La protezione dei dati personali e la Videosorveglianza

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Transcript della presentazione:

La protezione dei dati personali e la Videosorveglianza Chiara Terranova 17/09/2018

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è oggi in crescita costante L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è oggi in crescita costante. Le telecamere sono oramai divenute un dispositivo standard presente in ogni sistema di sicurezza volto a monitorare e proteggere luoghi pubblici e privati.  Rilevazioni invadenti ed oppressive riguardanti presenze, tracce di passaggi e spostamenti, facilitate dalla crescente interazione dei sistemi via Internet ed intranet possono comprimere il diritto di circolare senza subire ingerenze incompatibili con una libera società democratica. Tale fenomeno, se non disciplinato, renderebbe possibili intrusioni nella sfera personale della riservatezza. 17/09/2018

Questi sistemi raccolgono, utilizzano e conservano (trattano) dati personali: la voce e l’immagine sono da considerarsi, in base alla normativa europea e italiana, informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile.   L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali è intervenuta per individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza dei cittadini e il loro diritto alla riservatezza e alla libertà personale. 17/09/2018

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - art.li 7 e 8 FONTI: Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali - art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - art.li 7 e 8 Costituzione della Repubblica Italiana – art.li 2,16 Direttiva 95/46/CE Legge n.675/1996 D.lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 17/09/2018

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali Art. 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. 17/09/2018

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea Art.7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente. 17/09/2018

Costituzione della Repubblica italiana Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. 17/09/2018

Provvedimenti Generali del Garante (art.154, comma 1, lett.c) Videosorveglianza - Decalogo delle regole per non violare la privacy - 29 novembre 2000; Provvedimento generale sulla videosorveglianza - 29 aprile 2004. 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza aggiorna e integra il precedente provvedimento col quale, in attesa di una specifica normativa disciplinante i sistemi di videosorveglianza, il Garante aveva indicato gli adempimenti, le garanzie e le tutele necessarie in base ai principi della legge sulla protezione dei dati personali. conforma i trattamenti di dati personali mediante videosorveglianza al Codice in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 1° gennaio 2004 e ad altre disposizioni vigenti che hanno rafforzato le garanzie per i cittadini. richiama i principi e illustra le prescrizioni generali relative a tutti i sistemi di videosorveglianza; individua prescrizioni riguardanti specifici trattamenti di dati. l’Autorità si riserva per casi particolari di intervenire di volta in volta con atti ad hoc. 17/09/2018

Principio di necessità Principio di proporzionalità Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Principio di liceità Principio di necessità Principio di proporzionalità Principio di finalità 17/09/2018

Principio di liceità Il provvedimento generale sulla videosorveglianza l'installazione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza deve avvenire nel pieno rispetto: della disciplina in materia di protezione di dati personali di quanto prescritto da altre disposizioni di legge per l’installazione di apparecchi audiovisivi Prescrizioni e divieto del garante – 8 marzo 2007 – videosorveglianza negli spogliatoi di una piscina 17/09/2018

Interferenze illecite nella vita privata art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 (abitazione e luogo di privata dimora), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 17/09/2018

“L’art. 615 bis c.p. tutela la riservatezza o privacy nei luoghi di privata dimora nei quali la stessa principalmente, ed in misura di gran lunga prevalente, si dispiega. Ne deriva, pertanto, che titolare dell’interesse protetto dalla norma non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’illecita intrusione ma anche chiunque che faccia parte, nel luogo violato, di un nucleo privato con diritto alla riservatezza.” (Nel caso di specie è stata considerata legittimamente proposta la querela da parte di un marito contro i vicini di casa che hanno fotografato sua moglie affaccendata a riassettare la casa) Cassazione penale,sezioneV,sentenza 16 aprile 2003, n. 18058 Anche scattare una foto con il cellulare (mms) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo“ius escludendi” sul luogo di lavoro può integrare il reato di cui all’articolo 615 bis c.p. 17/09/2018

organi pubblici (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18 -22) I presupposti di liceità che il Codice previsti espressamente si differenziano secondo se il trattamento dei dati è effettuato da: organi pubblici (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18 -22) soggetti privati ed enti pubblici economici (adempimento ad un obbligo di legge, c.d. "bilanciamento di interessi“, artt.23 - 27). 17/09/2018

Principio di necessità Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Principio di necessità va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze (art.3 ) : Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati. 17/09/2018

Principio di proporzionalità Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Principio di proporzionalità Va commisurata la necessità del sistema al grado di rischio esistente in concreto (art.11, comma 1, lett.d). Va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. 17/09/2018

