FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014 Avv. Anna Brambilla - ASGI

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FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014 Avv. Anna Brambilla - ASGI L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014 Avv. Anna Brambilla - ASGI

LA RESIDENZA COME DIRITTO La residenza nel nostro ordinamento costituisce un diritto del cittadino. Il diritto di residenza si esercita mediante l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un determinato Comune, la cui tenuta è affidata al Sindaco, nella sua veste di Ufficiale di Governo. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante si effettuano alle medesime condizioni degli italiani (art. 6, co. 7, D. Lgs. 286/98). L’iscrizione anagrafica è il presupposto per l’esercizio di importanti diritti sociali fondamentali ai fini dell’integrazione sociale degli stranieri.

Convenzione di Ginevra Art. 26 “Ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza”. Art. 27 Fa obbligo agli Stati contraenti di rilasciare i documenti d’identità “a tutti i rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido”.

LA RESIDENZA COME PRESUPPOSTO PER L’ESERCIZIO DI ALTRI DIRITTI L’iscrizione anagrafica è il presupposto per l’esercizio di importanti diritti sociali fondamentali ai fini dell’integrazione sociale degli stranieri (es. accesso all’assistenza sociale e a diritti sociali). L’iscrizione anagrafica è anche il presupposto per il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche, così come per il rilascio della patente di guida italiana o la conversione della patente estera. La mancanza di iscrizione anagrafica non preclude tuttavia l’esercizio dei diritti fondamentali, garantiti a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno, tra i quali: il diritto allo studio del minore Il diritto alla salute L'assenza di iscrizione anagrafica non può rilevare ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo o protezione internazionale, posto che il permesso di soggiorno è rilasciato dal Questore del luogo di dimora.

LA DIMORA ABITUALE Il Codice Civile definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 co. 2 C.C.) distinguendola dal domicilio, definito, invece, come il luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 co. 1 C.C.). Per dimora abituale si intende la presenza stabile della persona su un determinato territorio. Posto che l’elemento soggettivo è soddisfatto nel momento stesso in cui la persona richiede l’iscrizione anagrafica (perché manifesta di voler dimorare abitualmente nel comune), all’Ufficiale d’anagrafe non resta che sottoporre ad accertamenti l’elemento oggettivo della stabile presenza, con la specifica che per gli stranieri, in aggiunta, è richiesta la regolarità del soggiorno sul territorio italiano.

Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l’iscrizione anagrafica, quali indagini preventive sulle condizioni personali o particolare produzione documentale non richiesta dalla legge (Circ. Min. Interno n. 8 del 1995 e n. 2 del 1997). Non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes (circ. Min. Interno n. 8 del 1995).

LA DIMORA ABITUALE NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA La permanenza superiore a 3 mesi in un centro d’accoglienza costituisce dimora abituale e pertanto legittima la richiesta di iscrizione anagrafica (art. 6 c. 7 D. Lgs 286/98) In ogni caso anche prima del decorrere dei tre mesi è possibile procedere all’iscrizione anagrafica. In particolare con l’ingresso in una struttura di accoglienza SPRAR, si realizzano i presupposti di legge dell’abitualità della dimora anche prima che siano trascorsi i tre mesi richiesti dall’art. 6, comma 7 D. Lgs. 286/98

LA DIMORA ABITUALE NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA Alcuni centri sono organizzati in forma collettiva. In questi casi si ritengono applicabili le disposizioni relative alle convivenze anagrafiche (artt. 5 e seg. Regolamento anagrafico d.p.r. 223/89). A capo della convivenza è posto un responsabile - normalmente chi dirige la struttura - che ha il compito di curare le dichiarazioni anagrafiche degli ospiti (iscrizione anagrafica e avvio della pratica di cancellazione dopo l’uscita dal centro). Non è escluso che possa provvedere all’iscrizione anagrafica anche lo stesso ospite ma il responsabile della struttura potrebbe comunque essere interpellato per accertare l’abitualità della dimora. In altri casi può essere sufficiente il provvedimento di accoglienza nella struttura SPRAR (es. per SPRAR non organizzati in forma collettiva). In ogni caso il responsabile della struttura non ha un potere discrezionale in merito all’iscrizione anagrafica e qualora ne ricorrano i presupposti di legge non può impedirla

