SICUREZZA.

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SICUREZZA

SICUREZZA Prevenzione infortuni (safety) Prevenzione atti delinquenziali (security)

Norme per la prevenzione degli infortuni SICUREZZA D.P.R. n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni  ·      Disposizioni generali -TITOLO I - ·      Ambienti, posti di lavoro e di passaggio -TITOLO II - ·      Norme generali di protezione delle macchine -TITOLO III - ·      Norme particolari di protezione per determinate macchine -TITOLO IV - ·      Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento -TITOLO V - ·      Impianti ed apparecchi vari -TITOLO VI - ·      Impianti macchine ed apparecchi elettrici -TITOLO VII - ·      Materie e prodotti pericolosi o nocivi -TITOLO VIII - ·      Manutenzione e riparazione -TITOLO IX - ·      Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza -TITOLO X ·      Norme penali -TITOLO XI - Disposizioni transitorie e finali -TITOLO XII -

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni SICUREZZA D.P.R. 7 Gennaio 1956 n.164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni   ·      CAMPO DI APPLICAZIONE  ·      CAPO II: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ·      CAPO III: SCAVI E FONDAZIONI ·      CAPO IV: PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME ·      CAPO V: PONTEGGI METALLICI FISSI ·      CAPO VI: PONTEGGI MOVIBILI ·      CAPO VII: TRASPORTO DEI MATERIALI ·      CAPO VIII: COSTRUZIONI EDILIZIE ·      CAPO IX: DEMOLIZIONI ·      CAPO X: NORME PENALI CAPO XI: DISPOSIZIONI FINALI  

Il Decreto legislativo n. 626/94 SICUREZZA Il Decreto legislativo n. 626/94 INFORTUNIO Innovazione della 626 MALATTIA PROFESSIONALE La novità è che viene presa in considerazione la malattia professionale come conseguenza delle condizioni ambientali del luogo di lavoro e che non si manifesta come evento traumatico ma come patologia acuta o cronica

Il Decreto legislativo n. 626/94 SICUREZZA Il Decreto legislativo n. 626/94 INFORTUNIO & MALATTIA PROFESSIONALE Le 4 coppie “chiave” della 626/94 FORMAZIONE & INFORMAZIONE PREVENZIONE & PROTEZIONE CONSULTAZIONE & PARTECIPAZIONE

Dlgs626/94 SICUREZZA Titolo I Art. 1: Campo di applicazione Art. 2: Definizioni Art. 3: Misure generali di tutela Art. 4: Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Art. 5: Obblighi dei lavoratori Art. 6: Obblighi dei preposti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori Art. 7: Contratto di appalto o contratto d’opera Art. 8: Servizio di protezione e prevenzione Art. 9: Compiti del servizio di prevenzione e protezione Art. 10: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Art. 11: Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi Art. 12: Disposizioni generali Art. 13: Prevenzione incendi Art. 14: Diritti in caso di pericolo grave ed immediato Art. 15: Pronto soccorso Art. 16: Contenuto della sorveglianza sanitaria Art. 17: Il medico competente Art. 18: Rappresentante per la sicurezza Art. 19: Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza Art. 20: Organismi paritetici

Dlgs626/94 SICUREZZA Titolo II LUOGHI DI LAVORO Art. 21: Informazione dei lavoratori Art. 22: Formazione dei lavoratori Art. 23: Vigilanza Art. 24: Informazione, consulenza, assistenza Art. 25: Coordinamento Art. 27: Comitati regionali di coordinamento Art. 28: Adeguamenti al processo tecnico Art. 29: Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali Titolo II LUOGHI DI LAVORO Art. 30: Definizioni Art. 31: Requisiti di sicurezza e di salute Art. 32: Obblighi del datore di lavoro Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Art. 34: Definizioni Art. 35: Obblighi del datore di lavoro Art. 36: Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro Art. 37: Informazione Art. 38: Formazione ed addestramento Art. 39: Obblighi dei lavoratori

Dlgs626/94 SICUREZZA Titolo IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Art. 40: Definizioni Art. 41: Obbligo di uso Art. 42: Requisiti dei DPI Art. 43: Obblighi del datore di lavoro Art. 44: Obblighi dei lavoratori Art. 45: Criteri per l’individuazione e l’uso Art. 46: Norma transitoria Titolo V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Art. 47: Campo di applicazione Art. 48: Obblighi dei datori di lavoro Art. 49: Informazione e formazione Titolo VI USI DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Art. 50: Campo di applicazione Art. 51: Definizioni Art. 52: Obblighi del datore di lavoro Art. 53: Organizzazione del lavoro Art. 54: Svolgimento quotidiano del lavoro Art. 55: Sorveglianza sanitaria Art. 56: Informazione e formazione