In ossequio al principio di proporzionalità: Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell’impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Le telecamere non possono venire installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio". Non è lecita, di regola, un’attività di sorveglianza per fini meramente promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Non è ammissibile l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, perché può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto 17/09/2018

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire: se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti; se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione, l’angolo visuale, l’uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature; quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi; la durata dell’eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea). 17/09/2018

In applicazione del predetto principio va delimitata rigorosamente: la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità; l’eventuale duplicazione delle immagini registrate; la creazione di una banca di dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (es. per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico). 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Principio di finalità Gli scopi perseguiti attraverso gli impianti di videosorveglianza devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11,comma 1, lett.b).  Quindi possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l’eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell’informativa. 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Il titolare può perseguire solo finalità di sua pertinenza. Quindi: Mai finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. Può essere ammesso il ricorso alla videosorveglianza come misura complementare: volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti dove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi; allo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. 17/09/2018

Soggetti preposti e misure di sicurezza Documentazione delle scelte Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Prescrizioni specifiche: Verifica Preliminare Adempimenti Diritti degli interessati Autorizzazioni, altri esami preventivi, notificazione Soggetti preposti e misure di sicurezza 2. 3. 2. Durata eventuale conservazione 4. Informativa 1. Documentazione delle scelte 5. 6. 17/09/2018

Adempimenti per la videosorveglianza 1.Informativa Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attività pubblicitarie (attraverso web cam). L’informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art.13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. 17/09/2018

il Garante ha individuato un modello semplificato di informativa "minima", allegato in fac-simile al provvedimento, che può essere utilizzato in particolare in aree esterne. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. 17/09/2018

Il supporto con l’informativa: deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate. Divieto del Garante – 2 ottobre 2008 – Videosorveglianza: limiti e garanzie per il trattamento dei dati 17/09/2018

2. Prescrizioni specifiche Adempimenti per la videosorveglianza 2. Prescrizioni specifiche Il trattamento di dati tramite videosorveglianza non deve essere sottoposto all’esame preventivo del Garante e/o preventivamente autorizzato tranne quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati (art.17) in relazione a: la natura dei dati le modalità del trattamento gli effetti che può determinare. In tal caso devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante in esito di una verifica preliminare attivata d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare 17/09/2018

Adempimenti per la videosorveglianza verifica preliminare Quando sia prevista una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (es biometrici) oppure con codici identificativi di carte elettroniche che rendono identificabile la voce. In caso di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini e in caso di videosorveglianza dinamico – preventiva che non si limiti a riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche (es. riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, o comportamenti. 17/09/2018

Adempimenti per la videosorveglianza Autorizzazioni I predetti trattamenti devono essere autorizzati preventivamente dal Garante, anche attraverso autorizzazioni generali, quando riguardano dati sensibili o giudiziari, ad esempio in caso di riprese di persone malate o di detenuti. Notificazione I trattamenti tramite videosorveglianza devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente previsti (art37). Prescrizione e Divieto del Garante – 4 giugno 2009 – Videosorveglianza e biometria per esigenze di sicurezza: impiego non conforme 17/09/2018

3.Soggetti preposti e misure di sicurezza Adempimenti per la videosorveglianza 3.Soggetti preposti e misure di sicurezza Responsabili e incaricati Si devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni (art. 30). Deve trattarsi di un numero molto ristretto di soggetti, in particolare quando ci si avvale di una collaborazione esterna. 17/09/2018

Adempimenti per la videosorveglianza La designazione di eventuali responsabili ed incaricati "esterni" può essere effettuata solo se l’organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento. Divieto del Garante – 2 ottobre 2008 – Videosorveglianza: limiti e garanzie per il trattamento dei dati 17/09/2018

Adempimenti per la videosorveglianza Misure di sicurezza I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art.31). La mancata adozione di alcune misure, c.d. "misure minime”, di sicurezza è sanzionata penalmente (art.169 ). 17/09/2018

Tra le misure di sicurezza che devono essere adottate: Il titolare del trattamento che si avvale di un soggetto esterno deve ricevere dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia. Tra le misure di sicurezza che devono essere adottate: locali con accesso protetto da badge armadi chiusi a chiave per la custodia dei supporti sistemi di controllo accessi (user-id, password) per visionare le registrazioni diversi profili di autorizzazione per accedere alla visione delle immagini registrate (ad esempio: per manutentore, per responsabile del trattamento, per forze di polizia) 17/09/2018

