TERZO SETTORE PARTI SOCIALI ART. 1 COMMA 4

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TERZO SETTORE PARTI SOCIALI ART. 1 COMMA 4 CORPI INTERMEDI, ATTORI SOCIALI, SOCIETA’ CIVILE TERZO SETTORE ONLUS (d. lgs. 460/97) COOPERATIVE SOCIALI (legge 381/91) ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO (legge 266/91) ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (legge 49/97) ASSOCIAZIONI PROSOCIALI (legge 383/2000) FONDAZIONI ENTI DI PATRONATO PARTI SOCIALI SINDACATI ORGANIZZAZIONI DATORIALI

COOPERATIVE SOCIALI (legge 381/91) TERZO SETTORE = NO PROFIT finalità solidaristiche, mutualistiche, altruistiche ….. ma non di lucro COOPERATIVE SOCIALI (legge 381/91) di tipo A * svolgono attività sociali, educative, culturali * realizzano servizi alla persona di tipo B * svolgono attività agricole, industriali, di supporto * finalizzate a includere al loro interno soggetti svantaggiati (almeno 30% dipendenti) ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO (legge 266/91) iscritte in appositi albi svolgono attività per la collettività o per segmenti del tessuto sociale gratuità, volontarismo, idealità Nel corso degli anni ’90 la normativa regionale recepisce e adatta alle esigenze locali le leggi in materia di cooperazione e volontariato

Tipologia di produzione Caratteristiche Strumenti Normativa   AUTONOMA il soggetto gestore provvede direttamente alla erogazione delle prestazioni facendo ricorso ad organizzazione e dotazione di personale proprie ESTERNALIZZATA Contracting out il soggetto gestore esternalizza attraverso una selezione pubblica che porta alla individuazione di un produttore incaricato di erogare determinati servizi previsti nel bando di gara Convenzione Appalto di servizi Appalto concorso Procedura negoziale Legge 328/2000 art. 5 Legge 266/1991 art. 7 D.Lgs. 163/2006 DPCM 30 marzo 2001 Accreditamento il soggetto gestore esterna lizza identificando una platea di produttori certificati che competono tra loro su un (quasi)mercato alimentato da titoli di accesso ai servizi rilasciati dall’ente locale Voucher Buoni servizio Legge 328/2000 art. 17 Regolamenti regionali e/o locali

Capo II. Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interenti e servizi sociali (artt. 6-13) Art. 6 funzioni dei comuni Art. 7 funzioni delle province Art. 8 funzioni delle regioni Art. 9 funzioni dello stato Art. 10 IPAB Art. 11 autorizzazione e accreditamento Art. 12 figure professionali sociali Art. 13 carta dei servizi sociali

ART. 6 FUNZIONI DEI COMUNI 1 i comuni hanno la titolarità delle funzioni amministrative inerenti gli interventi sociali svolti a livello locale. la organizzazione di tali attività avviene nel modo più idoneo e sulla base delle possibilità di gestione dei servizi stabilite dalla normativa 2. i comuni programmano, progettano e realizzano la rete locale dei servizi attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali; erogano i servizi e le prestazioni economiche di propria competenza, comprese quelle già di competenza delle province; “autorizzano” e “accreditano” i servizi e le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, esercitando un’azione di vigilanza; partecipano al procedimento regionale di individuazione degli ambiti territoriali per la gestione delle reti locali dei servizi sociali; nell’ambito delle loro attività i comuni promuovono la valorizzazione delle risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione; coordinano i programmi e le attività di integrazione sociale e socio-sanitaria nell’ambito dei piani di zona; garantiscono la partecipazione dei cittadini al controllo sulla qualità ed efficacia dei servizi, con le modalità previste negli statuti comunali 4. il comune ha l’obbligo di assumere l’onere economico per l’assistenza residenziale ai cittadini residenti sul territorio 5

LEGGE 328/2000 I COMUNI SONO IL FULCRO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI I COMUNI - REALIZZANO I SERVIZI (NELLE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE) - PROMUOVONO LE RISORSE DELLE COMUNITÀ LOCALI 3. SONO TITOLARI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI GLI INTERVENTI SOCIALI E CONCORRONO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE. 6

