«norme per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio»

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«norme per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio» Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

Il Consumo di suolo e tutelare le aree agricole Finalità Incentivare La Rigenerazione urbana intesa come un sistema integrato di interventi volti ad affrontare aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi Agevolare La Riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e di tessuti edilizi disorganici o incompiuti Limitare Il Consumo di suolo e tutelare le aree agricole

potenziando quelle esistenti Qualificare La Città pubblica, aumentando le dotazioni territoriali, incrementando le aree pubbliche, realizzando nuove opere pubbliche, completando quelle previste e potenziando quelle esistenti Provvedere Alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente aumentando la sicurezza dei manufatti edilizi anche attraverso l’adeguamento sismico Favorire Il miglioramento della qualità ambientale ed architettonica dello spazio insediato con l’utilizzo delle migliori tecniche di bioedilizia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, del verde urbano e della mobilità sostenibile

Ambito di applicazione La legge si applica Nelle porzioni di territorio urbanizzate come definite dalla Carta d’Uso del Suolo su edifici legittimi o legittimati La legge non si applica - Nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta; - Nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal PTPR; - Nelle zone omogenee E di cui al DM 1444/68, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal PTPR. Nelle zone omogenee E sono comunque consentiti gli «interventi diretti» cui all’articolo 6.

Obiettivi Restituire Affrontare Garantire Un ruolo centrale alle Amministrazioni Comunali nel governo degli interventi di rigenerazione urbana e nella valutazione dei progetti Affrontare La sfida della semplificazione delle procedure Garantire Tempi certi nella valutazione delle proposte

Art. 2 Programmi di rigenerazione urbana I Comuni approvano i programmi di rigenerazione urbana, di iniziativa pubblica e privata, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici ed edilizi finalizzati alla riqualificazione del contesto urbano. I PROGRAMMI DEVONO INDICARE - gli obiettivi di riqualificazione urbana, socio-economici e ambientali; - le premialità (max il 35% della superfice lorda esistente); - le destinazioni d’uso consentite; - la quota di alloggi da destinare all’E.R.P. e all’edilizia sociale; - le opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare; - le forme di partecipazione civica; INCREMENTO DELLE PREMIALITÀ DEL 10% Se gli interventi sono realizzati all’esito di un concorso di progettazione e se garantiscono la riduzione della superficie coperta a favore della superfice permeabile MODALITÀ DI ATTUAZIONE Programmi integrati (l.r. 22/97) o procedure dell’accordo di programma NON SI APPLICANO Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR

Art. 3 Ambiti di riqualificazione e recupero edilizio I Comuni, anche su proposta dei privati, individuano ambiti territoriali nei quali sono consentiti: INTERVENTI EDILIZI a) Ristrutturazione edilizia; b) Demolizione e ricostruzione con premialità massima del 30% della volumetria o della superficie lorda. CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO TRA LE DESTINAZIONI COMPATIBILI E COMPLEMENTARI a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato; b) produttivo, direzionale, servizi e commerciale medie e grandi strutture di vendita. DELOCALIZZAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE in aree nella disponibilità del proponente con la possibilità di cessione gratuita all’Amministrazione Comunale delle aree rimaste libere NON SI APPLICANO Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR

Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso Art. 4 Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso I Comuni possono recepire nei PRG, con le procedure dell’art.1, c.3, della l.r. 36/87, la disciplina relativa ai cambi di destinazione d’uso di edifici con una superficie lorda inferiore a 10.000 mq. Previa acquisizione del titolo edilizio sono consentiti: Interventi di ristrutturazione edilizia; Cambi d’uso tra le categorie funzionali di cui all’art. 23 ter del d.p.r. 380/2001 esclusa quella «rurale»; Non è consentita l’apertura di grandi strutture di vendita. I COMUNI POSSONO LIMITARNE L’APPLICAZIONE - Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR - Nelle zone omogenee D PER 12 MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - I cambi di destinazione d’uso sono consentiti in modalità diretta su edifici non ricadenti nei Consorzi industriali e nelle zone Omogenee D. - Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR gli interventi sono autorizzati dalla Giunta Comunale.

Art. 5 Miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali I Comuni possono prevedere nei PRG la realizzazione di ampliamenti del 20% fino ad un massimo di 70 mq purché si intervenga sull’edificio con opere di miglioramento sismico (se necessarie) e di efficientamento energetico. Gli interventi di ampliamento: Si realizzano in adiacenza, aderenza o corpo separato; Possono prevedere il frazionamento dell’unità immobiliare; Non si sommano con altri ampliamenti; Sono consentiti su edifici ricadenti in zona omogenea E; NON sono consentiti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.

Art. 6 Interventi Diretti INTERVENTI EDILIZI a) Ristrutturazione edilizia; b) Demolizione e ricostruzione con premialità del 20% della volumetria o del 10% della superfice coperta per gli edifici produttivi; c) Recupero di volumi e di superfici accessorie e pertinenziali. CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO a) Mantenimento della destinazione d’uso preesistente; b) Rispetto delle destinazioni d’uso previste dal PRG; c) Rispetto del d.p.r. 380/2001. SI ATTUANO IN MODALITA’ DIRETTA a) Interventi per la rifunzionalizzazione delle sale cinematografiche L. 220/2016; b) Interventi per l’adeguamento di strutture ricettive all’aria aperta L.R. 13/2007;

Permesso di costruire convenzionato Art. 7 Permesso di costruire convenzionato La Giunta comunale autorizza la realizzazione a scomputo delle opere pubbliche oltre che l’attuazione, mediante un progetto unitario di interventi che comprendono più edifici. Art. 8 Dotazioni territoriali e disposizioni comuni Disposizioni per la monetizzazione degli standard urbanistici; Disposizioni per le deroghe al DM 1444/68 nella realizzazione degli interventi; Disposizioni per il calcolo della consistenza edilizia degli edifici; Disposizioni per i controlli sugli attestati di certificazione energetica dei nuovi edifici; Disposizioni per l’aggiornamento dei PRG.

Riordino funzionale dei manufatti nelle aree demaniali e lacuali Art. 9 Riordino funzionale dei manufatti nelle aree demaniali e lacuali Le disposizioni consentono la rifunzionalizzazione degli stabilimenti balneari e l’utilizzo dei manufatti esistenti legittimi per finalità turistico ricettive. Art. 10 Modifiche ed abrogazioni Modifiche alla l.r. 36/87 al fine di riordinare le disposizioni intervenute negli anni, di coordinare il testo con le norme proposte sulla rigenerazione urbana e di definire tempi certi per le procedure; Recepimenti di norme, strumenti e indirizzi derivanti dall’ordinamento nazionale; Modifiche alla l.r. 38/99 su governo del territorio sulla disciplina del Piano Agricolo Nazionale; Norme speciali per i Comuni colpiti dal sisma.

Grazie per l’attenzione Comuni Cittadini Qualità della vita Sostenibilità Sicurezza Ambientale Sicurezza Sismica Servizi Zero consumo di suolo