LE SENTENZE 348 e 349 del 2007 DELLA CORTE COSTITUZIONALE: LA CEDU COME PARAMETRO INTERPOSTO 25/12/2018
CONFERMA L’ESCLUSIONE DELLA BASE COSTITUZIONALE DELL’ART. 10 «con l’espressione «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l’adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell’ordinamento giuridico italiano. Le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali, esulano pertanto dalla portata normativa del suddetto art. 10 » 25/12/2018
«Di questa categoria fa parte la CEDU, con la conseguente impossibilità di assumere le relative norme quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole (sentenza n. 188 del 1980), ovvero come norme interposte ex art. 10 della Costituzione» 25/12/2018
ESISTONO ALTRE BASI COSTITUZIONALI? Il PARAMETRO è l’art. 117, primo comma «il testo riformato dell’art. 117, primo comma, Cost., renderebbe necessaria una nuova valutazione della norma censurata in relazione a questo parametro, non esistente nel periodo in cui la pregressa giurisprudenza costituzionale si è formata» 25/12/2018
RICONSIDERARE la POSIZIONE ed il RUOLO delle NORME CEDU IPOTESI INNOVATIVA RISPETTO A GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA: RICONSIDERARE la POSIZIONE ed il RUOLO delle NORME CEDU «allo scopo di verificare, alla luce della nuova disposizione costituzionale, la loro incidenza sull’ordinamento giuridico italiano» 25/12/2018
Ma cosa significa RICONSIDERARE? PORTATA INNOVATIVA DEL 117, primo comma «Prima della sua introduzione, l’inserimento delle norme internazionali pattizie nel sistema delle fonti era tradizionalmente affidato alla legge di adattamento, avente normalmente rango di legge ordinaria e quindi potenzialmente modificabile da altre leggi ordinarie successive» 25/12/2018
SITUAZIONE DI INCERTEZZA PER DICOTOMIA FORMA-SOSTANZA Quindi «Da tale collocazione derivava, come naturale corollario, che le stesse norme non potevano essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale» SITUAZIONE DI INCERTEZZA PER DICOTOMIA FORMA-SOSTANZA 25/12/2018
Infatti… «difficile individuazione del rango delle norme CEDU, che da una parte si muovevano nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali delle persone, e quindi integravano l’attuazione di valori e principi fondamentali protetti dalla stessa Costituzione italiana, ma dall’altra mantenevano la veste formale di semplici fonti di grado primario» 25/12/2018
COME REAGIRE A TALE INCERTEZZA? «Tale situazione di incertezza ha spinto alcuni giudici comuni a disapplicare direttamente le norme legislative in contrasto con quelle CEDU» Ma CEDU e UE sono cose diverse… 25/12/2018
«si è creduto di poter trarre da un asserito carattere sovraordinato della fonte CEDU la conseguenza che la norma interna successiva, modificativa o abrogativa di una norma prodotta da tale fonte, fosse inefficace, per la maggior forza passiva della stessa fonte CEDU, e che tale inefficacia potesse essere la base giustificativa della sua non applicazione da parte del giudice comune» 25/12/2018
NECESSITA’ DI CHIAREZZA PER NOVITA’ INTRODOTTE DA 117: «da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive» QUALI CONSEGUENZE? non applicazione di legge ordinaria successiva? 25/12/2018
Limite per il giudice di merito (NO ANALOGIA CON NORME COMUNITARIE) «gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale» Limite per il giudice di merito (NO ANALOGIA CON NORME COMUNITARIE) 25/12/2018
«Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l’asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi» 25/12/2018
NECESSITA’ DI NORMA INTERPOSTA Il parametro è il 117, primo comma, ma è PARAMETRO PECULIARE: «sviluppano la loro concreta operatività solo se poste in stretto collegamento con altre norme, di rango sub-costituzionale, destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere» NECESSITA’ DI NORMA INTERPOSTA 25/12/2018
Quale NATURA delle norme interposte? «rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria» NORMA CEDU: CONCRETA OPERATIVITA’ al parametro OBBLIGHI INTERNAZIONALI dell’art. 117 25/12/2018
