IL REATO CIRCOSTANZIATO LE CIRCOSTANZE DEL REATO Avv. Carlo Alberto Cova
Cosa sono le circostanze del reato? le circostanze sono elementi non costitutivi del reato che, accedendo ad una fattispecie già perfetta, comportano un inasprimento o una mitigazione della pena edittale; hanno una doppia funzione: limitare la discrezionalità del giudice perché costituiscono dei parametri vincolanti; adeguare la pena al caso concreto.
Collocazione nel codice penale Le circostanze del reato si trovano: - negli artt. da 59 a 70; - negli artt. 112, 114, 118 e 119 (concorso di persone nel reato); - nella parte speciale (singole fattispecie di reato)o nelle singole leggi.
Tipologia di circostanze All’interno della categoria delle circostanze vengono individuate diverse distinzioni: ATTENUANTI: riduzione della pena; AGGRAVANTI: inasprimento della pena; COMUNI: previste per tutti i reati SPECIALI: prescritte solo per determinati reati; AD EFFETTO COMUNE: comportano un aumento o una diminuzione della pena prevista per il reato semplice fino ad 1/3; AD EFFETTO SPECIALE: comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad 1/3 (art. 416 bis, commi IV e VI, c.p.); AD EFFICACIA SPECIALE: comportano una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato base (l’applicazione dell’aggravante della premeditazione all’omicidio implica l’applicazione dell’ergastolo e non più della reclusione; rissa – comma I, multa. Comma II, reclusione)
TIPICHE: previste dal legislatore; OGGETTIVE: riguardano la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione (art. 70, comma I n. 1, c.p.); Es: art. 62 n. 4 c.p. (danno patrimoniale speciale tenuità); Es: art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale speciale gravità); Es: art.112 n. 1 c.p. (numero delle persone); SOGGETTIVE: riguardano l’intensità del dolo o il grado di colpa, le condizioni e le qualità personali del colpevole (comprese la imputabilità e la recidiva), i rapporti tra il colpevole e l’offeso (art. 70, comma I n. 2, c.p.); TIPICHE: previste dal legislatore; GENERICHE: concesse dal giudice a seconda dei casi (art. 62bis c.p.);
Circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.) l'avere agito per motivi abietti o futili: Es: Tizio, dopo aver scoperto di essere stato tradito dalla moglie, comincia ad estorcere denaro all’amante, il quale, dopo poco tempo, si rifiuta di cedere alle richieste di denaro. Tizio per vendicarsi prende la pistola e lo uccide (MOTIVI ABIETTI). Es: la sparatoria determinata da un diverbio tra automobilisti per una questione di mancata precedenza (MOTIVI FUTILI). 2) l'avere commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire o a assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato: Es: Tizio ruba una pistola per commettere una rapina Es: Tizio, Caio e Sempronio si accordano per rapinare una banca e dividersi il malloppo. Portato a termine il colpo e seguiti dalla Polizia, irrompono in una privata dimora per nascondere il bottino. Es: Tizio uccide il rivale in amore, ma si accorge che un passante ha assistito a tutta la scena. Per evitare che il testimone oculare possa parlare lo uccide.
3) l'avere nei delitti colposi agito nonostante la previsione dell'evento: Es: Tizio in prossimità di una curva a gomito tenta un’inversione di marcia non consentita. Sopraggiunge in quel momento una moto. Lo scontro è inevitabile e il centauro cade a terra, sbatte la testa ed entra in coma. 4) l'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà verso le persone: Es: Tizio rapisce una bambina per chiedere il riscatto ai ricchi genitori. Durante il sequestro la sottopone a torture e la nutre il minimo indispensabile per mantenerla in vita. l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa: Es: Tizia decide di sottrare la borsa ad un’anziana signora (circostanza di persona ed età) che si trovava in chiesa a pregare e aveva appoggiato la borsa sulla panca accanto a sé.