Dlgs626/94 SICUREZZA Art. 57: Consultazione e partecipazione Art. 58: Adeguamento alle norme Art. 59: Caratteristiche tecniche Titolo VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI Art. 60: Campo di applicazione Art. 61: Definizioni Art. 62: Sostituzione e riduzione Art. 63: Valutazione del rischio Art. 64: Misure tecniche, organizzative, procedurali Art. 65: Misure igieniche Art. 66: Informazione e formazione Art. 67: Esposizione non prevedibile Art. 68: Operazioni lavorative particolari Art. 69: Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Art. 70: Registro di esposizione e cartelle sanitarie Art. 71: Registrazione dei tumori Art. 72: Adeguamenti normativi

Dlgs626/94 SICUREZZA Titolo VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Art. 73: Campo di applicazione Art. 74: Definizioni Art. 75: Classificazione degli agenti biologici Art. 76: Comunicazione Art. 77: Autorizzazione Art. 78: Valutazione del rischio Art. 79: Misure tecniche, organizzative, procedurali Art. 80: Misure igieniche Art. 81: Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie Art. 82: Misure specifiche per i laboratori e gli tabulatori Art. 83: Misure specifiche per i processi industriali Art. 84: Misure di emergenza Art. 85: Informazioni e formazione Art. 86: Protezione e controllo Art. 87: Registri degli esposti e degli eventi accidentali Art. 88: Registro dei casi di malattia e di decesso

Dlgs626/94 SICUREZZA Titolo IX SANZIONI Art. 89: Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti Art. 90: Contravvenzioni commesse dai preposti Art. 91: Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori Art. 92: Contravvenzioni commesse dal medico competente Art. 93: Contravvenzioni commesse da lavoratori Art. 94: Violazioni amministrative Titolo X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 95: Norma transitoria Art. 96: Decorrenza degli obblighi di cui all’art. 4 Art. 97: Obblighi di informazione Art. 98: Norma finale Allegato I: CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10) Allegato II: PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO Allegato III: SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dlgs626/94 SICUREZZA Allegato IV: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Allegato V: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Allegato VI: ELEMENTI DI RIFERIMENTO Allegato VII: PRESCRIZIONI MINIME Allegato VIII: ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCEDIMENTI Allegato IX: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI Allegato X: SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO Allegato XII: SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO Allegato XIII: SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI

La Nuove Figure Professionali della 626 SICUREZZA DL Datore di lavoro CHI è ? Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare di poteri decisionali e di spesa.

è obbligatorio in aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 La Nuove Figure Professionali della 626 SICUREZZA Medico competente MC CHI è ? Medico in possesso di uno dei seguenti titoli Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro In generale è una figura esterna all’azienda e fa le visite con una frequenza connaturata alle esigenze della ditta. è obbligatorio in aziende con un numero di dipendenti superiore a 15

CHI è ? SPPR Servizio prevenzione e protezione dai Rischi SICUREZZA La Nuove Figure Professionali della 626 SICUREZZA Servizio prevenzione e protezione dai Rischi SPPR CHI è ? Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda. Tale servizio si articola in: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.R.) Squadre di prevenzione incendi, Pronto soccorso, Emergenza

Chi è ? RSPP SICUREZZA RESPONSABILE La Nuove Figure Professionali della 626 RESPONSABILE Servizio prevenzione e protezione dai Rischi RSPP Chi è ? Figura interna o esterna all’azienda scelta dal Datore di Lavoro, con il benestare del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. All’inizio veniva individuata per caratteristiche e titoli a discrezione del DL , ora secondo quanto prescritto dal D.Leg. 195/03, deve avere seguito apposito corso (A,B,C)

La Nuove Figure Professionali della 626 SICUREZZA La Nuove Figure Professionali della 626 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS CHI è ? È una figura di tutela per i lavoratori che in ambito sindacale, visto che è eletto dalle R.S.U. (rappresentanze sindacali unite), elenca le loro istanze e si occupa dei loro interessi riguardanti la sicurezza e la salute. In casi estremi questa figura può richiedere ispezioni e l’intervento della ASL o dei Vigili del Fuoco.

