I REATI DEL CODICE DELLA STRADA: I RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI

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I REATI DEL CODICE DELLA STRADA: I RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI RELATORE: Dott. Ezio Domenico BASSO Procuratore della Repubblica preso la Procura di Oristano COORDINA I LAVORI Avv. Davide FONTANA

Contenuto Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere; Art. 186 C.d.S. Accertamenti strumentali; Art. 186 C.d.S. Prelievi ematici; Art. 186 comma 2-bis C.d.S. Aggravante incidente stradale; Art. 186 comma 7 C.d.S. Rifiuto dell’accertamento;

Art. 186 comma 9-bis C.d.S. Lavori di pubblica utilità; Art. 186 comma 2 C.d.S. Sospensione della patente; Art. 186 comma 7 C.d.S. Revoca della patente; Art. 186 C.d.S. e art. 240 c.p. Confisca del veicolo; Art. 187 C.d.S. Sostanze stupefacenti; Art. 189 C.d.S. Comportamento in caso di incidente

Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere NATURA DEL REATO Cass. n. 8084 del 15.01.2013 REATO PERMANENTE COMPETENZA PER TERRITORIO

Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere RAPPORTI CON ART. 186 COMMA 7 Cass. n. 43845 del 26.09.2014 “Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici costituisce una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza in quanto il rinvio dell’art. 186, comma settimo, cod. strada al comma secondo, lett.c) della medesima disposizione riguarda solo il trattamento sanzionatorio”.

Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere RAPPORTI CON ART. 187 Cass. n. 3313 dell’11.11.2011 “Sussiste concorso materiale delle contravvenzioni previste dagli art. 186 e 187 Cod. Strada nel caso in cui un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza sia dell’alcool che di sostanze stupefacenti”.

Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere RAPPORTI CON ART. 186 bis Cass. Sez. IV n. 9592 del 16.12.2015 “La disposizione di cui all’art. 186 bis comma 3 c.d.s. […] non delinea una autonoma fattispecie incriminatrice rispetto a quella di cui al medesimo art. 186, sicché ad essa è riferibile l’aggravante dell’ora notturna prevista dall’art. 186 comma 2 sexies c.d.s.”.

Ambito di applicazione della scriminante Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere RAPPORTI CON ART. 51 C.P. Ambito di applicazione della scriminante Cass. n. 38130 del 13.06.2013 “Non è applicabile la scriminate di cui all’art. 51 c.p. nei confronti di colui che, pur essendo in stato di ebbrezza alcolica, ha eseguito l’ordine di mettersi in marcia impartito da un agente di polizia che non si era reso conto che il soggetto non era nelle condizioni psicofisiche per guidare”.

CAUSA DI NON PUNIBILITA’ DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere CAUSA DI NON PUNIBILITA’ DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO Cass. S.U. n. 13681 del 25.2.2016 «La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto […] è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo in astratto incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo».

CAUSA DI NON PUNIBILITA’ DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere CAUSA DI NON PUNIBILITA’ DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO Conseguenze: applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge demandate al Prefetto; Contra Cass. Sez. IV n. 44132 del 9.9.2015

Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere CAUSA DI NON PUNIBILITA’ DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO Elementi significativi Cass. Sez. IV n. 33821 del 1.7.2015 «Costituiscono elementi significativi sia le specifiche valutazioni espresse dal giudice di merito circa l’offensività della condotta, sia l’applicazione della pena in misura pari al minimo edittale».

Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO NOZIONE DI “GUIDA” Cass. n. 10476 del 20.01.2010 “Rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico”.

Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO NOZIONE DI “GUIDA” Cass. n. 45898 del 19.10.2010 “La condotta di “guida” di un veicolo … consiste nell’esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente….” NON costituisce “guida” la condotta dell’imputato che, in stato di ebbrezza, spingeva in strada il proprio ciclomotore a mano perché non funzionante.

Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO VEICOLO FERMO Cass. n. 45514 del 07.03.2013 “In tema di guida in stato di ebbrezza, NON RILEVA che il veicolo fosse FERMO al momento dell’effettuazione del controllo, giacché la “FERMATA” costituisce una fase della circolazione”.

GUIDA DI UNA BICICLETTA Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO GUIDA DI UNA BICICLETTA Cass. Sez. IV n. 4893 del 22.1.2015 «Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione stradale».

Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO ASSUNZIONE DI FARMACI Cass. n. 19386 del 05.04.2013: Precisa che l’assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica non esclude l’elemento psicologico del reato, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell’assunzione con la circolazione stradale; Cass. N. 1882 del 24.10.2013: Il reato di guida in strato di ebbrezza è configurabile anche nell’ipotesi di inalazione di fumi di alcol derivanti da attività lavorativa.

SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI TASSO Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI TASSO Cass. n. 43729 del 12.07.2013: “Il superamento delle soglie di tasso alcolemico integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria”. Ratio della norma: “La contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione”.

Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO SOGLIE DI PUNIBILITA’ Cass. n. 5611 del 16.10.2013 Cass. n. 38409 del 07.03.2013 “Ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali”. Il tasso alcolemico 0,87 g./l. è considerato superiore al valore di 0,8 g./l. e configura la fattispecie di cui alla lettera b) dell’art. 186.

Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO SOGLIE DI PUNIBILITA’ Cass. n. 7368 del 06.02.2014 “A seguito della depenalizzazione lettera a) la rilevanza penale del fatto presuppone che sia accertato un tasso alcolemico superiore, NON ANCHE PARI, a 0,8 g./l.”

APPLICABILITA’ DELLE CIRCOSTANZE Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere APPLICABILITA’ DELLE CIRCOSTANZE Cass. Sez. IV n. 53280 del 21.9.2017 «Qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente […] e di aver commesso il fatto in orario notturno […] con una circostanza attenuante (nella specie, le circostanze attenuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l’aumento previsto dall’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all’art. 186 comma 2 septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportanto l’eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena». SEGUE

Cass. Sez. IV n. 45846 del 12.9.2017 «Qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente […] e di aver commesso il fatto in orario notturno […] e il giudice ritenga, le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis, non deve operarsi l’aumento previsto per la circostanza meno grave di aver commesso il fatto in orario notturno, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all’art. 186 comma 2 septies, atteso che, in caso di concorso di aggravanti ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63 comma 4c.p., deve trovare applicazione la pena stabilita per quella più grave».

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Indispensabilità Cass. Sez. IV n. 36889 del 16.04.2014 «L’indicazione normativa di precisi parametri numerici per la configurabilità delle fattispecie penalmente rilevanti comporta che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice stato di ebbrezza ma anche all’accertamento specifico e non strettamente sintomatico certezza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità»

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Natura Cass. Sez. IV n. 26562 del 26.5.2015 «L’esame strumentale non costituisce una prova legale» Cass. Sez. IV n. 2195 del 10.12.2014 «L’indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale, ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà»

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Rilevanza degli elementi sintomatici Cass. Sez. IV n. 22241 del 26.02.2014 specifica che indipendentemente dall’accertamento strumentale, l’alterazione alcolica può essere accertata con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica. Conf. Cass. Sez. IV n. 27940 del 7.6.2012; Cass. Sez. IV n. 48251 del 29.11.2012; Cass. Sez. IV n. 30231 del 4.6.2013; Cass. Sez. IV n. 22239 del 29.1.2014; SEGUE

Peraltro, Cass. Sez. VI n. 16480 del 21.2.2017 precisa che «la possibilità per il giudice di avvalersi […] delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave». Conf. Cass. Sez. IV n. 43017 del 12.10.2011. Pertanto, secondo Cass. Sez. IV n. 15705 del 20.2.2015, si impone «per le ipotesi aventi rilievo penale […] la verifica tecnica dell’effettivo livello di alcol».

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Indispensabilità Cass. n.41846 del 29.09.2009 Ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente, è sufficiente l’accertamento tecnico eseguito mediante l’etilometro.

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Casistica «Volume insufficiente» Cass. Sez. IV n. 6636 del 19.1.2017 afferma che è «configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura ‘volume insufficiente’, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore» (Conf. Cass. Sez. IV n. 40709 del 15.7.2016: Cass. Sez. IV n. 1878 del 24.10.2013). SEGUE

Cass. Sez. IV n. 23520 del 19.2.2016 precisa, però, che in questo caso «è necessario accertare, attraverso una compiuta verifica delle modalità di funzionamento della macchina, se l’insufficienza del volume abbia o meno inficiato il risultato del test espresso dai parametri numerici», per cui, secondo Cass. Sez. IV n. 22604 del 4.4.2017, «è onere dell’imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell’alcoltest».

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Due misurazioni Cass. Sez. IV n. 7368 del 6.02.2014 Cass. Sez. IV n. 27954 del 07.06.2012 La concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno DUE misurazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Cass. Sez. IV n. 22604 del 4.4.2017 precisa, peraltro, che «è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica […] se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti». Cass. Sez. IV n. 20545 del 19.2.2016 afferma che «è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l’alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda»

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Valori centesimali Cass. 32055 del 07.07.2010 Ai fini del superamento delle soglie di punibilità assumono rilevo anche i valori centesimali Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che un tasso alcolemico pari ad 1,56 g./l. configurasse la fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 186 comma secondo C.d.S.

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Intervallo tra condotta e test alcolimetrico Cass. Sez. IV n. 36065 del 11.4.2017 «L’intervallo di cinque minuti […] deve essere interpretato come unità temporale minima, finalizzata ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate». Cass. Sez. IV n. 18791 del 4.4.2017 Modalità di calcolo dell’intervallo temporale. SEGUE

Cass. Sez. IV n. 13999 dell’11.03.2014 Ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza «il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico» (intervallo di 30 minuti) Cass. Sez. IV n. 47298 dell’11.11.2014 «Il decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare […] la sussistenza di altri elementi indiziari». Cass. Sez. VI n. 35594 del 16.6.2015 «E’ legittimo l’impiego dell’etilometro anche a distanza di qualche ora dall’evento, alla duplice condizione un’apprezzabile connessione tra incidente stradale e condotta del conducente e che non vi sia soluzione di continuità tra l’incidente ed il materiale reperimento del soggetto da sottoporre ad esame»

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Natura accertamento strumentale Cass. Sez. IV n. 41178 del 20.7.2017 “L’accertamento strumentale c.d. “alcoltest” costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria UNICAMENTE avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore e non anche attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato”. Conf. Cass. Sez. IV n. 7967 del 6.12.2013

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Modalità operative Cass. Sez. IV n. 34383 del 6.6.2017 afferma che «l’avvertimento di farsi assistere da un difensore […] deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test» Pertanto, secondo Cass. Sez. Un. N. 5396 del 29.1.2015, «la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’art. 186 comma 3 C.d.S., in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 c.p.p.».

