LAVORO A TEMPO DETERMINATO

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LAVORO A TEMPO DETERMINATO Capo III artt. 19-29 D.LGS. 81/2015 Saronno, 27 Novembre 2015

RIFERIMENTI NORMATIVI La nuova disciplina del contratto a tempo determinato è contenuta negli articoli da 19 a 29 del D. Lgs. n. 81/2015 che sostituiscono il D. Lgs. n. 368/2001, abrogato quasi integralmente dall’art. 55, comma 1, lett. b), del medesimo D. Lgs. n. 81/2015, con la sola eccezione dell’art. 2 (la cui abrogazione è prevista dal 1° gennaio del 2017 – cfr. art. 55 comma 2).  

36 MESI DURATA MASSIMA sia nel caso di “unico” contratto a termine sia nel caso di una successione di contratti tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l’eccezione delle attività stagionali. Vengono considerati anche i periodi di missione in somministrazione aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.  

DURATA MASSIMA La prima novità della riforma, che va evidenziata, è che il legislatore delegato ha ben distinto la disciplina della durata massima del primo contratto a termine (art. 19, comma 1) che non può essere superiore a trentasei mesi, e la disciplina della durata massima di una pluralità di rapporti a termine che è sempre di trentasei mesi ma fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi (art. 19, comma 2). Un’altra innovazione importante è costituita dal fatto che il tetto dei trentasei mesi “per sommatoria” si riferisce allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (in linea con la riforma dell’art. 2103 Cod Civ, contenuta nello stesso decreto), mentre la precedente dizione della norma faceva riferimento allo svolgimento di mansioni equivalenti. Il più ampio “spettro” della definizione delle mansioni può comportare che il tetto possa essere raggiunto più rapidamente.  

DURATA MASSIMA Resta confermato, oltre al definitivo superamento delle “causali”, che, per il raggiungimento del tetto dei trentasei mesi, si tiene conto dei periodi di missione in somministrazione ma sempre aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Rimangono fuori dal tetto dei trentasei mesi le attività stagionali individuate anche dai contratti collettivi (oramai anche aziendali, ai sensi della definizione contenuta nell’art. 51). Resta inoltre ferma la possibilità per i contratti collettivi di individuare, in generale, tetti massimi di durata più elevati dei 36 mesi.  

DURATA MASSIMA Sia nel caso dell’unico contratto che della sommatoria di contratti il superamento del limite dei trentasei mesi comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma è stata fatta salva la norma che consente di stipulare presso la DTL (e non più con l’assistenza sindacale) un ulteriore contratto a termine della durata massima, ora fissata dalla legge, di dodici mesi (cfr. art 19, comma 3). Trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione in caso di mancato rispetto della procedura ovvero di superamento del limite temporale previsto nel contratto stesso  

DIVIETI ART. 20 sostituzione lavoratori in sciopero presso unità produttive interessate nei 6 mesi precedenti da licenziamenti collettivi relativi a lavoratori con le stesse mansioni, salvo che il contratto sia concluso per sostituzione lavoratori assenti, assunzione lavoratori in mobilità, o con durata iniziale inferiore a 3 mesi (è venuta meno la specifica norma, art. 3 co. 1 lett. b) D.Lgs. 368/2001, che consentiva di derogare al divieto con accordo sindacale. Rimangono, invece, confermate le tre deroghe di legge al divieto (assunzioni per sostituzione, assunzione di lavoratori in mobilità, durata iniziale del contratto non superiore a tre mesi)  

DIVIETI ART. 20 Nel caso di violazione dei divieti presso unità produttive in cui siano operanti sospensioni/riduzioni di orario in regime di cassa integrazione relative a lavoratori con le stesse mansioni mancata effettuazione della valutazione dei rischi Nel caso di violazione dei divieti   Trasformazione del rapporto a tempo indeterminato   I contratti a termine in corso al momento dell’entrata in vigore della nuove norme, stipulati in virtù di “accordi in deroga”, non subiscono effetti ma non si ritiene che si possano stipulare nuovi contratti a termine, sempre in applicazione di quegli accordi, stante l’intervenuto divieto di legge. (da rivedere)

PROROGHE ART. 21 II contratto può essere prorogato: con il consenso del lavoratore quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi per un massimo di 5 volte nell’arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Se il numero della proroghe è superiore Trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga  

il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato RINNOVI ART. 21 In caso di riassunzione con contratto a termine: entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi ovvero entro 20 giorni dalla scadenza di un contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato  

CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE ART. 22 In caso di continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine, il datore di lavoro deve corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione pari al: 20% fino al decimo giorno successivo 40% per ogni giorno ulteriore In caso di prosecuzione oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi oltre il 50° giorno negli altri casi Il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini  

LIMITI QUANTITATIVI ART. 23 Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi massimo 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione ovvero in forza al momento dell’assunzione in caso di inizio dell’attività in corso d’anno Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato Sono previste ipotesi di esenzione dai limiti quantitativi: avvio nuove attività start-up innovative attività stagionali sostituzione lavoratori assenti lavoratori di età superiore a 50 anni  

