Istituzioni di diritto pubblico

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Transcript della presentazione:

Istituzioni di diritto pubblico Prof.ssa Anna Papa Anna.papa@uniparthenope.it

Nozione di Stato Lo Stato è una forma di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo.

Stato Il diritto pubblico studia l'ordinamento giuridico dello Stato, inteso come comunità organizzata composta da tre elementi: - popolo - territorio - governo

Territorio Spazio terrestre, aereo e marino sul quale si esercita la sovranità dello Stato Elemento profondamente in crisi: Dalla tendenza verso la multilevel governance Dai fenomeni migratori Dalla globalizzazione dell’economia Dalla globalizzazione della comunicazione

Popolo concetto che non coincide con quello di popolazione È un insieme di persone che hanno la cittadinanza di uno Stato indipendentemente da dove esse vivano Ruolo cruciale della legge sulla cittadinanza E’ una legge politica, che in ogni paese viene modificata con particolare cautela Orientamento dottrinale verso l’affermazione di un concetto universale di cittadinanza

Legge italiana sulla cittadinanza L. 5 febbraio 1992, n. 91 E' cittadino per nascita: il figlio (anche adottato) di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

Cittadinanza per concessione La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Perdita della cittadinanza Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Sovranità E’ una fonte di legittimazione Sovranità esterna (indipendenza da altri Stati) Sovranità interna (fonte di legittimazione di ogni potere) Chi è il sovrano? Tre teorie Sovranità nazionale Sovranità dello Stato Sovranità popolare

Sovranità popolare Art. 1 Cost. Potere costituente o potere costituito? “nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione” Forme: elezioni, petizioni, referendum Limiti: forma rappresentativa dello Stato; costituzione stessa (popolo non ha il potere di revisione)

Forma di Stato italiana Stato di democrazia pluralista: Democratico con rispetto delle minoranze Laico Basato sul principio di uguaglianza sostanziale Basato sulla presenza delle formazioni sociali Stato costituzionale

Sistemi elettorali Strumenti non neutrali di trasformazione dei voti in seggi Carattere manipolativo del sistema elettorale (di conseguenza prima viene decisa la finalità da raggiungere e poi si “costruisce” un sistema elettorale) Due grandi famiglie di sistemi elettorali: Proporzionale Maggioritario

Sistemi elettorali Sistema proporzionale: Conseguono seggi tutte le liste che hanno ottenuto voti La ripartizione viene fatta in percentuale tra le liste che hanno ottenuto voti ed i voti ottenuti da ciascuna Nella sua forma pura tende a dare la massima rappresentazione possibile della realtà politica di una società Ha il vantaggio di essere inclusivo Ha lo svantaggio di favorire la frammentazione partitica in sistemi politici non omogenei Viene spesso corretto con: Clausole di sbarramento Circoscrizioni piccole (che assegnano pochi seggi)

Sistemi elettorali Sistema maggioritario: In ogni collegio “conquista” il seggio il candidato che ottiene anche un solo voto più degli altri (sistema plurality) Nella sua forma pura (majority) tende a ridurre a due partiti il sistema politico Ha lo svantaggio di escludere le formazioni medio-piccole Ha il vantaggio di consentire la bipartizione o almeno la bipolarizzazione del sistema politico Non necessità di correttivi per ottenere la sua finalità (stabilità della maggioranza parlamentare)

Successione dei sistemi elettorali in Italia Biennio 1947-48 Camera dei Deputati: proporzionale senza correttivi Senato della Repubblica: majoriy al 65% con ricorso al proporzionale in caso di mancato raggiungimento del quorum -  Finalità: consentire l’accesso in Parlamento di tutte le forze politiche presenti nel Paese - Svantaggio: premessa di una crescente disomogeneità politiche con punte di oltre 20 partiti rappresentati in Parlamento   1993 Camera dei Deputati: sistema misto (75% pluralità, 25% proporzionale su base nazionale) Senato della Repubblica (75% pluralità, 25% proporzionale su base regionale) -  Finalità: ridefinizione del sistema dei partiti e passaggio da una democrazia mediata ad una democrazia immediata - Svantaggio: scarsa considerazione della natura disomogenea del sistema dei partiti e ricorso di questi ultimi a correttivi “politici” quali i patti di desistenza 2005 Camera dei Deputati: proporzionale con premio di coalizione su base nazionale Senato della Repubblica: proporzionale con premio di coalizione su base regionale - finalità: consentire ai partiti di riacquisire visibilità e di “ricontarsi” - svantaggio: possibilità che le due camere presentino maggioranze diverse vista la forte manipolazione determinata dal premio di coalizione Questa legge è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2013

