I principi fondamentali e i diritti di libertà

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Transcript della presentazione:

I principi fondamentali e i diritti di libertà Cap. VII

I principi fondamentali: Il principio liberale o personalista (art. 2) Il principio democratico o dell’autogoverno (art. 1) Il principio sociale (art. 2 e 3 comma 2)

Tre punti importanti: I diritti inviolabili e l’art. 2. Elenco ‘chiuso’ o ‘aperto’? La posizione dei nostri Autori (p. 80) Una Repubblica fondata sul lavoro. Che cosa significa? L’art. 4 Cost. (p. 80) Il principio sociale e l’atteggiamento dei poteri pubblici davanti alle diseguaglianze sociali (p. 81)

Principio di eguaglianza I principi fondamentali sono tutti in stretta connessione col Principio di eguaglianza Art. 3 Cost. La radice spiritualista del principio. I suoi contenuti prescrittivi: Pari dignità sociale Divieto di discriminazioni La clausola aperta (divieto di distinzioni per motivi personali e sociali) Eguaglianza ‘formale’ e ‘sostanziale’

Dal vocabolario Treccani. spiritualista s. m. e f. [der. di spirituale, spiritualismo] (pl. m. -i). – 1. In filosofia, fautore, rappresentante, seguace dello spiritualismo: gli s. metafisici francesi del Novecento; uno s. cattolico; anche agg.: un filosofo s.; movimenti spiritualisti. 2. Con sign. più generico, chi ritiene che i valori spirituali abbiano assoluta preminenza su quelli materiali e intellettuali, e adegua il suo comportamento pratico a questa concezione: è un sincero s.; si atteggia a s.,ma in realtà sa fare molto bene i suoi interessi. spiritualismo Orientamento filosofico basato sul riconoscimento della realtà sostanziale dello spirito. Il termine fu introdotto nel 19° sec. da V. Cousin, anche se la tradizione spiritualistica può essere fatta risalire a sant’Agostino. Strettamente legata al privilegio accordato alla conoscenza introspettiva e alla coscienza come sede di principi gnoseologici e valori morali, questa tradizione è peraltro connessa alla difesa delle dottrine cristiane e, soprattutto nel pensiero francese tra Ottocento e Novecento (da M. de Biran a C. Renouvier a M. Blondel), si è contrapposta, oltre che al materialismo e al positivismo, all’idealismo immanentistico di tipo hegeliano. Con il termine di s. sono state designate particolarmente la corrente di pensiero (s. cristiano) affermatasi in Italia, a partire dagli anni 1930, con A. Carlini, A. Guzzo, M.F. Sciacca, L. Stefanini e F. Battaglia, la quale sviluppa nel senso della trascendenza teistica alcuni motivi fondamentali del concetto gentiliano di spirito, e la filosofia dello spirito, affermatasi in Francia con L. Lavelle, R. Le Senne e altri, la quale afferma il valore fondamentale della metafisica, in unità con la morale, quale dottrina della persona costituentesi in rapporto all’assoluto.

I diritti fondamentali Diritti di libertà Diritti sociali Diritti politici

Libertà costituzionali e rapporti inter-privati: Dal principio di libertà di coscienza e di religione potrebbe essere dedotto che una istituzione confessionale non può rifiutarsi di assumere o mantenere in servizio chi professa opinioni religiose diverse da quelle della istituzione? È lecita agli iscritti ai partiti politici l’espressione di opinioni contrarie alla linea politica del partito?

