La revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti in Italia La normativa che regola l’attività di revisione e i soggetti che la svolgono è stata più volte oggetto di modifiche. Le norme si sono susseguite: la Legge 23 novembre 1939, n. 1966, l’istituzione della Consob e il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La mutazione degli scenari economico-aziendali, la necessità di una maggiore trasparenza informativa e di fornire una conferma sull’attendibilità dei dati contenuti nel bilancio, l’adeguamento alla normativa internazionale e comunitaria motivano l’evoluzione della disciplina giuridica in materia di revisione. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia Legge 23 novembre 1939, n. 1966 Primo significativo intervento legislativo in tema di revisione. In particolare, essa: introduce l’istituto della revisione contabile volontaria stabilisce i requisiti minimi che i soggetti abilitati a svolgere tale attività, quali società fiduciarie e di revisione sottoposte al vincolo di autorizzazione e di vigilanza ministeriale, devono possedere in termini di competenza dei soggetti operanti nelle società di revisione (cioè il possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l’iscrizione agli Albi professionali). E’ una facoltà delle aziende di richiedere alle società di revisione un servizio di consulenza esterna al fine di migliorare la propria struttura contabile e amministrativa. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 introduce l’istituto della revisione contabile obbligatoria e della certificazione dei bilanci per le società con azioni quotate in borsa stabilisce che l’esercizio dell’attività di revisione contabile obbligatoria è riservata alle società di revisione iscritte in un apposito albo speciale tenuto a cura della CONSOB, (istituita con la Legge del 7 giugno 1974) che vigila sull’attività delle società iscritte al fine di controllarne: l’indipendenza, l’idoneità tecnica il modo in cui viene esercitato il controllo contabile. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 Funzione principale della società di revisione è la revisione contabile, cioè: controllare la regolare tenuta della contabilità provvedere alla certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo, se sussiste l’obbligo. La società di revisione è scelta (assemblea ordinaria) dalla società obbligata alla revisione contabile, soggetta all’approvazione della Consob. L’incarico ha la durata di tre anni (rinnovabile per non più di due volte e poi nuovamente trascorsi cinque esercizi). Negli anni successivi la revisione contabile obbligatoria, inizialmente prevista solo per le società con azioni quotate in borsa, viene estesa anche ad altre società od enti diversamente caratterizzati (tra cui le imprese assicurative; alcune imprese editrici di quotidiani e periodici; le società di gestione di fondi comuni di investimento, le società di intermediazione mobiliare e le società di investimento a capitale variabile ecc.) 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 88/1992, (recepimento VIII Direttiva Cee (n. 84/253) Vengono introdotte nuove regole relativamente ai soggetti incaricati del controllo dei documenti contabili: possibilità di esercitare il ruolo di revisore contabile anche da parte di singole persone fisiche (e, quindi, non solo di società) aventi determinate competenze professionali e iscritte nel registro dei revisori contabili istituito con il D.Lgs. 88/1992, tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia che controlla i requisiti di ammissione e vigila sulla attività degli iscritti. definizione dei requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche al registro dei revisori contabili modifica parziale e integrazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione delle società all’Albo tenuto dalla Consob Con il DPR 99/1998 (regolamento di esecuzione del D.Lgs. 88/1992), infine, vengono emanate anche le disposizioni relative alle modalità di esercizio della funzione di revisione contabile riguardo all’istituzione della commissione centrale per i revisori contabili, al tirocinio, all’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, alle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e all’esercizio del potere di vigilanza, sospensione e cancellazione. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Legge Draghi) Ha introdotto due importanti novità: la definizione del ruolo del collegio sindacale e del revisore contabile in termini di funzioni di controllo; la riforma del 1974 aveva introdotto per le società quotate il controllo contabile esterno da parte di una società di revisione, creando una sovrapposizione di funzioni con il collegio sindacale poco funzionale. La riforma del 1998 affida: al Collegio sindacale la valutazione del sistema di controllo interno e le funzioni di vigilanza sull’amministrazione alla società di revisione la vigilanza contabile e il controllo sul bilancio (cioè il controllo contabile). il regolamento della fase finale del processo di revisione stabilendo che l’attività di revisione è volta a esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato mediante un’apposita relazione sottoscritta dal responsabile della revisione contabile. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 Ha modificato la disciplina relativa alle società di capitali introducendo la possibilità di optare per alternativi modelli di governance (sistemi tradizionale, monistico e dualistico) e l’obbligo della revisione contabile anche nelle S.p.A. e nelle S.A.p.A. non quotate. Sistema tradizionale monistico dualistico Amministrazione Consiglio di amministrazione Consiglio di gestione Controllo sull’amministrazione Collegio sindacale Comitato per il controllo sulla gestione (*) Consiglio di sorveglianza (*) Controllo contabile Revisore contabile, società di revisione o collegio sindacale (**) Revisore contabile o Revisore contabile o Controllo contabile in S.p.A. