GLI ADEMPIMENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
Advertisements

Associazione Industriale Bresciana 24 giugno 2004 PRIVACY ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DPS Criteri per la redazione Associazione Industriale Bresciana.
Il concetto di collaborazione nella legge di ordinamento penitenziario.
LEGGE 68/2015: AMPLIAMENTO DEI CASI DI RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI EX D.LGS. 231 DEL 2001 PER I REATI AMBIENTALI Ambiente, Sicurezza e Responsabilità.
PROCESSO CIVILE TELEMATICO Le novità del DL 90/2014.
BarchettaBlu – Dorsoduro 614 – Venezia tel Assessorato alle Politiche Educative Comune di Venezia.
Riforma Professioni Società
Il sistema giudiziario
PROCESSO TELEMATICO.
Il contratto di lavoro intermittente
La “nuova” conferenza di servizi alla luce del
Il sistema giudiziario
IL NUOVO SCHEMA DEL RICORSO PER CASSAZIONE
Le impugnazioni.
MAGISTRATURA Lezione 11.
MAGISTRATURA ORGANI GIUDIZIARI.
Diritto internazionale privato e dei contratti
ESAMI DI STATO 2016/17 Esame dei candidati DSA\BES
 I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto.
Il sistema giudiziario
GIURISDIZIONE per i MINORENNI
Apertura di un esercizio ristorativo e alberghiero: Requisiti giuridici e tecnici CHIUNQUE VOGLIA APRIRE UN’ATTIVITA’ DI OSPITALITA’ , DI ORGANIZZAZIONE.
 I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto.
TUTELA DEI DIRITTI.
LA PENA DALLA COGNIZIONE ALL’ESECUZIONE
Amministrazione straordinaria presupposti
Il sistema europeo per la protezione dei diritti fondamentali
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Le novità introdotte dal DM
Il sistema giudiziario
Il giudizio di ottemperanza
PCT ed esecuzioni: benefici inattesi e promesse non (ancora) mantenute
I RIMEDI NEI CONFRONTI DELLE SENTENZE
GIURISDIZIONE per i MINORENNI
La normativa L’ORDINE DI INDAGINE EUROPEO
Struttura della Costituzione
IL COMPLESSO LUIGI FERRARI
Il test di lingua italiana: il procedimento e i soggetti coinvolti
IL COLLOCAMENTO E LA SUA EVOLUZIONE STORICA
29 novembre 2016 Dr. Giovanni SCHETTINO
 PROTOCOLLO DI INTESA tra Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro della Giustizia per l’ innovazione digitale.
Studio Legale Fava & Partner
Il test di lingua italiana: il procedimento e i soggetti coinvolti
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
LEGGE 31 MAGGIO 1995, N. 218 L’articolo 64 della Legge 218/1995 stabilisce quali sono le condizioni ed i requisiti che le sentenze debbono contenere per.
Verifiche di funzionalità e taratura dei dispositivi e dei sistemi di rilevamento della velocità 28 marzo 2018 Dott.ssa Maristella Giuliano Rivista Giuridica.
IL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE (L’INCIDENTE DI ESECUZIONE)
Istituto Caterina di Santa Rosa
Processo civile telematico Le CTU
Gli effetti del procedimento penale La Copertura Assicurativa
Il test di lingua italiana: il procedimento e i soggetti coinvolti
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA L’ESECUZIONE DELLE PENE ACCESSORIE
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO (MAE)
NATURA DELL’ESECUZIONE PENALE E I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO
L’UNIFICAZIONE DELLE PENE CONCORRENTI – IL CUMULO
Giugno 2018 Relatore: dott. POTITO L. IASCONE
Convivenza o concorrenza?
Guida alla redazione della richiesta di riesame
Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)
Come si scrive la comparsa di costituzione e risposta
Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5)
UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA
Sentenza «Taricco» (C-105/14)
Processo civile telematico Le CTU
Il ricorso amministrativo
APPROPRIAZIONE INDEBITA
Art. 4 bis comma 1 Reati ostativi di «prima fascia»
Formazione per i Referenti SICP
Osservatorio sulla condizione abitativa Gli sfratti
Transcript della presentazione:

