Seminario : Accrescere la reputazione del biologico

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Seminario : Accrescere la reputazione del biologico CIA – Anabio Roma, 17/10/2018 LE PRINCIPALI CRITICITA’ DEL D. Lgs 20/2018 Fabrizio Piva

ASS.O.CERT.BIO: chi siamo Ass.O.Cert.Bio = Associazione nazionale Organismi di controllo e Certificazione del Biologico. Nata nel settembre 2017, è l'Associazione nazionale che raggruppa i principali Organismi di Certificazione del Biologico italiani. La base associativa è costituita dai seguenti Organismi di Certificazione: ABCERT GMBH SRL BIOAGRICERT BIOS s.r.l. CCPB s.r.l. ECOGRUPPO Italia s.r.l. ICEA SIDEL s.p.a. SUOLO E SALUTE s.r.l.

ASS.O.CERT.BIO: chi siamo Gli associati di ASS.O.CERT.BIO, certificano oggi più del 90% del Biologico Italiano. Solo in Italia, con un volume di affari annuo che si aggira intorno ai 52 milioni di euro, i SOCI di ASS.O.CERT.BIO certificano circa 72.000 operatori con 93.000 visite ispettive all’anno, dando lavoro a circa 1.500 tra dipendenti e ispettori liberi professionisti. Hanno più di 70 sedi in quasi tutte le Regioni e uffici anche in Paesi esteri. I Soci di ASS.O.CERT.BIO aderiscono alla rete OIP: una piattaforma di tracciabilità per i prodotti biologici è lo strumento fondamentale per garantire un settore sempre più sicuro e protetto www.reteoip.it

MANCATA SINCRONIA FRA D Lgs. , REG. 848/2018 E REG. 625/2017. IL D Lgs. INDIVIDUA ORGANISMI DI CONTROLLO ALLA STREGUA DI ORGANISMI DI NATURA «PUBBLICA» E NON VALORIZZA IL SIGNIFICATO ED IL RUOLO DI UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DI NATURA «PRIVATA». IL D Lgs. INTERVIENE IN MODO PUNITIVO SUL SETTORE BIOLOGICO, NONOSTANTE NON VI FOSSERO E NON VI SIANO I PRESUPPOSTI PER INTERVENIRE IN TAL MODO. IL D Lgs. DEPRIME LA COMPETITIVITA’ DEL SETTORE NAZIONALE SENZA NULLA AGGIUNGERE IN MATERIA DI QUALITA’ O DI CREDIBILITA’ DI UN SETTORE CHE NULLA HA DA INVIDIARE AI SISTEMI PRODUTTIVI DI ALTRI PAESI EUROPEI

ART. 4 Comma 4 L’autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza. Non ha alcun senso, ogni nostro documento è preventivamente approvato da Accredia e ICQRF. Siamo costantemente vigilati. Tale scelta aumenta solamente i costi di sistema

ART. 4 Comma 8 e Allegato II Punto B. IV Il personale addetto al controllo (secondo ICQRF tutto il personale coinvolto nell’attività di controllo e certificazione) non può svolgere l’attività di controllo presso lo stesso operatore per più di tre visite consecutive e può tornare sul medesimo operatore dopo almeno 2 anni. Si limita la capacità di approfondimento dell’ispettore e l’efficacia dei controlli, si aumentano i costi di ispezione inutilmente in quanto non è in questo modo che si previene la «familiarità». Anche nell’accreditamento l’RGVI cambia dopo un ciclo di 4 anni, questo anche nel caso degli ispettori ICQRF.

ART. 5 Comma 3 Nello svolgimento dell’attività di controllo, gli organismi di controllo eseguono ispezioni al fine di accertare eventuali infrazioni e irregolarità, nonché inosservanze, riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e adottano, a tutela degli interessi dei consumatori, le corrispondenti misure e rilasciano certificazioni a seguito di ispezioni con esito favorevole. Si chiede di modificare il testo del comma dato che gli ODC non vanno ad “accertare eventuali infrazioni e irregolarità, nonché inosservanze”…ma vanno a verificare la conformità rispetto al reg.834. Si vedano, a tal proposito, i consideranda n.31 del reg.834 (è evidente l’accezione “positiva” dell’operato degli ODC nei confronti degli Operatori)

ART. 5 Comma 10 In caso di mancata ottemperanza della diffida di cui al comma 9, l’O di C reitera una diffida definitiva scritta, assegnando un termine per l’adempimento, con l’avvertenza che, in caso di omesso adempimento, è aplicata la soppressione delle indicazioni biologiche. Cosa si sopprime, tutta la produzione di una determinata attività o dell’azienda agricola? Una linea produttiva di un impianto di preparazione alimentare? Si tenga presente che un’inosservanza che da luogo ad una diffida non interveiene sullo «status» di prodotto biologico.

