Operazioni sul capitale: riduzione Diritto commerciale
REGOLAMENTAZIONE Ricadute organizzative : -terzi - soci Regolamentazione integrativa della disciplina generale delle modificazioni statutarie
Operazione: Contrazione della quota di patrimonio sottoposta al vincolo di indisponibilità (sottrazione alla disciplina del patrimonio netto) -reale: con rimborso (contestuale riduzione capitale/patrimonio) -nominale: per perdite (adeguamento del capitale alla ridotta entità del patimonio)
Riduzione reale: art. 2445 Modalità : decisione discrezionale della maggioranza Effetto: Liberazione di risorse a vantaggio dei soci Riduzione del capitale nominale Riduzione del patrimonio netto
Riduzione nominale: art. 2446 Modalità: si riduce il capitale nominale in seguito a perdite che hanno intaccato il patrimonio Effetto: adeguamento del capitale al minor valore del patrimonio Variazione del capitale nominale immutato il patrimonio netto
Riduzione reale: effetti creditori: riduzione consistenza del patrimonio soci: possibile pregiudizio allo svolgimento dell’attività
Cautele: a) sostanziali Art. 2327: limite minimo del capitale Art. 2413: limite del prestito obbligazionario (doppio del capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili)
Cautele: b) procedimentali Avviso di convocazione: ragioni e modalità della riduzione Eseguibilità differita della delibera di riduzione (decorsi 90 gg. dall’iscrizione nel RI)
Opposizione dei creditori: art. 2445 c.c., cc. 4 e 5 Creditori: anteriori all’iscrizione della deliberazione Effetto: sospensione dell’esecuzione della deliberazione Tribunale: valutazione delle ragioni creditorie (sostenibilità dell’operazione nella prospettiva della futura solvibilità della società) infondatezza del prospettato pregiudizio prestazione di adeguate garanzie
Esecuzione: parità di trattamento degli azionisti 1) Rimborso dei conferimenti eseguiti 2) Liberazione dall’obbligo di eseguire i c. promessi a) Riduzione del v.n. di tutte le azioni b) Annullamento di (alcune) azioni in misura corrispondente alla riduzione (estrazione a sorte; acquisto sul mercato e successivo annullamento ecc.)
Riduzione per perdite Nominale: il patrimonio è già intaccato dalla perdita Le risorse apportate alla società sono state “consumate” per la produzione e non sono state “rigenerate” nell’ambito dell’attività sociale L’organizzazione dell’impresa non sta svolgendo la funzione programmata per il conseguimento dello scopo lucrativo Su questo punto l’art. 2247 va coordinato con la disciplina di ciascun “tipo” sociale . L’interpretazione che riconosce quale oggetto di conferimento “ogni entità suscettibile di valutazione economica vale solo per soc. persone e srl mentre non si adatta alla spa che pone problemi differenti. Ad es. l’art. 2325, 5 co. Vieta nella spa il conferimento di opere e di servizi
Conseguenze Soci: non si possono distribuire utili Creditori: viene falsata la percezione delle effettive condizioni patrimoniali della società Rimedi norme imperative che impongono un obbligo di provvedere in capo agli organi sociali
Perdita Rileva quando abbia eroso completamente le riserve Consistenza: < di 1/3 del capitale sociale: misura tollerabile (riduzione facoltativa es. distribuzione utili) > di 1/3 del capitale sociale: situazione di allarme che impone provvedimenti immediati (riduzione obbligatoria)
Riduzione facoltativa Perdita < 1/3 del capitale sociale Procedimento: applicazione analogica della disciplina riduzione obbligatoria (situazione patrimoniale + osservazioni coll. sindacale; opposizione dei creditori) riduzione volontaria Modalità di esecuzione: a) riduzione valore nominale di tutte le azioni b) proporzionale annullamento di azioni
Riduzione obbligatoria: art. 2446 c.c. Provvedimenti obbligatori a carico degli organi sociali: 1) convocazione dell’assemblea: situazione patrimoniale amm.ri + osservazioni coll. sindacale soci Situazione patrimoniale = bilancio infraannuale I soci possono decidere di aumentarlo obbligandosi a nuovi conferimenti o trovarsi costretti a diminuirlo ad es. per perdite
Assemblea Deve adottare gli opportuni provvedimenti: - rinvio a nuovo - riduzione del capitale Cause della perdita: - anomalia temporanea - problema strutturale (necessità di intervento sulle regole di organizzazione, a iniziare dal capitale)
Rinvio a nuovo Assenza di determinazioni: si rinvia ogni decisione sulla perdita all’esercizio successivo Esercizio successivo: se la perdita di > 1/3 persiste, l’assemblea/consiglio di sorveglianza devono procedere alla riduzione del capitale (regola imperativa)
Esercizio successivo Situazione patrimoniale non consona al “tipo” sociale. Trib. Milano, 25.3.2014: rimedi - ricapitalizzazione (abusi) - trasformazione - liquidazione (art. 2484, c. 1 n. 4 c.c.)
Riduzione obbligatoria Perdita > 1/3 del capitale sociale Procedimento: Trib. Napoli 25.2.2016 Modalità di esecuzione: a) riserve facoltative b) riserve statutarie c) riserva legale d) capitale sociale
Regola “ricapitalizza o liquida” Trib. Prato, 8.11.2016 - immissione di nuove risorse - liquidazione della società Limite continuazione attività impresa
Mancata adozione dei provvedimenti Amministratori Sindaci Consiglio di sorveglianza Tribunale dispone la riduzione con decreto
Sospensione obbligo di riduzione Domanda di: A) concordato preventivo (art. 182-sexies l. fall.) B) omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti (182-sexies l. fall.) C) protezione dalle azioni esecutive finalizzata al raggiungimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis) Fino alla presentazione della domanda gli amministratori devono realizzare una gestione conservativa (finalità di conservazione del valore del patrimonio)
Abusi mancata sottoscrizione aumento Azzeramento/ricapitalizzazione: perdita qualità di socio Impossibilità di impugnazione delibera ricapitalizzazione (Trib. Roma, 10.7.2015) Legittimazione azione di accertamento nullità delibera ricapitalizzazione (Cass. 25.9.2013)