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Omesso avviso - Nullità Cass. Sez. IV n. 42667 del 09.07.2013 “L’omesso avviso all’indagato […] della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità a regime intermedio”. Cass. Sez. IV n. 38003 del 19.09.2012 “L’accertamento del tasso alcolemico mediante il c.d. alcoltest rientra nel novero degli accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. [….] sicché l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta”.

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Omesso avviso – Termini Cass. Sez. IV n. 16131 del 14.3.2017 «La violazione dell’obbligo di dare avviso […] della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale e regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta […] fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato». «Se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro cui far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto penale di condanna» (Cass. Sez. IV n. 22608 del 4.4.2017)

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Onere della difesa Cass. Sez. IV n. 50973 del 5.7.2017 «In di presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato» SEGUE

Casistica di situazioni non idonee allo scopo: intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Cass. Sez. IV n. 50973 del 5.7.2017; conf. Cass. Sez. IV n. 40722 del 9.9.2015; Cass. Sez. IV n. 24206 del 4.3.2015); allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale certificazione sia sprovvista di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione (Cass. Sez. IV n. 15187 del 8.4.2015); allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio (Cass. Sez. IV n. 17463 del 24.3.2011);

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Verbale esiti alcoltest Cass. Sez. IV n. 32361 del 7.6.2017; conf. Cass. Sez. IV n. 45514 del 07.03.2013 “Il verbale contenente gli esiti dell’alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza del tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali in cui l’accertamento è stato effettuato”. Cass. Sez. IV n. 49407 del 21.11.2013; conf. Cass. Sez. IV n. 12025 del 02.12.2010; Cass. Sez. IV n. 4159 del 15.10.2009 «L’omesso deposito del verbale contenente gli esiti dell’alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive”.

Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Verbale esiti alcoltest Cass. n. 5470 del 22.05.2012 “La produzione in dibattimento della sola copia fotostatica degli scontrini ove sono stati registrati gli esiti dell’accertamento etilometrico non integra alcuna nullità e costituisce piena prova del fatto ascritto all’imputato”.

Art. 186 C.d.S. PRELIEVI EMATICI Rilevanza del consenso Cass. Sez. F. n. 52877 del 25.8.2016; conf. Cass. Sez. IV n. 1522 del 10.12.2013; Cass. Sez. IV n. 10605 del 15.11.2012; Cass. Sez. IV n. 6755 del 06.11.2012; Cass. Sez. IV n. 26108 del 16.05.2012; Cass. Sez. IV n. 8041 del 21.12.2011; Cass. Sez. IV n. 1827 del 04.11.2009 La Giurisprudenza è costante nel ritenere che «i risultati del prelievo ematico effettuati per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la ‘mancanza di un preventivo consenso’ dell’interessato»

Art. 186 C.d.S. PRELIEVI EMATICI Natura dell’atto Cass. Sez. VI n. 43894 del 13.9.2016; Conf. Cass. Sez. IV n. 38458 del 04.06.2013; Cass. Sez. IV n. 34145 del 21.12.2011 «Il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia».

Art. 186 C.d.S. PRELIEVI EMATICI Natura dell’atto Conseguentemente Cass. Sez. IV n. 53293 del 27.9.2016 afferma che «il prelievo ematico compiuto dai sanitari su richiesta degli organi di Polizia stradale, al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento, non rientra nel novero degli atti di cui all’art. 356 c.p.p., sicchè non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia». Infatti, Cass. Sez. IV n. 3340 del 22.12.2016 precisa che «sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia […] in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria». SEGUE

Cass. Sez. IV n. 21885 del 6.4.2017 stabilisce che «il prelievo ematico compiuto presso una struttura sanitaria, esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al fine di accertare il tasso alcolemico e non per motivi di carattere medico-terapeutico, necessita del preventivo consenso dell’interessato, tempestivamente informato sulle finalità del prelievo; ne deriva che, in mancanza del consenso, i relativi risultati sono inutilizzabili». Peraltro, Cass. Sez. IV n. 54977 del 17.10.2017 sembra discostarsi da tale orientamento in quanto si legge che «l’utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medico-terapeutico, non richiede – in presenza dei presupposti di cui all’art. 186 comma 5 C.d.S. – uno specifico consenso dell’interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento».

Art. 186 C.d.S. PRELIEVI EMATICI Forma della richiesta Cass. Sez. IV n. 15189 del 18.1.2017 «La richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria al fine di accertare il tasso alcolemico, non necessita di forme sacramentali potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l’interessato che, in assenza, di un suo rifiuto, si procederà all’accertamento in uno dei modi indicati dalla legge»

Art. 186 comma 2-bis C.d.S. AGGRAVANTE INCIDENTE STRADALE NOZIONE Cass. Sez. IV n. 7969 del 06.12.2013 L’aggravante di cui al comma 2-bis C.d.S. costituisce “condizione ostativa alla sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità”; Cass. Sez. IV n. 47276 del 06.11.2012 L’incidente stradale viene definito come «qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli», per cui è sufficiente «qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni» (Cass. Sez. IV n. 36777 del 2.7.2015; conf. Cass. Sez. IV n. 42488 del 19.9.2012).

