Il ricorso in cassazione: evoluzioni normative e giurisprudenziali

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Transcript della presentazione:

Il ricorso in cassazione: evoluzioni normative e giurisprudenziali Il ricorso in cassazione: evoluzioni normative e giurisprudenziali. Le tecniche redazionali degli atti introduttivi Relatore: Avv. Prof. Raffaella Muroni Docente di diritto processuale civile Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Moderatore: Avv. Massimo Palazzi Busto Arsizio, 14 aprile 2016 21/09/2018 info@muronilex.it

LA CORTE DI CASSAZIONE ORGANO GIURISDIZIONALE DI ULTMA ISTANZA FUNZIONE DI PURA LEGITTIMITA’ ART. 65 L. ORD. GIUD. E ART. 111 COST. Assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge (cd. Funzione di nomofilachia) Garantire l’unità del diritto oggettivo nazionale Vigilare sul rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regolare i conflitti di competenza e giurisdizione 21/09/2018

LA CORTE DI CASSAZIONE STORIA Scelta per il modello francese: S.C. con funzione essenzialmente rescindente (da “casser” = tagliare, rescindere, eliminare) Nasce in Francia nell’epoca dell’ancien régime come organo del Re con funzioni di controllo sulla legalità delle sentenze dei giudici Mera funzione rescindente con potere di investire il legislatore del compito di introdurre norma chiarificatrice (cd. réferé législatif) 21/09/2018

LA CORTE DI CASSAZIONE STORIA Nel 1790 viene costituito il Tribunal de Cassation Ribattezzato nel 1804 quale “Corte”, diviene organo di guida per i giudici di merito Gradualmente con compiti non solo di controllo della legalità delle sentenze dei giudici ma anche di interpretazione con riforma codice francese del 1890: apertura esplicita alla formulazione del principio di diritto in vista della nuova decisione sulla lite da parte del giudice di rinvio 21/09/2018

LA CORTE DI CASSAZIONE STORIA C.p.c. 1865 italiano: formulazione del principio di diritto solo da parte della seconda sentenza della Cassazione C.p.c. 1940: formulazione principio di diritto già con la prima sentenza della Cassazione e vincolante per il giudice di rinvio Valenza non solo rescindente ma anche preparatoria della nuova decisione sul merito innanzi al giudice di rinvio Novella 1990: nuovo art. 384 c.p.c.: ipotesi di decisione anche di merito senza rinvio (Cassazione quale giudice del merito ma pur sempre di legittimità) 21/09/2018

LA CORTE DI CASSAZIONE FUNZIONE DI NOMOFILACHIA Ricorso nell’interesse della legge da parte del Procuratore Generale. (Art. 363 c.p.c. co. I: provvedimento non impugnabile o non impugnato dalle parti) Formulazione del quesito di diritto su iniziativa della stessa S.C. nonostante ricorso inammissibile (nuovo co. 3 art. 363 c.p.c. – novella 2006) Ricorso cd. straordinario: art. 111 Cost. co. 7 (provvedimento decisorio su diritti soggettivi o status non altrimenti impugnabile) 21/09/2018

IL RICORSO PER CASSAZIONE NATURA E CARATTERI Impugnazione ordinaria: art. 324 c.p.c. Impugnazione rescindente Oggetto è la sentenza e non la controversia e così gli errores in procedendo e gli errores juris in judicando Vaglio di mera legalità in ragione della peculiarità dell’organo 21/09/2018

IMPUGNAZIONI SOSTITUTIVE E RESCINDENTI LA DISTINZIONE SI BASA SUL CONTENUTO E SUGLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DI GRAVAME Le i. sostitutive conducono ad una nuova decisione sulla lite, che viene riesaminata La pronuncia si sostituisce IN OGNI CASO alla decisione gravata (anche quando la conferma, rigettando l’impugnazione) L’oggetto del gravame coincide tendenzialmente con quello del grado precedente. (c.d. EFFETTO DEVOLUTIVO) es. di impugnazione sostitutiva è l’APPELLO 21/09/2018

IMPUGNAZIONI SOSTITUTIVE E RESCINDENTI Le i. rescindenti vagliano i vizi denunciati della sentenza L’oggetto del gravame rescindente è la SENTENZA Es. classico è il RICORSO IN CASSAZIONE ma anche – con alcune riserve - la REVOCAZIONE Ove accolte, conducono all’annullamento della decisione (fase c.d. RESCINDENTE) Tendenzialmente, segue una FASE RESCISSORIA: la lite ritorna al riesame del giudice. Se rigettate, passa in giudicato la sentenza gravata rimasta in vita 21/09/2018 9

IL RICORSO PER CASSAZIONE FUNZIONE E OGGETTO Controllo della sentenza nei limiti dei motivi enucleati dalle parti tra quelli tassativi ex art. 360 c.p.c. Impugnazione cd. a critica vincolata Non è un secondo appello: la fase cd. rescissoria si svolge davanti al giudice di merito (cd. giudice del rinvio) salvo i casi previsti per un riesame sostitutivo della domanda di merito (art. 384 c.p.c.) 21/09/2018

