Trust: chi, cosa, quando, come e perché

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Trust: chi, cosa, quando, come e perché Avv. Mariagrazia Monegat Corso di Alta Formazione AIAF 2 luglio 2013

Definizione Si definisce trust il rapporto giuridico istituito da una persona, per atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico Un trust si crea quando un soggetto (Disponente o Settlor) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (Trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti ( Beneficiari) a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.

Riconoscimento del trust in Italia Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992 Dal 1 gennaio 1992 nel nostro ordinamento sono riconosciuti gli effetti di un trust sottoposto ad una legge straniera

La legge straniera Il trust deve necessariamente essere disciplinato da una legge che preveda l’istituto che può essere l’unico elemento straniero di un trust “interno” Tutti gli altri elementi possono essere italiani: il disponente, il trustee, i beneficiari, i beni in trust, la lingua dell’atto istitutivo La legge regolatrice disciplina la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, i diritti, gli obblighi e i doveri del trustee, i rapporti fra il trustee e i beneficiari, la modifica e la cessazione del trust, etc.

Caratteristiche del trust in Italia Il trust deve essere creato volontariamente L’atto istitutivo può essere un atto tra vivi o un atto a causa di morte (testamento) La prova dell’esistenza del trust deve essere fornita per iscritto L’atto istitutivo di trust deve perciò essere redatto per iscritto

Gli effetti del trust Un trust regolato da una legge straniera è riconosciuto in Italia in virtù della Convenzione e presenta le seguenti caratteristiche: I beni in trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e non fanno parte del suo regime patrimoniale o della sua successione I creditori personali del trustee non possono aggredire i beni in trust Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge

I soggetti del trust Il disponente (settlor) che trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee Il trustee che riceve i beni in trust per amministrarli, gestirli, conservarli secondo le disposizioni dell’atto istitutivo I beneficiari, tra cui può esservi lo stesso disponente, ovvero la finalità o scopo del trust Il Guardiano, soggetto indispensabile nei trust di scopo, eventuale negli altri, con il compito di controllo sulle finalità del trust

“ La segregazione I beni in trust, trasferiti dal disponente al trustee, costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee I beni in trust sono intestati a nome del trustee o di altra persona per conto del trustee I beni in trust sono “segregati” e dunque non sono soggetti alle pretese di: - creditori personali del trustee, giacché non rientrano nel suo regime patrimoniale matrimoniale né in quello successorio - creditori del disponente perché non fanno più parte del suo patrimonio (salva l’ipotesi di revocatoria ordinaria e fallimentare) - creditori dei beneficiari sino a che costoro non ricevono tali beni dal trustee

Il Trustee Nominato dal Disponente, che può riservarsi il potere di revocarlo E’ soggetto autonomo, nei limiti delle disposizioni dell’atto istitutivo L’ampiezza del potere discrezionale del trustee è determinata dall’atto istitutivo secondo le necessità concrete E’ responsabile della gestione di beni in trust La sua responsabilità è connessa al margine di discrezionalità Trustee professionali di derivazione bancaria

Il Guardiano Nominato dal Disponente Sovente è il professionista di fiducia del Disponente Funzione di supervisione o controllo dell’operato del Trustee Poteri di esprimere pareri vincolanti per il Trustee Poteri di revoca e nomina Trustee Poteri di modificazione dei soggetti beneficiari

Lettere di desiderio (Letters of whishes) Non fanno parte dell’atto istitutivo, ma possono essere indirizzate al trustee dal Disponente Non vincolano il trustee, ma esprimono indicazioni che il Disponente intende far conoscere in relazione alla gestione dei beni in trust

Quando un trust Nell’ambito familiare per: - risolvere il problema dei rischi connessi al passaggio generazionale - proteggere il patrimonio del professionista dai rischi connessi alla responsabilità professionale - prevenire o risolvere il conflitto patrimoniale nella separazione e nel divorzio - proteggere soggetti deboli o diversamente abili

Quando un trust Nell’ambito dell’impresa per: - la gestione di partecipazioni societarie - la prestazione di garanzie per transazioni commerciali o finanziarie - la soluzione della crisi d’impresa

Perché un trust Per realizzare una funzione “protettiva” attraverso la segregazione dei beni affidati al Trustee Per assicurare che i beni siano destinati allo scopo in vista del quale il trust è stato istituito Perché si tratta di uno strumento duttile e agile che si adatta alle esigenze specifiche

Perché un trust Perché i trust selezionano interessi meritevoli di tutela e li proteggono meglio di quanto facciano o possano fare gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento I trust non consentono di disapplicare la legge italiana, ma nell’ambito dell’autonomia privata consentono di privilegiare un interesse rispetto ad un altro, riconoscendoli una più forte tutela