Stato legislativo > centralità del Parlamento e del suo prodotto, la legge Stato costituzionale > il Parlamento e la legge incontrano i limiti.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Advertisements

Diritti e doveri dei cittadini
Diritti e doveri dei cittadini
Libertà di natura giurisdizionale
Le libertà inviolabili
La libertà personale Art.13, 27.
LIBERTA’ PERSONALE, DI AUTODETERMINAZIONE E DI CIRCOLAZIONE
Come costruire una mappa concettuale
regole (se A, allora B) esempio principi (X è tutelato) esempio
Riserve assolute Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
La Costituzione Italiana
Libertà personale – art. 13
DIRITTI CIVILI DELLA COSTITUZIONE
Carlo Lucioni – LIUC - Diritto Pubblico – a.a.2014/2015 Università Carlo Cattaneo - LIUC Dott. Carlo Lucioni Ricercatore di Diritto Costituzionale Università.
Garanzie Riserva di legge Riserva di giurisdizione Perché sono garanzie per il cittadino?
Università di Pavia NOMINATO DAL CONSIGLIO EUROPEO CON L’ACCORDO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE È PRESIDENTE DELLA FORMAZIONE AFFARI ESTERI DEL CONSIGLIO.
Un Sikh si presenta ai controlli di sicurezza dell’aeroporto indossando il turbante. Non si sottrae ovviamente al passaggio sotto il metal detector, ma.
Il contratto di lavoro part-time
Libertà religiosa.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Il contratto di lavoro intermittente
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
I principi fondamentali
Riepilogo storico… Dalla nascita del sindacalismo alla libertà di organizzazione sindacale.
Articoli della costituzione
I SOGGETTI DEL DIRITTO.
Diritto Costituzionale
Art. 20 Il Silenzio assenso
LO STATO V. Conte, Cittadinanza e Costituzione © Zanichelli editore 2010.
Regolamenti Il termine “regolamento” è ambiguo:
Tutela della privacy e atti scolastici
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789 Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali.
Mohamed Sultana.
Diritti della Personalità
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2016
Regolamenti amministrativi
INTRODUZIONE AL DIRITTO maria herta palomba
I DIRITTI FONDAMENTALI DEL CITTADINO
Cittadinanza e Costituzione
La scuola nella Costituzione
Struttura della Costituzione
Il nuovo Regolamento Generale UE 2016/679
DIRITTO COSTITUZIONALE
Principio di non discriminazione
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritti della personalità
Il mercato interno e la tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE I principi.
Regolamenti Il termine “regolamento” è ambiguo:
I giudici e la legge Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.» legge giudice.
La Costituzione Italiana
IL DIRITTO ALLA PRIVACY
Diritto di cronaca e diritto all’oblio
Art. 20 Il Silenzio assenso
La liberta’ sindacale L’art. 39 Cost. e il principio di libertà sindacale Contrapposizione con il sistema corporativo-fascista 1926 (l. n 563) – 1944 Sindacato.
EDUCARE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA I RAPPORTI POLITICI Artt
LABORATORIO Diritto dell’Informazione e delle Telecomunicazioni: i principi costituzionali dell’informazione (G.P. Cuomo - 1)
Art 81 cost. AI SoG LUISS 31 gennaio.
Cittadinanza e Costituzione
Libertà delle libertà: manifestazione del pensiero
REGOLE nella società = NORME SOCIALI.
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Art. 20 Il Silenzio assenso
ORDINAMENTO GIURIDICO
DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA
Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.»
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
Beni ecclesiastici.
Transcript della presentazione:

Stato legislativo > centralità del Parlamento e del suo prodotto, la legge Stato costituzionale > il Parlamento e la legge incontrano i limiti posti dalla Costituzione

I diritti di libertà Libertà e diritti: impossibilità di distinguere l’aspetto negativo (libertà da) dall’aspetto positivo (diritto di).

Quali sono i diritti di libertà. Art. 2 cost Quali sono i diritti di libertà? Art. 2 cost. come catalogo “aperto” o “chiuso” 1^ tesi: l’art. 2 cost. è una norma “a fattispecie aperta”, idonea a riconoscere il livello costituzionale di diritti che emergano dall’evoluzione della coscienza sociale (per es. diritto alla riservatezza, all’immagine, etc.)

Obiezioni: Non sono in realtà molti i diritti non riconducibili a espresse disposizioni costituzionali Estendere il catalogo dei diritti, vuole dire estendere anche il catalogo degli obblighi

2^ tesi: l’art. 2 cost. si riferisce ai diritti espressamente previsti dalla Costituzione, sia pure interpretati in modo estensivo (in modo, cioè, da ricomprendervi i nuovi diritti). v., per es., sollecitazioni provenienti dagli organi internazionali e, in particolare, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo

I diritti civili previsti dalla Costituzione Diritti della persona: Libertà personale Libertà di domicilio Libertà e segretezza della corrispondenza Libertà di circolazione Libertà religiosa, anche in forma associata Libertà di manifestazione del pensiero

Diritti individuali ad esercizio collettivo: Libertà di riunione Libertà di associazione

I limiti ai diritti di libertà I limiti ai diritti di libertà sono soltanto quelli espressamente previsti dal dettato costituzionale oppure in esso impliciti, in quanto deducibili in via sistematica. I limiti impliciti devono però essere specificati dalla legislatore (bilanciamento operato dal legislatore).