IL RICORSO PER CASSAZIONE FUNZIONE E OGGETTO Natura complessa Immediato esercizio di un potere di impugnativa della sentenza per motivi tassativi: petitum è l’annullamento della sentenza I motivi costituiscono la causa petendi dell’impugnativa e delimitano l’oggetto del giudizio di cassazione (con alcune deroghe ove sussiste potere di rilievo officioso) Il titolo dell’impugnativa è il vizio denunciato cui si deve attenere la Corte Più motivi di cassazione=unico giudizio rescindente con cumulo di azioni di impugnativa 21/09/2018

IL RICORSO PER CASSAZIONE AI FINI DI QUESTA IMPUGNAZIONE RILEVA LA NOZIONE DI CAPO DI SENTENZA = CAPO SU QUESTIONE L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE SONO LE SINGOLE QUESTIONI RISOLTE DAL GIUDICE DI MERITO NELLA MOTIVAZIONE 21/09/2018

LA NOZIONE DI CAPO O PARTE DI SENTENZA TESI CHIOVENDA CAPO DI SENTENZA SU OGNI DOMANDA (TOT CAPITA TOT SENTENTIAE) TESI CARNELUTTI CAPO DI SENTENZA SU OGNI QUESTIONE In Cassazione rileva la nozione carneluttiana 21/09/2018

LA NOZIONE DI CAPO O PARTE DI SENTENZA Deve essere chiara la differenza tra: DOMANDA deduce DIRITTO SOGGETTIVO/STATUS/RAPPORTO GIURIDICO CD. FONDAMENTALE QUESTIONE sono le singole QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO che si pongono al giudice SOLO LE DOMANDE INDIVIDUANO L’OGGETTO DEL GIUDIZIO E DEL GIUDICATO. LE QUESTIONI SONO SEMPRE RISOLTE INCIDENTER TANTUM 21/09/2018 14

IL RICORSO PER CASSAZIONE FUNZIONE E OGGETTO Natura complessa Possibile apertura della cd. fase rescissoria: Innanzi al Giudice di rinvio Innanzi alla Corte di Cassazione (art. 384 c.p.c.) 21/09/2018

L’GGETTO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE ART. 360 C.P.C.. LE SENTENZE IMPUGNABILI Secondo grado Unico grado (es. delibazione sentenze straniere; nullità e r.d. antitrust) Primo grado non appellabili (es. opposizione atti esecutivi: art. 618 c.p.c.) Su accordo delle parti relativo a sentenze appellabili (cd. Ricorso per saltum) Primo grado con appello inammissibile per filtro in appello 21/09/2018

L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE ART. 360 C.P.C.: i cinque motivi di ricorso Motivi di puro diritto Escluso ogni riesame diretto del fatto relativo al merito N. 1: motivi attinenti la giurisdizione N. 2: violazione delle norme sulla competenza quando il regolamento non è prescritto N. 3: violazione o falsa applicazione delle norme di diritto o contratti collettivi nazionali di lavoro N. 4: nullità della sentenza o del procedimento N. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti 21/09/2018

IL METODO PER REDIGERE IL RICORSO IN CASSAZIONE ANALISI DELLA SENTENZA SCOMPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE NELLE SINGOLE QUESTIONI RISOLTE INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI QUESTIONI SOLLEVATE MA NON RISOLTE INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI QUESTIONI SOLLEVATE MA RIMASTE ASSORBITE INDIVIDUAZIONE DEI VIZI DELLA SENTENZA DISTINZIONE TRA VIZI CENSURABILI E NON CENSURABILI IN CASSAZIONE RICONDUZIONE DEI SINGOLI VIZI CENSURABILI A UNO O PIU’ MOTIVI TASSATIVI EX ART. 360 CPC 21/09/2018

LA STRUTTURA DELLA SENTENZA NELLA MOTIVAZIONE vengono risolte tutte le QUESTIONI (DI FATTO E DI DIRITTO) NEL DISPOSITIVO vengono decise tutte le DOMANDE cumulate dall’attore ed in via riconvenzionale dal convenuto e anche verso il terzo chiamato o tra convenuti (cd. domanda incidente) I giudici reinterpretano spesso le conclusioni delle parti poiché distinguono tra vere e proprie domande e mere questioni, queste ultime risolte solo in motivazione 21/09/2018

L’individuazione delle questioni da censurare 1) LE QUESTIONI RIGETTATE OGGETTO DEL SINDACATO DELLA CASSAZIONE SONO LE SINGOLE QUESTIONI DECISE DALLA SENTENZA E CENSURATE TRAMITE I SINGOLI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE Si valorizza la nozione di capo di sentenza quale capo su questione QUESTIONI DECISE DALLA SENTENZA MA NON OGGETTO DI MOTIVO DI IMPUGNAZIONE NON SONO PIU’ RIESAMINABILI DALLA S.C. - ONERE DI IMPUGNAZIONE 21/09/2018

L’individuazione delle questioni 1) LE QUESTIONI RIGETTATE ONERE DI IMPUGNAZIONE DEL RICORRENTE: Su tutte le questioni risolte sfavorevolmente nella sentenza gravata ONERE DI IMPUGNAZIONE DEL RESISTENTE: Il ricorso incidentale allarga l’oggetto del sindacato della S.C. sulle altre parti di sentenza intese come capi su questioni che non sono state investite di motivi di censura da parte del ricorrente e rispetto alle quali il resistente è soccombente 21/09/2018