ART. 7 FUNZIONI DELLE PROVINCE COMPARTECIPANO ALLA PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO. CURANO LA RACCOLTA DEI DATI SUI BISOGNI E SULLE RISORSE RESE DISPONIBILI DAI VARI SOGGETTI; CURANO L’ANALISI DEI DATI RELATIVI ALL’OFFERTA ASSISTENZIALE E APPROFONDISCONO LO STUDIO DEI FENOMENI SOCIALI PIÙ RILEVANTI NELL’AMBITO PROVINCIALE; PROMUOVONO DI INTESA CON I COMUNI, INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMENTO; PARTECIPANO ALLA FORMAZIONE DEI PIANI DI ZONA. 7

ART. 8 FUNZIONI DELLE REGIONI ALLE REGIONI SONO ATTRIBUITE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO ED INDIRIZZO DEGLI INTERVENTI SOCIALI E DI VERIFICA DELLA LORO ATTUAZIONE TERRITORIALE. IN PARTICOLARE DISCIPLINANO L’INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO – SANITARIE AD ELEVATA INTEGRAZIONE SANITARIA; DEFINISCONO GLI AMBITI TERRITORIALI, LE MODALITÀ E GLI STRUMENTI DI GESTIONE UNITARIA DEI SISTEMI LOCALI; DEFINISCONO I REQUISITI GENERALI CHE CONSENTONO POI LA REGOLAMENTAZIONE LOCALE DELLE DIVERSE QUESTIONI: - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UETTNI - REQUISITI PER AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO - REQUISITI PER CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI 8

ART. 9 FUNZIONI DELLO STATO ESERCITA LE SEGUENTI FUNZIONI: - FISSA I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA SOCIALE ATTRAVERSO IL PIANO NAZIONALE SOCIALE; - INDIVIDUA I LIVELLI ESSENZIALI ED UNIFORMI DELLE PRESTAZIONI; - DETERMINA I REQUISITI DEI PROFILI PROFESSIONALI DELLE PROFESSIONI SOCIALI - RIPARTISCE ALLE REGIONI LE RISORSE DEL FONDO SOCIALE NAZIONALE; - DETERMINA I CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE DA ATTUARE A LIVELLO LOCALE; 9

ART. 11 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO Tutte le strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale di carattere pubblico o privato che fanno parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono sottoposte a AUTORIZZAZIONE IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI CHE SONO CONFORMI AI REQUISITI MINIMI DI LEGGE (NAZIONALE E REGIONALE) E’ ATTRIBUITO AI COMUNI (I SERVIZI E LE STRUTTURE ESISTENTI CHE NON RISPONDONO AI REQUISITI MINIMI, HANNO UN TEMPO MASSIMO DI 5 ANNI PER METTERSI IN REGOLA) I servizi sociali devono progressivamente tendere ad una qualità omogenea delle prestazioni secondo standard definiti in sede regionale e locale. La certificazione di questo standard corrisponde all’ACCREDITAMENTO che è una procedura che consente tra l’altro di erogare servizi per conto degli attori istituzionali. I COMUNI PROVVEDONO ALL’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE E AL PAGAMENTO DELLE TARIFFE PREVISTE PER LE PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO. 10

LEGGE 328/2000 ART. 13 CARTA DEI SERVIZI SOCIALI (RICHIEDE L’ADOZIONE DI UNO SCHEMA DI RIFERIMENTO) STABILISCE CHE OGNI SOGGETTO EROGATORE DEI SERVIZI È TENUTO AD ADOTTARE UNA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI CHE DOVRÀ CONTENERE: I CRITERI PER L’ACCESSO AI SERVIZI; LE MODALITÀ DEL LORO FUNZIONAMENTO; LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DA PARTE DEGLI UTENTI, LA CARTA, CON LA POSSIBILITÀ DI ATTIVARE RICORSI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI PREPOSTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI L’ADOZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI È REQUISITO NECESSARIO PER L’ACCREDITAMENTO 11

Capo III. Disposizione per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale (artt. 14-17) Art. 14 progetti individuali per le persone disabili Art. 15 sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti Art. 16 valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari Art. 17 titoli per l’acquisto di servizi sociali

