Principi fondamentali Costituzione Principi fondamentali Seconda parte Ordinamento dello Stato Prima parte Diritti e doveri dei cittadini Titolo I Rapporti civili Titolo II Rapporti etico-sociali Titolo III Rapporti economici Titolo IV Rapporti politici Titolo I Il Parlamento Titolo II Il Presidente della Repubblica Titolo III Il Governo Titolo IV La Magistratura Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni Titolo VI Le garanzie costituzionali Disposizioni transitorie e finali
Principi fondamentali IL LAVORO Art. 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che l a esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Articoli correlati nella prima parte della Costituzione, Titolo III Rapporti economici: Artt. 35-40 e art. 46 Tutela del lavoro, diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa, diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite, uguali diritti per la donna lavoratrice, libertà di organizzazione sindacale, contratti collettivi, diritto di sciopero (nell’ambito delle leggi), diritto a collaborare, nei modi stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.
Le libertà individuali Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articoli correlati nella Prima parte della Costituzione: Artt. 13-28 Rapporti civili: Libertà personale, limiti del fermo di polizia, divieto di ogni forma di violenza fisica, inviolabilità del domicilio, segretezza della corrispondenza, libertà di circolazione e di soggiorno, libertà di riunione e di associazione (ma sono proibite le associazioni segrete), libertà religiosa, di pensiero, di parola , di stampa, diritto di agire in giudizio, diritto alla difesa, diritto a essere giudicati dal giudice naturale. Non è ammessa la pena di morte (art. 27, modificato con legge costituzionale). Artt. 33, 34 Rapporti etico-sociali Libertà di espressione artistica e scientifica e di insegnamento, diritto all’istruzione. Artt. 41, 42 Rapporti economici Libera iniziativa economica, riconoscimento della proprietà privata. Artt. 48-51 Rapporti politici Diritto di voto, diritto di associarsi in Partiti politici, diritto di accedere a uffici e cariche pubbliche.
L’eguaglianza Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale , che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. Artt. Correlati: Art. 29 Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno della famiglia. Norme sulle pari opportunità. Art. 6 Tutela delle minoranze linguistiche. Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Eguaglianza “sostanziale”: la Costituzione impegna le istituzioni a superare le diseguaglianze che sono di impedimento all’esercizio della libertà. Es.: Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Art. 34 La scuola è aperta a tutti […] I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze […].
Il Parlamento Camera dei deputati Senato della Repubblica 18 anni Composizione 630 membri elettivi, di cui 12 eletti dai cittadini italiani residenti all’estero 315 membri elettivi, di cui 6 eletti dai cittadini italiani residenti all’estero + senatori a vita Elettorato attivo 18 anni 25 anni Elettorato passivo 40 anni Sistema elettorale Proporzionale con soglia di sbarramento e premio di maggioranza alla coalizione più votata Idem Le funzioni del Parlamento Legislativa Di indirizzo politico Di controllo del Governo (fiducia, mozione di sfiducia, interpellanze, interrogazioni) Di nomina del Presidente della Repubblica, di 1/3 di membri del Consiglio Superiore della magistratura e di 1/3 dei membri della Corte Costituzionale Di informazione politica IL RUOLO DELL’OPPOSIZIONE Il ruolo dell’opposizione svolta in Parlamento dai partiti politici di minoranza è quello di controllare, criticare e influenzare l’indirizzo politico della maggioranza e del Governo che essa esprime.
Il presidente della Repubblica Modalità di elezione È eletto dal Parlamento in seduta comune, più 3 delegati per ciascuna regione (1 per la Valle d’Aosta) Sono eleggibili tutti i cittadini che hanno compiuto 50 anni Maggioranza richiesta: 2/3 dei componenti dell’assemblea per le prime tre votazioni, maggioranza assoluta per le successive. La durata del mandato è di 7 anni; non ci sono vincoli a eventuali rielezioni. Poteri e attribuzioni Gli atti compiuto dal Presidente della Repubblica sono chiamati decreti In ambito legislativo Indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione Scioglie le Camere, a scadenza della legislatura (5 anni) o anticipatamente (ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato) Può nominare 5 senatori a vita Promulga le leggi, ma può anche rinviarle per un riesame alle Camere (per una sola volta) Invia messaggi alle Camere. In ambito esecutivo Nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i ministri Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge d iniziativa del Governo Emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti del Governo Ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa Ratifica i trattati internazionali Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. In ambito giudiziario Presiede il Consiglio superiore della magistratura Nomina 5 componenti della Corte costituzionale Può concedere la grazia e commutare le pene.
Il Governo Composizione Consiglio dei ministri, formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri (con e senza portafoglio) I sottosegretari Condizioni di esistenza Presidente e Consiglio dei ministri sono nominati dal presidente della repubblica Entro dieci giorni dalla nomina, il Governo deve avere la fiducia della Camere, con voto nominale Ha l’obbligo di dimettersi in seguito a un voto di sfiducia, anche di una sola Camera Compiti e funzioni È titolare del potere esecutivo Detta l’indirizzo politico del paese Dirige l’amministrazione dello Stato Esercita una funzione normativa: iniziativa legislativa, decreti legislativi delegati, decreti legge.
Organi giurisdizionali La Magistratura Organi giurisdizionali Penali Civili Amministrativi I Grado Giudice di pace Tribunale Corte d’assise Giudice di pace Tribunale Tribunale Amministrativo regionale Tribunale Corte d’appello II Grado Tribunale Corte d’appello Corte d’assise d’appello Consiglio di Stato III Grado Corte di cassazione
L’autonomia della magistratura Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Art. 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da qualsiasi altro potere. Il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune […] Art. 105 Spettano al Consiglio superiore della magistratura […] le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Art.107. I magistrati sono inamovibili. […] ll Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. Art. 109 L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Art. 112 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Titolo V Gli enti territoriali (modificato con legge costituzionale nel 2001 e confermato con referendum) Regioni Hanno potestà legislativa nelle materie concorrenti (istruzione, salute, ecc.) e in tutte quelle che non siano di potestà esclusiva dello Stato Province Competenze su assetto del territorio, edilizia scolastica, tutela ambiente Svolgono tutte le funzioni amministrative non attribuite agli altri enti, secondo il principio di sussidiarietà (art. 118) Comuni