L’individuazione delle questioni 1) LE QUESTIONI RIGETTATE ONERE DI IMPUGNAZIONE DEL RESISTENTE: Se resistente vittorioso pratico, onere di ricorso incidentale condizionato al fine di riproporre la questione rigettata 21/09/2018

IL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO LA SOCCOMBENZA CD,. VIRTUALE O TEORICA - QUI LA PARTE E’ VITTORIOSA PRATICA (SU DOMANDA) MA E’ SOCCOMBENTE SU ALCUNE QUESTIONI DECISE: NON PUO’ IMPUGNARE PER PRIMA POICHE’ INTERESSE SORGE SOLO SE L’ALTRO IMPUGNA IL CAPO SU DOMANDA 21/09/2018

IL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO Esempio: Impugnazione di una sentenza che respinge domanda di adempimento per nullità del contratto, ma rigetta anche l’eccezione del convenuto su prescrizione del diritto. Conferma della sentenza in secondo grado In cassazione, il resistente “condiziona” il suo ricorso, fondato sulla violazione delle norme sulla prescrizione, all’accoglimento di quello principale per mancanza di nullità del contratto 21/09/2018

L’individuazione delle questioni 2) QUESTIONI RIMASTE ASSORBITE non possono essere comunque sottoposte alla S.C. mero onere di riproposizione innanzi al giudice del rinvio Se vi è stato un fenomeno di assorbimento nella sentenza gravata, non è pensabile una cassazione senza rinvio per ragioni di merito 21/09/2018

I VIZI DELLA SENTENZA: IL METODO DI ANALISI DEL PROVVEDIMENTO Occorre distinguere Tra ERROR IN PROCEDENDO ERROR IN JUDICANDO ERRORE DI FATTO ERRORE DI DIRITTO (cd. error juris in judicando) 21/09/2018

I POSSIBILI VIZI DELLA SENTENZA ED IL CD. ERRORE GIUDIZIARIO ERROR IN PROCEDENDO Mancanza di una condizione di decidibilita’ nel merito Violazione di una norma processuale che vizia un atto del processo e, per l’effetto, tutti gli atti successivi fino alla sentenza finale Vizio processuale della stessa sentenza SENTENZA NULLA Anche nel caso in cui il giudice abbia errato a risolvere la questione pregiudiziale di rito posta 21/09/2018

I POSSIBILI VIZI DELLA SENTENZA ED IL CD. ERRORE GIUDIZIARIO ERROR IN PROCEDENDO: ART. 161 I COMMA C.P.C. PRINCIPIO DELLA CONVERSIONE DEI MOTIVI DI NULLITA’ IN MOTIVI DI IMPUGNAZIONE E’ IL RISULTATO DELL’EVOLUZIONE STORICA CHE HA VISTO L’ASSORBIMENTO DELLA INVALIDAZIONE DELLA SENTENZA NULLA NELLA IMPUGNAZIONE CON L’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA SI FANNO QUINDI VALERE SIA ERRORES IN PROCEDENDO SIA ERRORES IN JUDICANDO 21/09/2018

I POSSIBILI VIZI DELLA SENTENZA ED IL CD. ERRORE GIUDIZIARIO ERROR IN JUDICANDO errore commesso nella formulazione del giudizio sulla fondatezza della domanda SENTENZA INGIUSTA questo errore può attenere a: - giudizio di fatto: accertamento dei fatti rilevanti di causa (e cosi anche in ordine alla valutazione delle prove) e quindi risoluzione di tutte le cd. quaestiones facti) - giudizio di diritto: applicazione della norma generale e astratta alla fattispecie concreta e quindi risoluzione di tutte le cd. quaestiones juris 21/09/2018

I POSSIBILI VIZI DELLA SENTENZA ED IL CD. ERRORE GIUDIZIARIO ERRORE DI FATTO E’ l’errore compiuto dal giudice nella ricostruzione della fattispecie concreta - Errore nella valutazione delle prove - Errore nell’applicazione del meccanismo presuntivo 21/09/2018

I POSSIBILI VIZI DELLA SENTENZA ED IL CD. ERRORE GIUDIZIARIO ERROR JURIS IN JUDICANDO A sua volta questo errore può essere: - errore di sussunzione: errata individuazione della fattispecie astratta - falsa applicazione di norme di legge: errore di applicazione in concreto della norma generale esattamente individuata 21/09/2018

I POSSIBILI VIZI DELLA SENTENZA ED IL CD. ERRORE GIUDIZIARIO L’ERRORE CD. MATERIALE O DI CALCOLO E LA CORREZIONE DELLA SENTENZA (ARTT. 287 SS. C.P.C..) E’ UN ERRORE DI ESPRESSIONE O UN LAPSUS CALAMI CHE NON INCIDE SULL’ITER MOTIVAZIONALE SEGUITO DAL GIUDICE E CHE EMERGE ICTU OCULI ES. ERRORE DI CALCOLO ES. ERRORE DI “BATTITURA” NEL NOME DELLE PARTI O DEI DIFENSORI MERO PROCEDIMENTO DI CORREZIONE INNANZI ALLO STESSO GIUDICE 21/09/2018

DIFFERENZA TRA ERRORE MATERIALE ED ERRORE DI FATTO REVOCATORIO L’errore di fatto cd. revocatorio (art. 395 n. 4 c.p.c.) è un errore di percezione di un fatto rilevante di causa che incide sul convincimento del giudice Si traduce in un errore di giudizio E’ il fatto erroneamente considerato esistente pur essendo pacificamente escluso o il contrario (inesistente un fatto pacificamente esistente) 21/09/2018

L’errore di fatto cd. revocatorio ERRORE DI FATTO REVOCATORIO E VIZIO DI MOTIVAZIONE: IMPORTANZA DELLA DISTINZIONE L’errore di fatto cd. revocatorio CENSURABILE INNANZI ALLO STESSO GIUDICE L’errore di motivazione: CENSURABILE NEI RISTRETTI LIMITI DEL NUOVO ART. 360 N. 5 C.P.C. IN CASSAZIONE Numerosi rigetti di inammissibilità ricorsi in Cassazione per errore di fatto revocatorio 21/09/2018

I CINQUE MOTIVI DI RICORSO PER CASSAZIONE ART. 360, COMMA 1 MOTIVI DI GIURISDIZIONE VIOLAZIONE DI NORME SULLA COMPETENZA, SE REGOLAMENTO NON PRESCRITTO VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE NORME DI DIRITTO NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO OMESSO ESAME CIRCA FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO, OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI

LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA GIURISDIZIONE, art. 360 n.1 CASI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA GIURISDIZIONE: CARENZA ASSOLUTA DI GIURISDIZIONE VIENE FATTO VALERE UN INTERESSE DI FATTO (NO DIR. SOGGETTIVO O INTERESSE LEGITTIMO) CARENZA RELATIVA DI GIURISDIZIONE: AGO – GIUDICE AMMINISTRATIVO AGO – GIUDICE TRIBUTARIO GIUDICE ITALIANO – GIUDICE STRANIERO

LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA GIURISDIZIONE, art. 360, n.1 REGIME ART. 360 N. 1 E ART. 37 C.P.C. L’INTERPRETATIO ABROGANS DELLE SS.UU. 24883/08: il vizio va rilevato fin dal primo grado e coltivato nei successivi gradi. Il difetto di giurisdizione va rilevato in primo grado, altrimenti precluso: formazione di un giudicato implicito

LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA GIURISDIZIONE, art. 360 n.1 ESITO GIUDIZIO QUANDO LA CASSAZIONE ACCOGLIE, CASSA CON RINVIO E INDIVIDUA IL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (art. 382, C.1) ART. 59 LEGGE 69/2009: LA DOMANDA SARA’ RIASSUNTA DAVANTI AL GIUDICE INDIVIDUATO COME MUNITO DI GIURISDIZIONE. VERA E PROPRIA TRANSLATIO IUDICII SE V’E’ DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE, CASSAZIONE SENZA RINVIO IN ENTRAMBI I CASI, LA CASSAZIONE Può ACCEDERE AGLI ATTI DI CAUSA

LE QUESTIONI DI COMPETENZA, ART. 360 N. 2 ESPERIBILE SOLO IN MANCANZA DI UNA ESPLICITA STATUIZIONE SULA COMPENTENZA, NON CENSURATA DALLE PARTI NO RICORSO EX ART. 360 N.2 SE SI TRATTA DI IMPUGNARE UNA PRONUNCIA CHE DECIDE DELLA SOLA COMPETENZA (QUI REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA, EX ART. 42 C.P.C.)

LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA GIURISDIZIONE, ART. 360 N. 2 REGIME ANCHE IN QUESTO CASO, LA CASSAZIONE Può CONTROLLARE IL FATTO, IN BASE AGLI ATTI DI CAUSA. PUO’ ACCEDERE AL FASCICOLO QUANDO ACCOGLIE IL RICORSO, INDIVIDUA IL GIUDICE COMPETENTE (ART. 382, C.2) RIASSUNZIONE CON TRASLATIO IUDICII ENTRO 3 MESI, PENA L’ESTINZIONE DEL PROCESSO

VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO, ART. 360 N. 3 DEDUZIONE DI ERROR IURIS IN IUDICANDO NORME DI LEGGE (ANCHE REGIONALE) NORME REGOLAMENTARI NORME DISCENDENTI DA SENTENZE ADDITTIVE O MANIPOLATIVE DELLA CORTE COST. USI, CONSUETUDINI DIRITTO STRANIERO (V. ART. 14 LEGGE 218/95) PRINCIPI INFORMATORI DELLA MATERIA (se decisione resa secondo equità) CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO I CONCETTI GIURIDICI INDETERMINATI (modo di intendere giusta causa, gravità inadempimento, slealtà nella concorrenza)

VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO, ART. 360 N. 3 REGIME ART. 384 C.P.C. ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO E RINVIO AL GIUDICE PER ACCERTAMENTI DI FATTO NECESSARI CASSAZIONE SENZA RINVIO PER RAGIONI DI MERITO (NON ESSENDO NECESSARI NUOVI ACCERTAMENTI DI FATTO)

VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO, ART. 360 N. 3 ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO E RINVIO: REGIME LA CORTE ENUNCIA IL PRINCIPIO DI DIRITTO AL QUALE IL GIUDICE DEL RINVIO (FASE RESCISSORIA) DOVRA’ ATTENERSI IL PRINCIPIO DI DIRITTO MANTIENE EFFICACIA SE IL PROCESSO NON SARA’ RIASSUNTO DAVANTI AL GIUDICE DEL RINVIO ENTRO 6 MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE (SI ESTINGUE INVECE L’INTERO PROCESSO PRECEDENTE, CADUCANDOSI LE DUE SENTENZE DI MERITO, primo e secondo grado)

VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO, ART. 360 N. 3 2) CASSAZIONE SENZA RINVIO PER RAGIONI DI MERITO (ART. 384, C.2 C.P.C): POSSIBILITA’ INTRODOTTA DALLA LEGGE 353/90: QUI CASSAZIONE DIVENTA GIUDICE DEL MERITO, MAI GIUDICE DEL FATTO NON NECESSARIETA’ DI NUOVI ACCERTAMENTI DI FATTO NON OCCORRONO NUOVE PROVE, NON E’ NECESSARIO UNA NUOVA VALUTAZIONE DI QUELLE GIA’ ESISTENTI

VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO, ART. 360 N. 3 CASSAZIONE SOSTITUTIVA PER RAGIONI DI MERITO ESEMPIO: Domanda di condanna accolta in primo e secondo grado: in entrambi i gradi no accoglimento eccezione di prescrizione del credito, ritenuto imprescrittibile (pur essendo pacifico il decorso di un decennio senza atti interruttivi). Ricorso ex art. 360 n. 3 per violazione norma sulla prescrizione Se il motivo è accolto, la S.C. casserà senza rinvio la sentenza di condanna, non essendo controverso l’elemento fattuale.

NULLITA’ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO, ART. 360 N. 4 ERROR CD. IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE DI QLS NORMA PROCESSUALE ES: violazione dell’art. 102 c.p.c. (mancanza di un l.n.); tardività dell’appello; mancata sottoscrizione del giudice; sentenza della cd. terza via ex art. 101, 2 c. c.p.c. CASSAZIONE E’ GIUDICE DEL FATTO PROCESSUALE QUANDO LA CASSAZIONE DECIDE EX ART. 360 N. 4 HA ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI DEI FASCICOLI DEI GRADI PRECEDENTI. (V. PERO’ COMUNQUE RISPETTO PARAMETRI MINIMALI DEL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA)

OMESSO ESAME SU FATTO DECISO E DISCUSSO TRA LE PARTI, ART. 360 N. 5 NUOVA FORMULAZIONE N. 5 ART. 360 C.P.C. OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO, CHE è STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI VECCHIA FORMULAZIONE: OMESSA INSUFFICIENTE CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN FATTO CONTROVERSO E DECISIVO TRA LE PARTI

OMESSO ESAME SU FATTO DECISO E DISCUSSO TRA LE PARTI, ART. 360 N. 5 Cass. SSUU 22.9.2014 n. 19881 (e SSUU 7.4.2014 n. 8053) RIDUZIONE AL «MINIMO COSTITUZIONALE DEL SINDACATO SULLA MOTIVAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA’» «SOLO VIOLAZIONE DI LEGGE COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE ATTINENTE ALL’ESISTENZA DELLA MOTIVAZIONE IN SE’» COME PARTE DELL’ATTO-SENTENZA ED A PRESCINDERE DAL CONFRONTO CON LE RISULTANZE PROCESSUALI VIENE MENO LA RILEVANZA DEL DIFETTO DI «SUFFICIENZA»

OMESSO ESAME SU FATTO DECISO E DISCUSSO TRA LE PARTI, ART. 360 N. 5 Cass. SSUU 22.9.2014 n. 19881 (e SSUU 7.4.2014 n. 8053) I CASI DI MOTIVAZIONE CENSURABILE: MANCANZA ASSOLUTA MOTIVAZIONE SOTTO IL PROFILO GRAFICO E MATERIALE MOTIVAZIONE APPARENTE CONTRASTO IRRIDUCIBILE TRA AFFERMAZIONI INCONCILIABILI MOTIVAZIONE PERPLESSA E OBIETTIVAMENTE INCOMPRENSIBILE

OMESSO ESAME SU FATTO DECISO E DISCUSSO TRA LE PARTI, ART. 360 N. 5 «OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO, CHE è STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI» DEVE TRATTARSI DI UN FATTO: CONTROVERSO (CIOE’ OGGETTO DI QUESTIONE DISCUSSA TRA LE PARTI) DECISIVO (NEL SENSO CHE INCIDE IN MODO DETERMINANTE SUL GIUDIZIO DI FONDATEZZA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE) FATTO PRINCIPALE IN SENSO GIURIDICO (COSTITUTIVO, ESTINTIVO, MODIFICATIVO, IMPEDITIVO) FATTO SECONDARIO (FATTO MATERIALE