ART. 14 PROGETTI INDIVIDUALI PER LE PERSONE DISABILI I COMUNI, D’INTESA CON LE ASL, PREDISPONGONO PROGETTI INDIVIDUALI PER LE PERSONE DISABILI CHE NE FANNO RICHIESTA, BASATI SU: LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICO – FUNZIONALE; LA INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE; LA INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA NECESSARI; LE EVENTUALI MISURE ECONOMICHE NECESSARIE; L’EVENTUALE SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE; 13

ART. 15 SOSTEGNO DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI ATTRIBUISCE AL MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE LA DEFINIZIONE ANNUA DELLA QUOTA DEL FONDO SOCIALE DA DESTINARE AI SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (FONDO NON AUTOSUFFICIENZA) E LA SUA RIPARTIZIONE ALLE REGIONI IN BASE A CRITERI PONDERATI (POPOLAZIONE, CLASSI DI ETÀ, INCIDENZA DEGLI ANZIANI). STABILISCE CHEUNA PARTE DEI FONDI ASSEGNATI SONO DESTINATI A PROGETTI INTEGRATI TRA ASSISTENZA E SANITÀ, COORDINATI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, TESI A SOSTENERE L’AUTONOMIA E LA PERMANENZA IN FAMIGLIA DEGLI ANZIANI. CHIARISCE CHE IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE TALE QUOTA È FINALIZZATA AL POTENZIAMENTO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA. 14

ART. 16 VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI AFFIDA AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI LO SCOPO DI SOSTENERE E VALORIZZARE IL RUOLO DELLE FAMIGLIE ATTRAVERSO: LA CURA E LA FORMAZIONE DELLA PERSONA; LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA COESIONE SOCIALE; LA PROMOZIONE DI FORME DI COOPERAZIONE, DI MUTUO AIUTO E DI ASSOCIAZIONISMO; LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE E LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEI SERVIZI; DEFINISCE LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI INTERVENTO: ASSEGNI DI CURA A SOSTEGNO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ RESPONSABILI; POLITICHE DI CONCILIAZIONE TRA TEMPO LIBERO E TEMPO DI LAVORO; SERVIZI DI SOSTEGNO DOMICILIARE (DI CARATTERE ECONOMICO, DI SOLLIEVO, FORMATIVI, ETC..) ALLE FAMIGLIE CHE ASSUMONO L’ACCOGLIENZA E LA CURA DI DISABILITÀ E PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE (MINORI IN AFFIDAMENTO, ANZIANI); PRESTITI D’ONORE IN ALTERNATIVA A CONTRIBUTI ASSISTENZIALI IN DENARO; AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE, RIDUZIONI ICI SULLA PRIMA CASA. 15

ART. 17 TITOLI PER L’ACQUISTO DI SERVIZI SOCIALI ATTRIBUISCE AI COMUNI LA FACOLTÀ DI CONCEDERE, SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, “BUONI” PER L’ACQUISTO DI SERVIZI SOCIALI O IN SOSTITUZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI LE MODALITÀ ED I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI “BUONI” SONO DEFINITE DALLE REGIONI. 16

Capo IV. Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali (artt. 18-21) Art. 18 piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali Art. 19 piano di zona Art. 20 fondo nazionale per le politiche sociali Art. 21 sistema informativo dei servizi sociali

Il governo ha il compito di predisporre ogni 3 anni il Piano nazionale Art. 18 Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali Il governo ha il compito di predisporre ogni 3 anni il Piano nazionale Il Piano è elaborato previa consultazione, fra gli altri, delle organizzazioni sindacali nazionali e delle associazioni di tutela degli utenti e indica: le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali le priorità di intervento (progetti obiettivo ed azioni programmate i finanziamenti da assegnare sulla base di precisi parametri le modalità di attuazione del sistema integrato sociale e socio-sanitario …….. Piano Nazionale dei Servizi Sociali 2001-2003 18

