Economia Contratti - 1 La contrattazione è un processo di negoziazione in cui venditore e compratore trattano sul prezzo e sulla natuira della transazione e possono arrivare ad un accordo (i.e. a stipulare un contratto). La contrattazione è alternativa ai prezzi fissi. Il venditore cerca di acquisire quanto più può del surplus del consumatore (la differenza tra il prezzo massimo dell’acquirente ed il prezzo minimo del venditore). Il sinallagma è il nesso di reciprocità o di corrispettività che istituisce un rapporto di condizionalità reciproca tra le prestazioni. I contratti consensuali si perfezionano con il consenso delle parti. Nei contratti commutativi la misura delle prestazioni non dipende dal verificarsi di un evento incerto, diversamente da quanto accade nei contratti aleatori, nei quali le parti si assumono dei rischi. Nel contratto con prestazioni a carico di una sola parte l'obbligo è a carico di solo una delle parti che si impegna a effettuare una prestazione senza ricevere un riscontro. I contratti tipici fanno riferimento a schemi espressamente previsti dall'ordinamento giuridico (codice o legge speciale). I contratti atipici o innominati non sono disciplinati espressamente dal diritto civile ma sono creati dalle parti in funzione della specificità delle loro esigenze. Possono essere contratti misti che includono caratteristiche di contratti tipici oppure contratti sui generis indipendenti dai modelli contrattuali. I contratti possono essere ad esecuzione contestuale (contemporanea per ciascuna parte) oppure ad esecuzioni differite nel tempo. Una categoria di questi ultimi sono i pronti contro termine: un venditore cede una certa quantità di titoli a un compratore e si impegna contestualmente a ricomprarli dallo stesso venditor ad un prezzo predetrrminato (di solito più alto) e ad una data (termine) nella quale il compratore dovrà avere i titoli disponibili. L'operazione consiste,in pratica, in un prestito di denaro da parte del compratore ed un prestito di titoli da parte del venditore. Le vendite allo scoperto sono vendite di beni (per lo più di titoli) non posseduti immediatamente dal venditore,ma presi in prestito da altri. Si tratta di operazioni finanziarie per realizzare guadagni a seguito di un ribasso delle quotazioni di beni in borsa. I contratti assoluti (o incondizionati) non contengono riserve né condizioni e devono essere eseguiti in ogni caso. I contratti contingenti (o condizionati) contengono l’obbligo di una prestazione condizionata al verificarsi o non verificarsi di un fatto collaterale futuro indipendente dal contratto. Un esempio sono i contratti di assicurazione. L’ammontare di quanto pagato da un contraente (l’assicuratore) dipende dal verificarsi di un evento futuro (una contingenza incerta).