Es: Tizio ferisce gravemente Caio ed ostacola l’arrivo dei soccorsi. l’avere commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all’esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato: Es: un boss mafioso, in stato di latitanza, ordina ai suoi scagnozzi di uccidere un magistrato che con le sue indagini potrebbe riuscire ad arrestarlo. l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità: Es: Tizio, promettendo agli investitori alti tassi di interesse, si fa consegnare la somma di Euro 100.000/00 da un piccolo commerciante, in realtà per appropriarsene. l’aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso: Es: Tizio ferisce gravemente Caio ed ostacola l’arrivo dei soccorsi.
l’aver commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto: Es: Tizio, insegnante di scuola media, abusando della sua posizione, costringe gli alunni a consegnargli settimanalmente somme di denaro. l’aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio: Es: Tizio, talebano, si introduce in sacrestia e uccide il sacerdote cattolico in quanto non ne condivide la religione.
l’aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazione di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità: Es: Il datore di lavoro di Tizia le impedisce di partecipare allo sciopero indetto per il riconoscimento dei diritti delle donne. 11 bis) l’avere commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale (la Corte Cost. con sentenza n. 249 dell’8 luglio 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo numero); 11 ter) l’avere commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione; Es: Tizio percuota un bambino all’interno della scuola elementare. 11 quater) l’avere commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere; 11 quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all’art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza; 11 sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.
Circostanza aggravante del reato transnazionale (art. 61bis c.p.) Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, la pena è aumentata da 1/3 alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell’art. 416 bis 1 (promotori, dirigenti e oraganizzatori). (Articolo introdotto con il D.Lvo 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018)
Circostanze attenuanti comuni (art. 62 c.p.) l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale: Es: un gruppo di persone, venute a conoscenza che un’impresa sfrutta i bambini, minacciando il custode, irrompe negli uffici in segno di protesta e cagiona danni ai macchinari l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (provocazione): Es: Tizia, dopo aver sorpreso il marito con l’amante e dopo essere stata spintonata da quest’ultima, le dà un pugno che le rompe il naso l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza: Es: durante una manifestazione studentesca Tizio, profondamente coinvolto, sfonda la vetrina di una banca l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità: Es: Tizia appoggia 5 euro sul bancone di un bar per pagare la consumazione. Si gira a salutare un amico e Caio le ruba i soldi. .
l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa: Es: Tizio apre i rubinetti del gas per suicidarsi. I vicini di casa allertano Caio, tecnico del gas, che interviene ma per negligenza, imprudenza e imperizia non trova la fonte delle esalazioni, sicché la palazzina esplode e Tizio muore. l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: Es: Caio, dopo aver bruciato e distrutto l’auto di Mevio, provvede a comprargliene una nuova.
Circostanze attenuanti generiche (art. 62bis c.p.) Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste dall’art. 62 c.p. può prendere in considerazione altre e diverse circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena; esse si considerano sempre come una sola circostanza (DIVIETO DELLA DOPPIA VALUTAZIONE) e sono soggette al bilanciamento ex art. 69, commi II e III, c.p.; il secondo comma dell’art. 62bis c.p. prevede che non possono essere considerate circostanze attenuanti generiche per i recidivi reiterati (art. 99, comma IV, c.p.), ritenuti responsabili di reati gravi (devastazione, saccheggio, strage, eccc… di cui all’art. 407, comma I, lettera a, c.p.p.), profili afferenti: l’intensità del dolo o il grado della colpa (art. 133, comma I, n. 3 c.p.); i motivi a delinquere, il carattere del reo (art. 133, comma II, n. 1 c.p.); i precedenti penali e di polizia, la condotta e la vita del reo antecedenti al reato (art. 133, comma II, n. 2); la condotta contemporanea e susseguente al reato (art. 133, comma II n. 3) (la Corte Costituzionale con sentenza n. 183 del 10 giugno 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato); le condizioni di vita individuale, famigliare sociale del reo (art. 133, comma II, n. 4); l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, da sola, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche (lo stato di incensuratezza da solo non giustifica la concessione delle generiche. Il giudice deve motivare in maniera approfondita).