Il Piano di zona (PdZ) definisce Art. 19 Il piano di zona i comuni associati (ambiti territoriali), di intesa con le ASL, provvedono a elaborare il piano di zona per gli interventi sociali e socio-sanitari, mediante un accordo di programma. Il Piano di zona (PdZ) definisce obiettivi strategici, modalità di intervento, strumenti e mezzi; modalità organizzative dei servizi, risorse finanziarie, strutture, personale, requisiti di qualità; modalità di rilevazione dei dati sui bisogni sociali modalità del coordinamento con altre amministrazioni dello stato (amministrazione penitenziaria, giudiziaria) modalità per la collaborazione con i soggetti della solidarietà sociale, volontariato le forme della concertazione con le ASL e le strutture pubbliche e private La redazione del Piano di zona è effettuata da una apposta struttura tecnica denominata UFFICIO DI PIANO 19

Capo V. Interventi, servizi e emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali (artt. 22-26) Art. 22 Definizione del sistema integrato di interventi e dei servizi sociali Art. 23 Reddito minimo di inserimento Art. 24 Delega al governo per il riordino degli emolumenti ….. Art. 25 Accertamento delle condizioni economiche del richiedente Art. 26 …………………………… Capo VI. Disposizioni finali (artt. 27-30)

Art. 22 Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Comma 1 Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. Comma 2 Gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi nei limiti delle risorse del FNPS, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: Misure di contrasto alla povertà, sostegno al reddito, servizi di accompagnamento; Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio delle persone gravemente non autosufficienti; Interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio; Misure di sostegno alle famiglie per favorire il rapporto fra tempo di lavoro e cura familiare; Misure di sostegno alle donne in difficoltà; Interventi per l’integrazione delle persone disabili (centri socio-riabilitativi, comunità alloggio, servizi di comunità ed accoglienza, prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie) Interventi per favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane e disabili, o, se ciò non è possibile, garantire l’inserimento presso famiglie, strutture di accoglienza, strutture residenziali e semiresidenziali; Prestazioni integrate di tipo socio-educativo per le situazioni di disagio sociale (droga, alcool, farmaci, ecc); Informazione e consulenza alle persone ed alle famiglie, sui servizi e le attività disponibili. 21

Assistenza domiciliare Art. 22 comma 4 Le attività elencate al comma 2 che devono necessariamente essere assicurate in tutto il territorio nazionale elencate (livelli essenziali delle prestazioni) trovano poi concreta declinazione nelle leggi regionali attraverso l’erogazione delle seguenti prestazioni: Servizio sociale di consulenza e informazione alla persona ed al nucleo familiare Servizio di pronto intervento sociale per le emergenze personali e familiari Assistenza domiciliare Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale Centri di accoglienza o diurni a carattere comunitario. Ricapitolando L’art. 22 della legge 328/2000 stabilisce la necessità di individuare dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) che devono essere garantiti a tutti i cittadini che accedono al sistema integrato di interventi e servizi sociali. La puntuale definizione di questi LEP (standard misurabili) però non è ancora stata realizzata, anche se vi sono alcuni tentativi. Sulla base dei LEP e attraverso le tipologie di prestazione elencate al comma 4 le regioni e i territori costruiscono quindi l’offerta di servizi nella realtà locale. 22

Burgalassi, Melchiorre pp.64-65 Alcuni esempi di «target verso cui tendere», una sorta di precursori dei LEP

Poco dopo la approvazione della legge 328/2000 il quadro normativo statale viene però sensibilmente modificato e i contenuti della 328 sono “depotenziati” Pochi mesi dopo la 328/2000 entra infatti in vigore la Legge Costituzionale 3/2001 con cui viene modificato il titolo V della Costituzione. Obiettivo della riforma costituzionale è ricondurre agli enti territoriali un maggiore potere (principio della sussidiarietà verticale) attribuendo alle regioni la potestà legislativa su alcune materie per le quali è in passato era già stata riconosciuta una larga competenza di natura amministrativa. In questo modo le regioni diventano titolari di una potestà legislativa di tipo “primario”, ossia non limitata dai principi fondamentali della legislazione statale ma soltanto dal rispetto della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. 25

