Convegno UIV – Unione Italiana Vini e Università degli Studi di Verona Università di Verona – 26 ottobre 2018 Marchi, denominazioni geografiche protette.

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Convegno UIV – Unione Italiana Vini e Università degli Studi di Verona Università di Verona – 26 ottobre 2018 Marchi, denominazioni geografiche protette e indicazioni di provenienza geografica: impedimenti, interferenze e opportunità nell’ordinamento dei segni distintivi Alessandra Romeo - Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx S.r.l.

Indice Denominazioni di origine, indicazioni geografiche denominazioni di specialità tradizionali garantite come diritti di PI e diritti commerciali: definizioni ed elementi di peculiarità. Interferenze fra marchi e denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Inquadramento normativo in Italia ed in Unione Europea e negli accordi internazionali Conflitti fra marchi e indicazioni geografiche: impedimenti assoluti e relativi. Banche dati e ricerche Conflitto o possibilità di coesistenza pacifica fra indicazioni geografiche e marchi?

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche: diritti di PI Denominazioni di origine e indicazioni geografiche sono qualificate negli ordinamenti italiano e del marchio dell’Unione Europea (come riformato) come diritti di proprietà intellettuale e diritti commerciali. Come tali, godono di tutela tanto in base agli accordi, trattati e convenzioni internazionali (Accordo di Lisbona, TRIPs, Convenzione di Unione di Parigi) quanto in base alle norme speciali in materia di marchi e ai Regolamenti UE con riguardo: agli usi ammessi o vietati delle indicazioni geografiche come marchi individuali o collettivi alla protezione delle indicazioni geografiche contro ogni uso ingannevole, usurpativo o di tipo monopolistico, contrario al perseguimento delle finalità d’interesse generale, che impongono che le indicazioni descrittive delle categorie di prodotti o di servizi debbano essere escluse dalla registrazione, per essere liberamente utilizzate da tutti.

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche: uniformità della tutela La distinzione nella terminologia non incide sul campo di applicazione della protezione, che è analoga per DOP e IGP. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, si applica allo stesso modo a tutte le denominazioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 sui vini e al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui prodotti agricoli e alimentari, non importa se siano registrate come DOP o IGP. Il regolamento (CE) n. 110/2008 sugli alcolici e il regolamento (UE) n. 251/2014 sui vini aromatizzati riguardano solo le indicazioni geografiche (corrispondenti alle IGP) e non le DOP. Nelle Direttive EUIPO, le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) possono essere trattate collettivamente sotto la denominazione comune di indicazioni geografiche.

Indicazioni geografiche: definizione In via generale un’«indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto: 1. originario di un determinato luogo, regione o paese; 2. alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, notorietà o altre caratteristiche; e 3. la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica definita. Nel settore alimentare, DOP è il termine usato per descrivere i prodotti alimentari che vengono prodotti, trasformati e lavorati in una data zona geografica con competenze comprovate. Una IGP deve stabilire un legame con la zona in almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o lavorazione. Le DOP hanno quindi un legame più forte con la zona geografica cui riferiscono.

La protezione di denominazioni di origine e indicazioni geografiche: fondamenti e obiettivi La tutela concessa alle DOP/IGP mira a proteggere, tra gli altri, gli interessi legittimi dei consumatori e dei produttori. Persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli (cfr. considerando 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012). Ha lo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori (cfr. considerando 29 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e considerando 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Denominazioni di origine: settore vitivinicolo Ai sensi dell’Articolo 93 del regolamento UE n. 1308/2013: Per quanto riguarda i vini: (a) «denominazione di origine»: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un vino conforme ai seguenti requisiti: i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera.

Indicazioni geografiche: settore vitivinicolo (b) «indicazione geografica», l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un vino conforme ai seguenti requisiti: i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

Indicazioni di origine: settore agro-alimentare Per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, «un’indicazione di origine» è un nome che identifica un prodotto: 1. originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; 2. la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e 3. le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

DOP: identificazione I nomi di prodotto che beneficiano di tutela come DOP sono quelli che hanno il legame più stretto con il luogo in cui sono realizzati. I prodotti sono agro-alimentari e vini Tutte le fasi di produzione, di trattamento o lavorazione devono avere luogo nella specifica regione. Per i vini, significa che le uve devono provenire dall’area geografica dove il vino viene prodotto. Esempio: GRANA PADANO, GARDA (oli), GORGONZOLA. DOP italiane: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 11__DOP__IGP_e_STG_Registrati_aggiornato_al_15_ottobre_2018. pdf L’etichetta è’ obbligatoria per gli alimenti e i prodotti agricoli, facoltativa per il vino.

