IL COLLOCAMENTO E LA SUA EVOLUZIONE STORICA

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Transcript della presentazione:

IL COLLOCAMENTO E LA SUA EVOLUZIONE STORICA

La Costituzione impone alla nostra Repubblica, democratica e fondata sul lavoro, di: tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (ex art. 35 comma 1 della Cost.); riconoscere il diritto al lavoro a tutti i cittadini promuovendo le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Nello stesso tempo, ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività, o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 della Cost.).

Ne discende l’impegno della Repubblica di facilitare e attuare l’incontro di domanda e offerta di lavoro.

inquadrava il collocamento come funzione pubblica. L’art. 7 della L. n. 264 del 1949, abrogato con la L. n. 297 del 2002, inquadrava il collocamento come funzione pubblica.

L’art 8 della L. n. 264 del 1949, abrogato con la L. n L’art 8 della L. n. 264 del 1949, abrogato con la L. n. 297 del 2002, imponeva a chiunque aspirasse “ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui” l’iscrizione “nelle liste di collocamento…”

Con la Legge n. 863 del 1984 “ i datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali e' prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il cinquanta per cento di essi”.

Con la legge n. 223 del 1991, all’art Con la legge n. 223 del 1991, all’art. 25 rubricato “Riforma delle procedure di avviamento al lavoro”, primo comma, si stabilisce che i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa….” [ si ricorda che tale comma è stato abrogato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297]

La Corte di Giustizia Europea nella Sentenza dell'11 dicembre 1997 Sesta Sezione - Causa C-55/96 stabilì, tra l’altro che “Gli uffici pubblici di collocamento sono soggetti al divieto dell'art. 86 del Trattato nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione non vanifichi il compito particolare loro conferito. Lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dai detti uffici trasgredisce l'art. 90, n. 1, del Trattato CE se dà origine ad una situazione in cui gli uffici pubblici di collocamento saranno necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni dell'art. 86 del Trattato …. .

 Ciò, spiegava la Corte di Giustizia Europea, «si verifica in particolare qualora ricorrano i seguenti presupposti: gli uffici pubblici di collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro; l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative; le attività di collocamento di cui trattasi possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri….”

Grazie anche a questa sentenza e attraverso una lunga evoluzione legislativa, il regime rigorosamente pubblico del collocamento è stato soppresso e la mediazione tra domanda e offerta di lavoro ha perso la sua connotazione di funzione pubblica svolta esclusivamente dallo Stato per assumere il tratto distintivo di un servizio ai lavoratori e alle imprese che può essere svolto tanto da soggetti pubblici quanto da soggetti privati.

Si consideri che il D. Lgs. n. 151 del 2015 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n. 5 dell’ 8 gennaio 1998) riconobbe ai soggetti privati con particolari requisiti la legittimità ad operare nel campo della mediazione. Si consideri che il D. Lgs. n. 151 del 2015 ha disposto con l'art. 34, comma 1, lettera e) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Infine, il comma 3 dell’art. 1 bis del D. Lgs. n Infine, il comma 3 dell’art. 1 bis del D. Lgs. n. 181 del 2000 stabilisce la soppressione delle liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68….”.