FL1086 - Filosofia morale Il diritto naturale dalla scolastica francescana alla riforma protestante
Un problema attuale Il diritto naturale è la nozione fondamentale della filosofia del diritto e dell’etica cristiana Il mondo «laico» rifiuta questo concetto. Tutto si fonda su un equivoco: il diritto naturale classico e cristiano non è quello del giusnaturalismo moderno. Quando avviene dal differenziazione? In cosa consiste, essenzialmente?
Nascita del giusnaturalismo moderno Heidelberg 1661: S. PUFENDORF. U. GROZIO, De iure belli ac pacis, 1625. L’interpretazione di C. THOMASIUS (1719): rifiuto della metafisica e della religione come fonti del diritto, posizione metodologica razionalista, primato della legge positiva. Tutto cambierebbe nel XVII secolo.
Caratteristiche della legge naturale fino al XIII secolo Teologicità: il suo procedere da Dio, l’essere espressa nella Sacra Scrittura mediante il Decalogo e la “regola aurea” (GRAZIANO). Biologicità: il suo corrispondere a ciò che la natura ha insegnato a tutti gli animali (ULPIANO). Razionalità: il suo esprimere ciò che la ragione naturale ha costituito in tutti i popoli (CICERONE, GAIO).
Le cose cominciano a cambiare nell’ultimo quarto del XIII secolo In ambito francescano comincia ad emergere una via che interpreta la teologicità in modo talmente peculiare da trascurare del tutto la biologicità e porre le basi per una riduzione del diritto naturale alla sola razionalità.
Interpretazioni dell’origine francescana del giusnaturalismo moderno G. de Lagarde (1956): volontarismo, pauperismo, individualismo: Ockham (1280-1350 ca.). Benedetto XVI (2006): volontarismo, anti-intellettualismo: G. Duns Scoto (1265/6-1308). F. Oakley (1999): due tradizioni: realista (Tomaso, Scoto) e nominalista (Ockham).
Il d. n. nella scolastica francescana La rottura dell’equilibrio tommasiano. San Bonaventura. La crisi culminata con la condanna parigina del 1277. Giovanni Duns Scoto. Il nominalismo. Guglielmo di Ockham. Gabriele Biel.
Interpretazioni del rapporto tra Protestantesimo e d.n. Nel protestantesimo antico il concetto di d.n. è ampiamente presente. Tanner (1993): sarebbe un concetto multivoco, costruzione ideologica funzionale a sistemi etici di riferimento precedentemente assunti. Oakley (1961): tutti i Riformatori sarebbero nominalisti e quindi ostili alla legge naturale. Heckel (1962), la teologia dei riformatori condurrebbe ad una nuova concezione del diritto: lex divina e legge naturale, sebbene entrambe fondate nella volontà di Dio, si differenzierebbero come la lex spiritualis e la lex saeculi. Grabill (2006): guardarsi dalle caricature dell’etica protestante che disprezzerebbe la legge naturale per volgersi alla sola scriptura come rivelazione dell’indiscutibile ed imperscrutabile volontà del Dio legislatore: ciò corrisponde piuttosto alla teologia degli anabattisti del XVI secolo, ma è assai lontana da quella dei giuristi e teologi calvinisti dell’epoca.
Il d.n. nella Riforma protestante La Riforma luterana: M. Lutero, F. Melantone. La Riforma calvinista: G. Calvino, G. Zanchi, G. Althusius.