Principi costituzionali della scuola paritaria

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Transcript della presentazione:

Principi costituzionali della scuola paritaria Brescia, 7 settembre 2011 Istituto Salesiano Don Bosco

MODELLO ORGANIZZATIVO Articolo 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione Il lavoro come elemento centrale nella gestione della scuola cattolica: dai religiosi ai laici, dall’esecuzione diretta al controllo un nuovo MODELLO ORGANIZZATIVO

Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale dovere di solidarietà: verso l’alunno, verso la famiglia o verso il mondo esterno? la scuola come FORMAZIONE SOCIALE

Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. uguaglianza formale e sostanziale rapporto con la legge 62/2000 rapporto con l’indirizzo cattolico della scuola riflessi sulla gestione dei dipendenti possiamo permetterci insegnanti addetti ATA e utenti non cattolici?

Articolo 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume Il Progetto Educativo è un limite alla libertà religiosa?

Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. limite penale:ingiuria e diffamazione limite civilistico:privacy si può criticare il superiore gerarchico? si possono criticare i colleghi? idee politiche e militanza politica

Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. ruolo del Gestore rispetto alla SICUREZZA SUL LAVORO normativa sulla sicurezza integrità fisica e psicologica Il ruolo del coordinatore, lo stress lavorativo e il mobbing

Articolo 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Giurisprudenza sull’art. 33 La libertà della scuola, intesa come attuazione del principio del pluralismo scolastico ai sensi dell'art. 33 Cost., rende ammissibile la creazione di scuole libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate, e ne deriva necessariamente che la libertà di insegnamento da parte di singoli docenti, che sono liberi di aderire all'indirizzo della scuola come di recedere dal relativo rapporto, incontra nel particolare ordinamento di siffatte scuole i limiti necessari a realizzarne le finalità. Negando ad una libera scuola, ideologicamente qualificata, il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità e negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto ove gli indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e rinnegherebbe la libertà di questa, inconcepibile senza la titolarità di quei poteri (Corte cost. 12 dicembre 1972, n. 172. Conf.: Tar Lombardia, Sez. II, 26 ottobre 2001, n. 7027)

Giurisprudenza sull’art. 33 La riconosciuta libertà di insegnamento non altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e il gestore della scuola, perché questa libertà è soltanto un modo di essere dell'attività che l'insegnante è tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di fedeltà, di collaborazione ed anche di subordinazione, che sono propri degli impiegati (Corte cost. 7 luglio 1964, n. 77)

Giurisprudenza sull’art. 33 La libertà di insegnamento del docente attiene ai contenuti dell’insegnamento e non alle modalità organizzative tramite le quali la didattica viene concretamente impartita (Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 1996, n. 1641)

Giurisprudenza sull’art. 33 In tema di organizzazioni di tendenza il licenziamento ideologico, collegato cioè all’esercizio da parte del prestatore di lavoro di diritti costituzionalmente garantiti quale, nel campo scolastico, la libertà di insegnamento, è lecito negli stretti limiti in cui esso sia funzionale a consentire l’esercizio di altri diritti costituzionalmente garantiti, quale la libertà della scuola, e nelle sole ipotesi in cui l’adesione ideologica costituisca requisito della prestazione; in particolare, con riferimento a scuole gestite da enti ecclesiastici, l’esigenza di tutela della tendenza confessionale della scuola si pone in relazione a quegli insegnamenti che caratterizzano tale tendenza (Cass. 16 giugno 1994, n. 5832)