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio Società di revisione (*) Almeno un membro deve essere scelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili (**) Formato da revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e se previsto dallo statuto della società 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 Ex articolo 2409-ter c.c., il controllo contabile consiste nelle seguenti attività: verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica circa la corrispondenza del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano; espressione, con apposita relazione, di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. L’art. 2409 quater c.c. stabilisce che: il soggetto al quale è demandato il relativo controllo è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea, sentito il collegio sindacale. L’incarico di controllo o di revisione contabile ha la durata di tre esercizi. L’incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato Art. 2409 quinquies c.c definisce le cause di ineleggibilità e di decadenza: Sono ineleggibili i sindaci della società o di società facenti parte dello stesso gruppo e coloro che si trovano nelle condizioni di inagibilità previste per sindaci dall’articolo 2399, 1° comma. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità, nonché cause di incompatibilità e ulteriori requisiti di professionalità. Per le società di revisione, le cause di ineleggibilità o di incompatibilità si applicano ai soci delle stesse e ai soggetti incaricati della revisione. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 Per le società a responsabilità limitata è stabilito che la presenza del collegio sindacale non è obbligatoria e il controllo contabile può essere richiesto a un revisore esterno (società o persona fisica). L’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale (articolo 2477 c.c.). La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi in cui il capitale sociale sia maggiore di 120.000 euro (valore minimo stabilito per le S.p.A.), oppure quando sono superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dall’articolo 2435-bis c.c.: totale dell’attivo di stato patrimoniale; ricavi delle vendite e delle prestazioni; dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di Spa. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Dalla “revisione contabile” alla “revisione legale” dei conti annuali e consolidati. Il decreto: recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2006/43/Ce in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati modifica profondamente il quadro normativo previgente: le disposizioni, infatti, erano contenute in parte all’interno del codice civile (che definiva le società soggette alla revisione, nonché i profili generali dell’esercizio dell’attività di revisione) e in parte nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (che disciplinava i soggetti legittimati a esercitare l’attività di revisione e il registro dei revisori contabili). Inoltre, erano previste norme speciali per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati (DLgs. 58/1998), per le società assicurative (D.Lgs. 209/2005) e per le società operanti nel settore bancario e creditizio (D.Lgs. 385/1993). Il D.Lgs. 39/2010 ha raccolto, quindi, in un unico testo normativo, le disposizioni in materia di revisione legale e ha sostituito la pluralità di discipline speciali finora vigenti. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 I soggetti legittimati ad esercitare l’attività di revisione contabile (art. 2) L’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati è riservata agli iscritti in un apposito REGISTRO. Il decreto istituisce un Registro unico nel quale possono essere iscritte sia le persone fisiche sia le società, purché siano in possesso di determinati requisiti e soddisfino precise condizioni. L’iscrizione nel registro abilita all’esercizio dell’attività di revisione legale. Il decreto all’art. 43 abroga, pur stabilendo che continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze: il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88: incentrato sul REGISTRO REVISORI CONTABILI istituito presso il Ministero della Giustizia abilitante al controllo dei documenti contabili; l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: istitutivo dell’ALBO SPECIALE DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE tenuto dalla Consob abilitante al controllo dei documenti contabili delle società con azioni quotate e delle altre società ad esse assimilate. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 I soggetti legittimati ad esercitare l’attività di revisione contabile (art. 2) L’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati è riservata agli iscritti in un apposito REGISTRO. Il decreto istituisce un Registro unico nel quale possono essere iscritte sia le persone fisiche sia le società, purché siano in possesso di determinati requisiti e soddisfino precise condizioni. L’iscrizione nel registro abilita all’esercizio dell’attività di revisione legale. Il decreto all’art. 43 abroga, pur stabilendo che continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze: il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88: incentrato sul REGISTRO REVISORI CONTABILI istituito presso il Ministero della Giustizia abilitante al controllo dei documenti contabili; l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: istitutivo dell’ALBO SPECIALE DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE tenuto dalla Consob abilitante al controllo dei documenti contabili delle società con azioni quotate e delle altre società ad esse assimilate. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Il “revisore legale” è la persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni contenute nel decreto e iscritta nel Registro. Possono richiedere l’iscrizione nel registro le persone fisiche che soddisfino i seguenti requisiti di abilitazione da definire con regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze: a) siano in possesso di determinati requisiti di onorabilità; b) abbiano conseguito una laurea almeno triennale; c) abbiano svolto il tirocinio; d) abbiano superato l’esame di idoneità professionale. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 La “società di revisione legale” è una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del decreto e iscritta nel registro Possono chiedere l’iscrizione nel registro le società di revisione che soddisfano le seguenti condizioni: a) i componenti dell’organo di gestione devono possedere dei requisiti di onorabilità; b) la maggioranza dei componenti dello stesso organo deve essere costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale; c) nelle società di persone, la maggioranza numerica e per quote dei soci deve essere costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale; d) nelle società di capitali, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve spettare a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale; e) nelle s.p.a. e nelle s.a.p.a. le azioni devono essere nominative e non trasferibili mediante girata. Non è più previsto che l’oggetto sociale sia limitato alla revisione e all’organizzazione contabile di aziende e che le società di revisione debbano munirsi di idonea garanzia. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (artt. 6, 7 e 8) Il registro unico è gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al quale compete la responsabilità dell’abilitazione e dell’iscrizione nel registro stesso, nonché la sua tenuta e la vigilanza sulla formazione continua dei soggetti in esso iscritti. L’attuazione del registro è demandata ad una serie di regolamenti da assumere dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Consob. L’art. 7 stabilisce quali sono le informazioni che il registro deve contenere per ciascun revisore legale, al comma 1, e per ciascuna società di revisione, al comma 2. I soggetti iscritti nel Registro comunicano gli incarichi di revisione legale assunti; le società di revisione legale comunicano altresì, per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento. I soggetti (inattivi) che non hanno assunto incarichi per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (artt. 21-22) Sistema di vigilanza pubblico Viene esercitato da (anche avvalendosi di convenzioni con enti pubblici e privati): Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 21): Sui revisori che non hanno incarichi su enti di interesse pubblico Sulle società di revisione che non hanno incarichi su enti di interesse pubblico Consob (art. 22): sui soggetti che effettuano la revisione di enti di interesse pubblico Nell'esercizio della vigilanza possono: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti; b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali; c) richiedere notizie, dati o documenti e procedere ad audizione, nei confronti di chiunque. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (artt. 24-26) Le sanzioni che possono essere applicate sono: una sanzione amministrativa pecuniaria da mille (diecimila) a centocinquantamila euro; la sospensione dal registro per un periodo non superiore a cinque anni; la revoca di uno o più incarichi di revisione legale; il divieto di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore a tre anni; la cancellazione dal registro. Contro la sanzione può essere proposta opposizione alla Corte d’appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione, oppure qualora non sia possibile, alla Corte d’appello del luogo in cui la violazione è stata commessa. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (artt. 27-32) La nuova disciplina contempla cinque ipotesi di reato che possono essere poste in essere da chi esercita la revisione legale iscritto nel registro unico. I reati previsti dal decreto sono: 1) Falsità nelle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27) I responsabili della revisione legale che nelle relazioni, o in altre comunicazioni, con la consapevolezza e l’intenzione di ingannare, e per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, attestano il falso o occultano informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. Se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso nella revisione di un ente di interesse pubblico è prevista la reclusione da uno a cinque anni ed aumentata fino alla metà se si è agito per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli organi della società soggetta a revisione. 2) Corruzione dei revisori (art. 28) I responsabili della revisione legale che compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio, per denaro o per altra utilità data o promessa, cagionando un danno alla società, sono puniti con la reclusione fino a tre anni (da uno a cinque anni quando l’attività di revisione è esercitata su enti di interesse pubblico o su società da questi controllate; il reato è perseguibile d’ufficio). 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (artt. 27-32) 3) Impedito controllo (art. 29) I componenti dell’organo di amministrazione dell’ente soggetto all’obbligo della revisione che occultano documenti o usano altri artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento della stessa attività di revisione sono puniti con l’ammenda fino a settantacinquemila euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci o ai terzi all’ammenda si aggiunge l’arresto fino a diciotto mesi. Le pene sono raddoppiate se la revisione legale è esercitata su enti di interesse pubblico. Il reato è ora sempre perseguibile d’ufficio. 