5 per mille 2011 Direzione Regionale della Sicilia Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi 5 per mille 2011 21/09/2018 1
5 per mille 2011: il beneficio Anche per il 2011, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 dal Dpcm del 23/04/2010. 21/09/2018 2 2 2
Norma di proroga del beneficio L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” stabilisce che le “disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4 undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010”. Il secondo periodo del medesimo articolo prevede che le “disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012”. 21/09/2018 3 3 3
Finalità alle quali è possibile destinare la quota del cinque per mille 2011 – Art. 1 c. 1 del DPCM 23 aprile 2010 sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; 21/09/2018 4
Finalità alle quali è possibile destinare la quota del cinque per mille 2011 – Art. 1 c. 1 del DPCM 23 aprile 2010 b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; c) finanziamento della ricerca sanitaria ; d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. 21/09/2018 5 5 5
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5 per mille 2011: elenco del volontariato curato dall’Agenzia – Adempimenti degli enti Gli enti che intendono iscriversi nell’elenco del volontariato devono effettuare due adempimenti fondamentali: - Domanda di iscrizione Entro il termine perentorio del 07/05/2011, esclusivamente in via telematica direttamente (fisconline) o tramite gli intermediari abilitati Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 2) Inviare tramite raccomandata a.r. entro il 30 giugno 2011, una dichiarazione sostitutiva, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione nell’elenco, con allegata fotocopia non autenticata del legale rappresentante alla D.R. competente. Attenzione Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest’anno deve, comunque, presentare la domanda anche se già inviata per gli anni precedenti. 21/09/2018 8
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010: Termini decadenziali di cui all’art. 2 commi 3 e 6 Circolare 9\E 2011 punto 4.1.1. Gli enti individuati come categoria “enti del volontariato” dall’articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge n. 40 del 2010, interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille del’Irpef per l’esercizio finanziario 2011 devono presentare la domanda telematica di iscrizione all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro il termine del 7 maggio 2011. Circolare 9\E 2011 punto 4.1.3. I legali rappresentanti dei soggetti regolarmente iscritti, secondo quanto precisato nel precedente paragrafo 4.1.2., devono trasmettere, entro il 30 giugno 2011, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione. 21/09/2018 9 9 9
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Casi particolari a seguito dell’iscrizione A) Qualora dalla comunicazione di avvenuta ricezione risulti che la denominazione o la sede dell’ente non sono aggiornate, è necessario comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati e ripetere successivamente l’invio della domanda. I soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare il modello AA7/10 che può essere presentato, oltre che a qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche in via telematica,direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione, ovvero tramite la Comunicazione Unica nel caso di soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese o al Registro delle notizie economiche e amministrative (REA). I soggetti che non sono titolari di partita IVA devono utilizzare il modello AA5/6 che può essere presentato, oltre che a qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione. Il modello AA5/6 è disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. B) Qualora la domanda non venga accolta perché il codice fiscale risulti non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe tributaria, è necessario rivolgersi a qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate, al fine di verificare e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere l’invio della domanda. 21/09/2018 15 15 15
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Attenzione Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva (Allegato 2), la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano e la fotocopia del documento del legale rappresentante. 21/09/2018 22 22 22
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche: presentazione della dichiarazione sostitutiva I legali rappresentanti delle A.S.D. devono spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 2), che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, una fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del legale rappresentante. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011, ed il mancato invio, in allegato, del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio. 21/09/2018 23 23 23
Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio Le fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, la formulazione della scelta e la successiva assegnazione delle somme sono definite dal Dpcm del 23 Aprile 2010. In particolare, è prevista la redazione di quattro distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto. L’Agenzia delle Entrate predispone l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche sulla base delle iscrizioni pervenute in via telematica. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca predispone l’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università sulla base delle domande ricevute e lo trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Anche il Ministero della Salute cura la predisposizione dell’elenco degli enti della ricerca sanitaria e lo trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate. 21/09/2018 24 24 24
5 per mille 2011: elenco del volontariato curato dall’Agenzia – Adempimenti dell’Agenzia Pubblicazione degli elenchi Entro il 14 maggio 2011 l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito tutti gli elenchi degli enti iscritti, anche quelli gestiti dalle altre amministrazioni, distinti per categoria. Entro il 20 maggio 2011 gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono chiedere la correzione di errori di iscrizione presenti negli elenchi pubblicati entro il 14 maggio. La correzione può essere chiesta dal legale rappresentante dell’ente interessato – direttamente oppure mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente. Verificati gli eventuali errori, l’Agenzia pubblica, entro il 25 maggio successivo, una versione aggiornata dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. segue 21/09/2018 25
Indirizzo a cui spedire dichiarazione sostitutiva : 5 per mille 2011: Riepilogo scadenze Scadenze del 5 per mille 2011 per gli ENTI DEL VOLONTARIATO e le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Inizio presentazione domanda d’iscrizione 15 marzo 2011 Termine presentazione domanda d’iscrizione 7 maggio 2011 Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2011 Richiesta correzione domande 20 maggio 2011 Pubblicazione elenco aggiornato 25 maggio 2011 Termine presentazione dichiarazione sostitutiva 30 giugno 2011 __________________________________________________________________________________________________________ Indirizzo a cui spedire dichiarazione sostitutiva : Volontariato : Direzione Regionale Entrate Via Konrad Roentgen, 3 90145 - PALERMO A.S.D. : Uffici Territoriali del Coni. 21/09/2018 26
ANNO D'IMPOSTA 2007 TOTALE AMMESSE % ESCLUSE 1839 1424 77,43 414 22,51 21/09/2018
ANNO D'IMPOSTA 2008 1488 84,74 268 15,26 TOTALE AMMESSE % ESCLUSE 1756 21/09/2018
ANNO D'IMPOSTA 2009 TOTALE AMMESSE % ESCLUSE 1874 1664 88,79 210 11,21 21/09/2018
Modelli per la destinazione del 5 per mille (CUD 2011, 730/1 2011, Unico PF 2011) 21/09/2018
TRASMISSIONE DATI ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Punto 7 della Cir. 9\E 2011 In base alle disposizioni dell’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, l’Agenzia delle entrate provvede a trasmettere gli importi risultanti dalle scelte effettuate dai contribuenti al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dei successivi adempimenti relativi all’assegnazione delle somme alle amministrazioni competenti al riparto ed alla conseguente materiale erogazione degli importi agli aventi diritto. 21/09/2018 31 31 31
Corresponsione del cinque per mille art. 11 c. 4 DPCM 23/04/2010 La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'art. 1, sara‘ effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate: dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a); dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera b); dal Ministero della salute per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera c); dal Ministero dell'interno per gli enti indicati all'art. 1, comma 1, lettera d); dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera e); L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attivita' o non svolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio. 21/09/2018 32 32 32
Obbligo di rendicontazione delle somme art. 12 DPCM 23/04/2010 1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4, dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti. 3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potra' richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. 4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni. 21/09/2018 33 33 33
SC = Spazio condivisione (Mail, Pec ecc.) Modalità di collaborazione per l’assistenza e l’informazione tra AE DR Sicilia ed Associazioni del terzo settore Associazione Associazione Terzo settore Associazione Associazione Agenzia Entrate DR Sicilia Associazione Terzo settore SC SC Associazione Associazione Terzo settore Associazione Associazione SC = Spazio condivisione (Mail, Pec ecc.) 21/09/2018 34 34 34
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia Ufficio Gestione Tributi Recapiti Indirizzo di posta elettronica di funzione: dr.sicilia.getr@agenziaentrate.it Posta elettronica certificata dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it Capo Ufficio Santo Giunta tel. 091/6803417 Funzionario competente Ignazio Cerami tel. 091/6803400 21/09/2018 35 35 35