La Nuove Figure Professionali della 626 SICUREZZA L LAVORATORE CHI è ? Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale

Documento di ANALISI DEI RISCHI SICUREZZA DVR Documento di ANALISI DEI RISCHI Segue ad un check – up completo del luogo di lavoro cercando di individuare tutte le fonti di rischio CHI partecipa Il Datore di lavoro Il Medico competente Il RSPPR Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza COSA contiene L’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e i criteri per la valutazione della stessa L’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI necessari Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Prof. P. Capone

Documento di ANALISI DEI RISCHI SICUREZZA Documento di ANALISI DEI RISCHI È uno strumento di rilevazione di uno stato di fatto che però deve contenere un programma di interventi. I parametri di rischio vengono schematizzati in tre MACRO SISTEMI di riferimento: ATTIVITA’ LUOGO ATTREZZATURE Ergonomia Prev. Incendi Sismicità Ergonomia Uso Videoterminali Illuminazione Ergonomia Conformità macchina Barriere Architett- Qualità dell’ aria R. Chimico R. Elettrico R. Biologico Doc. corredo macchina Igiene R. Chimico R. Biologico

Il Luogo di Lavoro come campo applicativo della 626/94 SICUREZZA Il Luogo di Lavoro come campo applicativo della 626/94 Il campo di applicazione della 626/94 è il luogo di lavoro con esclusione dei cantieri temporanei e mobili per i quali è stato emanato un decreto successivo (D.Lgs. 494/96). Possiamo riassumere i campi principali come: Praticabilità delle vie di circolazione interne e di fuga Efficienza e buono stato di luoghi, impianti e dispositivi Salvaguardia delle condizioni igieniche

SICUREZZA PREVENZIONE PASSIVA EDIFICIO SICUREZZA PROGETTO CANTIERE Prevenzione incendi Barriere architettoniche Ergonomia postazioni di lavoro PREVENZIONE PASSIVA EDIFICIO Movimentazione manuale dei carichi SICUREZZA PROGETTO illuminotecnica CANTIERE PREVENZIONE ATTIVA Rischio chimico Rumore

Sicurezza come atto progettuale Dove T è un generico istante della vita dell’edificio T1 si Analisi no Progetto Intervento no Collaudo si T2 Tn

SICUREZZA CANTIERE

Il Decreto legislativo n. 494/96 SICUREZZA Il Decreto legislativo n. 494/96 IMPRESA 2 D. Lgs 626/94 CANTIERE D.Lgs 494/96 IMPRESA 1 D. Lgs 626/94 IMPRESA 3 D. Lgs 626/94 IMPRESA n D. Lgs 626/94

Coordinatore per la sicurezza in COMMITTENTE Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Coordinatore per la sicurezza in D.Lgs 494/96 fase di progettazione P.S.C. CANTIERE D.Lgs 494/96 P.O.S. Lavoratore SPPR Rappresentante Medico D.Lgs.626/94 dei lavoratori competente D.V.R. Capo RSPPR cantiere IMPRESA

Il Decreto legislativo n. 494/96 SICUREZZA Il Decreto legislativo n. 494/96 La necessità di una normativa specifica in materia di sicurezza e salute nei cantieri deriva dalla constatazione che gran parte degli infortuni in cantiere nel passato erano legati ad una mancanza di prevenzione dei rischi e salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro nei quali, spesso, gli infortuni mortali erano causati dalla totale disarmonia delle fasi operative tutt’altro che concatenate e sincronizzate in modo opportuno.

il Decreto legislativo 528/99 SICUREZZA ASPETTI CRITICI : In relazione al caso di un appalto di opera pubblica, l’incerta identificazione del committente pubblico La non chiara identificazione dell’ambito di applicazione L’incongruente conservazione delle responsabilità da parte del committente anche quando provvede a delegare i suoi compiti al responsabile dei lavori La superflua nomina dei coordinatori per la sicurezza in presenza di un’unica impresa presente in cantiere L’inutilità del piano generale di sicurezza, in quanto duplicato del piano di sicurezza La mancanza di un piano di sicurezza particolareggiato a cura degli esecutori dei lavori il Decreto legislativo 528/99

SICUREZZA Novità in materia di sicurezza introdotte dal D.Lgs. 494/96 e dal D.Lgs. 528/99 Al committente o al responsabile dei lavori sono affidate precise responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri edili. E’ a loro, infatti, che viene demandato il rispetto dei principi generali di prevenzione nella fase di progettazione dell’opera. In particolare i committenti, privati o pubblici che siano, dovranno far redigere un piano di sicurezza e di coordinamento e consegnarlo alle imprese in concorso per l’esecuzione dell’opera inoltre, devono comunicare gli estremi identificativi del cantiere agli organi di vigilanza e controllo.

