PATRONATO ACLI VARESE 4/5 NOVEMBRE 2011 LA REVERSIBILITA’ PATRONATO ACLI VARESE 4/5 NOVEMBRE 2011
REVERSIBILITA’ La pensione di reversibilità è stata introdotta con il Rdl n. 636 del 1939. Si distingue in Pensione diretta Pensione indiretta
REVERSIBILITA’ La PENSIONE DIRETTA Spetta ai superstiti del pensionato nel caso in cui il deceduto fosse già titolare di pensione (di vecchiaia – anzianità – inabilità). In questo caso la pensione non è subordinata ad alcun requisito contributivo.
REVERSIBILITA’ La PENSIONE INDIRETTA Spetta ai superstiti del pensionato nel caso in cui il deceduto NON fosse già titolare di pensione o fosse titolare di assegno di invalidità. Per questo tipo di pensione il deceduto deve soddisfare alcuni requisiti contributivi.
REVERSIBILITA’ REQUSITI CONTRIBUTIVI: 15 anni di contribuzione in tutta la vita lavorativa Oppure 5 anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la data del decesso
REVERSIBILITA’ NOTA BENE L’assegno di invalidità non è reversibile. Nel caso in cui il deceduto fosse titolare di assegno di invalidità bisognerà presentare domanda di pensione indiretta di reversibilità
INDENNITA’ PER MORTE (sistema retributivo) Nel caso in cui il deceduto non soddisfi il requisito contributivo previsto, al coniuge superstite spetta una “indennità per morte” rapportata al numero dei contributi versati, purchè risulti versato almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente il decesso. L’importo pagabile non può essere inferiore ad € 22,31 né superiore ad € 66,62
INDENNITA’ UNA TANTUM (sistema contributivo) La legge 335/95 ha introdotto per le pensioni contributive l’indennità una tantum per i superstiti. Spetta agli aventi diritto, nel caso in cui il de cuius non abbia almeno 5 anni di contribuzione. È pari all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per il numero di annualità di contribuzione accreditate. È legata allo stesso limite di reddito che vale per l’assegno sociale.
BENEFICIARI Hanno diritto alla pensione di reversibilità: Il coniuge I figli minorenni I figli maggiorenni studenti I figli inabili I genitori I fratelli e/o le sorelle
CONIUGE Il coniuge ha sempre diritto alla pensione (anche se già titolare di altre prestazioni pensionistiche dirette). In caso di separazione senza addebito di colpa il superstite ha diritto alla reversibilità. In caso contrario il diritto è subordinato alla concessione degli alimenti.
CONIUGE In caso di divorzio il diritto è subordinato alle seguenti condizioni: Essere titolare di assegno di divorzio Non essersi risposato Il decesso deve essere avvenuto dopo il 12/3/1987 I contributi che danno diritto alla prestazione devono essere anteriori alla data di scioglimento del matrimonio
CONIUGE Nel caso in cui il de cuius abbia contratto più di un matrimonio tutti i coniugi possono fare domanda di pensione (purchè rispettino i requisiti prima illustrati). In questo caso sarà il giudice a stabilire l’importo spettante a ciascun coniuge (principalmente in proporzione alla durata dei matrimoni e allo stato di bisogno dei superstiti).
FIGLI MINORENNI Ai figli minorenni la pensione spetta anche se non fiscalmente a carico e anche se, al momento del decesso, svolgono attività lavorativa.
FIGLI MAGGIORENNI STUDENTI La pensione spetta fino ai 21 anni se frequentano una scuola media superiore o una scuola professionale. Spetta per tutta la durata del corso legale di studi nel caso di studenti universitari e comunque non oltre il 26 anno di età. In questo caso i figli devono essere fiscalmente a carico del genitore al momento del decesso e non devono svolgere attività lavorativa.