4) Compensi illegali (art. 30) I responsabili della revisione legale che hanno percepito dalla società soggetta a revisione compensi ulteriori rispetto a quelli legalmente pattuiti sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila. 5) Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31) Gli addetti della società di revisione che contraggono prestiti con la società soggetta all’obbligo della revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata o si fanno prestare una garanzia, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 20) Il controllo di qualità Gli iscritti nel registro sono soggetti a un controllo di qualità: almeno ogni sei anni se non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico; almeno ogni tre anni se svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico. Il controllo sulla qualità (già previsto per le società di revisione iscritte all’albo speciale tenuto dalla Consob) è effettuato da persone fisiche in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità. Il controllo di qualità ha per oggetto la valutazione: della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili; della quantità e qualità delle risorse investite; del sistema di controllo interno della qualità nella società di revisione legale. I soggetti incaricati del controllo redigono una relazione che può contenere anche eventuali raccomandazioni affinché siano effettuati specifici interventi entro un certo termine. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consob, possono applicare le sanzioni amministrative previste dal decreto. Va approvato apposito regolamento per l’attuazione della disciplina. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 20) Il controllo di qualità Gli iscritti nel registro sono soggetti a un controllo di qualità: almeno ogni sei anni se non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico; almeno ogni tre anni se svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico. Il controllo sulla qualità (già previsto per le società di revisione iscritte all’albo speciale tenuto dalla Consob) è effettuato da persone fisiche in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità. Il controllo di qualità ha per oggetto la valutazione: della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili; della quantità e qualità delle risorse investite; del sistema di controllo interno della qualità nella società di revisione legale. I soggetti incaricati del controllo redigono una relazione che può contenere anche eventuali raccomandazioni affinché siano effettuati specifici interventi entro un certo termine. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consob, possono applicare le sanzioni amministrative previste dal decreto. Va approvato apposito regolamento per l’attuazione della disciplina. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 9) Deontologia, riservatezza e segreto professionale I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale hanno l’obbligo di rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale. Tali principi devono essere elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia sentita la Consob. La procedura consente alle autorità pubbliche di controllo la condivisione dei principi e non siano rimessi alla sola discrezionalità delle associazioni professionali. L’obiettivo perseguito dalla direttiva è uniformare la disciplina applicabile ai revisori che operano all’interno dell’Unione europea. Il decreto non contiene alcuna indicazione mentre la direttiva ha espressamente previsto che devono rientrare nei principi di deontologia professionale: “quantomeno la funzione di interesse pubblico, l’integrità e l’obiettività, la competenza professionale e la diligenza”. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 9) Deontologia, riservatezza e segreto professionale I principi deontologici concorrono a definire il contenuto della prestazione poiché le norme del Codice deontologico sono norme giuridiche che integrano il precetto legislativo. E’ prevista una nuova disposizione riguardante l’obbligo di cooperazione tra i soggetti che si succedono nell’incarico, privilegiando evidentemente la qualità della revisione sugli altri interessi coinvolti, compreso quello a conservare la riservatezza sulle informazioni acquisite. In attesa dell’approvazione dei Principi deontologici di riservatezza e di segreto, alcune indicazioni di comportamento etico sono rinvenibili nei Principi di revisione emessi dal CNDEC, in collaborazione con la Consob, in particolare: nel Principio di Revisione n. 200 che stabilisce gli obiettivi e i principi generali della revisione contabile, individuando quali principi generali a cui deve attenersi il revisore; nel Principio di Revisione n. 100 sull’indipendenza dei revisori; nel Principio di revisione n. 220 sul controllo della qualità del lavoro di revisione contabile. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 10) L’indipendenza del revisore La disciplina previgente contenuta nel codice civile (art. 2409 quinquies), individuava una serie di situazioni di ineleggibilità-decadenza che si presumevano idonee a pregiudicare l’indipendenza del revisore (l’art. 2409 quinquies rimane vigente fino all’emanazione del regolamento): i sindaci della società oggetto di revisione o delle società del gruppo; l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o il soggetto condannato; l’amministratore, il coniuge, il parente o l’affine entro il quarto grado degli amministratori della società ovvero delle società del gruppo; coloro che sono legati alla società o alle società del gruppo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. La norma è abrogata e sostituita con una nuova disciplina contenuta nell’articolo 10: il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione di una società devono essere indipendenti da questa; essi non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 10) L’indipendenza del revisore Il revisore legale e la società di revisione non devono (vero e proprio divieto) effettuare la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore o la società di revisione o la rete sussistano relazioni (dirette e indirette) finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore o della società di revisione risulta compromessa. Nella raccomandazione della Commissione del 16 maggio 2002 sull’indipendenza dei revisori si afferma che il revisore legale non deve accettare un incarico di revisione legale che compromette la sua indipendenza e che spetta al revisore assicurare che sia rispettato il requisito di indipendenza. Anche la società è chiamata a vigilare sull’indipendenza del revisore ma per fatti che possono essere conosciuti (esempio il revisore ha un rapporto di parentela con gli organi amministrativi della società). Negli “enti di interesse pubblico” il revisore deve confermare per iscritto annualmente la propria indipendenza. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 10) L’indipendenza del revisore Negli “enti di interesse pubblico” il revisore deve confermare per iscritto annualmente la propria indipendenza. “Rischio” di una compromissione dell’indipendenza Il rischio di compromissione può essere: “rischio semplice”: non vi è un impedimento ad esercitare l’attività ma il revisore ha l’obbligo di adottare misure volte a ridurre il rischio di compromissione; “rischio rilevante”: vi è un divieto. Situazioni di rischio elencate dal decreto, in via meramente esemplificativa: di autoriesame (e cioè i casi in cui il revisore esegue un’attività di controllo su dati o elementi che il revisore o un appartenente alla sua rete ha contribuito a elaborare), interesse personale (e cioè i casi in cui il revisore sia portatore di un interesse finanziario o di altra natura), esercizio del patrocinio legale (e cioè i casi in cui assume le funzioni di avvocato a sostegno o contro le posizioni del cliente), familiarità e fiducia eccessiva (e cioè i casi in cui il revisore sia indebitamente influenzato dalla personalità e dalle qualità del cliente), intimidazione (e cioè i casi in cui il revisore non si comporti obiettivamente per minacce o timore del cliente). La direttiva indica tra i rischi per l’indipendenza la prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 10) L’indipendenza del revisore Il decreto prevede che: i soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale si dotino di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l’indipendenza; l’istituzione e il funzionamento di tali procedure siano documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità; il revisore legale o la società di revisione documenti nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi. Il decreto si preoccupa anche di assicurare l’indipendenza del revisore anche nei confronti dell’impresa di revisione per la quale esercita l’attività di revisione legale. Nel nostro ordinamento le misure di riduzione del rischio saranno attuate attraverso un apposito regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare sentita la Consob. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale debbano rispettare i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob, ovvero emanati direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob. La Commissione paritetica per i principi di revisione ha pubblicato il documento “Principi sull’indipendenza del revisore” che identifica principi e criteri applicativi in merito all’indipendenza del revisore. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 13) La disciplina del rapporto di revisione La disciplina del rapporto di revisione è ora unitaria e riguarda: il conferimento dell’incarico, il compenso del revisore o della società di revisione le cause di estinzione del rapporto. Disposizioni differenti, tra enti di interesse pubblico e non, sono previste, in termini di durata dell’incarico e degli obblighi di comunicazione. La novità più importante è costituita, (già prevista per le società regolate dal TUF), dall’attribuzione all’organo di controllo del compito di formulare la proposta di conferimento dell’incarico. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 13) La disciplina del rapporto di revisione Il conferimento dell’incarico La nuova disciplina prevede che, salvo il caso della nomina effettuata dai soci nell’atto costitutivo, l’incarico di revisione legale deve essere conferito dall’assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo. Momento della delibera assembleare per il conferimento dell’incarico Visto che l’incarico scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico stesso, si ritiene che la nomina spetta all’assemblea che approva il bilancio relativo all’esercizio in cui scade il precedente incarico. Secondo le precedenti disposizioni del codice civile, l’incarico doveva essere conferito dall’assemblea, ‘sentito’ il collegio sindacale. Per le società di diritto comune l’organo competente a formulare la proposta d’incarico all’assemblea doveva essere individuato nel consiglio di amministrazione. Prima della riunione assembleare, la proposta doveva essere sottoposta al collegio sindacale affinché rendesse un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla stessa. È da ritenere che l’organo di controllo, nel formulare la proposta, dovrà valutare l’idoneità tecnica del revisore, la sua indipendenza, nonché la completezza del piano di revisione e dell’organizzazione della società in relazione all’ampiezza e complessità dell’incarico da svolgere. La convocazione dell’assemblea per la relativa deliberazione rimane comunque incardinata in capo al consiglio di amministrazione. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 13) La disciplina del rapporto di revisione Il corrispettivo Il decreto detta una serie di disposizioni in merito alla determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia di giudizio del revisore. Il corrispettivo spettante al revisore sia determinato dall’assemblea, per l’intera durata dell’incarico, in aggiunta ai criteri (novità) per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico (con delibera dell’organo amministrativo senza passare per una nuova deliberazione assembleare). Il decreto stabilisce che il corrispettivo deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. I soggetti incaricati della revisione legale devono determinare le risorse professionali e le ore impiegate nell’incarico tenendo conto: a) della dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; b) della preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) della necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 13) La disciplina del rapporto di revisione La durata dell’incarico Per le società qualificate come enti di interesse pubblico la durata dell’incarico è di nove esercizi per la società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. Per le altre società la durata dell’incarico è di tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico e nulla si dice sul rinnovo. Un rinnovo illimitato nel tempo dell’incarico di revisione potrebbe creare una situazione di familiarità tale da minare potenzialmente l’indipendenza del revisore. Lo scioglimento del rapporto di revisione Le cause di cessazione del rapporto di revisione: la naturale scadenza del termine di durata dell’incarico; la morte del revisore individuale o la cessazione della società di revisione; la revoca per giusta causa le dimissioni del revisore la risoluzione consensuale. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 13) La disciplina del rapporto di revisione La revoca dell’incarico di revisione La delibera di revoca non viene assunta su proposta motivata dell’organo di controllo, ma la proposta proviene dall’organo amministrativo e l’organo di controllo è chiamato soltanto ad esprimere un parere (anche per gli enti d’interesse pubblico; nella disciplina previgente del TUF, infatti, anche la revoca doveva essere deliberata dall’assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo, al ricorrere di giusta causa). Il procedimento di revoca parere dell’organo di controllo; contestuale conferimento dell’incarico ad altro revisore; obblighi di comunicazione all’autorità di vigilanza. Il parere ha carattere obbligatorio, ma non vincolante e la sua mancanza costituisce una violazione del procedimento di formazione della delibera con la conseguenza dell’annullabilità della stessa. Nel caso in cui l’assemblea non provveda a conferire contestualmente il nuovo incarico ad altro revisore il revisore revocato resterà, pertanto, in carica in regime di prorogatio fino al conferimento dell’incarico al nuovo revisore e alla sua accettazione. Non è più richiesta l’approvazione della delibera di revoca da parte del Tribunale, come condizione per la sua efficacia; né il potere della Consob di vietare l’esecuzione della delibera ma è previsto soltanto un obbligo di informazione tempestiva all’autorità di vigilanza in ordine alla revoca, con le adeguate spiegazioni. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 13) La disciplina del rapporto di revisione La revoca dell’incarico di revisione La giusta causa di revoca Non costituisce giusta causa una divergenza di opinione tra il revisore e la società sul trattamento contabile o sulle procedure seguite. La determinazione dei casi e delle modalità saranno regolamentate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob. In attesa del regolamento possono sicuramente esser utilizzate le conclusioni cui era già pervenuta la dottrina in tema di revoca del revisore o della società di revisione, nonché in tema di revoca dei sindaci. Secondo la dottrina la giusta causa di revoca del revisore non differisce concettualmente dalla giusta causa richiesta dall’art. 2400 c.c. per la revoca dei sindaci. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 13) La disciplina del rapporto di revisione Dimissioni e risoluzione consensuale del contratto Il decreto introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina positiva delle dimissioni dall’incarico da parte del revisore e della risoluzione consensuale del contratto. Il quarto comma dell’art. 13 del decreto attribuisce sia al revisore legale sia alla società di revisione legale il potere di dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob. La stessa disposizione prevede che le dimissioni devono essere esercitate nel rispetto delle esigenze della società revisionata che non deve subire danni e devono consentire che la funzione di revisione legale sia svolta senza soluzione di continuità. E’ previsto un regime di prorogatio ma con un termine massimo di sei mesi dalla data delle dimissioni. La risoluzione consensuale del contratto determina una cessazione del rapporto di revisione per volontà concorde sia del revisore sia della società sottoposta a revisione (il decreto rimette al regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob l’individuazione dei casi e delle modalità in qui la stessa sia possibile). La dottrina aveva già ammesso la possibilità delle dimissioni del revisore e della risoluzione consensuale del contratto. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 15) La responsabilità della società di revisione Nella nuova norma è venuto meno il rinvio all’art. 2407 c.c., che consentiva l’applicazione diretta ai revisori della disciplina sulla responsabilità del collegio sindacale e, quindi, la responsabilità dei revisori si configura come ipotesi tipica e autonoma di responsabilità. Si tratta di responsabilità per fatto proprio, fondata sul principio della colpa, e non di responsabilità per fatto altrui. La responsabilità dipende: dalla violazione dei doveri professionali dei revisori dal danno sofferto dall’investitore o dalla società revisionata o dai suoi soci sia conseguenza diretta ed immediata del comportamento negligente o doloso del revisore. Con l’art. 15, si è anzi inteso ribadire il principio civilistico della responsabilità solidale. La responsabilità dei revisori rimane, inoltre, illimitata. Nuova è la disposizione che l’azione di responsabilità deve essere esercitata entro cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio di esercizio e non dalla cessazione dell’incarico. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (artt. 16-19) Enti di interesse pubblico Vengono introdotte disposizioni speciali riguardanti la categoria degli “enti di interesse pubblico”: sia con riferimento alla revisione legale dei conti, sia in relazione ad altri aspetti, tra cui in particolare quelli relativi alla disciplina del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui essi devono dotarsi. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (artt. 16-19) Enti di interesse pubblico In base all’art. 16, comma 1 del Decreto sono Enti di interesse pubblico: le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; le banche; le imprese di assicurazione; le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione; le società emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; le società di gestione dei mercati regolamentati; le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; le società di intermediazione mobiliare; le società di gestione del risparmio; le società di investimento a capitale variabile; gli istituti di pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (Tub). 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (artt. 16-19) Enti di interesse pubblico Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può con regolamento: individuare le società controllate che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale. individuare le società che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico Il comma 3 dell’art. 17 individua quali servizi non possono essere forniti all'ente di interesse pubblico. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (artt. 16-19) Comitato per il controllo interno e la revisione contabile L’articolo 19 del decreto attua nel nostro ordinamento le previsioni della direttiva individuando le funzioni che è chiamato a svolgere il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e quale organo assuma tale qualifica. Il comitato vigila su: a) il processo di informativa finanziaria (l’attenzione deve essere posta sulla verifica, da effettuare inizialmente e nel corso dell’attività sociale, che il procedimento attraverso cui queste informazioni sono prodotte e diffuse sia strutturato in modo adeguato ed efficace. Il collegio sindacale non è chiamato ad un riesame analitico dei singoli dati prodotti); b) l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio; c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; d) l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all’ente sottoposto alla revisione legale dei conti. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (artt. 16-19) Comitato per il controllo interno e la revisione contabile Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con: a) il collegio sindacale, nelle società che adottano sistemi di amministrazione e controllo tradizionale; b) il consiglio di sorveglianza ovvero un comitato costituito al suo interno, nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico; c) il comitato per il controllo sulla gestione, nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico. Non sono previsti poteri e doveri spettanti ai sindaci nel caso in cui essi agiscano come “comitato”. Di conseguenza, il collegio sindacale, anche relativamente a queste funzioni, agirà in base ai poteri e ai doveri ad esso riconosciuti dalla disciplina di riferimento. Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. Relazione di trasparenza I revisori legali e le società di revisione legale, incaricati della revisione presso enti di interesse pubblico, devono pubblicare sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Norme immediatamente applicabili A partire dal 7 aprile 2010 sono in vigore le norme relative: al conferimento e alla revoca dell’incarico di revisione agli enti di interesse pubblico. all’incarico di revisione conferito dall’assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo. alla deliberazione di revoca dell’incarico di revisione non più approvata con decreto del tribunale e non più vietata dalla Consob alla nuova disciplina che estende l’obbligo di nomina del collegio sindacale (la prima assemblea – successiva alla data di entrata in vigore del decreto – che approva il bilancio, in cui vengono superati i limiti previsti dall’articolo 2477 del codice civile, deve provvedere alla nomina dell’organo entro trenta giorni). Si pone il problema dell’opportunità di modificare gli statuti delle società. 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010
La revisione legale dei conti in Italia D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 18.04.2011 Effetti del D.Lgs n. 39/2010