Esami di stato 2013-2014 Le novita’ USR PIEMONTE UFFICIO ISPETTIVO
RIFERIMENTI NORMATIVI OM 37/2014 – Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato DM 64/2014 – Classi sperimentali DM 95/2013 – ESABAC Nota 2946 del 6 maggio 2014 – Adempimenti organizzativi Nota 1067 del 24 aprile 2014 – Plico telematico
ISTITUTI PROFESSIONALI AMMISSIONE Candidati interni - Art.2 comma 1 lettera f) Con esclusivo riferimento alle Regioni nelle quali sono rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio, sono ammessi agli esami di Stato di istruzione professionale, eccezionalmente, anche gli alunni che frequentano il quinto anno di istituto professionale non in possesso del diploma di qualifica in quanto transitati da altra tipologia di istituto, nonché gli adulti dei corsi serali degli istituti professionali che hanno seguito particolari percorsi abbreviati. Ai candidati privi di qualifica professionale il punteggio di credito scolastico relativo al primo anno è attribuito nella misura di punti 3.
AMMISSIONE ISTITUTI PROFESSIONALI E D’ARTE Candidati esterni - Art.3 comma 2 Negli istituti professionali e negli istituti d'arte, agli esami di Stato del corrente anno scolastico 2013/2014 sono ammessi come candidati esterni, in via eccezionale, nelle Regioni nelle quali sono rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio, anche coloro che non siano in possesso del diploma di qualifica statale o di licenza di maestro d’arte, purché abbiano presentato domanda di partecipazione all’esame alle condizioni e secondo le modalità ed i termini previsti dalla circolare ministeriale n. 26, prot. AOODGOS n.0005 421 dell’11 ottobre 2013.
Art. 2 comma 10 - Candidati interni ALUNNI ABBREVIATARI Art. 2 comma 10 - Candidati interni …Gli alunni abbreviatari sostengono l’esame di Stato 2014 esclusivamente sui programmi del previgente ordinamento e per gli indirizzi di studio, quali risultano dalle tabelle di confluenza … Nel caso in cui in un percorso del nuovo ordinamento siano confluiti più percorsi del previgente ordinamento, il candidato indica nella domanda di iscrizione all’esame di Stato il percorso del previgente ordinamento di sua elezione. Tali alunni non devono sostenere alcun esame preliminare…
CANDIDATI CON DSA E BES ESAME PRELIMINARE Art.7 comma 14 Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Parimenti, i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES) potranno usufruire nell’esame preliminare delle medesime agevolazioni già previste per la fase dell’esame di Stato. Pertanto, il Consiglio di classe, tiene nella dovuta considerazione le specifiche situazioni soggettive debitamente comprovate. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.
ESAME DEI CANDIDATI CON BES Art. 18 comma 4 La Commissione d’esame … esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.
PUBBLICAZIONE PUNTEGGI PROVE SCRITTE Art. 15 comma 8 Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe … nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui… Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. Si intende per “giorno prima” il giorno precedente la data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui.
CONTRIBUTO ALLE SCUOLE Art. 23 comma 1 e 2 1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Il contributo è restituito, ad istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio. 2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
VERBALIZZAZIONE Art. 20 comma 3 La Commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzerà uno strumento informatico di supporto e, solo eccezionalmente, si avvarrà della compilazione cartacea.
COMMISSIONE WEB È stata rivista la scheda del candidato per concentrare i dati su due pagine (sarà possibile stamparla anche per chi non ha usato Commisione web); L’applicativo produrrà automaticamente la relazione relativa all’attribuzione della lode, destinata all’ufficio Dirigenti Tecnici; Sono previsti i verbali per l’eventuale quarta prova (Esabac, licei internazionali, ecc.) e tutte le operazioni connesse all’Esabac; Il Registro degli esami sarà visibile anche all’USR (non sarà quindi necessario inviare la copia cartacea).
(Conferenza di servizio MIUR) SUGGERIMENTI (Conferenza di servizio MIUR) Verifica degli esami preliminari e dell’attribuzione del credito DSA e BES: ai fini del conseguimento del diploma non sono possibili esoneri da alcuna prova. E’ possibile la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, sostituite da colloquio orale ai sensi dell’art.6 comma 5 DM 5669/2011 (rif. OM 37/2014 art.18 comma 3) In caso si rilevino irregolarità insanabili il Presidente dovrà porre la riserva e darne tempestiva comunicazione al MIUR (rif. OM 37/2014 art.13 comma 6) Le irregolarità sanabili vanno comunicate al Dirigente Scolastico o al candidato per i relativi adempimenti La richiesta delle prove suppletive avverrà tramite SIDI secondo le modalità che verranno comunicate