ART. 6 Comma 1 g) L’O di C ha l’obbligo di rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall’adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità. Non è ancora attiva la funzionalità del SIB che impedisca all’operatore di presentare la notifica. Se qualcuno di noi si sbaglia scatta la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 Euro

ART. 6 Comma h) L’O di C ha l’obbligo di: rilasciare, entro novanta giorni dalla notifica di cui all’articolo 28 del regolamento, il documento giustificativo e il certificato di conformità. ICQRF ha chiarito che si tratta di prima notifica (accesso) e variazione per cambio O di C. Non aggiunge alcunchè in materia di qualità , ani provoca effetti contrari in quanto il rilascio ritardato comporta una sanzione amministrativa per l’O di C da 2.000 a 6.000 euro. Problemi informatici che ritardano il rilascio Sistemi regionali che ritardano il passaggio al SIAN Notifiche rese non valide per ritardi a seguito di accessi elevati (nuovi PSR) Rincorsa per emettere i DG in tempo utile.

ART. 6 Comma 1 p) comunicare al Ministero le modifiche normative o organizzative intervenute successivamente all’autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione Assurdo che siano gli OO di CC a comunicare le modifiche «normative», così come assurdo che si comunichi che l’ufficio segreteria generale ha cambiato ufficio o il centralinista è cambiato. Da riscrivere

ART. 6 Comma 1 t) trasmettere al Ministero e alle autorità competenti per l’esercizio della vigilanza i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all’articolo 36 del regolamento; L’art 36 del Regolamento tratta le informazioni statistiche che il Mipaaft invia all’UE; non sono gli OO di CC che gestiscono tali dati.

ART. 7 Comma 6) In caso di revoca, l’organismo .... . I soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo destinatario della revoca o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale non possono esercitare tali funzioni né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni. Desta in effetti qualche perplessità una sanzione interdittiva così concepita, posto che la perdita di un requisito previsto dall’art. 4, comma 6 (ad es. organico reputato insufficiente) comporterebbe una sanzione palesemente eccessiva in capo a rappresentanti, amministratori e direttori tutti. Anche se limitata al settore dell’agricoltura biologica, come affermato ufficiosamente da ICQRF, appare comunque inappropriata. Andrebbe dunque rimosso l’inciso riguardante i rappresentanti e amministratori. Tale assunzione è anticostituzionale.

ART. 8 Comma 1) e Allegato II Punto C.3.a. Sanzione da 10.000 a 30.000 ance in caso di: impiega personale a carico del quale è stata accertata la sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell’organismo, in violazione di quanto stabilito dalla lettera c) dell’allegato 2. - non devono aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale) o essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 -bis , 640 e 640 -bis del codice penale, ovvero condanne che importano l’interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni

ART. 9 Comma 2 f) annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori già utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purché contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico. Indeterminatezza nella definizione dei registri e del significato di «operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione». Abrogando il D Lgs 220/95 anche i registri sono stati abrogati. E’ necessario definirne le registrazioni obbligatorie.

ARTT. 10 e 11 Sanzioni pecuniarie per gli operatori Sul piano legale il D Lgs riporta voci generiche di violazione della norma a cui sono comminate le medesime pene. Sostanzialmente vi è uno scollegamento fra pena ed evento. Sul piano politico gli operatori hanno già un danno economico derivante dalla soppressione, ritorno in conversione, sospensione e/o revoca. Credo che solo in Romania vi siano delle sanzioni amministrative aggiuntive.

ALL. 2 A) L’organismo deve: a) dotarsi di una struttura organizzativa periferica (sede, dotazioni tecniche - informatiche) nella regione dove svolge attività di controllo e certificazione su almeno cento operatori; Inutile, aumenta i costi di sistema senza apportare alcun beneficio. Secondo l’ufficio legale: Requisito non richiesto dai Regolamenti comunitari, moltiplicazione dei costi che non comporta alcun beneficio in termini di risultato. Si tratta di costi che si ribaltano sui prodotti biologici e che alterano le condizioni di concorrenza dei prodotti italiani rispetto agli equivalenti stranieri. Violazione dell’art. 41 della Costituzione

ALL. 2 B I e III Corso di 40 ore da «lead auditor» per personale responsabile di schema che esegue attività di valutazione (ispettiva), di riesame e di decisione. Il corso da lead auditor sulla ISO 9000 non ha alcuna attinenza con la certificazione di processo del settore biologico. All 2 B II I componenti il comitato gestione ricorsi/reclami devono possedere anche 2 anni di esperienza nel settore della certificazione agroalimentare. Ciò non è quasi mai realizzabile

ALL. 2 C 1: sono fissati e resi pubblici criteri per stabilire congrue tariffe da applicare agli operatori; Risposta ICQRF: l’aggettivo congruo significa “proporzionato, opportuno, appropriato “; ne consegue che le tariffe da applicare agli operatori devono essere prevalentemente commisurate agli oneri sostenuti per svolgere l’attività di controllo e tendenzialmente proporzionati all’attività svolta; non tutti i criteri di determinazione possono essere giustificati, ma solamente quelli conformi a principi di ragionevolezza e adeguatezza. Determinazioni in ambito EA: le tariffe non sono elementi tali da determinare sperequazione di trattamento fra operatori essendovi ormai un’ampia disponibilità di organismi di certificazione ed essendo in un libero mercato che consente all’operatore di liberamente scegliere l’O di C più attinente alle proprie esigenze.

Seminario: Accrescere la reputazione del biologico GRAZIE PER L’ATTENZIONE ROMA – CIA – 17.10.2018 Seminario: Accrescere la reputazione del biologico