Le garanzie dei diritti fondamentali: Riserva di legge Riserva di giurisdizione

L’internazionalizzazione dei diritti fondamentali La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (1950) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) (2000)

I doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) Il dovere di difesa della patria (art. 52) Il dovere di concorrere alle spese pubbliche (art. 53) Il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi (art. 54) Diritti e doveri: Lavoro (art. 4) Educazione dei figli (art. 30) Voto (art. 48) Salute (art. 32)

I diritti e le libertà degli stranieri e nelle relazioni internazionali Art. 10 Cost. Il principio di eguaglianza Il diritto d’asilo Art. 11 Limitazioni di sovranità

I presupposti e gli istituti di garanzia dei diritti: sei punti fondamentali di uno stato di diritto Cap. IX

La Costituzione garantisce alcune condizioni che sono i pre-requisiti fondamentali per il godimento dei diritti e delle libertà costituzionali. 1. Capacità giuridica cittadinanza nome (art. 22 Cost.) Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 2. Principio di legalità delle prestazioni personali e patrimoniali (art. 23 Cost.) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. 3. Diritto di azione e di difesa in giudizio (art. 24 Cost.) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

4. Principio di legalità e irretroattività delle pene Art. 25 Cost.: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. 5. Principio di personalità della responsabilità penale, presunzione di non colpevolezza, finalità rieducativa della pena, divieto di estradizione per motivi politici Art. 27 Cost.; La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Art. 26 Cost.: L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici

6. Responsabilità dei pubblici funzionari (art. 26 Cost.) »I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.»

I diritti di libertà Proteggere una sfera di esplicazione della personalità umana da illeciti interventi delle pubbliche autorità

La libertà personale (art. 13 Cost.) «La libertà personale è inviolabile. «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria -- RISERVA (RAFFORZATA) DI GIURISDIZIONE e nei casi e modi previsti dalla legge »---- RISERVA (ASSOLUTA) DI LEGGE SOLO LA LEGGE O GLI ATTI EQUIPARATI POSSONO PREVEDERE CASI E MODI DI LIMITAZIONE DELLA LIBERTA’ PERSONALE, SOLO LA GIURISDIZIONE PUO’ APPLICARLI. Esclusione di ogni discrezionalità dell’autorità di p.s e in generale della P.A.

La libertà personale (art. 13 Cost.) «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere convalidati entro 48 ore dalla autorità giudiziaria, e, se questa non li convalida entro le successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. «è punita ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» -------- no a confessioni estorte con tormenti! «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva» ------- attualmente i limiti massimi alla custodia cautelare sono fissati in 6 anni (!!) Tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale sono ricorribili in Cassazione (art. 111 comma 7)

L’inviolabilità del domicilio (art. 14) «Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità o incolumità pubblica o a fini economici e speciali sono regolati da leggi speciali.» È un diritto strettamente connesso alla libertà personale e gode delle stesse garanzie, salva l’ipotesi di accertamenti o ispezioni dovute a motivi di sicurezza o incolumità pubblica o poste in essere a fini economici e fiscali, che sono regolate da leggi speciali (art. 14 comma 2) . Domicilio viene qui inteso come qualunque spazio di cui una persona gode in modo esclusivo

La libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.) «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. RISERVA DI LEGGE RELATIVA E RINFORZATA. Titolari del diritto: solo i cittadini (non ‘tutti’ come nell’art. 13). Aspetti connessi: Il diritto di entrare nel territorio nazionale è assoluto per i cittadini, ma non lo è il diritto di espatrio, che può essere subordinato all’adempimento di obblighi familiari, di giustizia e militari. Il diritto di emigrare (espatrio per cercare lavoro) è riconosciuto «salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale» (art. 35 Cost.). .

La libertà di religione (art. 19) «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualunque forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.» Buon costume = comune senso del pudore e ordine pubblico Libertà religiosa e diritto e dovere dei genitori di istruire i figli (art. 30): nessuna coercizione ! Libertà religiosa e insegnamento della religione nelle scuole: solo facoltativo! Libertà religiosa e giuramento: la lenta eliminazione di ogni riferimento alla divinità e alla religione

Il caso del giuramento fu oggetto di una importante sentenza di accoglimento ADDITIVA della Corte costituzionale. Nel 1979, con la sentenza n. 117/1979, la Corte dichiarò incostituzionale l’allora art. 251 del codice di procedura civile secondo il quale i giudice ammonisce il testimone sull’importanza religiosa e morale del giuramento nella parte in cui non conteneva l’inciso ‘se credente’. Dopo la sentenza, e finché è rimasto in vigore, lart. 251 del cpc doveva intendersi come se fosse scritto così: il giudice ammonisce il testimone, se credente, sull’importanza religiosa e morale del giuramento. Questa fu anche una sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale consequenziale, perché la Corte dichiarò incostituzionali (nel senso additivo appena precisato) anche tutti gli articoli del cpc che contenessero espressioni analoghe a quelle dell’art. 251, benché non fossero stati oggetto della questione sollevata dal giudice a quo.