FIGLI INABILI Devono essere riconosciuti inabili alla data del decesso del genitore oppure devono essere riconosciuti inabili dopo il decesso ma prima del compimento dei 18 anni di età. La titolarità di altra pensione o il possesso di altri redditi non è motivo di preclusione alla concessione del beneficio.
GENITORI Se non ci sono coniugi e/o figli aventi diritto questa può spettare ai genitori del deceduto purchè alla data del decesso: abbiano già compiuto i 65 anni di età Siano a carico fiscalmente del deceduto Non siano titolari di altra pensione
FRATELLI E/O SORELLE Il diritto in questo caso è subordinato a tre condizioni (che devono essere tutte soddisfatte al momento del decesso): A – non devono essere coniugati B – non devono essere pensionati C – devono essere riconosciuti inabili
DECORRENZA DELLA PENSIONE La pensione decorre dal mese successivo alla data del decesso. Non ci sono limiti temporali massimi per la presentazione (però al massimo si ha diritto a 10 anni di arretrati). L’indennità per morte invece va richiesta entro un anno dal decesso pena la decadenza del diritto.
MISURA DELLA PENSIONE Coniuge: 60% massimo (legato a limiti di reddito); Figli: 20% a testa se ha diritto anche il coniuge. Altrimenti 40% a testa. Se il beneficiario è un solo figlio inabile la percentuale è elevata al 70% Genitori e fratelli: 15%
MISURA DELLA PENSIONE In ogni caso, qualora alla corresponsione della pensione concorrano più aventi diritto, questa non può mai superare il 100% a cui avrebbe avuto diritto il de cuius. Se il deceduto era titolare di pensione integrata al trattamento minimo la percentuale spettante ai superstiti deve essere calcolata sull’importo in pagamento.
LIMITE DI REDDITO La legge 335/95 ha stabilito dei limiti di reddito da tenere in considerazione per la cumulabilità della pensione. Il reddito da considerare va calcolato escludendo gli importi della o delle pensioni di reversibilità.
LIMITE DI REDDITO Fino a tre volte il T.M. la pensione spetta in misura intera Da tre a quattro volte il T.M.: decurtazione del 25% Da quattro a cinque volte il T.M.: decurtazione del 40% Oltre cinque volte il T.M.: decurtazione del 50%
REVOCA Il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla reversibilità. In questo caso deve inoltrare tempestivamente all’INPS il certificato di matrimonio. Può richiedere il pagamento della “doppia annualita”: un assegno una tantum pari a 2 annualità di pensione.
REVERSIBILITA’ NOVITA’ 2011
REVERSIBILITA’ La legge 111/2011 ha introdotto delle novità anche per quanto riguarda le pensioni di reversibilità. In maniera particolare nei confronti dei matrimoni degli anziani e dei casi di omicidio.
MATRIMONI DEGLI ANZIANI Sulle pensioni che avranno decorrenza dal 1/1/2012: in caso di matrimonio in cui il dante causa (deceduto) abbia superato i 70 anni di età e la differenza di età col coniuge superi i 20 anni la misura della pensione viene ridotta in ragione del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al raggiungimento dei 10 anni di matrimonio.
MATRIMONI DEGLI ANZIANI ESEMPIO: Dante causa 76 anni, moglie 42 anni, matrimonio durato 3 anni. Alla vedova spetterà una pensione di reversibilità pari al 60% di quella del coniuge, decurtata del 70% (10 anni – 3 di matrimonio = 70%)
MATRIMONI DEGLI ANZIANI La decurtazione non si applica in presenza di figli minorenni, o studenti, o inabili. Viene inoltre applicato il divieto di cumulo ai sensi della legge 335/95.
OMICIDIO La legge 125/2011 ha stabilito che i famigliari superstiti, condannati per omicidio del dante causa, con sentenza passata in giudicato, non hanno diritto alla pensione di reversibilità.
OMICIDIO I già titolari di pensione di reversibilità, che rientrano in questa casistica, perdono il diritto al trattamento dalla data di entrata in vigore della legge (dal 19/8/2011)