IGP: identificazione La IGP enfatizza il nesso fra la specifica regione geografica e il nome del prodotto, ove una particolare qualità, o la reputazione o altra caratteristica dello stesso sia attribuibile alla sua origine. Per la maggior parte dei prodotti, almeno una delle fasi di produzione, trattamento o lavorazione ha luogo nella regione. Nel caso del vino, ciò significa che almeno l’85% delle uve impiegate deve provenire esclusivamente dall’area geografica dove il vino viene effettivamente prodotto. Prodotti: agro-alimentari e vini. Esempi: FINOCCHIONA, FOCACCIA DI RECCO, MORTADELLA BOLOGNA, LIMONE DI SORRENTO L’etichetta è’ obbligatoria per alimenti e i prodotti agricoli, facoltativa per il vino.

IGP di bevande spiritose e vini aromatizzati Protegge il nome della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato, avente origine in un paese, regione o località a cui è attribuibile un elemento di valore del prodotto, qualità, reputazione o altra caratteristica. Per la maggior parte dei prodotti, almeno una delle fasi di distillazione o della lavorazione deve avvenire nella regione, ma non è necessario che le materie prime (non lavorate) provengano dalla medesima regione. Esempi: Scotch Whisky (prodotto da 500 anni in Scozia ove pure avviene la distillazione e maturazione, ma le materie prime non pervengono esclusivamente dalla Scozia), Vermut, Liquore all’uovo Bevande a base di vini aromatizzati: Sangria, Bitter soda Etichetta: la stessa delle IGP agro-alimentari e vini. L’uso è sempre facoltativo.

Denominazioni di specialità tradizionali garantite Una denominazione di specialità tradizionale garantita S.T.G. evidenzia gli aspetti tradizionali di un prodotto, ad esempio come il prodotto sia realizzato o la sua composizione, tuttavia senza che tali aspetti siano legati ad una specifica area geografica. Al riconoscimento della S.T.G. corrisponde essenzialmente una tutela contro gli usi difformi e le frodi (falsificazioni). Prodotti: agro-alimentari In Italia: MOZZARELLA, PIZZA NAPOLETANA Etichetta: uso obbligatorio su tutti i prodotti

Marchi in conflitto con denominazioni di origine e indicazioni geografiche Inquadramento normativo nazionale Codice della Proprietà Industriale - Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal Decreto Legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 Tutela nei confronti di uso decettivo o che sfrutti indebitamente la notorietà ed il prestigio dell’indicazione geografica o denominazione d’origine (Articoli 29 – oggetto della tutela - e 30 CPI - tutela) Tutela in base ai Regolamenti UE (in particolare DOP, IGP, STG, cfr. infra) Tutela in base ai trattati internazionali - Accordi TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Sez. 3, Articoli 22 e 23 e Articolo 10 : uso diretto od indiretto di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto). Tutela tramite registrazione come marchio collettivo (Articolo 11 CPI)

Inquadramento normativo nazionale Osservazioni sui marchi d’impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi Articoli 174 - osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio - e 175 - deposito delle osservazioni dei terzi - CPI Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

Marchi in conflitto con denominazioni di origine e indicazioni geografiche Inquadramento normativo in Unione Europea: Tutela di denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette: Impedimenti assoluti alla registrazione Impedimenti relativi alla registrazione Osservazioni dei terzi Opposizioni e Nullità Registrazioni per marchi collettivi Disposizioni che disciplinano i conflitti fra DOP/IGP e i marchi attengono 1) all’uso diretto, usurpativo, imitativo od evocativo di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, 2) agli usi fuorvianti di segni ed elementi che siano associabili. Limiti alla tutela di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche: sugli elementi descrittivi del nome del prodotto (esempio: RON , JAMBON e termini dichiarati generici da legislazione o da apparato giudiziario CHEDDAR, BRIE, GOUDA, cfr. infra)