Art. 186 comma 2-bis C.d.S. AGGRAVANTE INCIDENTE STRADALE COEFFICIENTE CAUSALE Cass. Sez. IV n. 33760 del 17.5.2017 afferma che «è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso». Cass. Sez. IV n. 54991 del 24.10.2017 precisa sul punto che «non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma solo il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo».

Art. 186 comma 2-bis C.d.S. AGGRAVANTE INCIDENTE STRADALE COEFFICIENTE CAUSALE Cass. Sez. IV n. n. 31360 del 04.07.2013 «Ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame è necessaria l’individuazione di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente» Cass. Sez. IV n. 37743 del 28.05.2013 «Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186 comma 2-bis C.d.S. è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro»

Art. 186 comma 2-bis C.d.S. AGGRAVANTE INCIDENTE STRADALE Cass. Sez. IV n. 7460 del 13.11.2012 «Quando la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale concorre con le circostanze attenuanti generiche, deve procedersi al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.»

Art. 186 comma 7 C.d.S. in genere NATURA E MODALITA’ DI ACCERTAMENTO Cass. Sez. IV n. 5909 del 8.1.2013 «Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi». SEGUE

Cass. Sez. IV n. 13851 del 12.11.2014 «Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici […] è configurabile anche nel caso di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica da parte del soggetto sottoposto ad accertamento, stante l’autonomia di detto reato rispetto alla distinta fattispecie di guida in stato di ebbrezza». Cass. Sez. Un. n. 13682 del 25.2.2016: compatibilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Art. 186 comma 7 C.d.S. RIFIUTO DELL’ACCERTAMENTO Obbligo di avviso Cass. Sez. IV n. 34470 del 13.5.2016 (conf. Cass. Sez. IV n. 43845 del 26.09.2014) «L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest NON RICORRE se l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento”.

Art. 186 comma 7 C.d.S. RIFIUTO DELL’ACCERTAMENTO Casistica Cass. Sez. IV n. 9391 del 13.12.2016 «Integra il reato di cui all’art. 186 comma 7 C.d.S. […] chi si rifiuta di sottoporsi all’accertamento previsto dal comma quinto, presso una struttura ospedaliera, non prestando il consenso informato al personale sanitario» Cass. Sez. VI n. 15967 del 8.3.2016 (conf. Cass. Sez. IV n. 45919 del 3.4.2013) «Integra il reato di cui all’art. 186 comma 7 C.d.S. […] la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto […] è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l’una dall’altra». SEGUE

Cass. Sez. IV n. 5409 del 27.1.2015 «Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici […] si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico». Cass. Sez. IV n. 51773 del 26.11.2014 «Integra il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto a più accertamenti preliminari per la verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza di alcol, ricusi di proceder all’alcoltest nonostante che l’ultimo di essi abbia dato esito positivo, in quanto l’art. 186 comma 3 C.d.S. non prevede limiti alla ripetizione delle prove preliminari, né pone condizioni alla facoltà degli agenti di procedervi, trattandosi di ’’accertamenti preliminari non invasivi’’».

Art. 186 comma 7 C.d.S. RIFIUTO DELL’ACCERTAMENTO E AGGRAVANTI Incidente stradale - Incompatibilità Cass. Sez. Un n. 46625 del 29.10.2015 «La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza». Incidente Compatibilità Cass. Sez. IV n. 9170 del 6.2.2015 «La circostanza aggravante di aavnn. 43845 del 26.09.2014 e 9318 del 14.11.2013 SUSSISTE la compatibilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, la cui sussistenza preclude la possibilità di ottenere la sostituzione della pena inflitta con lavoro di pubblica utilità, con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza. SEGUE

IN SENSO CONTRARIO Cass. n. 22687 del 09.05.2014, secondo la quale “La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale NON E’ CONFIGURABILE rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento della verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica delle fattispecie.

Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ . Cass. Sez. III n. 20726 del 07.11.2012 Ambito di cognizione riservato al Giudice «In tema di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità […] è inibita al Giudice ogni valutazione circa l’idoneità della misura ad assolvere o meno alla funzione rieducativa, essendo il divieto di applicazione della stessa ricollegato unicamente alla ricorrenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale e alla pregressa fruizione di analoga sanzione sostitutiva». Cass. Sez. IV n. 13466 del 17.1.2017 (conf. Cass. Sez. 1015 del 10..12.2015) Poteri del Giudice «La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità […] è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 c.p.». SEGUE

Cass. Sez. I n. 50909 del 26.11.2013 Ambito di applicazione del lavoro di pubblica utilità «L’estinzione del reato […] per lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità […] può essere dichiarata anche nel caso in cui l’attività in favore della collettività sia svolta in un settore diverso da quello della sicurezza e dell’educazione stradale, indicato dal legislatore come prioritario».

Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ Applicabilità ai fatti ante L. n. 120/2010 Secondo costante Giurisprudenza la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità prevista dall’ art. 186 comma 9-bis C.d.S., introdotto dalla Legge n. 120/2010, è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, trattandosi di disposizione oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente. In tal senso si vedano: Cass. Sez. IV n. 1015 del 10.12.2015; Cass. Sez. IV n. 5509 del 12.12.2012; Cass. Sez. I n. 20025 del 10.04.2013; Cass. Sez. IV n. 11198 del 17.01.2012; Cass. Sez. IV n. 42485 del 19.09.2012; Cass. Sez. IV n. 36291 del 24.05.2012; Cass. Sez. IV n. 42496 del 19.09.2012; Cass. Sez. IV n. 42649 del 28.03.2013.

Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ Applicabilità ai fatti ante L. n. 120/2010 Sul punto applicabilità, la decisione della Cassazione Sez. IV n. 43175 del 02.07.2013 ha tuttavia precisato che «l’imputato che, condannato in primo grado sulla base della disciplina anteriore alla legge n. 120/2010, invochi in sede di impugnazione l’applicabilità della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, deve condizionare la sua richiesta alla contestuale irrogazione della diversa e più severa pena detentiva prevista dalla nuova normativa».

Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ Incompatibilità La Giurisprudenza ritiene incompatibile la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con: l’aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (cfr. Cass. Sez. IV n. 13853 del 4.2.2015; Cass. Sez. IV n. 48534 del 24.10.2013; Cass. Sez. IV n. 30254 del 26.06.2013); la sospensione condizionale della pena, beneficio che non può essere concesso ove sia stata operata la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità stante la incompatibilità tra i due istituti (cfr. Cass. Sez. IV n. 30365 del 2.7.2015; Cass. Sez. IV n. 10939 del 20.02.2014; Cass. Sez. IV n. 1755 del 19.11.2013; Cass. Sez. III n. 20726 del 07.11.2012; )

Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ Modalità applicative Richiesta dell’imputato La Giurisprudenza esclude la necessità della richiesta dell’imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione alla sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità (Cass. Sez. I n. 53684 del 4.5.2016; Cass. Sez. IV n. 20043 del 5.3.2015; Cass. Sez. IV n. 15563 del 15.03.2013; Cass. Sez. IV n. 12926 dell’ 11.10.2012), una volta manifestata la quale l’imputato non è tenuto a determinare le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, spettando ciò al Giudice (Cass. Sez. I n. 7172 del 13.1.2016; Cass. Sez. I n. 35855 del 18.6.2015; Cass. Sez. IV n. 27987 del 03.07.2012; Cass. Sez. IV n. 32463 del 12.07.2012; contra Cass. Sez. IV n. 31145 del 7.7.2011) e neppure ad indicare l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività lavorativa (Cass. Sez. IV n. 53327 del 15.11.2016; Cass. Sez. IV n. 16234 del 18.01.2013; Cass. Sez. IV n. 19162 del 03.04.2012), obbligo che invece ricade sul Giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (Cass. Sez. IV n. 4927 del 02.02.2012).

Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ Modalità applicative Cass. Sez. IV n. 54895 del 24.10.2017 «La sostituzione della pena detentiva o pecuniaria inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità non è consentita la volontaria esecuzione della pena, come sostituita, prima della definitività della sentenza». Cass. Sez. IV n. 8005 del 15.11.2013; conf. Cass. Sez. IV n. 37967 del 17.5.2012 «Nell’accordo sull’applicazione della pena […], le parti non possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell’imputato, tra loro non sovrapponibili». Contra, Cass. Sez. IV n. 71 del 14.11.2012, secondo cui «le parti possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di disposizione più favorevole applicabile anche senza la richiesta dell’interessato». SEGUE

Cass. Sez. IV n. 34774 del 29.1.2014 «Non integra alcuna nullità della sentenza di patteggiamento la mancata indicazione da parte del giudice delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, applicato in sostituzione della pena detentiva […], giacchè tale omissione non investe l’ambito decisionale ma riguarda le modalità attuative della statuizione e, come tale può trovare risoluzione nel procedimento di esecuzione». Cass. Sez. IV n. 10881 del 20.1.2012 «La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria […] con il lavoro di pubblica utilità […] è disposta […] esclusivamente dal giudice della cognizione […], essendo comunque preclusa ogni statuizione in fase esecutiva» Cass. Sez. I n. 42505 del 23.9.2014 «La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena pecuniaria, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell’attività».

SOSPENSIONE DELLA PATENTE Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Ambito di applicazione Cass. Sez. IV n. 19413 del 29.03.2013 «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida […] non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione». Cass. Sez. III n. 47589 del 7.2.2017 «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida […] non può essere applicata nei confronti di colui che, pur conducendo veicoli per la cui guida è richiesta tale abilitazione, al momento della commissione del fatto non l’aveva ancora conseguita» SEGUE

Cass. Sez. IV n. 32439 del 7.6.2012 «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere obbligatoriamente applicata […] pur quando la guida in stato di ebbrezza sia stata posta in essere circolando con un ciclomotore da parte di un soggetto munito di patente, in quanto tale titolo ha efficacia abilitante anche alla conduzione del ciclomotore». Cass. Sez. F n. 32806 del 17.8.2011 «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida […] si riferisce a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, ivi incluso il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori».