Circostanze nel concorso di persone (artt. 112, 114, 118 e 119 c.p.) Il legislatore ha previsto specifiche circostanze aggravanti e attenuanti per il concorso di persone nel reato, in modo tale da graduare la pena in funzione dell’effettivo contributo apportato da ciascun soggetto nella realizzazione del reato. Art. 112 c.p. circostanze aggravanti: Le circostanze di cui al I comma (numero delle persone, promotore, autorità, induzione del minore o infermo) comportano un aumento della pena fino ad 1/3; La circostanza di cui al II comma (l’essersi avvalso di persona non imputabile o non punibile nei reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza) comporta l’aumento fino alla metà; III comma: "se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal n. 4 del I comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal II comma è aumentata fino a 2/3"; Le aggravanti di cui al comma primo, n. 1-2-3, (numero delle persone, promotore, autorità) si applicano anche se taluno dei compartecipi non è imputabile o non è punibile.
Art. 114: circostanze attenuanti l’applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice è facoltativa; il giudice può diminuire la pena quando ritiene che l’opera prestata da taluno dei concorrenti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato (sempreché non ricorra taluna delle aggravanti di cui all’art. 112 c.p.); - la pena può essere diminuita a favore di chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando: vi è stata coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità; Ricorre la minore età o infermità mentale del reo.
Art. 118 valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti: Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. Art. 119 valutazione delle circostanze di esclusione della pena: I comma: le circostanze soggettive di esclusione della pena (es: vizio di mente) hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono; II comma: le circostanze oggettive di esclusione della pena (es: legittima difesa) hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
Aumenti e diminuzioni di pena (art. 63 c.p.) Comma I: quando la legge stabilisce limiti determinati in aumento o diminuzione, il giudice prima calcola la pena che applicherebbe al caso concreto (cosiddetta pena base) se non concorresse alcuna circostanza, poi applica gli aumenti o le diminuzioni; Esempio: art. 579 c.p. pena individuata in anni 9 di reclusione (cornice edittale: dai 6 ai 10 anni di reclusione) In concorso con le attenuanti generiche diminuzione non eccedente un terzo (art. 66 c.p.) Pena finale: 6 anni di reclusione Comma II: se concorrono più circostanze attenuanti o aggravanti ad effetto comune (concorso omogeneo di circostanze ad effetto comune), l’aumento o la diminuzione si applicano sulla risultante dell’aumento o della diminuzione precedente. Salvi i limiti di cui all’art. 66 c.p.; Comma III: nel caso di pena di specie diversa (efficacia speciale) o di circostanza ad effetto speciale la diminuzione o l’aumento opera sulla pena già aumentata e non su quella prevista dal reato base Esempio: rissa con morte di uno dei partecipanti aggravata dai futili motivi ad agire 588, co. 2 3 anni di reclusione 61 n. 1 4 anni di reclusione Comma IV: se concorrono più circostanze aggravanti ad efficacia o effetto speciale si applica la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla; Es: art. 73 - aggravato ex art. 80 D.P.R. 309/90: spaccio di stupefacenti aggravato dal quantitativo ingente e commesso da persona armata Comma V: se concorrono più circostanze attenuanti ad efficacia o effetto speciale, si applica solo la pena meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla.