LIMITI QUANTITATIVI ART. 23 In caso di violazione del limite percentuale sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro nel caso il limite sia superato di una sola unità e pari al 50% nelle altre ipotesi È in ogni caso esclusa la trasformazione dei contratti a termine interessati in contratti a tempo indeterminato  

INFORMATIVA SINDACALE ART. 23 CO. 5 Il datore di lavoro informa RSA/RSU secondo le modalità definite dai contratti collettivi su: utilizzo del lavoro a tempo determinato posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa (in questo caso l’informazione va resa anche ai lavoratori a tempo determinato)  

DIRITTI DI PRECEDENZA ART. 24 Tipo di assunzione Condizioni Esercizio del diritto Assunzione a TI entro i successivi 12 mesi Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi Mansioni già espletate Periodo superiore a 6 mesi Entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto Assunzione a TD entro i successivi 12 mesi Lavoratrici che hanno fruito il congedo di maternità nell’esecuzione di un contratto a TD Assunzioni a TD Medesime attività stagionali Entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

DIRITTI DI PRECEDENZA Deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di stipula del contratto a termine (di cui all’art. 19 co. 4) Può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto al datore di lavoro nei termini previsti la propria volontà in tal senso Si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE ART. 25 Al lavoratore a termine spetta lo stesso trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti a tempo indeterminato a parità di inquadramento ed in proporzione al tempo lavorato. In caso di inosservanza degli obblighi sanzione amministrativa (da 25,82 Euro a 1032,91 Euro in relazione al numero di lavoratori cui si riferisce l’inosservanza)  

FORMAZIONE ART. 26 Possibilità per i contratti collettivi di prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.  

CRITERIO DI COMPUTO ART. 27 Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale, ove rilevi il computo dei dipendenti, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.  

DECADENZA E TUTELE ART. 28 Impugnazione entro 120 giorni dalla scadenza del singolo contratto e conseguente deposito del ricorso entro 180 giorni, pena l’inefficacia dell’impugnativa Trasformazione a TI + Indennità omnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR  

ESCLUSIONI E DISCIPLINE SPECIFICHE ART. 29 lavoratori in mobilità contratti con i dirigenti (durata non superiore a 5 anni) esecuzione di specifici servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi  

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Capo IV artt. 30-40 D.LGS. 81/2015 Saronno, 27 Novembre 2015

RIFERIMENTI NORMATIVI La nuova disciplina del contratto di somministrazione è contenuta negli articoli da 30 a 40 del Decreto Legislativo n. 81/2015 che sostituiscono l’art. 18, commi 3 e 3 bis, nonché gli artt. da 20 a 28 del D. Lgs. n. 276/2003, abrogati integralmente dall’art. 55, comma 1, lett. d), del medesimo D. Lgs. n. 81/2015.  

DEFINIZIONE ART. 30 Contratto a tempo indeterminato o determinato con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.  

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ART. 31 La novità di maggior rilievo è il definitivo superamento del sistema delle causali Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, viene fissato un tetto di utilizzo pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell’anno di assunzione (ovvero nel caso di inizio di attività in corso d’anno, al momento di stipula del contratto)  

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ART. 31 Possono essere somministrati a tempo indeterminato solo e soltanto lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del contratto a tempo indeterminato. Per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di essere inviato in missione percepisce dal somministratore un’indennità mensile di disponibilità nella misura prevista dal contratto collettivo del somministratore e non inferiore all’importo fissato con DM. Nessuna novità in ordine alla disciplina della cessazione della somministrazione a tempo indeterminato, cui non si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 bensì l’art. 3 della legge n. 604 del 1966.

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 31 CO. 2 I limiti quantitativi di utilizzo sono individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, applicati dall’utilizzatore. Sono confermate le ipotesi “soggettive” di esclusione dai limiti quantitativi: lavoratori in mobilità soggetti che godono da almeno sei mesi del trattamento di disoccupazione non agricola ovvero di ammortizzatori sociali lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del regolamento UE 651/2014  

ART. 31 CO. 3 L’utilizzatore informa i lavoratori somministrati dei posti vacanti nella propria impresa, obbligo che può essere assolto anche tramite un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore. Le modalità di informativa indicate da questa disposizione potrebbero essere utilizzate anche dalla contrattazione collettiva per definire il contenuto dell’analogo onere di informazione disciplinato, in materia di contratto a termine, nell’art. 19, comma 5. Viene abrogato l’onere di comunicazione del ricorso alla somministrazione prima della stipula di ogni singolo contratto nonché, ovviamente, l’eventuale comunicazione successiva nei casi di urgenza.  