Sulla base degli artt. 117 e 118 della Costituzione modificata nel 2001, in molteplici materie tra cui i servizi sanitari e i servizi sociali alle regioni viene quindi attribuita una competenza legislativa piena ed esclusiva. Questo significa che le regioni stabiliscono i principi e le regole per la organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali senza la necessità di sottostare a indicazioni date da leggi nazionali (come la 328/2000). Allo Stato rimane invece la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni a cui le regioni e i territori si devono adeguare. Nel campo dei servizi sanitari questi livelli essenziali sono stati definiti e si chiamano LEA (Livelli Essenziali di Assistenza); nei servizi sociali manca ancora una precisa identificazione normativa dei LEP. Esiste invece un lavoro di accordo fatto tra le regioni per concordare alcuni livelli essenziali e per convergere su definizioni comuni delle tipologie di servizi e prestazioni che possono essere realizzate nel sistema integrato di interventi e servizi sociali (tabelle presenti in Burgalassi-Melchiorre). Naturalmente questo lavoro non ha un rilievo normativo, non valgono come vincolo per le regioni. 26

Le conseguenze della riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Cost. 3/2001) sui servizi sociali A seguito della Legge Costituzionale 3/2001 la legge 328/2000 perde la sua cogenza normativa, cioè non è più necessario attenersi alle sue disposizioni. La regolazione legislativa dei servizi sociali è totalmente attribuita ai territori, che vi provvedono in modo autonomo e senza alcun vincolo dato dalla legge 328 ad eccezione dell’obbligo di attenersi alle indicazioni relative ai Livelli Essenziali delle Prestazioni. I contenuti della legge 328/2000, quindi, non necessariamente devono essere ripresi e applicati da parte delle regioni. Molte di esse, tuttavia, dopo il 2001 hanno comunque continuato a legiferare in materia di servizi sociali sulla falsariga di quanto prevedeva la legge 328/2000, che è così diventata il modello di riferimento per lo sviluppo del sistema integrato di servizi e interventi sociali malgrado in sostanza non sia più vigente.

IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI Ambiti nei quali interviene Minori e famiglia (diritti dei minori e responsabilità familiari) Handicap (disabilità) Anziani (non autosufficienza) Stato di bisogno (povertà, senza fissa dimora, disagio abitativo) Salute mentale Dipendenze Immigrati Soggetti pubblici che vi sono principalmente impegnati Enti Locali (Comuni singoli e associati) Aziende Sanitarie Locali Articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia

Ente pubblico competente Uffici/Servizi Tipologia di utenti Ministero della Giustizia Ufficio Servizio Sociale Minori (USSM) Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE) Minori in stato di disagio (non adeguatamente accuditi, abbando-nati, maltrattati, ecc.) Minori devianti (protagonisti o coinvolti in attività criminose) Detenuti a cui è permesso di svolgere attività all’esterno Servizio Sanitario Regionale (attività svolte a livello di Distretto, attraver-so le strutture ope-rative delle ASL) Consultorio Familiare Servizio Tossicodipendenze (SERT) Dipartimento di Salute Mentale (DSM) Integrazione socio-sanitaria La ripartizione delle prestazioni sociosanitarie che sono a carico delle ASL da quelle che sono a carico dei comuni è stabilita dal DPCM 14.02.2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie Minori con problematiche personali o familiari, famiglie Soggetti con dipendenza da alcool, droghe, ludopatia, ecc Soggetti con diagnosi di disagio psichiatrico Anziani non autosufficienti (che necessitano di ADI Assistenza Domiciliare Integrata) Disabili (per la parte sanitaria) Comuni Ufficio Servizi Sociali Minori, anziani, immigrati, persone e famiglie in stato di bisogno, donne in difficoltà o vittime di violenza, ecc ecc ecc

come si articola la rete delle prestazioni nel sistema integrato di interventi e servizi sociali SERVIZI PER L’ACCESSO ALLA RETE E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DEI SERVIZI Accesso Presa in carico Pronto intervento SERVIZI PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEGLI UTENTI AL DOMICILIO Assistenza domiciliare Servizi di prossimità SERVIZI TERRITORIALI DI CARATTERE COMUNITARIO Centri Diurni Servizi per l’infanzia e l’adolescenza SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE CONDIZIONI FRAGILI Residenza sanitarie Comunità MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO AL REDDITO - Interventi per facilitare inclusione e autonomia