Gli strumenti di tutela La riserva di legge (v. differenza con Statuto albertino e, quindi, tra Stato legislativo e Stato costituzionale) > i casi in cui un diritto può essere limitato devono sempre essere predeterminati dalla legge La riserva di giurisdizione > i provvedimenti che limitano i diritti devono sempre essere adottati o convalidati da un giudice

Il diritto di agire in giudizio (art. 24 cost.) davanti ad un giudice precostituito (art. 25 cost.), che sia indipendente (art. 101 cost.) e imparziale (art. 111 cost.)

La possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale, qualora sia la legge a violare il diritto (v. ancora differenza con Statuto albertino e, quindi, tra Stato legislativo e Stato costituzionale)

Analisi di alcuni diritti di libertà

La libertà personale (art. 13 Cost.) “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

Che cosa si intende per libertà personale? La disposizione riguarda la libertà fisica intesa come libertà dagli arresti e da qualunque esercizio di «potestà coercitiva personale». Riguarda anche la menomazione morale, ma solo qualora la mortificazione della dignità della persona comporti una «degradazione giuridica dell’individuo» così grave da «poter essere equiparata a quell’assoggettamento all’altrui potere in cui si concreta la violazione dell’habeas corpus».

I limiti L’inviolabilità della libertà personale non esclude restrizioni (per es. fermi e arresti) da parte della pubblica autorità, purché sia la legge a stabilirlo e il giudice a disporre motivatamente il provvedimento. Se vi è la necessità di intervenire urgentemente, il giudice sarà chiamato a convalidare il provvedimento ex post.

La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali della polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Oggetto della tutela La norma costituzionale garantisce la “manifestazione” pubblica del pensiero con qualunque mezzo (stampa, radio, televisione, etc.) Di particolare rilevanza è la libertà di informare, cioè di comunicare e diffondere idee e notizie, che poi si specifica ulteriormente nel c.d. diritto di cronaca.

La Corte costituzionale fonda nell’art. 21 Cost La Corte costituzionale fonda nell’art. 21 Cost. anche il principio del pluralismo dell’informazione, che costituisce la garanzia dell’effettività della libertà di espressione

I limiti I limiti derivano dal bilanciamento operato dal legislatore tra manifestazione del pensiero e altri diritti costituzionali. Ad es. la tutela della dignità della persona giustifica il reato di diffamazione.

La Costituzione prevede inoltre espressamente il limite del buon costume, inteso nell’accezione penalistica di comune senso del pudore e di pubblica decenza (L’unica eccezione all’applicazione del limite in questione è costituita dalle opere d’arte e di scienza, come si desume dall’art. 33 Cost.)

La libertà religiosa (art. 19 Cost.) “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si trattai di riti contrari al buon costume”

Oggetto della tutela la libertà di professare la fede religiosa la libertà di propaganda, che, in ambito religioso, spesso assume le forme del proselitismo la libertà di culto > singoli o gruppi sociali sono quindi liberi di porre o meno in essere, in pubblico e in privato, attività rituali, purché nei limiti del buon costume.

Il regime delle associazioni e istituzioni ecclesiastiche e religiose o di culto (art. 20 Cost.) «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività».

Oggetto della tutela evitare discriminazioni in senso peggiorativo (speciali limitazioni legislative, speciali gravami fiscali) degli enti caratterizzati dal fattore religioso rispetto a quelli di diritto comune; evitare provvedimenti di tipo restrittivo che mirino a introdurre arbitrarie differenziazioni fra essi (ad esempio, intraprendendo un’azione perequativa fra gli enti di una confessione o una redistribuzione di risorse fra enti di confessioni diverse) (dall’art. 20 Cost. non sembra invece possibile dedurre una particolare preferenza costituzionale per provvedimenti o misure ispirate da un favor fiscale per gli enti religiosi).

La libertà di riunione (art. 17 cost.) “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietale soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”

Oggetto del diritto Per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo per uno scopo comune. Le riunioni devono avvenire “pacificamente e senza armi”. Lo scopo è quello di tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone (ordine pubblico “materiale”).

Le riunioni possono verificarsi: in luogo privato (> v. libertà di domicilio) in luogo aperto al pubblico in luogo pubblico la Cost. richiede il preavviso (in forma scritta, 3 gg. prima, al questore) La riunione può essere vietata “soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica”

La libertà di associazione (art. 18 cost.) “I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale Oggetto del diritto Le associazioni sono quelle formazioni sociali che hanno una base volontaria e un minimo di organizzazione e di tendenziale stabilità. Chiunque può decidere di associarsi o non associarsi (liberamente) senza chiedere alcuna autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (ciò significa che alle associazioni non possono essere apposti limiti più intensi di quelli che incontrano gli individui) .

Sono vietate: Le associazioni segrete → la def. è contenuta nella l. n. 17/1982 (cd. legge Spadolini) Le associazioni para-militari, ossia “le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” (v. d.lgs. n. 43 del 1948)

Artt. 19 e 20 cost. → associazioni a carattere religioso Oltre alla disciplina relativa alle associazioni in genere, la Costituzione contiene norme specifiche per alcuni tipi di associazione: Artt. 19 e 20 cost. → associazioni a carattere religioso Art. 39 cost. → sindacati Art. 49 cost. → partiti politici (+ XII disp. trans. e fin. → divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista)