LA COMPETENZA FINANZIARIA
Principi contabili PRINCIPIO N. 16 - COMPETENZA FINANZIARIA Crescenzo Soriano, Dottore Commercialista, Docente di Diritto degli Enti Locali e di Economia AziendaleN AKAKAAK Principi contabili PRINCIPIO N. 16 - COMPETENZA FINANZIARIA Costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Gli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.
Crescenzo Soriano, Dottore Commercialista, Docente di Diritto degli Enti Locali e di Economia AziendaleN AKAKAAK Principi contabili 5 - VERIDICITÀ, ATTENDIBILITA’, CORRETTEZZA E COMPRENSIBILITA’ Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti Il sistema di bilancio deve presentare una chiara e comprensibile e intellegibile classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. A tale fine, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari.
Principi contabili 18 - PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Crescenzo Soriano, Dottore Commercialista, Docente di Diritto degli Enti Locali e di Economia AziendaleN AKAKAAK Principi contabili 18 - PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Le operazioni ed i fatti accaduti durante l'esercizio, devono essere rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.
Principi del bilancio In ogni caso deve essere garantita la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti, a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Ante d.lgs 118/2011: impegno e accertamento. Ora anche IMPUTAZIONE ai diversi esercizi finanziari E’ fatto divieto tassativo di accertare, in un esercizio, entrate future (esigibili quindi in esercizi successivi), in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.
Contabilità finanziaria: sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e rendiconto Rilevazione anche delle obbligazioni che non determinano flussi di cassa (con reversali e mandati versati in quietanza) Permute, oneri a scomputo, subentro nel debito in caso di rilascio garanzie… Impatto sugli equilibri di bilancio e sui vincoli
Accertamento: ragione, titolo giuridico, soggetto debitore, ammontare, scadenza L’accertamento è «effettuato» nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva «con imputazione» contabile all’esercizio in cui scade il credito
Imputazione contabile Esempi di imputazione degli accertamenti di entrata: Tributi in autoliquidazione: sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto. Emissione di ruoli coattivi relativi ad entrate già accertate: non comporta l’accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011: si procede alla registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo).
Imputazione contabile Rateizzazione di entrate proprie: l’accertamento è effettuato ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell’ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi. Oltre tale termine è effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono. Trasferimenti: all’esercizio in cui viene adottato il provvedimento di assegnazione da parte dell’ente erogante, salvo il caso in cui siano subordinati alla realizzazione di spese da rendicontare. In tale caso devono essere imputati agli esercizi di esigibilità dell’obbligazione. Sanzioni codice della strada: all’esercizio in cui risulta effettuata la notifica del relativo verbale, salvo modificare nel tempo l’accertamento in base a riduzioni o incrementi del relativo importo.
Imputazione contabile Proventi dei servizi comunali: all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza; Oneri di urbanizzazione: all’esercizio in cui risulta rilasciato il relativo permesso di costruire. Entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo: nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere (così come la relativa spesa). Criterio non praticabile! Proventi cessione di beni immobili: l’obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non all’aggiudicazione definitiva della gara). Problema della contabilizzazione dell’IVA (eventuale) a debito. Problema degli eventuali incassi anticipati rispetto al rogito Entrata derivante dall’assunzione di prestiti: all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (ovvero quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Attenzione alle rilevazioni contabili in caso di prestito immediatamente messo a disposizione per il totale. Concessioni pluriennali da valutare con attenzione
In caso di rinegoziazione di prestiti le indennità sono spesa corrente e non possono essere finanziate dal nuovo mutuo Leasing finanziario: par. 3.25 è indebitamento. Apparente contrasto con il codice degli appalti es leasing immobiliare. Corte dei Conti sez. Autonomie 15/2017: il par. 3.25 contiene una presunzione «derogabile». Conta la ripartizione dei rischi tra ente e soggetto realizzatore (realizzazione + disponibilità o domanda)
In breve, con l’art. 75 del d. lgs In breve, con l’art. 75 del d.lgs. 118/2011 si è introdotta una presunzione legale circa la qualificazione del leasing finanziario come fonte di indebitamento. Tale presunzione, in primo tempo assoluta (iuris et de iure), con il d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 57/2017, deve ritenersi avere carattere relativo (iuris tantum). In altre parole, il contratto che sia riconducibile allo schema del leasing finanziario in una delle sue variegate declinazioni si ritiene costituisca indebitamento, salvo che l’amministrazione, previa valutazione della convenienza ed economicità dell’operazione, non dimostri rigorosamente che i rischi siano allocati in capo al contraente privato, coerentemente con le indicazioni comunitarie. Ciò dovrà risultare sia negli atti preparatori del contratto, sia in modo chiaro e puntuale nel contratto redatto ai sensi dell’art. 180 del codice. Non è sufficiente, insomma, che un contratto venga nominalmente qualificato come contratto di partenariato pubblico privato, né che vi siano clausole di mero stile ma prive di chiaro contenuto esplicativo dei rischi e della loro allocazione tra le parti per escluderne l’annoverazione tra le fonti di indebitamento, con quello che ne consegue in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento.
Entrate tributarie Decreto ministeriale 4 agosto 2016: Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo). Quindi si accerta l’entrata quando si notifica l’atto e non quando diventa definitivo il provvedimento (come previsto prima del D.M.).
Addizionale comunale irpef In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.
Addizionale comunale irpef Decreto ministeriale 30 marzo 2016 Accertamento addizionale comunale Irpef: pari all’importo accertato nell’esercizio finanziario del 2° anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2017 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2015 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2015 e in c/residui nel 2016). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.
Riscossione delle entrate Tesoriere comunale Incaricati della riscossione (agenti contabili) Attenzione all’emissione di mandati/reversali in conto competenza/residui (reversali «a riempimento» e mandati in competenza per spese pregresse)
Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.
L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: - la ragione del debito; - l'indicazione della somma da pagare; - il soggetto creditore; - la scadenza dell'obbligazione; - la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno e' giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.
Imputazione contabile Esempi di imputazione degli impegni di spesa: Patrocinio legale: devono essere imputati all’esercizio di sottoscrizione del contratto (deroga al principio) salvo cancellarli, in sede di rendiconto, e reimputarli all'esercizio di esigibilità dell’obbligazione. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il FPV al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Compensi per riscossione entrate: devono essere imputati allo stesso esercizio di accertamento dell’entrata a cui si riferiscono; Beni e servizi: esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione (evitare di costituire fpv per gli impegni «a cavallo» di due esercizi) Trasferimenti correnti: esercizio di adozione dell’atto di attribuzione del contributo
Imputazione contabile Spese di investimento: sono imputate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base del relativo crono programma. Per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un crono programma, l’imputazione agli esercizi della spesa è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell’esigibilità della spesa. Ruolo fondamentale del FPV I trasferimenti in conto capitale NON SONO investimenti e quindi NON possono essere finanziarti da MUTUI o ALIENAZIONI Restituzione anticipazione di tesoreria: devono essere imputate all’esercizio in cui sorge il diritto alla restituzione e quindi nell’esercizio di accertamento della relativa entrata; Servizi c/terzi: devono essere imputati all’esercizio in sorge l’obbligazione (vale anche per l’entrata) e non all’esercizio in cui diventa esigibile.
Spesa di personale Criteri di imputazione contabile degli impegni relativi alla spesa di personale trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati (stipendi, indennità, ecc.): l’impegno di spesa viene registrato ed imputato nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’anno e per l’intero importo. Nel caso di personale comandato o utilizzato da altra amministrazione pubblica, dovrà essere rilevato in entrata il relativo rimborso. rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi gli oneri riflessi a carico dell’Ente ed eventuali arretrati relativi agli anni precedenti: l’impegno di spesa viene registrato ed imputato nell’esercizio in cui è firmato il CCNL, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici: in tal caso l’impegno viene assunto quando è firmato il CCNL, ma l’imputazione contabile avviene nell’anno in cui avranno effetto i relativi aumenti. (FPV)
Spesa di personale “… Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione …”. INCREMENTI CONTRATTUALI (aRT. 2, D.P.C.M. 27/02/2017): gli incrementi contrattuali da porre a carico del bilancio per il triennio 2016-2018, sono rideterminati nelle seguenti quote percentuali, da applicare al monte salari del 2015 al netto della spesa per la vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010: 0,36% per l’anno 2016 (0,40% DPCM 18/04/2016); 1,09% per l’anno 2017; 1,45% per l’anno 2018 (e successivi). Probabile rinnovo CCNL nel 2018 (attenzione ai bilanci di previsione)
Spesa di personale Imputazione contabile del trattamento accessorio e premiante: la spesa è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del FPV, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati a tale esercizio; alla sottoscrizione del contratto decentrato si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (ovvero agli esercizi in cui vengono liquidate); oltre alla quota relativa alla costituzione del fondo (quota da liquidare nell’anno X + FPV per la quota da liquidare nell’anno X+1), nello stanziamento di bilancio occorre considerare la quota di salario accessorio da liquidare nell’anno X, prevista nella contrattazione decentrata dell’anno X-1 e finanziata con il FPV in entrata dell’anno X;
Spesa di personale Imputazione contabile del trattamento accessorio e premiante: Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio; La conseguenza della mancata costituzione del fondo è quella di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da “riportare a nuovo” vanno a costituire vere e proprie economie di spesa (delibera della Corte dei Conti del Molise n. 161/2017).
Spesa di personale fondo costituito accordo sottoscritto contabilità no la parte stabile del fondo confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre la parte variabile nella quota disponibile sì tutto il fondo confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione tutto il fondo viene impegnato secondo esigibilità della spesa e con finanziamento a mezzo FPV per spese imputate nell'esercizio successivo
Spesa di personale art. 1, comma 557 e 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. Deliberazione n. 16/2016 – Sezione Autonomie della CdC La spesa di personale dell’anno x da assoggettare alle limitazioni di legge deve essere riferita agli impegni di competenza del medesimo esercizio (che non deve superare la spesa media del personale del triennio 2011/2013 per gli enti che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità e non deve superare la spesa del personale del 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità) senza quindi considerare la spesa confluita nel FPV nell’anno x ma conteggiando invece gli impegni in c/competenza dello stesso esercizio, ma riferiti all’anno x-1, allorquando tali oneri risultavano, in base ai nuovi principi armonizzati, contabilmente inserite nel FPV di spesa.
Limite temporale agli impegni In base all’art. 183 del TUEL non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del Codice Civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
Impegni d’ufficio Non è più possibile, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, costituire impegni sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell'esercizio in base a disposizioni di legge o in base a contratti diversi da quelli della lettera c) dell’art. 183, comma 2 del TUEL che prevede tale possibilità solo per: per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
Le spese si impegnano al lordo IVA (anche se detraibile) Successiva regolarizzazione contabile: Reversale (immediata) e mandato (normalmente mensile) a partite di giro per lo split payment «istituzionale» Reversale (immediata) in conto entrate di parte corrente per lo split payment «commerciale» (conteggio in liquidazione IVA) Il credito iva puo’ essere accertato SOLO nell’anno in cui viene compensato o in cui si richiede il rimborso Discordanza nei crediti/debiti di fine anno con le partecipate Differenza costi/ricavi nel consolidato (si elide solo il costo e non l’iva)
Copertura finanziaria spese investimento La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, deve essere predisposta, fin dal momento dell’attivazione del primo impegno, con riferimento all’importo complessivo della spesa dell’investimento (sistema complicato, anche per l’impossibilità di utilizzo degli avanzi) Attenzione: l’impegno di spesa di investimento DEVE essere preceduto dal provvedimento di accertamento dell’entrata correlata del titolo 4, 5 o 6. La copertura degli investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, può essere costituita da: l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un’obbligazione giuridica perfezionata; il saldo corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
Copertura finanziaria spese investimento La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative: l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un’obbligazione giuridica perfezionata; da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell’equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria.
Copertura finanziaria spese investimento la quota del margine corrente costituita da 50% delle previsioni riguardanti l’incremento di gettito derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell’eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto; la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell’esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.
Copertura finanziaria spese investimento Le ultime tre modalità di copertura degli investimenti, sono definite dal principio contabile generale 4/2 per favorire la spesa per investimenti, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, da applicarsi in modo da garantire che la copertura delle spese di investimento, in particolare quelle imputate agli esercizi successivi, risulti “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri”. Attenzione: l’acquisizione di un’opera già realizzata con pagamento rateale va finanziata integralmente sin dal primo anno e viene considerata operazione di indebitamento
Margine corrente consolidato Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi “consolidata”, di importo non superiore al minore valore tra: la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e dell’accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni; la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.
Specifico compito del revisore: valutare la congruità degli accantonamenti. Possono essere costituiti Da stanziamenti sull’anno in corso (girati in avanzo accantonato in quanto non impegnabili) Da vincoli apposti in sede di rendiconto all’avanzo di amministrazione Attenzione ai finanziamenti alle partecipate (da estinguere entro 1 anno e non rinnovabili?) Attenzione alle fidejussioni rilasciate e alle conseguenze del mancato pagamento di 3 annualità consecutive (il debito deve essere registrato nella contabilità dell’Ente)
Liquidazione: verifica formale e sostanziale che consente di determinare la somma da pagare al creditore. Attenzione alle spese di fine esercizio (liquidabili se le fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura o comunque a seguito di dichiarazione del responsabile della spesa). Correlazione con la rilevazione a conto economico (costi per fatture da ricevere)
Servizi c/terzi e partite di giro: transazioni per conto di altri soggetti in assenza di discrezionalità ed autonomia decisionale (su ammontare, tempi e destinatari) Attenzione ai residui attivi Accertamenti e impegni sempre corrispondenti Registrazione e imputazione nell’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata (non si pongono questioni di esigibilità) Spese elettorali sostenute per altre amministrazioni pubbliche NO partite di giro