Macrocategorie delle attività di competenza dei Comuni Manuale pp.250 e ss Macrocategorie delle attività di competenza dei Comuni INTERVENTI E SERVIZI la categoria comprende le attività relative alla predisposizione di interventi e servizi sociali realizzati sul territorio o al domicilio, con l’impiego di personale che opera nel sociale TRASFERIMENTI IN DENARO Rientrano nella categoria sia i contributi economici erogati direttamente agli utenti sia i contributi erogati al altri soggetti perché forniscano servizi con riduzione sul costo della compartecipazione da parte degli utenti (ticket, rette, tariffe). E’ compresa anche la integrazione o il pagamento per intero delle rette per prestazioni residenziali o semiresidenziali STRUTTURE Centri che erogano prestazioni di tipo residenziali o semiresidenziale a carattere diurno o altre strutture per l’accoglienza breve o di lungo periodo

prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo alla partecipazione alla vita sociale e all’espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle Aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione che condizionano lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria (D.lgs. n. 502/1992, e succ. modifiche e integrazioni): tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità sanitaria” tra le quali quelle in area anziani, in caso di “inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno sociosanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

Esempi di altre prestazioni di servizio sociale codificate nella normativa specificamente destinate agli anziani Casa di riposo è una struttura a carattere residenziale che ospita anche anziani parzialmente o totalmente autosufficienti, che non sono tuttavia in grado di vivere soli o in famiglia. In questo tipo di struttura è preminente l'aspetto assistenziale, di tutela. Centro diurno per anziani è una struttura a carattere semi residenziale che offre un servizio di assistenza tutelare e sanitaria durante il giorno agli anziani autosufficienti e non autosufficienti, che non sono in grado di svolgere le normali attività quotidiane. In questo tipo di servizio l'anziano viene aiutato a svolgere le normali attività per le quali non è autosufficiente, tra cui il pranzo e le terapie. Comunità alloggio è una struttura residenziale realizzata all'interno di un appartamento, quindi di dimensioni molto ridotte, che offre la possibilità ad un piccolo numero di anziani parzialmente o totalmente autosufficienti, di vivere insieme, tutelandosi reciprocamente e usufruendo del servizio di assistenza domiciliare. Residenze sanitarie assistenziali sono strutture che offrono assistenza diurna e notturna a persone non autosufficienti, affette da patologie cronico-degenerative che hanno bisogno di terapie e assistenza riabilitativa che non possono essere effettuate in casa. Residenza protetta è struttura residenziale suddivisa in mini alloggi, in grado di ospitare anziani soli o in coppia, parzialmente o totalmente autosufficienti, che necessitano di un'assistenza di tipo tutelare e si trovano ad abitare in alloggi inadatti alle loro condizioni.

Alcuni esempi di prestazioni di servizio sociale codificate nella normativa e destinate ai diversi target di utenti (minori, anziani, disabili) Segretariato Sociale è un servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini, fornisce notizie sulle risorse locali e sulle prassi per accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi sociali Servizio Sociale Professionale è il complesso insieme di interventi attivati in favore di persone singole, famiglie, gruppi e comunità, per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali. Comprende, tra l'altro, le funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione e monitoraggio, funzione sociale per la Valutazione Multidimensionale, inserimenti in strutture residenziali e centri diurni Assistenza domiciliare sociale (SAD) è un servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è un insieme di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate “a domicilio” a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita

Le principali norme della Regione Lazio in materia di servizi sociali La legge che oggi regola la programmazione, la organizzazione e la realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali nei territori della Regione Lazio è la Legge Regionale 9 Settembre 1996, n. 38 Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio. La norma è del 1996 ma nel corso del tempo è stata più volte modificata per adeguarla alle innovazioni legislative (come la legge 328/2000) e alle esigenze del quadro sociale. Ci sono stati anche diversi tentativi di approvare una nuova legge regionale che recepisse in modo più organico le indicazioni della legge 328/2000 ma le proposte di legge in tal senso non sono poi mai state approvate. Attualmente esiste la proposta di legge regionale 88/2013 in discussione presso il Consiglio Regionale. Nelle slides che seguono viene riportata una lista delle norme approvate nel Lazio a partire dal 1985 e relative al campo dei servizi sociali