GLI ADEMPIMENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA Corso di formazione in materia di esecuzione penale GLI ADEMPIMENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE Dott. Fabio Manfredi Selvaggi
GLI ADEMPIMENTI DELLA CANCELLERIA Ai sensi dell’art. 28 del D.M. 30 settembre 1989 n. 334, l’esecuzione delle sentenze di condanna inizia con l’invio dell’estratto esecutivo alla segreteria del pubblico ministero competente, da parte della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, in un termine di cinque giorni dal suo passaggio in giudicato.
L’ESTRATTO ESECUTIVO L’estratto esecutivo deve contenere le generalità del condannato, l’imputazione, il dispositivo di condanna ed infine, nei casi in cui è necessario, l’attestazione dell’irrevocabilità del provvedimento; ad esso inoltre deve essere allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento. E’ opportuno allegare anche la parte della motivazione relativa alla determinazione delle pene
I COMPITI ELLA SEGRETERIA DEL P.M. Pervenuto l’estratto, la segreteria del pubblico ministero effettua gli opportuni accertamenti preliminari relativi alla effettiva eseguibilità della pena
IN PARTICOLARE ACCERTA che non ci sia stata declaratoria di estinzione del reato per amnistia e quindi non vi è pena da eseguire, che la cancelleria del giudice abbia trasmesso per errore l’estratto a quella determinata segreteria e, in tal caso, l’estratto medesimo dovrà essere inoltrato, a cura di quest’ultima a quella del pubblico ministero competente.
SE LA PENA E’ SOSPESA La segreteria iscrive nella parte III del SIEP e deve formare un fascicolo allegando l’estratto ed il certificato del casellario e sottoporlo al P.M. perché valuti l’eventualità di richiedere la revoca del beneficio ex art. 168 c.p. Se la sospensione viene revocata, sarà formato il fascicolo di esecuzione in caso contrario l’estratto esecutivo sarà archiviato
SE LA PENA DEVE ESSERE ESEGUITA la segreteria: iscrive la sentenza di condanna nel Registro delle esecuzioni, forma un fascicolo, con numerazione corrispondente a quella iscritta sul registro, nel fascicolo (art. 29 D.M. 30/9/1989 n. 334) inserisce: l’estratto della sentenza, il certificato penale del condannato, i dati relativi a tutti i periodi di detenzione sofferti (acquisiti presso il servizio informatico degli Istituti di Prevenzione e Pena) le copie degli atti dell’eventuale procedimento di grazia e quelle relative ai provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria in sede esecutiva.
Come per ogni altro fascicolo relativo a procedimenti giudiziari, anche per quello di esecuzione dei provvedimenti di condanna è prescritto che venga compilato l’indice degli atti che lo costituiscono.
Il fascicolo così formato viene sottoposto al pubblico ministero che in questo modo è in grado di adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione della pena e, qualora ricorrano i presupposti per l’adozione di un cumulo, può indicare alla segreteria quali provvedimenti di condanna con i relativi stati di esecuzione, e quali altri documenti può essere necessario, acquisire al fascicolo
L’ORDINE DI ESECUZIONE È il provvedimento con il quale il pubblico ministero competente, determinata l’entità della pena detentiva eseguibile (computando eventuali presofferti, condoni, amnistie e fungibilità) e, accertato che essa superi il limite di quattro anni, dispone la carcerazione del reo.
Computo del periodo di affidamento in prova in caso di revoca Nel caso di revoca o esito negativo della messa in prova il pm deve detrarre dalla pena da eseguire anche il periodo di prova secondo il seguente ragguaglio: tre giorni di prova equivalgono a un giorno di reclusione o arresto ovvero a 250 euro di multa
L’ordine di esecuzione: deve essere emesso anche nei confronti del condannato già detenuto e va notificato entro 30 giorni, a pena di nullità: al difensore di fiducia nel caso non sia nominato un difensore per la fase esecutiva deve essere notificato all’avvocato che ha difeso il condannato nella fase di cognizione a quello previamente nominato d’ufficio dallo stesso pubblico ministero
Se il condannato è agli arresti domiciliari Il p.m. trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza per l’applicazione delle misure alternative. Fino alla decisione del Tribunale sorveglianza il condannato rimane agli arresti domiciliari. Questo tempo è considerato a tutti gli effetti espiazione della pena
I REQUISITI DELL’ORDINE DI ESECUZIONE deve contenere tutti i dati riportati nell’estratto della sentenza e cioè: le generalità del condannato ed ogni altro elemento necessario per la sua identificazione, le imputazioni ed il dispositivo del provvedimento le disposizioni necessarie all’esecuzione.
I PRINCIPALI CASI DI SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI ESECUZIONE L’esecuzione deve essere sospesa se la pena da espiare in concreto non supera i quattro anni; nel computo va considerata anche l’eventuale liberazione anticipata e la carcerazione fungibile
Il P.M., emette un ordine di esecuzione ed un decreto, anche contestuale all’ordine di esecuzione, da notificare al condannato ed al difensore, con il quale è disposta la sospensione dell’esecuzione della pena; il decreto deve inoltre contenere l’avviso che sarà disposta la carcerazione qualora il condannato, entro trenta giorni dalla notifica, non depositi istanza di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione.
L’esecuzione non può essere sospesa nei casi di condanna per i delitti di cui all’art. 4 bis L. 345/75 associazione a delinquere di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione dell’ordine costituzionale, omicidio, rapina aggravata, produzione e traffico di stupefacenti aggravati
L’esecuzione non può essere sospesa inoltre se il condannato è detenuto in istituto di pena (mentre è da sospendere nel caso di arresti domiciliari)
CASI DI RINVIO DELL’ESECUZIONE Principali casi di rinvio obbligatorio: se deve aver luogo nei confronti di una donna incinta; se deve aver luogo nei confronti di una donna cha ha partorito da meno di sei mesi; se deve aver luogo nei confronti di persone affette da H.I.V. nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione
Principali casi di rinvio facoltativo: se viene presentata domanda di grazia; in questo caso il rinvio non può essere superiore a sei mesi; se una pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di una persona che si trova in condizioni di grave infermità fisica; se una pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di una donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è la possibilità di affidare il bambino ad altra persona.
IN TUTTE LE IPOTESI COMPITI DELLA CANCELLERIA SONO QUELLI DI PROVEDERE ALLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’ATTO DEL P.M. ED ALLA NOTIFICA AGLI INTERESSATI
Dal momento che la persona condannata inizia ad espiare la pena, qualsiasi sia la modalità di espiazione, il P.M. determina il “fine pena” ed emette “l’ordine di scarcerazione a tempo” (se il condannato era detenuto al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione questo è già previsto in quest’ultimo)
LA SEGRETERIA DEL PM DEVE: Provvedere a comunicare il provvedimento, a seconda dei casi: Al condannato All’istituto di pena dove il condannato è detenuto, se ristretto in carcere in carcere All’autorità di polizia competente per territorio, se il condannato è in detenzione domiciliare All’U.E.P.E. se il condannato è ammesso a misure alternative alla detenzione È previsto anche l’invio al Ministero, ma tale adempimento in pratica non è mai stato eseguito perché riconosciuto inutile
l’ordine di scarcerazione, ovviamente, deve essere riemesso ogni qualvolta interviene una modifica della scadenza della pena, ad es. per liberazione anticipata, condono, amnistia o altra causa Se viene emesso un provvedimento la cui esecuzione è causa di immediata scarcerazione del condannato, ma non modificata il fine pena, tale provvedimento deve essere eseguito direttamente dalla magistratura di sorveglianza