4. Durata dell’eventuale conservazione Adempimenti per la videosorveglianza 4. Durata dell’eventuale conservazione In applicazione del principio di proporzionalità, anche l’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità ed è consentita per il solo tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 17/09/2018

Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, mai superiore ad una settimana. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve considerarsi assolutamente eccezionale. Prescrizioni del Garante – 12 marzo 2009 – siti di interesse culturale maggiormente esposti alla minaccia terroristica. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.   17/09/2018

5. Documentazione delle scelte Adempimenti per la videosorveglianza 5. Documentazione delle scelte Il Titolare ed il Responsabile sono chiamati a documentare in un atto autonomo le ragioni delle scelte relative all'adozione degli impianti di videosorveglianza, al fine dell’esibizione in occasione di visite ispettive, o dell’esercizio dei diritti dell’interessato o in caso di contenzioso. Il documento deve contenere: Scopo del trattamento; Elenco su tipologia e numero di telecamere utilizzate; Luogo di posizionamento; Nel caso di conservazione, durata della stessa; Nomina degli incaricati al trattamento; Modalità del trattamento.   17/09/2018

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO Regolamento per la disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali emanato con D.R. 2726 del 28/04/2009 Art.12 Videosorveglianza 17/09/2018

5. Diritti degli interessati Adempimenti per la videosorveglianza 5. Diritti degli interessati gli interessati identificabili possono richiedere, ai sensi dell’art.7 del Codice, l'accesso ai dati che li riguardano al fine: di verificare le finalità del trattamento; le modalità e la logica del trattamento: di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito (es. qualora non sono adottate misure di sicurezza idonee o il sistema è utilizzato da soggetti non autorizzati) La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice (art.10 comma 5).   17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Vengono individuate prescrizioni per la videosorveglianza in relazione a settori specifici: Rapporto di lavoro Ospedali e luoghi di Cura Istituti scolastici Luoghi di culto e sepoltura 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Rapporto di lavoro Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa (art. 4 legge n. 300/1970) Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro. 17/09/2018

Videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge n.330/1970) E’ vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. 17/09/2018

Videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori L'art. 4, la cui violazione è punibile salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno, ha lo scopo di contemperare due interessi contrapposti: Interesse del datore di lavoro all'esercizio del proprio potere di controllo gerarchico e organizzativo sulle attività dei lavoratori; alla tutela del patrimonio aziendale; al buon funzionamento dell'impresa. Interesse del lavoratore a garantire la propria sfera di autonomia personale anche sul luogo di lavoro. 17/09/2018

Videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori Nozione di controllo a distanza La distanza va intesa sia con riferimento all'elemento spaziale che a quello temporale, quindi vi rientrano sia il controllo controllo diretto e contemporaneo che il controllo successivo realizzato mediante registrazione su supporti magnetici o elettronici. Nozione di attività dei lavoratori dottrina e giurisprudenza ritengono che rientrino nel divieto di controllo a distanza sia le attività di specifico adempimento della obbligazione lavorativa sia ogni altra attività svolta dal lavoratore quali spostamenti e pause all’interno dei locali aziendali. 17/09/2018

Videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori Si distingue fra: Controllo diretto – art.4 comma 1 - si verifica qualora l'utilizzo degli impianti audiovisivi è finalizzato esclusivamente al controllo a distanza dell'attività lavorativa. Tale forma di controllo è assolutamente vietata. Controllo preterintenzionale – commi 2 e 3 - si verifica quando, in presenza di un interesse dell'azienda riconosciuto come rilevante dalla norma, il controllo finalizzato a tutelare tale interesse si sostanzia necessariamente anche in una forma di controllo sull'attività dei lavoratori (es. per necessità produttive organizzative o di sicurezza). In tali casi è prevista una procedura di consultazione sindacale 17/09/2018

Videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori La fase di consultazione ha lo scopo di consentire un equo contemperamento fra le esigenze dell'azienda (organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale) e quelle dei lavoratori. Verificate le esigenze aziendali da tutelare occorre identificare il tipo di strumento da adottare ed evidenziare le ragioni per cui gli strumenti “tradizionali” non sarebbero idonei allo scopo. L'Università degli Studi di Palermo ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali l’accordo in tema di videosorveglianza il 6 ottobre 2008. 17/09/2018

Videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori In caso di mancato accordo con la rsu, il datore di lavoro può richiedere all'Ispettorato del lavoro di autorizzare l'installazione e di definire le modalità di utilizzo degli impianti. Si tratta di un procedimento amministrativo volto a: - verificare se le apparecchiature che l'azienda intende installare siano conformi alle esigenze che la stessa ha manifestato; - verificare che non esistano strumenti di controllo alternativi e meno invasivi; - individuare specifiche modalità di utilizzo degli impianti a tutela dei lavoratori Il procedimento dovrebbe esaurirsi nel termine di 60 giorni e il relativo provvedimento può essere impugnato entro 30 giorni con ricorso al Ministero del lavoro. 17/09/2018

Videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori Non rientrano nel novero delle apparecchiature di controllo ex art. 4 gli strumenti di rilevazione della presenza e badge magnetici. Tali strumenti possono essere installati in assenza di accordo sindacale. Sono legittimi, in quanto esclusi dal dettato dell'art. 4 st. lav., gli accertamenti operati dall'azienda attraverso riprese filmate, dirette a tutelare il patrimonio aziendale contro atti illegittimi di terzi, al di fuori dell'orario di lavoro; al di fuori dell'orario di lavoro il lavoratore è equiparato al terzo. 17/09/2018

Le garanzie a tutela dei lavoratori vanno osservate in tutti i luoghi dove si svolge la prestazione di lavoro. Ad es. a proposito di telecamere installate su autobus il Garante ha prescritto che non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e che le immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa degli addetti. Non è lecito istallare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree o locali dove si trovino saltuariamente. Blocco del trattamento – 26 febbraio 2009 Prescrizioni per la videosorveglianza in un supermercato. 17/09/2018

E’ inammissibile l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi). Nel caso di riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività o solo per scopi divulgativi, di comunicazione istituzionale o aziendale, che vedano coinvolto il personale dipendente, si applicano le disposizioni sull’attività giornalistica contenute nel Codice (essenzialità dell’informazione), fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione. 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Ospedali e luoghi di cura L’eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti, vista la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati: ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie. Provvedimento del Garante – 4 dicembre 2008 – Videosorveglianza vietata negli spogliatoi di poliambulatorio 17/09/2018

Il titolare deve garantire che: possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico) le immagini non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori) ai familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente sia consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell’immagine solo del proprio congiunto. Va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse, a pena di sanzione penale. 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Istituti scolastici L’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell’eventuale trattamento di dati relativi a minori. In casi di stretta indispensabilità (ad esempio, a causa del protrarsi di atti vandalici), l’utilizzo deve essere circoscritto alle sole aree interessate ed attivato negli orari di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente l’eventuale accesso ai dati. verifica preliminare 4 settembre 2009 Scuola:videosorveglianza contro atti vandalici 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Luoghi di culto e di sepoltura L’installazione presso chiese o altri luoghi di culto o di ritrovo di fedeli deve essere oggetto di elevate cautele, in funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini raccolte e del carattere sensibile delle informazioni relative all’appartenenza ad una determinata confessione religiosa. Al fine di garantire il rispetto dei luoghi di sepoltura, deve ritenersi ammissibile all’interno di tali aree solo quando si intenda tutelarle dal concreto rischio di atti vandalici. 17/09/2018

SOGGETTI PUBBLICI Svolgimento di funzioni istituzionali Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare (art.18, comma 2). In caso contrario, il trattamento dei dati non è lecito, anche se l’ente designa esponenti delle forze dell’ordine in qualità di responsabili del trattamento (art.19 comma2). Non possono essere perseguite direttamente, in via amministrativa, finalità di prevenzione e accertamento dei reati che competono alle autorità giudiziarie e alle forze di polizia. Il soggetto titolare del trattamento deve predisporre l’informativa nelle aree dove si svolge la videosorveglianza. 17/09/2018

Anche se un soggetto è titolare di un compito attribuito dalla legge in materia di sicurezza pubblica o di accertamento, prevenzione e repressione di reati, per procedere ad una videosorveglianza di soggetti identificabili deve ricorrere un’esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene. (ad esempio, in luoghi esposti a reale rischio o in caso di manifestazioni che siano ragionevolmente fonte di eventi pregiudizievoli). Il d.l. n.11/2009, conv. in legge n.38/2009, in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale ed atti persecutori ha introdotto la facoltà in capo ai Comuni di utilizzare, per finalità di tutela della sicurezza urbana, sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico; i dati, le informazioni e le immagini raccolte sono conservati per sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. 17/09/2018

Non risulta quindi lecito procedere, senza le corrette valutazioni in merito all’esistenza di un’esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene, ad una videosorveglianza capillare di intere aree cittadine "cablate", riprese integralmente e costantemente e senza adeguate esigenze. E’ priva di giustificazione l’installazione di impianti di videosorveglianza al solo fine di controllare il rispetto del divieto di fumare o gettare mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o di fotografare, o di altri divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di immondizia entro gli appositi contenitori. 17/09/2018