SOSPENSIONE DELLA PATENTE Compatibilità con sospensione disposta Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Compatibilità con sospensione disposta in via amministrativa Cass. Sez. VI n. 36396 del 10.07.2014: compatibilità con la revoca della patente disposta dall’autorità amministrativa. Cass. Sez. I n. 18920 del 26.02.2013: compatibilità con la sospensione della patente disposta dall’autorità amministrativa.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Patteggiamento Cass. Sez. IV n. 27994 del 03.07.2012 «Anche con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle espressamente escluse dall’art. 445 c.p.p.». Cass. Sez. IV n. 35839 del 12.03.2013 precisa che: «il giudice, nel caso in cui intende fissare la durata della sospensione della patente di guida in misura notevolmente superiore al minimo o addirittura nel massimo, deve, anche in una sentenza di patteggiamento, congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto»

SOSPENSIONE DELLA PATENTE Lavori di pubblica utilità Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Lavori di pubblica utilità Cass. Sez. IV n. 48330 del 27.9.2017 «In caso di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità […] il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida».

Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Messa alla prova Cass. Sez. VI n. 29796 del 25.5.2017; conf. Cass. Sez. IV n. 39107 del 8.7.2016; Cass. Sez. IV n. 29639 del 23.6.2016; Cass. Sez. IV n. 40069 del 17.9.2015 «Il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova […] non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 comma 3 C.d.S., in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità […] la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria»

Veicolo appartenente a terzi Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Veicolo appartenente a terzi Cass. Sez. IV n. 16647 del 23.3.2016 «l’appartenenza del veicolo a persona estranea non può qualificarsi quale circostanza aggravante del reato […], ma assume rilievo esclusivamente rispetto alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero alla esclusione della confisca del mezzo». Cass. Sez. IV n. 3311 del 2.12.2016 «La nozione di ‘appartenenza’ del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali». SEGUE

Cass. Sez. U n. 46624 del 29.10.2015 «al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato».

Art. 186 comma 7 C.d.S. REVOCA DELLA PATENTE Presupposti Condanna nei due anni precedenti per medesimo reato (cfr. Cass. Sez. IV n. n. 14617 del 25.02.2014; Cass. Sez. IV n. 48573 del 07.11.2013; Cass. Sez. IV n. 13548 del 14.02.2013). Estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova costituisce precedente specifico ai fini del giudizio circa la «recidiva nel biennio» (Cass. Sez. IV n. 1864 del 7.1.2016) SEGUE

Ai fini della «recidiva nel biennio» rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto- reato precedente (cfr. Cass. Sez. IV n. 26168 del 19.5.2016; Cass. Sez. IV n. 2386 del 06.12.2013; Cass. Sez. IV n. 25988 del 05.03.2013; Cass. Sez. IV n. 18184 del 15.02.2013; Cass. Sez. IV n. 15913 del 07.02.2013; Cass. Sez. IV n. 48276 del 17.10.2012). Rilevanza della «recidiva nel biennio» solo ai fini della revoca della patente di guida e non anche ai fini del trattamento sanzionatorio (Cass. Sez. IV n. 18081 del 24.3.2015). Irrilevanza ai fini della revoca (e della sussistenza della «recidiva nel biennio») dell’entità o del grado del tasso alcolemico (Cass. Sez. IV n. 3467 del 19.12.2014).

Art. 186 comma 7 C.d.S. REVOCA DELLA PATENTE Applicabilità Revoca obbligatoria: nel caso di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche (Cass. Sez. IV n. 23190 del 19.4.2016; Cass. Sez. IV n. 7821 del 6.2.2015; Cass. Sez. IV n. 14617 del 25.02.2014); a seguito di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (Cass. Sez. IV n. 48573 del 07.11.2013; Cass. Sez. IV n. 49221 del 30.11.2012);

Art. 186 C.d.S. CONFISCA DEL VEICOLO NATURA DELL’ATTO La confisca del veicolo in seguito alla novella di cui alla L. n. 120/2010 ha natura di sanzione amministrativa accessoria (Cass. Sez. IV n. 34459 del 12.7.2011; Cass. Sez. IV n. 40523 del 4.11.2010; Cass. Sez. IV n. 41080 del 6.10.2010). Obbligo di previsione: il Giudice deve disporre la confisca del veicolo con la sentenza di condanna o di patteggiamento, essendo irrilevante che il veicolo non sia stato sottoposto a sequestro (Cass. Sez. IV n. 45365 del 25.11.2010). SEGUE

Applicazione nel giudizio di esecuzione: la confisca non può essere disposta dal giudice dell’esecuzione nel caso in cui sia stata omessa in sede di condanna, in quanto, data la sua natura, «non costituisce componente essenziale di detto provvedimento» (Cass. Sez. I n. 53329 del 4.10.2017; Cass. Sez. I n. 27173 del 16.4.2013) La confisca del veicolo deve essere applicata con sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il Prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione penale (Cass. Sez. IV n. 32427 del 03.11.2011). Previsione di un termine: la confisca del veicolo è un provvedimento di natura definitiva, sicché è incompatibile con una previsione di limitazione temporale della sua durata (Cass. Sez. IV n. 10924 del 18.12.2013).