Marchi in conflitto con denominazioni di origine e indicazioni geografiche Inquadramento normativo Unione Europea Regolamento UE 2015/2424 ora Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea ( 14 giugno 2017, versione codificata) – RMUE Impedimenti assoluti alla registrazione: Articolo 7 (1), lettera j) e Motivi di nullità assoluta: Articolo 59 (ex-52) Osservazioni dei terzi: Articolo 45 (ex-40) Impedimenti relativi: Articolo 8 (6) e Motivi relativi di nullità: Articolo 60 (ex-53)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere j), k), l), e m) RMUE Sono esclusi dalla registrazione i marchi dell’Unione Europea se in conflitto con: Denominazioni Origine e Indicazioni Geografiche, Articolo 7, paragrafo 1, lettera j) Menzioni Tradizionali di Vini e Specialità Tradizionali garantite, Articolo 7, paragrafo 1, lettere k) e l) Varietà Vegetali, se della stessa specie, Articolo 7, paragrafo 1, lettera m) Il divieto si applica conformemente alla legislazione nazionale o UE oppure ad accordi internazionali di cui l’Unione europea o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di protezione di denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, Ambito di applicazione Tutela le denominazioni d’origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) che siano state registrate in virtù della procedura prevista dai regolamenti UE. Le DOP/IGP registrate a livello dell’UE possono provenire da Stati membri dell’UE ma anche da paesi terzi. Si applica anche ai MUE in conflitto con le IGP/DOP di paesi terzi che godono di protezione nell’UE grazie ad accordi internazionali di cui l’UE è firmataria. Una fondamentale criticità risiede nell’identificazione della portata – ragionevole - di tutela da attuare a beneficio di denominazioni di origine o indicazioni geografiche. Le circostanze atte a giustificare un rifiuto sono articolate, in base a diversi fattori e anche quando non si tratta di imitazioni (evocazione).

Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, Ambito di applicazione e Regolamenti Sono attualmente in vigore i seguenti regolamenti UE:  regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla protezione delle indicazioni geografiche per i vini  regolamento (UE) n. 251/2014 sulla protezione delle indicazioni geografiche per i vini aromatizzati  regolamento (CE) n. 110/2008 sulla protezione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose  regolamento (UE) n. 1151/2012 sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari Direttive EUIPO concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio: Impedimenti assoluti — Marchi in conflitto con denominazioni d’origine e indicazioni geografiche ./.

Articolo 7, paragrafo 1, Lettera j), RMUE, Strumenti legali ./. Accordi di cooperazione bi- e multilaterali (cfr. infra) Se l’indicazione geografica è protetta solo nel paese terzo di origine ai sensi della legislazione nazionale, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE non si applica in quanto l’indicazione geografica di un paese terzo non è riconosciuta e tutelata expressis verbis dalla legislazione UE. Le disposizioni degli accordi TRIPs non sono idonee a creare diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto unionale.

Articolo 45 RMUE (ex-Art. 40) Osservazioni dei terzi 1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione. Le persone e i gruppi o gli organismi di cui al primo comma non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio. 2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione. 3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso. 4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni. EUIPO ha facoltà di riaprire l’esame di un MUE in qualunque momento sino al momento della concessione.

Articolo 8(6) RMUE (ex-art 8(4)bis) Opposizioni e Nullità (Motivi relativi) Costituiscono nuovi impedimenti relativi le indicazioni geografiche Prima invocabili come segni non registrati ai sensi dell’Articolo 8(4), con l’obbligo di dimostrarne l’uso nel corso del commercio del pari che di un marchio (quindi con esiti incerti) Ora l’Articolo 8, paragrafo 6, RMUE norma un impedimento specifico per le opposizioni basato su indicazioni geografiche anteriori. L’Articolo 60, lettera d) (ex-53) RMUE introduce motivo di nullità relativa corrispondente (denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo).