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E DOCUMENTI RICHIESTI Richiedente in possesso della ricevuta di rinnovo/richiesta del permesso di soggiorno per richiesta asilo Nel caso in cui il richiedente asilo (o il titolare di protezione internazionale/umanitaria) disponga solo della ricevuta rilasciata in seguito alla richiesta di rinnovo del titolo, l’iscrizione anagrafica è ammessa, a condizione, però, che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima o entro 60 giorni dalla scadenza del permesso (Circ. Min. Interno n. 42 del 2006). Più problematica è l’iscrizione anagrafica del richiedente asilo in possesso della sola ricevuta di richiesta del primo permesso di soggiorno per richiesta asilo. Pur non esistendo circolari specifiche a riguardo, si ritiene che debba essere comunque consentita l’iscrizione anagrafica al fine di assicurare al richiedente tutti i diritti previsti dalla normativa vigente (es. iscrizione al SSN).

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E DOCUMENTI RICHIESTI Richiedente o titolare di protezione privo di passaporto o titolo equipollente L'iscrizione anagrafica non può essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equipollente, in quanto l’identificazione della persona richiedente la protezione avviene sulla base dei dati riportati sul titolo di soggiorno che riveste, ai sensi dell’art. 1 lett. C del D.P.R. 445/2000, natura di documento di riconoscimento in quanto munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, consentendo, pertanto, l’identificazione personale del titolare (Quesito al Ministero dell’Interno del 04.07.2006).

L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI SENZA FISSA DIMORA In mancanza della dimora abituale la persona si considera residente in un luogo, se fornisce elementi idonei a dimostrare il domicilio nel territorio comunale. Anche in questo caso rileva la presenza effettiva nel territorio comunale (il domicilio deve infatti essere accertabile) ma non è necessaria l’indicazione di un preciso indirizzo in cui rintracciare la persona; l’ufficiale di anagrafe non deve procedere agli accertamenti relativi all’abitualità del domicilio perché esso è sostanzialmente oggetto di una libera elezione da parte della persona senza fissa dimora (Ministero dell’Interno – Direzione generale dell’ Amministrazione civile, circ. n. 1/1997). L’iscrizione anagrafica può effettuarsi prendendo in considerazioni fatti ed elementi dai quali può desumersi che l’interessato ha stabilito nel territorio del Comune la sede principale dei suoi affari ed interessi. Prassi: indirizzo fittizio presso associazioni o modulistica utile all’iscrizione anagrafica Individuazione di via territorialmente non esistente

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E OCCUPAZIONI ABUSIVE Art. 5 L. 80/2014 “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge” Circolare del Ministero dell’interno n. 14 del 6.8.2014 Evidenzia come il fine del legislatore sia stato quello di consentire “il ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti”. Valorizza le autocertificazioni per l’iscrizione anagrafica e negli allegati alla circolare lascia spazio a detta modalità, in alternativa alla presentazione dei documenti quali il contratto di locazione o di comodato registrati presso l’Agenzia delle entrate o il titolo di proprietà, corredato dei dati catastali.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E OCCUPAZIONI ABUSIVE In attesa di una pronuncia sulla costituzionalità della norma Interpretazione rigorosa del concetto di “occupazione abusiva senza titolo”, richiamato dal summenzionato art. 5. Si ritiene che occupino abusivamente un immobile tutti coloro che vi abitano senza titolo di proprietà o di possesso (locazione, comodato, usufrutto) contro la volontà del proprietario. Dal punto di vista strettamente giuridico, si ritiene che debbaessere esclusa la qualificazione abusiva allorché il titolare del diritto reale sia a conoscenza dell’occupazione fino a quando non decida di esercitare pienamente il suo diritto ovvero allorché il titolo giuridico sia controverso tra le parti e sia in corso un giudizio ovvero allorché la pubblica amministrazione non abbia adottato provvedimenti esecutivi nei casi previsti dalla legge.