APPLICABILITA’ IN CASSAZIONE Art. 186 C.d.S. CONFISCA DEL VEICOLO APPLICABILITA’ IN CASSAZIONE «La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo […] può essere disposta direttamente dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 620 lett. l) c.p.p.» (Cass. Sez. IV n. 17186 del 17.1.2017; Cass. Sez. IV n. 18121 del 18.3.2015; Cass. Sez. IV n. 10920 del 18.12.2013; Cass. Sez. IV n. 2379 del 6.12.2013; Cass. Sez. IV n. 18442 del 5.12.2013; Cass. Sez. IV 47916 del 7.11.2013; Cass. Sez. IV n. 49414 del 5.11.2013; Cass. Sez. IV n. 42662 del 9.7.2013; Cass. Sez. IV n. n. 48000 del 30.11.2012). In senso contrario «La sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinché vi provveda» (Cass. Sez. IV n. 44783 del 01.10.2013; Cass. Sez. IV n. 15510 del 04.12.2013; Cass. Sez. IV n. 2385 del 06.12.2013; Cass. Sez. IV n. 33209 del 02.07.2013:)

Art. 186 C.d.S. CONFISCA DEL VEICOLO CONDIZIONI Persona estranea «La nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali» (Cass. Sez. IV n. 36425 del 29.03.2013; Cass. Sez. IV nn. 20610 del 26.02.2010). «Ai fini della confisca del veicolo non può considerarsi estranea al reato la persona, diversa dal conducente e proprietaria di esso, che sia presente sul mezzo come passeggera» (Cass. Sez. IV n. 34687 del 14.07.2010). Buona fede del terzo «E’ esclusa la confisca del veicolo intestato a un terzo solo quando risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest’ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito per negligenza da cui sia derivata la possibilità di circolazione del mezzo» (Cass. Sez. IV n. 39777 del 07.06.2012).

CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL VEICOLO Art. 186 C.d.S. CONFISCA DEL VEICOLO CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL VEICOLO Ammissibilità della confisca del veicolo: in comproprietà (Cass. Sez. IV n. 40957 del 18.9.2015); in comunione legale (Cass. Sez. IV n. 9460 del 28.11.2012); in proprietà di s.a.s. (Cass. Sez. I n. 38633 del 23.9.2010); Inammissibilità della confisca del veicolo: in proprietà di s.n.c. (Cass. Sez. IV n. 1536 del 2.10.2009); concesso in leasing (Cass. Sez. IV n. 31 del 19.9.2012; Cass. Sez. U n. 14484 del 19.1.2012).

RAPPORTO CON ALTRI REATI Art. 187 C.d.S. in genere RAPPORTO CON ALTRI REATI Art. 186 e 187 C.d.S. Cass. Sez. I n. 3313 del 11.11.2011 e n. 11367/2005 «Sussiste concorso materiale delle contravvenzioni previste dagli artt. 186 e 187 C.d.S. nel caso in cui il soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza sia dell’alcool che di sostanze stupefacenti». Cass. Sez. IV n. 11367 del 7.12.2005 precisa che le fattispecie in esame «hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa dell’alterazione» Art. 187 e 116 C.d.S. Cass. Sez. IV n. 21281 dell’11.12.2012 «Tra i reati di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e di guida senza patente non è configurabile concorso formale di reati ai sensi del comma primo dell’art. 81 c.p.»

Art. 187 C.d.S. in genere CONFIGURABILITA’ Necessità di guida in stato di alterazione (Cass. Sez. IV n. 39160 del 15.05.2013); Insufficienza della mera assunzione di droghe (Cass. Sez. IV n. 41796 del 11.6.2009; Cass. Sez. IV n. 33312 del 8.7.2008); Sufficienza di uno stato di coscienza modificata, che non coincide con una condizione di intossicazione (Cass. Sez. IV n. 19035 del 14.3.2017; Cass. Sez. IV n. 16895 del 27.3.2012).

Art. 187 C.d.S. in genere PROVA Necessità esame tecnico «E’ necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per l’individuazione e la quantificazione della sostanza» (Cass. Sez. II n. 15936 del 7.4.2016; Cass. Sez. IV n. 11848 del 2.3.2010; Cass. Sez. IV n. 38520 del 21.9.2007; Cass. Sez. IV n. 14803 del 1.3.2006; Cass. Sez. IV n. 1152 del 24.10.2005) SEGUE

Tuttavia, sempre Cass. Sez. II n. 15936 del 7. 4 Tuttavia, sempre Cass. Sez. II n. 15936 del 7.4.2016 precisa che «è possibile prescindere da tali accertamenti in presenza di specifiche ammissioni da parte dell’imputato circa l’assunzione di sostanze psicotrope al momento della guida». Cass. Sez. IV n. 43486 del 13.7.2017 arriva ad affermare che «lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerlo dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato» (Conf. Cass. Sez. IV n. 48004 del 4.11.2009) Irrilevanza elementi sintomatici Cass. Sez. IV n. 22822 del 11.4.2006 e Cass. Sez. IV n. 20247 del 28.4.2006 «Il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti non può essere accertato in base a soli elementi sintomatici».

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’ESAME Art. 187 C.d.S. in genere MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’ESAME Esame ematico - sufficiente Cass. Sez. IV n. 26783 del 08.06.2006 «Per accertare lo stato di alterazione del conducente è utilizzabile anche il prelievo ematico effettuato a fini diagnostici». Esame urina – Sufficiente in associazione ai dati sintomatici Cass. Sez. IV n. 6995 del 09.01.2013 «Lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l’analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell’imputato riscontrato al momento del fatto)».

RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO Art. 187 C.d.S. in genere RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO Requisiti Cass. Sez. IV n. 12197 del 11.1.2017 «Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari […], previsto dall’art. 187 comma 5 C.d.S., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio». SEGUE

Incidenza sul diritto di difesa Cass. Sez. IV n. 40911 del 6.10.2009 secondo la quale «la previsione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari […] non impone scelte che violano il diritto di difesa”. Configurabilità Cass. Sez. IV n. 1494 del 09.07.2013 «Non è configurabile il reato previsto dall’art. 187, comma ottavo, C.d.S. nel caso in cui il soggetto rifiuti il prelievo delle urine, acconsentendo a quello ematico, sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare l’assunzione dello stupefacente».

Art. 187 C.d.S. in genere REVOCA DELLA PATENTE Vedasi giurisprudenza citata sub art. 186 C.d.S.

Rapporti tra comma 6 e 7 art. 189 C.d.S. Art. 189 C.d.S. in genere Rapporti tra comma 6 e 7 art. 189 C.d.S. Cass. Sez. IV n. 3783 del 10.10.2017 «Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente […] configurano due fattispecie autonome ed indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone ferite,, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose».

Cass. Sez. IV n. 23177 del 15.3.2016 «Il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente […]implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga […], non essendo sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica» Cass. Sez. IV n. 6306 del 15.01.2008 «Non sussiste, quindi, violazione del divieto di un secondo giudizio qualora, giudicato per il reato di fuga ed assolto per la ritenuta assenza dell’elemento psicologico, il medesimo soggetto venga poi sottoposto a nuovo procedimento per il reato di mancata assistenza, con riguardo alla condotta da lui posta in essere successivamente alla fuga, una volta messo a conoscenza dell’avvenuto investimento con possibile danno alle persone, di cui in precedenza non si era reso conto».

NOZIONE DI «INCIDENTE» Art. 189 C.d.S. in genere NOZIONE DI «INCIDENTE» Cass. Sez. IV n. 52539 del 9.11.2017 «Il reato di cui all’art. 189 commi 6 e 7 C.d.S. è configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l’incidente, che è comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di un antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso». Cass. Sez. IV n. 17621 del 18.3.2014 «L’incidente […] deve essere il risultato di un comportamento colposo dell’agente, poiché, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell’omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell’incolumità individuale»

Art. 189 C.d.S. in genere MOMENTO CONSUMATIVO Art. 189 comma 6 C.d.S. Cass. Sez. IV n. 42308 del 7.6.2017 «Risponde del reato previsto dall’art. 189 comma 6 C.d.S. il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità» (conf. Cass. Sez. IV n. 9128 del 2.2.2012). Cass. Sez. IV n. 5454 del 8.3.2000 «E’ necessario che venga accertata una lesione effettiva, più o meno grave, ma comunque pregiudizievole, dell’integrità psicofisica della persona».

Art. 189 comma 7 C.d.S. «Il reato di omissione di assistenza […] richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri già abbia provveduto e non risulti più necessario né utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento»

Art. 189 C.d.S. in genere COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE ARRESTO Cass. Sez. IV 9984 del 27.01.2009 «E’ ammesso l’arresto facoltativo in flagranza o quasi flagranza di reato per il reato di “fuga” previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S.». Cass. Sez. IV n. 29759 del 8.3.2017 «L’esclusione dell’arresto del conducente che si metta a disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattr’ore […] non contraddice la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p., ma le dà per presupposte; affinché, quindi, possa procedersi all’arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l’arresto, ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattr’ore»

Art. 189 C.d.S. in genere COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE Delega a terzi Cass. Sez. IV n. 8626 del 07.02.2008 e Cass. Sez. IV n. 34138 del 21.12.2011 «L’obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell’incidente, il quale è tenuto ad assolverlo indipendentemente dall’intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull’invocato intervento della polizia o di altra autorità già allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell’avvenuto soccorso» Elemento soggettivo Cass. Sez. VII n. 21337 del 21.03.2012 “Non è esclusa la sussistenza del dolo dell’investitore che abbia delegato ad altri la verifica delle esigenze di cura della persona coinvolta nell’incidente”.

Art. 189 C.d.S. in genere COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE Elemento soggettivo Momento di accertamento «L’accertamento del dolo […] va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone» (Cass. Sez. IV n. 16982 del 12.3.2013; Cass. Sez. IV n. 5510 del 12.12.2012). SEGUE

Contenuto del dolo «Il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità» (Cass. Sez. IV n. 34134 del 13.7.20072007); in senso contrario «Il dolo deve investire la sola inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente stradale […] e non anche la constatazione dell’esistenza di un danno effettivo alle persone che vi risultano coinvolte» (Cass. Sez. VI n. 21414 del 16.2.2010 e Cass. Sez. IV n. 327 del 31.10.1997).

Art. 189 C.d.S. in genere COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE Elemento soggettivo Compatibilità con il dolo eventuale Cass. Sez. IV n.. 17220 del 06.03.2013 «L’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone».

I REATI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA GRAZIE PER AVER PARTECIPATO DR. EZIO DOMENICO BASSO PROCURATORE DELLA REPUBLICA PRESSO LA PROCURA DI ORISTANO