Una sola circostanza (artt. 64 e 65 c.p.) AGGRAVANTE (art 64 c.p.) Comma I: se ricorre una sola circostanza aggravante aumento di pena fino ad 1/3 rispetto alla pena prevista per il reato base; Comma II: limite all’aumento di pena per il reato aggravato pena della reclusione non superiore ai 30 anni ATTENUANTE (art. 65 c.p.) 1) pena di morte sostituita con la reclusione da 24 a 30 anni; 2)ergastolo reclusione da venti 20 a 24 anni; 3) tutte le altre pene diminuite in misura non eccedente 1/3
Concorso di circostanze Omogeneo: quando concorrono più circostanze tutte aggravanti o tutte attenuanti (artt. 66 - 67 - 68 c.p.) Eterogeneo: quando concorrono circostanze attenuanti ed aggravanti (art. 69 c.p.)
Concorso omogeneo Art. 66 c.p.: concorso omogeneo di aggravanti In presenza di più aggravanti, queste concorrono singolarmente all’aumento di pena entro il limite del triplo del massimo di pena (limite generico discrezionalità) Fanno eccezione le circostanze previste dall’art. 63, comma III, c.p. (circostanze a effetto o efficacia speciale). La pena non potrà comunque eccedere gli ulteriori limiti previsti dai nn. 1-2-3 (limite tassativo nessun margine di discrezionalità) Esempio: art. 648 c.p. pena massima 8 anni x 3 = 24
Art. 67 c.p.: concorso omogeneo di attenuanti Comma I: limite fisso 1) pena di morte 15 anni di reclusione 2) ergastolo 10 anni di reclusione Comma II: più attenuanti concorrono singolarmente alla diminuzione di pena in misura non inferiore ad un ¼ del minimo edittale della pena; Fanno eccezione le ipotesi previste dall’art. 63, comma III, c.p. circostanze ad effetto o efficacia speciale. Esempio: art. 648 c.p. pena minima 2 anni : 4 = 6 mesi
Concorso apparente di circostanze (art. 68 c.p.) Comma I: «quando una circostanza aggravante, comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena» Esempio: art. 577, co. 1, n. 1 – omicidio doloso contro ascendente o discendente convivente art. 61 n. 11 – aver commesso il fatto con abuso di coabitazione Prevale la norma che comporta il maggior aumento art. 577, co. 1, n. 1 N.b.: Fanno eccezione le ipotesi di concorso apparente di norme (art. 15 c.p.), che si risolvono con la prevalenza della norma avente carattere speciale – rapporto di specialità (ovvero circostanza prevista per uno specifico reato). Esempio: art. 625 n. 5 c.p. se il fatto è commesso da 3 o più persone è speciale e prevale su quella di cui all’art. 112, comma I, n. 1 c.p. Comma II: «se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena».
Concorso eterogeneo di circostanze (art. 69 c.p.) Bilanciamento circostanze – triplice esito: Comma I: prevalenza aggravanti non si tiene conto delle attenuanti Comma II: prevalenza attenuanti non si tiene conto delle aggravanti Comma III: equivalenza pena prevista per il reato non circostanziato Comma IV: sono oggetto del giudizio di bilanciamento anche le circostanze aventi natura soggettiva (art. 70, co. II, c.p.) Fanno eccezione al comma II, con conseguente divieto di prevalenza delle attenuanti: l’ulteriore reato commesso dal recidivo (articolo 99, co. IV, c.p.); la determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile (art. 111 c.p.); la determinazione a commettere il reato di minore degli anni diciotto o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero avvalendosi degli stessi o con gli stessi partecipando alla commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza (art. 112, co. I, n. 4); - «qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato»
La Corte Costituzionale sull’art. 69 c.p. Ipotesi di recidiva (di cui all’art. 99, comma IV, c.p.) Illegittimità costituzionale Il divieto di prevalenza di cui all’art. 69 c.p. non si applica alle circostanze attenuanti previste da: art. 73, co. 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 648, comma 2, c.p.; art. 609-bis, comma 3, c.p.; art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309/1990; art. 219, comma 3, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze (Art Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze (Art. 69bis c.p.) Oggetto: delitti di cui all'articolo 407, comma II, lettera a), numeri da 1) a 6) del codice di procedura penale (devastazione, saccheggio, strage, guerra civile, associazione di tipo mafioso, omicidio, art. 73 aggravato ai sensi dell’art. 80, comma II, D.P.R. 309/90); Particolarità: le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto: alle aggravanti di cui agli articoli 111 c.p. (induzione del non imputabile o del non punibile); all’art 112, primo comma, numeri 3) e 4), c.p. (induzione da parte di chi ha autorità o vigilanza o di un minore); all’art.112, secondo comma, c.p. (idem, ma per reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza); Soggetti interessati: coloro che, avendo determinato altri a commettere il reato o si sono avvalsi di altri nella commissione del delitto, ne sono il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella; Calcolo: le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. (Articolo introdotto con il D.Lvo 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018)