GLI ADEMPIMENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA Corso di formazione in materia di esecuzione penale GLI ADEMPIMENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE Dott. Fabio Manfredi Selvaggi

GLI ADEMPIMENTI DELLA CANCELLERIA Ai sensi dell’art. 28 del D.M. 30 settembre 1989 n. 334, l’esecuzione delle sentenze di condanna inizia con l’invio dell’estratto esecutivo alla segreteria del pubblico ministero competente, da parte della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, in un termine di cinque giorni dal suo passaggio in giudicato.

L’ESTRATTO ESECUTIVO L’estratto esecutivo deve contenere le generalità del condannato, l’imputazione, il dispositivo di condanna ed infine, nei casi in cui è necessario, l’attestazione dell’irrevocabilità del provvedimento; ad esso inoltre deve essere allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento. E’ opportuno allegare anche la parte della motivazione relativa alla determinazione delle pene

I COMPITI ELLA SEGRETERIA DEL P.M. Pervenuto l’estratto, la segreteria del pubblico ministero effettua gli opportuni accertamenti preliminari relativi alla effettiva eseguibilità della pena

IN PARTICOLARE ACCERTA che non ci sia stata declaratoria di estinzione del reato per amnistia e quindi non vi è pena da eseguire, che la cancelleria del giudice abbia trasmesso per errore l’estratto a quella determinata segreteria e, in tal caso, l’estratto medesimo dovrà essere inoltrato, a cura di quest’ultima a quella del pubblico ministero competente.

SE LA PENA E’ SOSPESA La segreteria iscrive nella parte III del SIEP e deve formare un fascicolo allegando l’estratto ed il certificato del casellario e sottoporlo al P.M. perché valuti l’eventualità di richiedere la revoca del beneficio ex art. 168 c.p. Se la sospensione viene revocata, sarà formato il fascicolo di esecuzione in caso contrario l’estratto esecutivo sarà archiviato

SE LA PENA DEVE ESSERE ESEGUITA la segreteria: iscrive la sentenza di condanna nel Registro delle esecuzioni, forma un fascicolo, con numerazione corrispondente a quella iscritta sul registro, nel fascicolo (art. 29 D.M. 30/9/1989 n. 334) inserisce: l’estratto della sentenza, il certificato penale del condannato, i dati relativi a tutti i periodi di detenzione sofferti (acquisiti presso il servizio informatico degli Istituti di Prevenzione e Pena) le copie degli atti dell’eventuale procedimento di grazia e quelle relative ai provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria in sede esecutiva.

Come per ogni altro fascicolo relativo a procedimenti giudiziari, anche per quello di esecuzione dei provvedimenti di condanna è prescritto che venga compilato l’indice degli atti che lo costituiscono.

Il fascicolo così formato viene sottoposto al pubblico ministero che in questo modo è in grado di adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione della pena e, qualora ricorrano i presupposti per l’adozione di un cumulo, può indicare alla segreteria quali provvedimenti di condanna con i relativi stati di esecuzione, e quali altri documenti può essere necessario, acquisire al fascicolo

L’ORDINE DI ESECUZIONE È il provvedimento con il quale il pubblico ministero competente, determinata l’entità della pena detentiva eseguibile (computando eventuali presofferti, condoni, amnistie e fungibilità) e, accertato che essa superi il limite di quattro anni, dispone la carcerazione del reo.