OMESSO ESAME SU FATTO DECISO E DISCUSSO TRA LE PARTI, ART. 360 N. 5 TECNICHE REDAZIONALI PER ARTICOLARE LA CENSURA: PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO: ART. 366 COMMA 1 N. 6 C.P.C. INDICAZIONE: DEL FATTO STORICO LA CUI AFFERMAZIONE O NEGAZIONE NON RISULTI NELLA SENTENZA - IL DATO TESTUALE DELLA SENTENZA O EXTRATESTUALE DA CUI RISULTI L’ESISTENZA - IL «COME» E IL «QUANDO» TALE FATTO SIA STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI - LA SUA DECISIVITA’

OMESSO ESAME SU FATTO DECISO E DISCUSSO TRA LE PARTI, ART. 360 N. 5 TECNICHE REDAZIONALI PER ARTICOLARE LA CENSURA: LA MERA OMISSIONE DI UN ELEMENTO ISTRUTTORIO NON INTEGRA DI PER SE’ IL VIZIO IN ESAME SE IL FATTO RILEVANTE E’ STATO COMUNQUE PRESO IN CONSIDERAZIONE DAL GIUDICE ED ANCHE SE LA SENTENZA NON ABBIA DATO CONTO DI TUTTE LE RISULTANZE ISTRUTTORIE IL CASO DELL’ESITO DELLA CTU

IL RICORSO IN CASSAZIONE NEL CASO DI APPLICAZIONE DEL “FILTRO” IN APPELLO 348-BIS ORDINANZA CON MOTIVAZIONE SUCCINTA DI INAMMISSIBILITA’ CON CONDANNA ALLE SPESE DI LITE (verosimilmente verranno sempre compensate, tranne che per i più palesi appelli dilatori) NON IMPUGNABILE (salvo che per il capo sulle spese di lite) APRE AL RICORSO “PER SALTUM” IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DI PRIMO GRADO PER TUTTI I MOTIVI ART. 360 CPC

MOTIVO EX ART. 360 N. 5 E CD. DOPPIA CONFORME ART. 348 TER C.P.C. “ QUANDO L’INAMMISSIBILITÀ È FONDATA SULLE STESSE RAGIONI, INERENTI ALLE QUESTIONI DI FATTO, POSTE ALLA BASE DELLA DECISIONE IMPUGNATA, IL RICORSO PER CASSAZIONE PUÒ ESSERE PROPOSTO ESCLUSIVAMENTE PER I NN. 1-4 DEL PRIMO COMMA ART. 360 C.P.C.” RATIO LEGIS: se la ricostruzione del fatto, operata dal giudice di primo grado, è convalidata dal giudice d’appello(che dichiara l’impugnazione inammissibile), il legislatore presume non vi sia più spazio per vizi motivatori.

MOTIVO EX ART. 360 N. 5 E SENTENZA D’APPELLO CHE CONFERMA QUELLA DI PRIMO GRADO (CD. DOPPIA CONFORME) ART. 348 TER, 5 CO. C.P.C. “LA DISPOSIZIONE DI CUI AL 4 CO. SI APPLICA, FUORI DAI CASI DELL’ART. 348 BIS, CO. 2, LETT A (intervento p.m.), ANCHE AL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA D’APPELLO CHE CONFERMA LA DECISIONE DI PRIMO GRADO” ANCHE IN QUESTI CASI, NO IMPUGNAZIONE EX ART. 360 N.5 NOTA: LIMITE OPERA SOLO SE CONFERMA INTEGRALE ANCHE NELLA MOTIVAZIONE E NON SOLO NEL DISPOSITIVO (RISCHIO INCOSTITUZIONALITA’)

IL REGIME IMPUGNATORIO NEL CASO DI APPLICAZIONE DEL “FILTRO” Il ricorso PER SALUTM in Cassazione ADEGUARE I MOTIVI DI APPELLO AI MOTIVI TASSATIVI IN CASSAZIONE SE CASO CD. “DOPPIA CONFORME” SUL GIUDIZIO DI FATTO (cioè ordinanza/sentenza giudice di appello ribadisce correttezza giudizio di fatto sentenza di primo grado) ORMAI TOTALMENTE INCENSURABILE ANCHE IN VIA INDIRETTA

IL REGIME IMPUGNATORIO NEL CASO DI APPLICAZIONE DEL “FILTRO” Il ricorso PER SALUTM in Cassazione: TERMINI 60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELL’ORDINANZA O, SE ANTERIORE, DALLA SUA NOTIFICAZIONE SEI MESI DALLA PRONUNCIA QUALORA (IPOTESI RARA) NO COMUNICAZIONE Nota: comunicazione anche in via telematica (!)

