CONTENUTO DEL MODULO Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.

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Transcript della presentazione:

CONTENUTO DEL MODULO Finalità e postulati del bilancio d'esercizio. La struttura del bilancio: lo stato patrimoniale, il conto economico (secondo diverse formulazioni), la nota integrativa, il rendiconto finanziario La relazione sulla gestione.

REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2423 codice civile) Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio, costituito da: STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO RENDICONTO FINANZIARIO NOTA INTEGRATIVA

ALTRI DOCUMENTI CHE CORREDANO IL BILANCIO RELAZIONE SULLA GESTIONE RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE (eventuale) BILANCIO CONSOLIDATO (eventuale)

FINALITÀ E DESTINATARI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Il bilancio è uno strumento di trasmissione di informazioni patri-moniali, economiche e finanziarie sull’impresa in funzionamento, destinate a tutti i soggetti, interni ed esterni all’impresa, interessati a conoscere la sua direzione di marcia.

DESTINATARI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO SOGGETTI ESTERNI all’impresa: - azionisti; - fornitori e clienti; - lavoratori; - finanziatori esterni (effettivi e potenziali);

SOGGETTI INTERNI all’impresa. - analisti e consulenti finanziari; - amministrazione finanziaria; - altre persone ed enti esterni all’impresa. SOGGETTI INTERNI all’impresa.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI Illustrazione della struttura patrimoniale seguendo appropriate classificazioni di: Attività (investimenti); Passività e Capitale Netto (finanziamenti); per esprimere giudizi sull’equilibrio patrimoniale dell’impresa.

EQUILIBRIO PATRIMONIALE Un’impresa può dirsi in equilibrio patrimoniale se risulta dotata di un capitale netto adeguato al tipo di attività svolto e congruo, per ammontare e composizione interna, rispetto alla struttura complessiva dei finanziamenti in essere.

INFORMAZIONI FINANZIARIE Illustrazione, secondo appropriate classificazioni dello stato e della dinamica di: risorse monetarie al fine di giudicare l’equilibrio finanziario dell’impresa.

EQUILIBRIO «FINANZIARIO» Si definisce come attitudine dell’impresa ad equilibrare nel tempo i flussi di liquidità senza pregiudicare l’equilibrio economico.

INFORMAZIONI ECONOMICHE Illustrazione, secondo appropriate clas-sificazioni, di: Costi d’esercizio; Ricavi d’esercizio; Risultati economici parziali; Risultato economico netto d’esercizio;

Per esprimere giudizi sull’equilibrio economico dell’impresa (giudizi di efficienza economica). Per conoscere l’entità del reddito che può essere prelevata (o consumata) senza ledere l’integrità economica del capitale.

EQUILIBRIO ECONOMICO Si raggiunge quando i ricavi conseguiti consentono di coprire i costi dei fattori produttivi consumati e di remunerare adeguatamente il capitale investito.

REDAZIONE DEL BILANCIO (1) (art. 2423 codice civile) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

REDAZIONE DEL BILANCIO (2) (art. 2423 codice civile) Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

REDAZIONE DEL BILANCIO (3) (art. 2423 codice civile) Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione

REDAZIONE DEL BILANCIO (4) (art. 2423 codice civile) Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro."

CLAUSOLE GENERALI (art. 2423 codice civile) CHIAREZZA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E DEL RISULTATO ECONOMICO Significatività e rilevanza

POSTULATO DELLA CHIAREZZA (1) Il bilancio deve risultare pienamente comprensibile o intelligibile per i destinatari.

POSTULATO DELLA CHIAREZZA (2) Elementi che caratterizzano la chiarezza: adeguata classificazione dei compo-nenti di reddito e patrimoniali, con equilibrato livello di analisi; assenza di compensazioni di partite;

POSTULATO DELLA CHIAREZZA (3) trasparenza del processo di attribuzione del valore; presenza di complementari e adeguate note illustrative;

POSTULATO DI VERITÀ E CORRETTEZZA Con questa clausola generale non si vuole alludere all’obbligo di riprodurre nel bilancio una verità assoluta, che nella fattispecie non esiste, trattandosi di valori in larga parte stimati.

Si afferma, invece, l’obiettivo inderogabile di: addivenire alla costruzione di una realtà relativa; nel contesto dell’applicazione di ap- propriate norme contabili (c.d. corretti principi contabili); facendo uso di stime ragionevoli;

al fine di esporre un quadro obiettivo, senza reticenze, deformazioni o omissioni di valori, onde adempiere, nella sostanza prima ancora che nella forma, all’obbligo di informazione.