SICUREZZA

Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC Piano Operativo di Sicurezza E’ richiesta la redazione di 4 nuovi documenti rilevanti ai fini della salvaguardia della sicurezza Fascicolo Tecnico Notifica preliminare Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC Piano Operativo di Sicurezza

Entrambi sono pagati dal committente. SICUREZZA Sono introdotte due nuove figure con professionalità specifiche in tema di sicurezza nei cantieri:    Il coordinatore per la progettazione, che redige il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico.  Entrambi sono pagati dal committente.       Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che controlla la concreta applicazione delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e coordina tutte le imprese presenti in cantiere sotto il profilo della sicurezza

SICUREZZA CHI SONO? Tecnici in possesso dei requisiti previsti dalla legge (corso di 120 ore, esperienza professionale) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Designato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori e contestualmente all’incarico di progettazione di dettaglio Designato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, non interviene in fase di progettazione ma rappresenta il Committente in fase di esecuzione

Obblighi del Datore di Lavoro SICUREZZA Obblighi del Datore di Lavoro

SICUREZZA

PRIMA DEL Dpr 222 POS e PSC SICUREZZA Prima dell'approvazione del Dpr 222, era frequente confrontarsi con documenti mancanti di un qualunque accenno a scelte prevenzionali di carattere progettuale e organizzativo, in grado di eliminare o ridurre all'origine i rischi per gli addetti all’esecuzione dei lavori, intervenendo sia sul progetto che sulla pianificazione e programmazione delle attività lavorative

POS e PSC SICUREZZA I documenti spesso non contenevano le informazioni relative alle caratteristiche del sito dove si sarebbe dovuto intervenire, né alcun riferimento all’area del futuro cantiere, né agli eventuali fattori esterni che potevano comportare rischi per gli operatori, né alle situazioni di rischio che le attività lavorative possono trasferire all’esterno del cantiere.

SICUREZZA DOPO IL Dpr 222 Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Csp, dovrebbe fare scelte progettuali e organizzative Le scelte progettuali rientrano nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare Le scelte organizzative rientrano nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. Con il nuovo Regolamento, è necessario far sì che il progetto dell’opera e il progetto della sicurezza costituiscano insieme un progetto integrato.

Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come definito dal decreto legislativo 494/96, è lo strumento, con il quale il coordinatore per la sicurezza stabilisce le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto per le norme di prevenzione degli infortuni e la salute dei lavoratori in funzione dei rischi connessi con le lavorazioni

SICUREZZA “Contenuti minimi”

SICUREZZA POS PSC Organizzazione del cantiere Baracche Servizi No, di pertinenza del PSC Si, di pertinenza del PSC Costi per la sicurezza Solo per le lavorazioni che l’impresa deve eseguire Il CSP ha l’obbligo di redazione del cronoprogramma Cronoprogramma Tipol macchine impiegate, marca , modello. I libretti custoditi in cantiere Richiami all’utilizzo di macchine a norma D.Lgs 459/96 Direttiva Macchine Integrative rispetto a quelle contenute nel PSC Compresa nel PSC Analisi dei rischi delle lavorazioni e misure di prevenzione e protezione Tipologia (es: giunti e tubi, prefabbricati), progetto, disegni. Ubicazione e dimensioni Ponteggi Come da PSC; Proposte di var al PSC Aree di stoccaggio materiali Tipologia e caratteristiche tecniche Ubicazione e tipologia Postazioni fisse di lavoro Sia interna che esterna al cantiere, di competenza del CSP Viabilità Tipologia, car. tecniche e dimensioni Servizi Ubicazione e caratteristiche Baracche Proposte di variazioni all’organizzazione del cantiere stabilita dal Coordinatore in fase di progettazione che devono essere valutate dal (CSE) Di competenza del Coordinatore in fase di Progettazione (CSP) Organizzazione del cantiere POS PSC

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE SICUREZZA CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE 1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i). 4. Natura dell'opera. 5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)). 6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)). 7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)). 8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere 12. Identificazione delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.

SICUREZZA Fascicolo Tecnico Valutati preliminarmente tutti i dispositivi che l’opera deve possedere e i mezzi di cui deve disporre per l’esecuzione delle manutenzioni, il coordinatore deve indicare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale che si richiedono nei vari interventi che prevede di effettuare.  I dati riportati nel fascicolo servono fondamentalmente ad informare il proprietario e gli addetti ai lavori dei rischi che si corrono nell’effettuare lavori di manutenzione sull’opera e delle possibili misure di protezione, da prendere al momento dell’esecuzione degli interventi. Il fascicolo delle manutenzioni non ha la valenza di un piano di sicurezza.

Fascicolo Tecnico SICUREZZA I destinatari delle informazioni utili sono il committente dei lavori, gli utenti, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi e dipendenti tutti i soggetti ai quali sono demandati, a qualsiasi titolo, interventi di manutenzione sull’opera. In quest’ ottica è evidente, che il fascicolo riporterà tutte le possibili soluzioni associabili alle varie tipologie di problema per ogni intervento manutentivo; lasciando la libertà di scelta ai responsabili dei lavori di manutenzione (committente da un lato, imprese e professionisti dall’altra )