«il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost «il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost. diventa concretamente operativo solo se vengono determinati quali siano gli “obblighi internazionali” che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Nel caso specifico, il parametro viene integrato e reso operativo dalle norme della CEDU, la cui funzione è quindi di concretizzare nella fattispecie la consistenza degli obblighi internazionali dello Stato» 25/12/2018
Quali EFFETTI ALL’INTERNO dell’ordinamento nazionale? «tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione» 25/12/2018
GIURISPRUDENZA della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Il CONTENUTO CONCRETO del PARAMETRO (art. 117) è rappresentato dalle NORME CEDU (norma interposta) ricavabili dalla GIURISPRUDENZA della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 25/12/2018
MA… di norme “SUB-COSTITUZIONALI” si tratta: «non significa che le norme della CEDU acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale» integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione 25/12/2018
CONTROLLO “INTEGRALE” DI LEGITTIMITA’ APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA TEORIA DEI CONTROLIMITI? NO perché norme CEDU sono TERTIUM GENUS (UE-concordato) CONTROLLO “INTEGRALE” DI LEGITTIMITA’ 25/12/2018
«lo scrutinio di costituzionalità non può limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali o dei principi supremi, ma si deve estendere ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interposte” e quelle costituzionali» 25/12/2018
ESIGENZA ASSOLUTA ED INDEROGABILE CONFORMITA’ a COSTITUZIONE delle NORME INTEGRATRICI del parametro è ESIGENZA ASSOLUTA ED INDEROGABILE per evitare il paradosso che una norma legislativa venga dichiarata incostituzionale in base ad un’altra norma sub-costituzionale, a sua volta in contrasto con la Costituzione 25/12/2018
COME SI SVILUPPA IL GIUDIZIO COSTITUZIONALE? «In occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne, occorre verificare congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilità della norma interposta con la Costituzione e la legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta» 25/12/2018
VERIFICA CONGIUNTA MA “BI-FASICA” 1. compatibilità della norma interposta (OGGETTO) con la Costituzione 2. legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta (PARAMETRO) 25/12/2018
FASE EVENTUALE TRA 1. E 2. «Nell’ipotesi di una norma interposta che risulti in contrasto con una norma costituzionale, questa Corte ha il dovere di dichiarare l’inidoneità della stessa ad integrare il parametro, provvedendo, nei modi rituali, ad espungerla dall’ordinamento giuridico italiano» 25/12/2018
DOPPIA CONSEGUENZA DI NATURA SUB-COSTITUZIONALE: 1. CONTROLLO “GLOBALE” DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 2. VINCOLATIVITA’ CONDIZIONATA DELLE NORME CEDU ai fini del CONTROLLO di COSTITUZIONALITA’ 25/12/2018
VAGLIO DI COMPATIBILITA’ CON ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO «Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione» VAGLIO DI COMPATIBILITA’ CON ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO 25/12/2018
INEDITA SEQUENZA LOGICA DI SINDACATO DI LEGITTIMITA’: Alla luce dei principi metodologici illustrati sino a questo punto, lo scrutinio di legittimità costituzionale chiesto dalla Corte rimettente deve essere condotto in modo da verificare: 25/12/2018
PRIMA VERIFICA a) se effettivamente vi sia contrasto non risolvibile in via interpretativa tra la norma censurata e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea ed assunte come fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all’art. 117, primo comma, Cost.; 25/12/2018
OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME A NORMA CEDU in capo al GIUDICE A QUO: «al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme» 25/12/2018
SECONDA VERIFICA b) se le norme della CEDU invocate come integrazione del parametro, nell’interpretazione ad esse data dalla medesima Corte, siano compatibili con l’ordinamento costituzionale italiano 25/12/2018