Profili storici della giustizia amministrativa Dalla iurisdictio di Antico regime alla Costituzione repubblicana
Cos’è la giustizia amministrativa? È l’insieme dei mezzi che l’ordinamento fornisce per garantire la tutela del rapporto tra le situazioni giuridiche dei privati ed il potere pubblico.
Mezzi di tutela La g. a. è regolata dal: diritto amministrativo sostanziale (amministrazione come organizzazione e come azione) - diritto amministrativo processuale (sistema tribunali amm. regionali+Consiglio di Stato, ricorsi gerarchici ecc..)
Rapporto potere pubblico/situaz. giur. cittadini Il potere pubblico è l’espressione dello Stato e regola gli interessi della collettività L’ordinamento conferisce ad ogni cives, cittadino, un potere ‘riflesso’ per regolare i rapporti lasciati all’autonomia privata (diritto privato, civile)
Situazioni giuridiche soggettive INTERESSE LEGITTIMO: s.g.s. che dialoga con il potere pubblico al fine di ottenere un’utilità (es. appalto pubblico). DIRITTO SOGGETTIVO: s.g.s. il cui esercizio è indipendente dal potere pubblico poiché riguarda il settore dell’ordinamento lasciato ai privati (es. art. 1322 c.c.).
Sistema dualista/monista di g.a. Dualista: giudice ordinario + giudici speciali (Francia, Italia). Monista: giudice unico per tutte le situazioni giuridiche (sistema giuridico inglese basato su common law).
Iurisdictio medievale Mentre in epoca romana si distingueva tra imperium e iurisdictio, nel Medioevo non esiste una separazione tra giustizia e amministrazione. La iurisdictio, espressione dell’ordine giuridico medievale prevale sull’imperium Il sovrano è garante di una società divisa in ceti e corporazioni regolata dal diritto comune.
Monarchie assolute moderne Rafforzamento dell’apparato statale con le monarchie assolute di epoca moderna (in particolare la Francia). J. Domat: il diritto pubblico si differenzia dalle altre branche del diritto comune, rispondendo a finalità proprie. La funzione amministrativa comincia ad emanciparsi dalla iurisdictio
Francia di Luigi XIV Consiglio del re: aiuta il re a gestire il governo centrale. Intendenti reali: longa manus del re in periferia. attività contrastante con quella dei tribunali di diritto comune, espressione dei ceti e delle corporazioni (iurisdictio)
Sistema amministrativo dopo il 1789 A. de Tocqueville: in campo amministrativo, non si verifica una cesura tra monarchia assoluta e concezione autoritaria-accentratrice giacobina. I tribunali, un tempo espressione dei ceti e delle corporazioni, sono percepiti come un intralcio all’attività amministrativa dello Stato, espressione della volontà generale.
Sistema amministrativo dopo il 1789 Il sistema di giustizia amministrativa non può non essere incardinato nel potere amministrativo Juger l’administration c’est encore administrer
Sistema g.a. napoleonico (centro) Costituzione anno VIII Consiglio di Stato dipendente dall’esecutivo. Consiglieri nominati dal Primo Console. Fornisce pareri su atti del governo e risolve i problemi che nascono nell’amministrazione (art.52). sistema di giustizia ritenuta (a differenza della giustizia delegata dei trib. ordinari)
Sistema g.a. napoleonico (periferia) Legge 28 piovoso anno VIII Prefetto + Consiglio di Prefettura. Art. 3: il Prefetto avrà solo il potere di amministrare. Art. 4: il contenzioso amm. sarà affidato ad un Consiglio. Art. 5: Prefetto presiede il Consiglio ed ha voto preponderante in caso di parità
Invasione francese dell’Italia Esportazione del modello dell’anno VIII negli Stati italiani satelliti della Francia. Differenza di applicazione tra Stati repubblicani e Stati monarchici Le Repubbliche genereranno un sistema di g.a. più indipendente dall’esecutivo rispetto alle Monarchie governate dai fratelli di Napoleone (si veda il Consiglio Legislativo della Repubblica Cisalpina)
Restaurazione Lo Stato a pubblica amministrazione, insieme al Codice è il legato più universale ed indisponibile della Rivoluzione. Regno di Napoli e Regno di Sardegna, dopo una prima cancellazione, riallestiscono il sistema del contenzioso napoleonico.
Moti 1820-21 e 1848 Crescono le istanze riformiste verso un sistema ritenuto troppo autoritario. Avvento del liberalismo Nuova generazione di giuristi volta a concepire la g.a. non solo come autocontrollo razionale della pubblica autorità, ma anche come mezzo per affrancare dal dispotismo l’attività amministrativa e tutelare le situazioni giuridiche dei privati.
G.a. nel Regno d’Italia Legge 2248/1865 allegato E Art. 1: abolizione dei tribunali del contenzioso amministrativo. Art. 2: le controversie riguardanti i diritti civili e politici sono affidate alla giurisdizione ordinaria. Art. 3: gli affari non ricompresi nell’art.2 sono attribuiti all’autorità amministrativa
G.a. nel Regno d’Italia Necessaria maggiore garanzia per le situazioni giuridiche private Battaglia di Spaventa per la giustizia nell’amministrazione. 1889: Istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato con funzioni giurisdizionali
Costituzione repubblicana Art. 100 comma 1: “Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela di giustizia nell’amministrazione”. comma 3: la legge ne assicura l’imparzialità Tuttavia ¼ dei membri sono ancora oggi nominati per legge dal governo, ossia da una parte processuale in numerose controversie!!! Ambiguo legame tra g.a. e amministrazione
Costituzione repubblicana Artt. 102+103: definizione del sistema dualistico italiano giurisdizione ordinaria + giurisdizione amministrativa residuale Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo ancora oggi molto incerto Irrisolto il rapporto diritto-potere (art. 7 c.p.a.)