Accessi a centri storici Qualora introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto dettato dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250.   Tale normativa impone ai comuni di richiedere una specifica autorizzazione amministrativa, nonché di limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione (art. 3 d.P.R. n. 250/1999). I dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si può accedere ad essi solo a fini di polizia giudiziaria o di indagine penale. 17/09/2018

Sicurezza nel trasporto urbano E’ lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblici di sistemi di videosorveglianza in considerazione delle situazioni di particolare rischio. Tali sistemi di rilevazione sono leciti anche presso talune fermate di mezzi urbani specie in aree periferiche che spesso sono interessate da episodi di criminalità (aggressioni, borseggi, ecc.). Bisogna osservare particolare cura per ciò che riguarda l’angolo visuale delle apparecchiature di ripresa, nella collocazione di idonee informative a bordo dei veicoli pubblici e nelle aree di fermata - presso cui possono transitare anche soggetti estranei - e per quanto attiene alla ripresa sistematica di dettagli o di particolari non rilevanti riguardanti i passeggeri. 17/09/2018

Deposito dei rifiuti Il controllo video di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure. Il medesimo controllo non è invece lecito - e va effettuato in altra forma - se è volto ad accertare solo infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalità e orario di deposito dei rifiuti urbani. 17/09/2018

PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI Consenso I privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso dall’interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (artt.23 e 24). In caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di raccogliere lecitamente il consenso risulta, fortemente limitata dalle caratteristiche e dalle modalità di funzionamento dei sistemi di rilevazione, i quali riguardano spesso una cerchia non circoscritta di persone che non è agevole o non è possibile contattare prima del trattamento. Ciò anche in relazione a finalità (ad es. di sicurezza o di deterrenza) che non si conciliano con richieste di esplicita accettazione da chi intende accedere a determinati luoghi o usufruire di taluni servizi. 17/09/2018

Il c.d. Bilanciamento degli interessi Il consenso è valido solo se espresso e documentato per iscritto. Non esiste un consenso presunto o tacito, o manifestato per atti comportamenti concludenti (implicita accettazione delle riprese in conseguenza dell’avvenuto accesso a determinati luoghi). Fuori dei casi in cui sia possibile ottenere un esplicito consenso libero, espresso e documentato, vi può essere la necessità di verificare se esista un altro presupposto di liceità utilizzabile. Il c.d. Bilanciamento degli interessi È possibile effettuare la rilevazione delle immagini senza consenso: se sia necessaria per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro. 17/09/2018

Videosorveglianza con registrazione delle immagini Il Garante distingue: Videosorveglianza con registrazione delle immagini Videosorveglianza senza registrazione La videosorveglianza può risultare eccedente e sproporzionata quando sono già adottati altri efficaci dispositivi di controllo o di vigilanza oppure quando vi è la presenza di personale addetto alla protezione. Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.). 17/09/2018

Telecamere condominiali: Strumenti di rilevazione di immagine utilizzati per fini esclusivamente personali: Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini. Telecamere condominiali: Trovano applicazione le norme del codice. L’installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo. La valutazione di proporzionalità va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi). 17/09/2018

Videocitofoni sono ammessi per identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati; la loro esistenza deve essere conosciuta attraverso una informativa agevolmente rilevabile; qualora più telecamere si attivano contemporaneamente in pianerottoli, corridoi e scale riprendendo le persone fino agli ingressi negli appartamenti è necessaria idonea informativa. Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini [art. 154, 1 f) del Codice] - 13 maggio 2008  17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza In caso di inosservanza delle misure necessarie prescritte con il provvedimento generale sulla videosorveglianza il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone: all’inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art.11); all’adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art.143, comma 1, lett.c) e di analoghe decisioni adottate dall’autorità giudiziaria civile e penale; all’applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (art.161). 17/09/2018

Il codice prevede che il Garante promuova la sottoscrizione di un codice di deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa per gli interessati per garantire liceità e correttezza del trattamento. 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Riepilogo dei contenuti principali: I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi. La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità : cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse. 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili. I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati (anche in forma semplificata). 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Chi installa telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es.dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es.riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante. Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere una serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature (fisse o mobili). · 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.). . Non risulta comunque giustificata un’attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Soggetti pubblici Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali. Anche quando un’amministrazione è titolare di compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve comunque ricorrere un’esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti. Non è quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza di intere aree cittadine. 17/09/2018

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza Soggetti privati Si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. 17/09/2018