I LIMTI RIGOROSI DI CENSURA DELLA STESSA ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA’ Cass. SS.UU. 2.2.2016 n. 1914 Incensurabile ex art. 111 Cost. per ciò che attiene ad errores juris in judicando. Non e’ un provvedimento definitivo perché e’ ancora ricorribile in cassazione la sentenza di primo grado Unico caso ammesso: VIZI PROPRI DI CARATTERE PROCESSUALE che non sarebbero deducibili avverso la sentenza di primo grado

I LIMTI RIGOROSI DI CENSURA DELLA STESSA ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA’ Cass. SS.UU. 2.2.2016 n. 1914 l’ordinanza è stata pronunciata in violazione dell’art. 348-ter c.p.c. (sentite le parti e alla prima udienza; no intervento PM; rito sommario in I grado; appello incidentale non inammissibile) L’ordinanza dichiara una inammissibilità in rito (inammissibilità o improcedibilità «tradizionali»: sentenza) e non per ragionevole probabilità di non essere accolto l’appello nel merito: qui no ricorso ex art. 111 Cost. ma direttamente ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c. (E’ UNA SOSTANZIALE SENTENZA DI RIGETTO IN RITO DELL’APPELLO)

I LIMTI RIGOROSI DI CENSURA DELLA STESSA ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA’ Cass. SS.UU. 2.2.2016 n. 1914 FATTI SOPRAVVENUTI O JUS SUPERVENIENS rispetto alla sentenza di primo grado (Non vi è spazio per la conferma della sentenza di primo grado come «giusta») Irrilevante la mera omissione di esame di uno dei motivi di appello: giudizio prognostico richiede una motivazione complessiva sulla probabile fondatezza dell’appello Implicita apertura alla totale omissione di motivazione

I CORTOCIRCUITI NEL REGIME IMPUGNATORIO DEL NUOVO “FILTRO” IN APPELLO Se errore di fatto revocatorio sentenza di primo grado: A rigore si dovrebbe ammettere revocazione sentenza e concorso con ricorso in cassazione Ordinanza di inammissibilità impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost. per i motivi appena visti RISCHIO DI TRE ONERI IMPUGNATORI ex art. 360 c.p.c. avverso sentenza I grado Ex art. 360 c.p.c. avverso ordinanza di inammissibilità Ex art. 395 n. 4-5 c.p.c. avverso sentenza I grado

IL RICORSO ED IL PROCEDIMENTO IL CD. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO (le censure mosse si devono evincere totalmente dalla lettura del solo ricorso e della sentenza impugnata anche per le ragioni di rito) DIVIETO DI PRODUZIONE NUOVI DOCUMENTI (ART. 372 C.P.C.) ABROGATO FILTRO DI INAMMISSIBLITA’: L’ONERE DI FORMULAZIONE DEL CD. QUESITO DI DIRITTO (ARTT. 366-BIS C.P.C.) IL NUOVO CD. FILTRO: (NOVELLA 2009): ART. 360-BIS C.P.C. 21/09/2018

IL RICORSO ED IL PROCEDIMENTO IL CD. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO (le censure mosse si devono evincere totalmente dalla lettura del solo ricorso e della sentenza impugnata anche per le ragioni di rito) IL PROTOCOLLO CNF-CASSAZIONE 17 DICEMBRE 2015 Sintesi dei motivi Svolgimento del processo: MAX 5 PAGINE Motivi di impugnazione: MAX 30 PAGINE Conclusioni Documenti allegati 21/09/2018

IL RICORSO ED IL PROCEDIMENTO IL PROTOCOLLO CNF-CASSAZIONE 17 DICEMBRE 2015 Sintesi dei motivi: Enunciare sinteticamente i motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e dei temi trattati. Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso. 21/09/2018

IL RICORSO ED IL PROCEDIMENTO IL PROTOCOLLO CNF-CASSAZIONE 17 DICEMBRE 2015 Svolgimento del processo L’esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. L’esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine. 21/09/2018

IL RICORSO ED IL PROCEDIMENTO IL PROTOCOLLO CNF-CASSAZIONE 17 DICEMBRE 2015 Motivi di impugnazione In questa parte trova spazio l’esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”. L’esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta nel limite massimo di 30 pagine. 21/09/2018

IL RICORSO ED IL PROCEDIMENTO NO UNICO FORMALE MOTIVO CON PIU’ MOTIVI: fare i «sotto-motivi»: ratio NO ELENCO VIOLAZIONI DI LEGGE SENZA ARGOMENTARLE: ratio ATTENZIONE ALLA DOPPIA RATIO DECIDENDI (carenza di interesse a ricorrere se non impugno entrambe) NON FORMULARE UN MOTIVO DI CENSURA DI MERITO SOTTO LE MENTITE SPOGLIE DI UN MOTIVO EX ART. 360 C.P.C. 21/09/2018

IL RICORSO ED IL PROCEDIMENTO IL PROTOCOLLO CNF-CASSAZIONE 17 DICEMBRE 2015 Motivi di impugnazione In questa parte trova spazio l’esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”. L’esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta nel limite massimo di 30 pagine. NO UNICO FORMALE MOTIVO CON PIU’ MOTIVI: fare i «sotto-motivi»: ratio NO ELENCO VIOLAZIONI DI LEGGE SENZA ARGOMENTARLE: ratio 21/09/2018