Computo del periodo di affidamento in prova in caso di revoca Nel caso di revoca o esito negativo della messa in prova il pm deve detrarre dalla pena da eseguire anche il periodo di prova secondo il seguente ragguaglio: tre giorni di prova equivalgono a un giorno di reclusione o arresto ovvero a 250 euro di multa

L’ordine di esecuzione: deve essere emesso anche nei confronti del condannato già detenuto e va notificato entro 30 giorni, a pena di nullità: al difensore di fiducia nel caso non sia nominato un difensore per la fase esecutiva deve essere notificato all’avvocato che ha difeso il condannato nella fase di cognizione a quello previamente nominato d’ufficio dallo stesso pubblico ministero

Se il condannato è agli arresti domiciliari Il p.m. trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza per l’applicazione delle misure alternative. Fino alla decisione del Tribunale sorveglianza il condannato rimane agli arresti domiciliari. Questo tempo è considerato a tutti gli effetti espiazione della pena

I REQUISITI DELL’ORDINE DI ESECUZIONE deve contenere tutti i dati riportati nell’estratto della sentenza e cioè: le generalità del condannato ed ogni altro elemento necessario per la sua identificazione, le imputazioni ed il dispositivo del provvedimento le disposizioni necessarie all’esecuzione.

I PRINCIPALI CASI DI SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI ESECUZIONE L’esecuzione deve essere sospesa se la pena da espiare in concreto non supera i quattro anni; nel computo va considerata anche l’eventuale liberazione anticipata e la carcerazione fungibile

Il P.M., emette un ordine di esecuzione ed un decreto, anche contestuale all’ordine di esecuzione, da notificare al condannato ed al difensore, con il quale è disposta la sospensione dell’esecuzione della pena; il decreto deve inoltre contenere l’avviso che sarà disposta la carcerazione qualora il condannato, entro trenta giorni dalla notifica, non depositi istanza di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione.

L’esecuzione non può essere sospesa nei casi di condanna per i delitti di cui all’art. 4 bis L. 345/75 associazione a delinquere di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione dell’ordine costituzionale, omicidio, rapina aggravata, produzione e traffico di stupefacenti aggravati

L’esecuzione non può essere sospesa inoltre se il condannato è detenuto in istituto di pena (mentre è da sospendere nel caso di arresti domiciliari)

CASI DI RINVIO DELL’ESECUZIONE Principali casi di rinvio obbligatorio: se deve aver luogo nei confronti di una donna incinta; se deve aver luogo nei confronti di una donna cha ha partorito da meno di sei mesi; se deve aver luogo nei confronti di persone affette da H.I.V. nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione

Principali casi di rinvio facoltativo: se viene presentata domanda di grazia; in questo caso il rinvio non può essere superiore a sei mesi; se una pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di una persona che si trova in condizioni di grave infermità fisica; se una pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di una donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è la possibilità di affidare il bambino ad altra persona.

IN TUTTE LE IPOTESI COMPITI DELLA CANCELLERIA SONO QUELLI DI PROVEDERE ALLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’ATTO DEL P.M. ED ALLA NOTIFICA AGLI INTERESSATI

Dal momento che la persona condannata inizia ad espiare la pena, qualsiasi sia la modalità di espiazione, il P.M. determina il “fine pena” ed emette “l’ordine di scarcerazione a tempo” (se il condannato era detenuto al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione questo è già previsto in quest’ultimo)

LA SEGRETERIA DEL PM DEVE: Provvedere a comunicare il provvedimento, a seconda dei casi: Al condannato All’istituto di pena dove il condannato è detenuto, se ristretto in carcere in carcere All’autorità di polizia competente per territorio, se il condannato è in detenzione domiciliare All’U.E.P.E. se il condannato è ammesso a misure alternative alla detenzione È previsto anche l’invio al Ministero, ma tale adempimento in pratica non è mai stato eseguito perché riconosciuto inutile

l’ordine di scarcerazione, ovviamente, deve essere riemesso ogni qualvolta interviene una modifica della scadenza della pena, ad es. per liberazione anticipata, condono, amnistia o altra causa Se viene emesso un provvedimento la cui esecuzione è causa di immediata scarcerazione del condannato, ma non modificata il fine pena, tale provvedimento deve essere eseguito direttamente dalla magistratura di sorveglianza