PARLAMENTO Organo costituzionale, direttamente rappresentativo della sovranità popolare Parlamento italiano: bicamerale, paritario e indifferenziato

PARLAMENTO Composizione: - Camera dei Deputati (630 tutti eletti) - Senato della Repubblica (315 elettivi più i senatori a vita) - Parlamento in seduta comune   Durata: - 5 anni (inizialmente la durata era differenziata) -  è possibile la prorogatio ma non la proroga -  possono essere sciolte anticipatamente con decreto del P.d.R. Ogni Camera stabilisce le proprie regole di organizzazione (regolamenti parl.): -   maggioranze per il voto - organizzazione dei lavori parlamentari

Organizzazione delle Camere Presidente: Ufficio di Presidenza Gruppi parlamentari Al Senato bastano 10 senatori Alla Camera bastano 20 deputati Gruppi misti Commissioni

Status di parlamentare - insindacabilità - inviolabilità (immunità penale) - divieto di mandato imperativo

Divieto di mandato imperativo Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Insindacabilità Art. 68, 1 comma I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Immunità Art. 68 (2, 3 comma) Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

FUNZIONI DEL PARLAMENTO Funzione legislativa - la Costituzione affida al Parlamento l'esercizio di questa funzione - ora è assoggettata alla Costituzione Funzione di indirizzo politico condivisa con il Governo (fiducia, sfiducia, approvazione dei disegni di legge governativi di attuazione del programma di governo) Funzione di informazione nei confronti dei cittadini

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (legge 400/1988; D. lgs ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (legge 400/1988; D. lgs. 300/1999; D. Lgs. 303/1999) - Decide sulla proposta del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia - Decide le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria - Delibera sulla presentazione dei disegni di legge e su tutti gli atti normativi - Decide sulle nomine al vertice di enti, istituti o aziende di carattere nazionale di competenza dell’amministrazione dello Stato - Delibera se inviare alla Corte costituzionale una legge regionale o se sollevare conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o contro una regione

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (legge 400/1988; D. lgs ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (legge 400/1988; D. lgs. 300/1999; D. Lgs. 303/1999) -  mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo -  impartisce ai ministri direttive in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri -  promuove e coordina l’attività dei Ministri: o       può sospendere l’adozione di qualsiasi atto da parte del Ministro per sottoporlo al Consiglio dei Ministri o       può deferire al Consiglio dei Ministri la decisione su eventuali conflitti tra amministrazioni pubbliche in contrasto tra loro o       può concordare con i Ministri eventuali dichiarazioni pubbliche quando queste riguardino la politica generale del Governo -  propone al Presidente della Repubblica la lista dei ministri -  propone la questione di fiducia al Consiglio -  controfirma qualsiasi atto deliberato dal Consiglio -  presenta alle Camere i disegni di legge d’iniziativa governativa -  ha il potere di porre il segreto di Stato -  ha l’alta direzione e la responsabilità politica dei servizi di sicurezza -  propone e coordina l’azione del Governo in materia di rapporti con l’U.E. propone e coordina l’azione del Governo in materia di rapporti con le autonomie territoriali

Corte costituzionale · Come decide la Corte 1. Ordinanza (la questione sollevata è assolutamente irrilevante) 2.  Sentenza: di rigetto: la disposizione è costituzionalmente non illegittima (la questione potrà essere ripresentata in futuro da un altro giudice) di accoglimento: la disposizione è costituzionalmente illegittima (è come se non fosse mai esistita) manipolativa: la Corte aggiunge alla disposizione una parte che il legislatore non ha scritto

Forma di governo regione Campania Consiglio regionale (elettivo) Presidente della Regione (elettivo) Giunta (nominata e revocata dal Presidente)