di autosufficienza e prossimità nello smaltimento dei rifiuti). Jacopo Bercelli

Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554: Il CONTROLLO ANALOGO e L’ATTIVITA’ PREVALENTE nella più recente giurisprudenza del CONSIGLIO DI STATO Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554: - Nel caso di società in house pluripartecipata, «il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente» Jacopo Bercelli

Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554: L’affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ha natura ordinaria e non eccezionale Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554: «Più di recente, la giurisprudenza ha non solo ribadito la natura ordinaria e non eccezionale dell’affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta» Jacopo Bercelli

L’art. 17 del testo unico partecipate specifica che: Le SOCEITA’ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA: art. 17 testo unico partecipate; art. 5, comma 9, Codice appalti e concessioni. Il codice appalti si limita a prevedere che la scelta del socio privato avviene con procedure ad evidenza pubblica L’art. 17 del testo unico partecipate specifica che: La quota del privato non può essere inferiore al 30%; La gara ha ad oggetto, al contempo, l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista; La durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell’appalto o della concessione Jacopo Bercelli

Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2017, n. 3647 Le SOCEITA’ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA: il socio privato non può impugnare la delibera comunale di scioglimento della società. Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2017, n. 3647 «Non sussiste l’interesse a ricorrere del socio di una società mista, avverso il provvedimento dell’amministrazione comunale, che aveva deliberato di sciogliere la medesima società di cui era socio privato di minoranza». «L’interesse sostanziale del socio privato all’ottenimento o al mantenimento, da parte della società mista, della commessa pubblica, è un interesse riflesso e mediato, che non assurge ad interesse legittimo» Jacopo Bercelli

Società a controllo pubblico I tipi di società a partecipazione pubblica individuati dal Testo Unico. All’interno del Testo Unico le società sono classificate in 4 categorie: Società a controllo pubblico Società a partecipazione pubblica Società in house Società quotate Jacopo Bercelli

(SEGUE) I tipi di società a partecipazione pubblica individuati dal Testo Unico. Per individuare le società a «controllo pubblico», il t.u. rinvia espressamente alla nozione di controllo dell’art. 2359 c.c.; La «partecipazione pubblica» richiede la partecipazione diretta da una amministrazione o da una società a controllo pubblico; Per l’in house, ci deve essere il «controllo analogo», che non è nozione civilistica, ma di diritto amministrativo Le società quotate sono quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati: a queste società non si applicano le disposizioni del testo unico, a meno che l’applicazione non sia espressamente prevista. Jacopo Bercelli

Jacopo Bercelli

La disciplina dettata dal t.u. per le società a controllo pubblico La distinzione di base, che ricorre con costanza nel t.u., è quella tra società a controllo pubblico, alle quali si applicano quasi tutte le norme del t.u., e società meramente partecipate, alle quali si applicano solo alcune norme del t.u. . Alle società a controllo pubblico si applicano, tra le altre le seguenti norme: La regola dell’unicità dell’amministratore, il possesso di particolari requisiti di onorabilità, i limiti ai compensi; La legittimazione di ciascuna p.a. a presentare denuncia di grave irregolarità al tribunale Gli indici di crisi aziendale Jacopo Bercelli

La disciplina dettata dal t.u. per le società a controllo pubblico Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le norme sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa; Tali società «stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di … trasparenza, pubblicità e imparzialità»; Tali società «assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti»; Tali società effettuano una ricognizione del personale, per individuare eventuali eccedenze Jacopo Bercelli

La disciplina dettata dal t. u La disciplina dettata dal t.u. per tutte le società a partecipazione pubblica A tutte le società a partecipazione pubblica, comprese dunque quelle a controllo pubblico, si applicano: «I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali»; Le società a partecipazione pubblica «sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo» Jacopo Bercelli

La responsabilità degli amministratori delle società partecipate (art La responsabilità degli amministratori delle società partecipate (art. 12 t.u.): regole generali «I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali»; la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo nel caso in cui si produca un danno erariale, ossia un danno all’ente pubblico socio, ovviamente nei limiti della quota di partecipazione pubblica il danno erariale è il danno patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti il danno erariale può essere prodotto non solo dagli amministratori della società, ma anche dai componenti degli organi dell’ente socio, i quali, nell’esercizio dei diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. Jacopo Bercelli

La responsabilità degli amministratori delle società partecipate: eccezione per le società in house L’eccezione è che a fronte della sottoposizione degli amministratori alle azioni civili di responsabilità, resa salva «la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house»: questi amministratori sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale perché nel caso della società in house il danno causato al patrimonio della società è considerato danno al patrimonio dell’ente socio, e dunque è fonte immediata di responsabilità erariale. Questo assetto della responsabilità degli amministratori delle società partecipate e delle società in house deriva dalle indicazioni della Cassazione, sez. un.: cass., sez. un. civ., 19 dicembre 2009, n. 26806 Cass., sez. un. civ., 25 novembre 2013, n. 26283. Jacopo Bercelli

La soggezione delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. Art. 13, comma 1°: «Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo». Dunque l’assoggettabilità al fallimento comprende nel suo ambito di applicazione anche le società in house La previsione del testo unico recepisce, anche sotto questo profilo, la posizione espressa dalla Cassazione, sez. I, 27 settembre 2013, n. 22290: «la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali … comporta anche che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con essi entrano in rapporti» Jacopo Bercelli

Il personale dipendente delle società a partecipazione pubblica ed il suo reclutamento. ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica si applicano le norme sui rapporti di lavoro nell’impresa Tuttavia, per il reclutamento, le società a controllo pubblico sono obbligate ad applicare i principi pubblicistici: «Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità …» SANZIONE: i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure sopra indicate, sono nulli; per qualsiasi controversia relativa a tali contratti e anche al reclutamento e alle relative procedure, trova sempre applicazione la giurisdizione del giudice ordinario Jacopo Bercelli