DIVIETI ART. 32 sostituzione lavoratori in sciopero presso unità produttive interessate nei 6 mesi precedenti da licenziamenti collettivi relativi a lavoratori con le stesse mansioni, salvo che il contratto sia concluso per sostituzione lavoratori assenti o con durata iniziale inferiore a 3 mesi (come per il contratto a termine è venuta meno la possibilità di derogare al divieto con accordo sindacale) presso unità produttive in cui siano operanti sospensioni/riduzioni di orario in regime di cassa integrazione relative a lavoratori con le stesse mansioni mancata effettuazione della valutazione dei rischi  

FORMA ART. 33 Sono state sostanzialmente confermate le norme precedenti (con l’esclusione dell’indicazione della “causale”, non più prevista). Pertanto è richiesta la forma scritta con i seguenti elementi: estremi dell’autorizzazione del somministratore numero lavoratori da somministrare eventuali rischi per la salute/sicurezza del lavoratore e misure preventive adottate data di inizio e durata prevista della somministrazione mansioni ed inquadramento dei lavoratori luogo, orario di lavoro e trattamento economico-normativo dei lavoratori In assenza di uno o più elementi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie sia per il somministratore che per l’utilizzatore (art.40)  

FORMA ART. 33 CO. 2 L’utilizzatore, con il contratto di somministrazione, assume nei confronti del somministratore l’obbligo di: comunicare il trattamento economico e normativo dei suoi dipendenti svolgenti le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare rimborsare gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori

FORMA ART. 33 CO. 3 Le informazioni di cui all’art. 33 co. 1, oltre alla data di inizio ed alla durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro o all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore. In caso di omesse informazioni al lavoratore sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro per il solo somministratore (art. 40 co. 1)

DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO ART. 34 Ai lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato si applica la corrispondente disciplina di legge ed ai lavoratori assunti a tempo determinato si applica, per quanto compatibile, la nuova disciplina del contratto a termine, con l’espressa esclusione delle norme che disciplinano: la durata massima del singolo contratto ed a seguito di una successione di contratti la possibilità di concludere un ultimo ed ulteriore contratto le proroghe e i rinnovi i limiti quantitativi il diritto di precedenza  

DISCIPLINA: LA PROROGA ART. 34 CO. 2 Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato: con il consenso del lavoratore per atto scritto nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore  

DISCIPLINA ART. 34 Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di norme di legge o di contratto, ad eccezione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio. Nessuna novità in ordine alla disciplina della cessazione della somministrazione a tempo indeterminato, cui non si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 bensì l’art. 3 della legge n. 604 del 1966.  

TUTELA DEL LAVORATORE ART. 35 diritto per tutta la durata della missione a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello dell’utilizzatore l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore per i trattamenti retributivi e contributivi, ma con diritto di rivalsa verso il somministratore modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa sono stabiliti dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore diritto alla fruizione dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore della stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all’iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio  

SALUTE E SICUREZZA ART. 35 CO. 4 Il somministratore, salvo che il contratto di somministrazione preveda l’adempimento in capo all’utilizzatore: informa il lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive forma e addestra il lavoratore all’uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa L’utilizzatore deve osservare nei confronti dei somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti  

TUTELA DEL LAVORATORE ART. 35 CO. 5 MODIFICA DELLE MANSIONI L’utilizzatore, se adibisce il somministrato a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto deve: dare immediata comunicazione scritta al somministratore e consegnarne copia al lavoratore in mancanza, risponde in via esclusiva per le differenze retributive (in caso di adibizione a mansione superiore) o per l’eventuale risarcimento del danno (in caso di adibizione a mansione inferiore)  

POTERE DISCIPLINARE E TUTELA DEL LAVORATORE ART. 35 COMMA 6: L’esercizio del potere disciplinare spetta al somministratore, cui l’utilizzatore comunica «le infrazioni disciplinari» oggetto della contestazione COMMA 7: L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni COMMA 8: E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatto salvo il caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore  

DIRITTI SINDACALI E GARANZIE COLLETTIVE ART. 36 Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla L. 300/70 (co.1) Diritto del lavoratore somministrato di: esercitare presso l’utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’utilizzatore Ogni 12 mesi, l’utilizzatore comunica alla RSA/RSU (o, in mancanza agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale): numero e durata dei contratti conclusi numero e qualifica dei lavoratori interessati In caso di violazione dell’obbligo Sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro (solo per l’utilizzatore art. 40 co.2)  

SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE ART. 38 Viene abrogata la disciplina della somministrazione fraudolenta mentre viene sostanzialmente confermata la precedente disciplina sulla somministrazione irregolare Mancanza di forma scritta Il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore  

SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE ART. 38 Somministrazione fuori dai limiti/condizioni, dei divieti e con riferimento ai contenuti del contratto Il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione ed in questo caso tutti i pagamenti effettuati dal somministratore valgono a liberare l’utilizzatore dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata  

DECADENZA E TUTELE ART. 39 Se il lavoratore intende chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore deve impugnare il contratto entro 60 giorni dalla cessazione della missione presso l’utilizzatore. Se il giudice accoglie la domanda, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. L’indennità disposta dal giudice ristora, sotto ogni profilo (retributivo e contributivo) il pregiudizio subito dal lavoratore, relativo al periodo compreso tra la data in cui ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.