IL RICORSO ED IL PROCEDIMENTO IL PROTOCOLLO CNF-CASSAZIONE 17 DICEMBRE 2015 Conclusioni In questa parte trova spazio l’indicazione del provvedimento in ultimo richiesto (e con richiesta comunque non vincolante). Ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con decisione di merito, ecc.. Documenti allegati Elencare secondo un ordine numerico progressivo gli atti e i documenti prodotti ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. Il cd. FASCICOLETTO: puntualizzazioni sul principio di autosufficienza 21/09/2018

IL RICORSO ED IL PROCEDIMENTO IL PROTOCOLLO CNF-CASSAZIONE 17 DICEMBRE 2015 Il cd. FASCICOLETTO: puntualizzazioni sul principio di autosufficienza (art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.) No onere di trascrizione integrale di atti o documenti Onere solo di: Articolazione specifica dei motivi nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso, con la specifica indicazione del punto dell’atto al quale ci si riferisce ed il tempo e la fase; allegati in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi al fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio degli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso. 21/09/2018

Non sono propriamente casi di inammissibilità ma di infondatezza IL PROCEDIMENTO IL NUOVO FILTRO. ART. 366 BIS Non sono propriamente casi di inammissibilità ma di infondatezza Quando la sentenza gravata ha deciso questioni di diritto in modo conforme a orientamento costante S.C. e l’esame dei motivi non offre ragione per un ripensamento Quando viene mossa una censura manifestamente infondata relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo CONSEGUENZE DEL FILTRO: inammissibilità del ricorso e passaggio in giudicato della sentenza 21/09/2018

LA NUOVA SEZIONE «FILTRO» art. 376: Sezione «filtro» vaglia decisione in camera di consiglio se: N. 1 375 C.P.C.: Inammissibilità prima facie del ricorso principale e incidentale anche per carenza dei motivi ex art. 360 c.p.c. o per 360-bis n. 2 c.p.c. N. 5 375 C.P.C.: Manifesta infondatezza (anche ex art. 360-bis n. 2) o manifesta fondatezza del ricorso PUO’ INCIDERE SULLE TECNICHE REDAZIONALI (SPECIE DEL CONTRORICORSO) 21/09/2018

LA PROSECUZIONE DOPO LA SEZIONE «FILTRO» - PRIMO PRESIDENTE ASSEGNA CAUSA A UNA DELLE CINQUE SEZIONI SEMPLICI Giudice relatore vaglia presupposti per applicabilità rito camerale ex art. 375 n. 2 o 3 (331/332; estinzione per cessazione materia del contendere) Se no rito camerale, RITO ORDINARIO CON FISSAZIONE UDIENZA PUBBLICA DI DISCUSSIONE Cinque giorni prima le parti possono depositare memorie meramente illustrative (nella prassi si depositano molto prima e solo se necessario) 21/09/2018

I CASI DI CASSAZIONE SENZA RINVIO PER RAGIONI CD. DI RITO: ART. 382 C.P.C. -difetto assoluto di giurisdizione Mancanza di un presupposto processuale o di una condizione dell’azione (“causa non poteva essere iniziata”) Intervenuta causa di estinzione del processo in primo grado; inammissibilità, improcedibilità o estinzione in appello (“causa non poteva essere proseguita”) Decisione S.C. “sostitutiva” di mero rito (e nell’ultimo caso comunque passa in giudicato sentenza di primo grado) 21/09/2018

I CASI DI CASSAZIONE SENZA RINVIO PER RAGIONI CD. DI MERITO: ART. 384 C.P.C. Nei soli casi in cui non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto Sono i casi in cui la Corte può direttamente procedere all’operazione di sussunzione in base alla regula juris corretta error iuris in judicando (360 n.3) Ora anche per alcuni casi di error in procedendo (es. per omessa decisione su una domanda accessoria che non necessita di accertamenti in fatto: interessi) 21/09/2018

I CASI DI CASSAZIONE SENZA RINVIO PER RAGIONI CD. DI MERITO: ART. 384 C.P.C. Decisione sostituiva nel merito che passa subito in giudicato Decisione impugnabile con revocazione straordinaria (art. 391-ter), revocazione per errore di fatto revocatorio opposizione di terzo Possibile nuova decisione sostituiva o con rinvio (art. 391-ter u.c. c.p.c.) 21/09/2018

IL PRINCIPIO DI DIRITTO E CASSAZIONE CON RINVIO N. 3 ed ora anche per tutti gli altri motivi se questioni di diritto di particolare importanza (art. 384 CO.1 ) Effetto pieno ed incondizionato per il giudice del rinvio Funzione nomofilattica per gli altri giudici su casi simili Se si estingue il giudizio di rinvio, il principio di diritto sopravvive ma non con forza di giudicato: efficacia solo pan processuale per il nuovo giudizio su domanda riproposta

Tecniche redazionali delle conclusioni IN VIA PRELIMINARE IN PRINCIPALITA’ Cassare e annullare la sentenza gravata per i motivi tutti esposti in narrativa Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, accogliere le seguenti CONCLUSIONI DI MERITO ex art. 384 c.p.c. IN OGNI CASO rifusione di spese di tutti e tre i gradi. 21/09/2018

Docente: Raffaella Muroni Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 21/09/2018 info@muronilex.it