La materia del giuramento ci dà anche un esempio dell’uso del principio di eguaglianza-ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale: Nel 1995 con la sent. n. 149 la Corte dichiarò l’annullamento pieno dell’art. 251 cpc. Fu deciso così perché nel 1988 il legislatore aveva eliminato ogni riferimento al fenomeno religioso nel processo penale per cui appariva irragionevole (= contrastante col principio di eguaglianza) che due ambiti simili (la testimonianza nel processo civile e nel processo penale) fossero regolati in modo diverso.

Obiezione di coscienza Ha fondamento nella libertà di religione? Il libro sembra darlo per scontato, ma questo è molto discutibile. Le leggi che ammettono l’obiezione di coscienza in Italia non richiedono che essa sia dovuta a motivi religiosi. Agli obblighi militari (dal 1972 e sino al 2005, quando il servizio di leva obbligatorio è stato sospeso) A favore del personale sanitario che non intende prendere parte alle procedure abortive (l. 194/1978) A favore del personale sanitario che non intende prendere parte alle procedure di procreazione medicalmente assistita (l. 104 del 2004) A favore degli studenti di medicina e del personale tecnico che non intende partecipare alla sperimentazione su animali (l. 413/1993). L’obiezione di coscienza non è consentita in via generale ma solo sulla base di specifiche disposizioni di legge; secondo il nostro libro «è inerente al principio liberale che l’obiezione di coscienza sia accolta nei più ampi limiti compatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento». È un interessante tema da discutere.

Altri aspetti connessi alla libertà di religione: Rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica: principio concordatario (art. 7 Cost.) Rapporti tra lo Stato e confessioni diverse da quella cattolica: principio dell’intesa (art. 8 Cost.) Principio di laicità Secondo il nostro libro questo principio, che si evince dalle norme costituzionali sulla libertà religiosa, va inteso nel senso che a) lo stato non è indifferente al fenomeno religioso e lo prende in considerazione come espressione della libertà di coscienza B ) lo stato può offrire forme di tutela e di rispetto di alcuni fenomeni religiosi rispetto ad altri se giustificate dalla larga diffusione di quei fenomeni nel popolo e dalla coerenza coi valori costituzionali.

La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) (il grande ‘lascito’ civile della libertà di coscienza, che ne è la prima manifestazione sul piano storico) «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.»

Oggetto della garanzia: il pensiero proprio Quale conseguenza ne trae il nostro libro? Quali manifestazioni del pensiero non sono protette dalla libertà di manifestazione del pensiero? (p. 98) Il problema della regolazione dei mezzi di manifestazione del pensiero Il servizio pubblico radiotelevisivo L’esigenza di evitare monopoli e posizioni dominanti L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero Buon costume Onore Riservatezza ( i dati sensibili e il Garante per la protezione dei dati personali) Ordine pubblico Il divieto di autorizzazioni e censure e il regime del sequestro degli stampati Il principio di pubblicità del finanziamento della stampa periodica La differenza tra libertà di manifestazione del pensiero la libertà di informazione In evidenza:

La libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15) Differenza tra manifestazione del pensiero e comunicazione Garanzie uguali a quelle della libertà personale senza previsione di poteri d’urgenza «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.»