POSTULATO DI VERITA’ E CORRETTEZZA: IL PROBLEMA DELLE DEROGHE Obbligatorietà delle deroghe previste dall’art. 2423 c.c., 5° comma. Disposizioni di legge derogabili. Casi eccezionali in cui sono ammissibili le deroghe. Modalità di iscrizione nella riserva dei plusvalori derivanti dalla deroga.

DISPOSIZIONI DI LEGGE DEROGABILI In linea generale sarebbero derogabili tutte le disposizioni contenute negli articoli del Codice Civile successivi all’art. 2423.

Più verosimilmente, possono trovare applicazione fondamentale le deroghe alle norme che regolano i criteri di valutazione.

CASI ECCEZIONALI DI APPLICAZIONE DELLE DEROGHE (1) Deve comunque trattarsi di casi veramente eccezionali, essendo evidente che le specifiche norme relative alle strutture e alle valutazioni sono dettate al fine di assicurare la rappresentazione veritiera e corretta in tutte le situazioni normalmente ricorrenti.

CASI ECCEZIONALI DI APPLICAZIONE DELLE DEROGHE (2) Secondo l’interpretazione prevalente, potrebbero costituire “casi eccezionali” situazioni attinenti quella specifica impresa o categoria di imprese, oppure riguardanti un dato bene.

Esempi: 1) incrementi di valore giustificati da mutamenti di destinazione o di natura economica di un bene; 2) allungamento del tempo massimo di ammortamento stabilito per alcune immobilizzazioni immateriali giustificato da una utilità particolarmente durevole.

Non costituiscono casi eccezionali: l’eventuale sopravvenuta scarsa significatività dei valori storici per effetto dell’inflazione; la circostanza che l’applicazione dei criteri di valutazione previsti dal Codice Civile determini l’emergere di una perdita d’esercizio.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELLA RISERVA DEI PLUSVALORI (1) “Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura cor-rispondente al valore recuperato” (art. 2423c.c).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELLA RISERVA DEI PLUSVALORI (2) L’iscrizione nella riserva può avvenire per imputazione diretta oppure previa imputazione al Conto Economico.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELLA RISERVA DEI PLUSVALORI (3) Quale principio generale, appare largamente preferibile il transito dei maggiori utili attraverso il Conto Economico.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELLA RISERVA DEI PLUSVALORI (4) E’ diffusa l’opinione, però, che i plusvalori derivanti da rivalutazioni (non di tipo monetario) debbano essere portati direttamente a riserva.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (1) (art. 2423-bis codice civile) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività 1 bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (2) (art. 2423-bis codice civile) 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (3) (art. 2423-bis codice civile) 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (4) (art. 2423-bis codice civile) 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.

POSTULATI DEL BILANCIO OIC doc. n. 11 a)Prudenza; b)Prospettiva della continuità aziendale; c)Rappresentazione sostanziale; d)Competenza; e)Costanza nei criteri di valutazione; f)Rilevanza; g)Comparabilità.

PRUDENZA il principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole voci siano valutati separatamente. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

COMPETENZA DEI RICAVI I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando: il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio del titolo di proprietà.

COMPETENZA DEI COSTI I costi, come regola generale, devono essere riconosciuti in correlazione con i ricavi dell’esercizio. La correlazione si realizza: per associazione di causa a effetto tra costi e ricavi, in modo analitico e diretto;

per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica. per imputazione diretta di costi al Conto Economico dell’esercizio perché associati al tempo o perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo.

SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA Il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

COMPARABILITA’ La comparabilità è possibile se sussistono le seguenti condizioni: a)la forma di presentazione è costante, il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere quindi uguale o almeno comparabile; b)i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti ; c)i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale sono descritti nelle note al bilancio.

NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO D’IMPRESA (art: 75 TUIR) Competenza economica I ricavi, le spese e gli altri elementi positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza (art. 75 TUIR).

Certezza o oggettiva determinabilità I ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni (art. 75 TUIR).

Imputazione dei costi Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto Economico relativo all’esercizio di competenza (art. 75 TUIR).

Inerenza Le spese e gli altri componenti negativi di reddito diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.