Dove va la Professione:

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Dove va la Professione: La prospettiva delle Scuole di specializzazione Giovanni B. Calì Dottore Commercialista in Roma 18 dicembre 2015

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense Articolo 9 LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense Articolo 9 Specializzazioni 1. E' riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1. 2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. (omissis) 7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. 18 dicembre 2015

Oggetto del regolamento DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. 18 dicembre 2015

DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Articolo 2 Avvocato specialista 1. Ai fini del presente decreto e' avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3. 2. Il titolo di avvocato specialista e' conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8. 3. Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito. 18 dicembre 2015

Settori di specializzazione DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Articolo 3 Settori di specializzazione 1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione: a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; b) diritto agrario; c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio; d) diritto dell'ambiente; e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali; f) diritto commerciale, della concorrenza e societario; g) diritto successorio; h) diritto dell'esecuzione forzata; (segue) 18 dicembre 2015

Settori di specializzazione (segue) DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Articolo 3 Settori di specializzazione (segue) i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; l) diritto bancario e finanziario; m) diritto tributario, fiscale e doganale; n) diritto della navigazione e dei trasporti; o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale; p) diritto dell'Unione europea; q) diritto internazionale; r) diritto penale; s) diritto amministrativo; t) diritto dell'informatica. 18 dicembre 2015

Elenchi degli avvocati specialisti DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Articolo 5 Elenchi degli avvocati specialisti 1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. 18 dicembre 2015

DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Articolo 6 Disposizioni comuni 1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense. (segue) 18 dicembre 2015

2. Può presentare domanda l'avvocato che: DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Articolo 6 Disposizioni comuni (segue) 2. Può presentare domanda l'avvocato che: a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8; b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista. 18 dicembre 2015

DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Articolo 6 Disposizioni comuni (segue) 3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito. 4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione. 5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante. 6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5. 7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5. 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Approvato il 18 marzo 2015 Modificato il 23 luglio 2015 Ulteriormente modificato il 23 settembre 2015 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione il presente Progetto è finalizzato alla costituzione su tutto il territorio nazionale di Scuole di Alta Formazione per gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il coinvolgimento del CNDCEC, promotore dell’iniziativa, della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e di tutti gli Ordini territoriali 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione L’esigenza di acquisire competenze specialistiche, unitamente alla necessità di investire in nuove aree dell’attività professionale, costituiscono i principali fattori propulsivi di questa iniziativa, che prevede il necessario coinvolgimento delle Università, degli Enti locali e degli altri soggetti istituzionali che operano sul territorio (Tribunale, Agenzia delle Entrate, ecc.) 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Le Scuole di Alta Formazione (di seguito anche: SAF), costituite su base regionale o interregionale, saranno riconosciute dal CNDCEC e avranno l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati al fine di creare nuove opportunità di lavoro per tutti i colleghi, migliorando, al contempo, la qualità delle prestazioni professionali offerte dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione La creazione delle SAF potrà consentire a tutti gli iscritti di accedere ai corsi di alta formazione a costi contenuti rispetto a quelli di mercato, assicurando comunque un livello qualitativo dell’offerta formativa tale da garantire non solo il mantenimento delle proprie competenze e capacità professionali, ma anche l’accrescimento delle stesse nelle aree in cui il professionista abbia deciso di “investire in conoscenza” 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione È intenzione del CNDCEC intraprendere, nell’ambito di un più ampio progetto di revisione del d.lgs. 139/2005, il percorso per il riconoscimento a livello legislativo dei titoli di specializzazione, che consentiranno agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l’acquisizione del titolo di specializzazione all’esito di percorsi formativi specificamente disciplinati. In tal senso, l’iter legislativo e regolamentare dovrà contemplare la possibilità che le attestazioni rilasciate al professionista all’esito dei corsi di alta formazione organizzati dalle SAF possano essere equiparate ai titoli di specializzazione 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione è compito delle SAF organizzare le attività formative, anche in collaborazione con altri enti, assicurando la qualità dell’offerta formativa sotto il profilo dello sviluppo specialistico delle conoscenze nell’ambito delle attività professionali previste dall’art. 1 del d.lgs. 139/2005 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Le SAF potranno individuare i docenti tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, altri professionisti, docenti universitari, magistrati e altri esperti nelle materie oggetto delle attività formative 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Al fine di garantire una maggiore fruibilità dell’offerta formativa, in sede di organizzazione dei corsi le SAF potranno prevedere modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici. 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Per ciascun percorso formativo potranno essere stipulate apposite convenzioni tra SAF ed enti pubblici, che prevedano il coinvolgimento di questi ultimi anche nella fase organizzativa delle attività, purché nel rispetto di quanto previsto nel presente Progetto 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Allo stato attuale il riconoscimento dei titoli di specializzazione non è possibile, essendo a tal fine necessaria una modifica dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile di cui al d.lgs. 139/2005. Ciò in quanto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, co. 5, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148) dispone espressamente che “la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge” (art. 2, co. 2). 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Di qui la necessità di procedere ad una revisione dell’ordinamento professionale, all’interno del quale si rende necessario l’inserimento di una norma che preveda la possibilità, anche per gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di indicare il titolo di specializzazione, secondo modalità da definirsi con un regolamento la cui emanazione sarà rimessa al Ministero della giustizia, previo parere del CNDCEC. 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione La norma dovrà prevedere che il titolo di specializzazione sia conseguito all’esito di un percorso formativo la cui struttura dovrà essere determinata anche tenendo debitamente conto dell’attività a quel momento già svolta dalle SAF, ai fini dell’equiparazione successiva dei titoli conseguiti. Il titolo potrà essere conseguito altresì per comprovata esperienza maturata nel settore oggetto di specializzazione, secondo criteri da stabilirsi nella disposizione che novellerà il d.lgs. 139/2005 e nel relativo regolamento di attuazione. 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione A modifica avvenuta, la frequentazione dei percorsi formativi organizzati dalle SAF costituite sulla base del presente Progetto darà diritto all’acquisizione del titolo di specializzazione. Le attività di alta formazione svolte dai professionisti antecedentemente al riconoscimento dei titoli di specializzazione presso una delle suddette SAF dovranno essere equiparate a quelle che consentiranno l’acquisizione dei titoli di specializzazione. 18 dicembre 2015

Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Progetto per la formazione delle Scuole di alta formazione Indirizzi e titoli di formazione specialistica (bozza) REVISIONE LEGALE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE IMPRESE (CORPORATE GOVERNANCE) PROCEDURE CONCORSUALI E RISANAMENTO D'IMPRESA FUNZIONI GIUDIZIARIE E METODI ADR ECONOMIA DEGLI ENTI LOCALI E NO PROFIT FINANZA AZIENDALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FISCALE PRINCIPI CONTABILI E DI VALUTAZIONE ECONOMIA E FISCALITÀ DEL LAVORO 18 dicembre 2015

Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Istituita il 21 settembre 2015 Sottoscritta convenzione con Università degli Studi Roma 3 il 20 ottobre 2015 Approvato lo statuto da parte del CNDCEC il 21 ottobre 2015 Sottoscritta convenzione con CNDCEC il 6 novembre 2015 (in corso di modifica) 18 dicembre 2015

Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Avvio corsi in materia tributaria nel mese di marzo 2016 CORSO SU ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO (220 ore) Moduli 1. L’attività di controllo, accertamento e riscossione (80 ore) 2. Il sistema sanzionatorio amministrativo e penale tributario (85 ore) 3. Il contenzioso tributario (55 ore) (segue) 18 dicembre 2015

Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Avvio corsi in materia tributaria nel mese di marzo 2016 (segue) CORSO SULLE IMPOSTE SUI REDDITI (275 ore) Moduli 1. Reddito d’impresa: soggetti OIC-adopter (75 ore) 2. Reddito d’impresa: soggetti IAS-adopter (50 ore) 3. Operazioni societarie di carattere straordinario (45 ore) 4. Redditi di lavoro dipendente e autonomo (55 ore) Fiscalità finanziaria (50 ore) 18 dicembre 2015

Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Avvio corsi in materia tributaria nel mese di marzo 2016 (segue) CORSO SULLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE (210 ore) Moduli 1. Disciplina domestica e convenzionale (95 ore) 2. Disciplina comunitaria e altre tematiche di rilievo internazionale (80 ore) Fiscalità doganale e delle accise (35 ore) 18 dicembre 2015

Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Avvio corsi in materia tributaria nel mese di marzo 2016 (segue) CORSO SU IVA, ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E FISCALITÀ LOCALE (215 ore) Moduli 1. IVA nazionale (65 ore) 2. IVA internazionale (80 ore) 3. Le altre imposte indirette (40 ore) 4. Fiscalità locale (30 ore) 18 dicembre 2015

Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Altri corsi in fase di programmazione BILANCI SOCIETARI ENTI NON PROFIT ED ENTI PUBBLICI ECONOMIA, DIRITTO E FISCALITA’ DEL LAVORO DIRITTO SOCIETARIO FINANZA AZIENDALE 18 dicembre 2015