Criterio di imputazione delle circostanze (art. 59 c.p.) Le circostanze attenuanti (art. 62 e 62bis c.p.) o che escludono la pena (art. 50-54, 85 ss c.p.), in virtù del principio del favor rei, sono sempre valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute o ritenute per errore inesistenti; Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell’agente solo se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa; L’errore sulla presenza di circostanze (attenuanti o aggravanti) comporta la mancata considerazione delle stesse da parte del giudice; L’errore sulla presenza di cause di giustificazione comporta l’applicazione delle stesse in favore dell’agente. Se, però, l’errore è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
Errore sulla persona dell’offeso (art. 60 c. p Errore sulla persona dell’offeso (art. 60 c.p.) (Ipotesi speciale rispetto all’art. 59) Comma I: nel caso in cui l’agente confonda un soggetto per un altro e provochi l’evento dannoso nei confronti di una persona diversa da quella voluta, le circostanze aggravanti riguardanti le condizioni e le qualità della persona offesa o i rapporti offeso-colpevole non sono poste a carico dell’agente; Es: Tizio credendo di uccidere il vicino, spara e uccide il proprio figlio. Comma II: le attenuanti vengono applicate anche se erroneamente supposte; Es: Tizio viene insultato da Caio. Credendo che ad insultarlo sia stato Sempronio, uccide quest’ultimo. Comma III: i primi commi non si applicano se si tratta di circostanze inerenti l’età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa
Circostanze Speciali Esempi più comuni Minaccia (Art. 612 c.p.) Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, o se è commessa a danno di un minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
Atti persecutori (Art. 612 bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Furto – Circostanze aggravanti (Artt. 624 – 625 c.p.) La pena per il fatto previsto dall'art. 624 è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 927 euro a 1.500 euro (1): [1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione] (2); 2) se il colpevole usa violenza sulle cose (3) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento (4); 3) se il colpevole porta indosso armio narcotici, senza farne uso (5); 4) se il fatto è commesso con destrezza (6), [ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona] (7); 5) se il fatto è commesso da tre o più persone[112 n. 1] (8), ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di un pubblico servizio [358] (9); 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [c. nav. 1148]; 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro[c.c. 1798, 2905, 2793; c.p.c. 670-673; c. nav. 682; c.p. 189-190; c.p.p. 354, 253, 317, 320] o a pignoramento [c.p.c. 491], o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (10), o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [635 n. 3] (11); 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (12); 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria (13). 8 bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto (14); 8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro(14). Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da duecentosei euro a millecinquecentoquarantanove euro.
Rapina (art. 628 c.p.) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [581 2] o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 927 euro a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità(4) . La pena è della reclusione da cinque anni a venti anni e della multa da 1.290 euro a 3.098 euro: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 2], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1]; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613; c. nav. 1137]; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416bis ; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da 6 a 20 anni, e della multa da euro 1.538 a ero 3.098.
Estorsione (art. 629 c.p.) Chiunque, mediante violenza [581 2] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa , procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 , se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c. nav. 1137].
Truffa (art. 640 c.p.) Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m. p. 162, 32quater]; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649]. 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
Ricettazione (art. 648 c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato [110] , chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità [62 n. 4, 133]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.