La libertà di riunione (art 17 Cost.) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

La libertà di associazione (art. 18) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. N.B.: Il libro critica la nozione di ’associazione segreta’ adottata dalla nostra legislazione. Perché? (p. 104)

I rapporti etico-sociali : famiglia istruzione salute Cap. X

La famiglia nella Costituzione Art. 29 - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Art. 30 - E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Art. 31 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo

La salute Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

L’istruzione L’art. 33 – L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

«I professori di ruolo e i professori incaricati nei Regi istituti d'istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente: Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempire tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio». L’imposizione ai professori universitari del giuramento di fedeltà al regime La risposta degli intellettuali antifascisti è immediata: il 1˚ maggio su "Il Mondo", Benedetto Croce pubblica il suo "Manifesto”, in sintonia con le più importanti voci della cultura europea, esprimendo preoccupazione e sdegno verso chi tradisce l'autonomia della cultura e «pretenderebbe piegare l'intellettualità a funzioni di instrumentum regni». Il gruppo dei firmatari dell'appello crociano sarà molto ampio e, come riconosce la stessa stampa fascista, ben più autorevole di quello avversario. Ma soprattutto, gli atenei di tutta Italia sottoscriveranno compatti la protesta.

Dopo sei anni, con l’avanzare della fascistizzazione dello Stato e del conformismo sociale e civile, la situazione è completamente mutata. Quando nell’ottobre dello stesso anno i docenti saranno chiamati a rispettare la cogenza del giuramento non vi sarà nessun moto di indignazione: solo 12 professori su 1225 rifiutano l’atto di sottomissione al regime (in realtà qualcuno ne conta 16 o 17). Chi erano questi coraggiosi scienziati? Francesco Ruffini, Mario Carrara, Lionello Venturi, Gaetano De Sanctis, Piero Martinetti, Bartolo Nigrisoli, Ernesto Buonaiuti, Giorgio Errera, Vito Volterra, Giorgio Levi della Vida, Edoardo Ruffini Avondo, Fabio Luzzatto. Essi subirono l’estromissione dall’insegnamento. Eroica è la figura di Mario Carrara, assistente e genero di Cesare Lombroso (di cui eredita la cattedra di antropologia criminale), che con imperturbabile purezza intellettuale scrive al ministro: «Abituato all'attribuire al giuramento la serietà dovuta, non ho sentito di potermi impegnare a dare intonazione, orientamento, finalità politiche alla mia attività didattica». Il rifiuto di aderire all’articolo 18 del regio decreto è il primo manifestarsi di un crescente sentimento antifascista che in seguito lo porterà in carcere. Il prestigioso docente festeggerà il suo settantesimo compleanno nel carcere "Nuove" di Torino dove per tanti anni i detenuti lo hanno visto impegnato nella sua attività scientifica. Fonte: www.fanpage.it/i-12-professori-che-85-anni-fa-rifiutarono-il-giuramento-fascista/ http://www.fanpage.it/

L’istruzione, strumento di emancipazione Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. E per chi era ormai grande? Nella foto il maestro Alberto Manzi autore del programma ‘Non è mai troppo tardi’ : si calcola che tra il 1960 e il 1968 i corsi di lingua italiana tenuti dentro il piccolo schermo sono stati frequentati da 57mila italiani, dei quali 35mila ottennero la licenza elementare.

I rapporti economici nella Costituzione Cap. XI

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Il lavoro Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Art. 36 - l lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. Art. 37 – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Il diritto all’assistenza e alla previdenza sociale Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

La libertà sindacale Art. 39 – L’'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Il diritto di sciopero (art. 40) Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

La libertà di iniziativa economica privata (art. 41) L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali 

La proprietà Art. 42 - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Diritti e doveri di cittadinanza I Rapporti politici Cap. XII Diritti e doveri di cittadinanza

Diritto dovere di voto, art. 48 Cost. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età . Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge

I partiti politici, art. 49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. 

Diritto di petizione, art. 50 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Diritto di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive art. 51 Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Il dovere di difesa della patria, art. 52 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Il dovere di contribuire alle spese pubbliche art. 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Il dovere di fedeltà alla Repubblica, art. 54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.