Denominazioni di origine: Accordo di Lisbona Accordo di Lisbona per la Protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale: Articolo 2(1): Il nome geografico di uno stato, regione o località che serve a designare un prodotto ivi originante, la qualità e le caratteristiche del quale sono dovute esclusivamente od essenzialmente all’ambiente geografico di origine, ivi compresi fattori naturali e umani. Articolo 8: La registrazione internazionale di una denominazione d’origine può essere azionata nei confronti delle violazioni in ciascuno degli stati membri dell’Unione speciale, ai sensi delle leggi nazionali

…e indicazioni geografiche: l’Atto di Ginevra (maggio 2015) L’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, sottoscritto a maggio del 2015 da 15 firmatari (in Unione Europea, Italia, Francia, Ungheria e Portogallo) consentirà l’ampliamento dell’ambito di protezione accordata a livello internazionale anche alle indicazioni geografiche (Articoli 10 e 20). Fra le altre novità introdotte dall’Atto di Ginevra anche la possibilità per le organizzazioni intergovernative di accedere all’Accordo e partecipare e avere diritto di voto nell’Assemblea dell’Unione speciale (articoli 22 e 28)*. NOTA: E’ del 27 luglio 2018 una Proposta della Commissione Europea per la Decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione Europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Accordi di Cooperazione EU-CINA (agri): concluso a giugno 2017 (dopo 10 anni circa di negoziazioni), ma ancora non attuato 100 prodotti UE (26 italiani, fra cui Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano) ed altrettanti prodotti cinesi saranno protetti da imitazioni e usurpazioni, ma non automaticamente (dalla pubblicazione della lista, procedura di contestazione tramite osservazioni, entro due mesi) EU-CANADA: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) concluso a maggio 2017, ancora non attuato tutela delle indicazioni geografiche ampliata rispetto a quella già accordata a vini e distillati anche ad alcune categorie di prodotti agricoli e alimentari tutela contro la confusione e la decettività (quanto all’origine) tutela nelle procedure di opposizione amministrative e delle osservazioni di terzi

./. Accordi di Cooperazione TTIP TransAtlantic Trade and Investment Partnership In stallo o definitivamente fallito? Una delle aree di sostanziale disaccordo fra Unione Europea – ovvero taluni dei suoi Stati Membri - e gli Stati Uniti ha riguardato le Indicazioni Geografiche (IG), protette nella UE come DOP, IGP, STG col Regolamento (UE) n.1151/2012

Banche Dati Denominazioni di origine e Indicazioni Geografiche Non esiste una fonte unica di informazioni su denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette. Le informazioni sono sì reperibili, ma non facilmente. Ciascuna delle fonti ha un suo formato ed un diverso livello di accuratezza ed aggiornamento, quindi le ricerche non hanno - potenzialmente ed anche in concreto - carattere esaustivo. E’ di difficile valutazione se vi sia o – se c’è - quale possa essere la valenza (utilità) di una ricerca, visto che il divieto alla registrazione di una indicazione geografica protetta come marchio si estende non solo alle imitazioni ma anche alle utilizzazioni indirette ed alle evocazioni.

Banche Dati denominazioni di origine e Indicazioni geografiche protette E-BACCHUS – DOP/IGP per i vini Gestita dalla Commissione Europea, DG Agricoltura e Sviluppo rurale: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e- bacchus/index.cfm?language=IT - comprende il registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette nell'UE ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013; - elenca le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei paesi extra UE protette nell'UE dagli accordi bilaterali sugli scambi di vino conclusi tra l'UE e i paesi interessati; - elenca le menzioni tradizionali protette nell'UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013. La lista – in inglese – con le ultime modifiche (aggiornate all’agosto 2018) è consultabile sul sito della Commissione.

Banche Dati denominazioni di origine e Indicazioni geografiche protette E-Spirit-Drinks – Bevande spiritose Gestita dalla Commissione Europea, DG Agricoltura e Sviluppo rurale: http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/ - Informazioni relative alle IGP registrate, nonché alle relative domande di riconoscimento, provenienti da Stati Membri UE e paesi terzi - Le IGP di bevande spiritose sono anche elencate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 110/2008), e successive modifiche 7, disponibile sul sito della Commissione.

E-Spirit-Drinks E’ in inglese, la soluzione più semplice è di ricercare per paese. [L’ultimo aggiornamento pare fermo a gennaio del 2012!].

Banche Dati denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette DOOR – Prodotti agro-alimentari Gestita dalla Commissione Europea, DG Agricoltura e Sviluppo rurale: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html Informazioni relative alle DOP/IGP per prodotti agricoli e alimentari registrate o richieste ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 Forse la più intuitiva, elenca le denominazioni in ordine di data di registrazione, o pubblicazione o con richiesta presentata di riconoscimento E’ consultabile in molte lingue, anche in italiano.

DOOR – Prodotti agro-alimentari

Lisbon Express WIPO Denominazioni di Origine http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp

40 menzioni italiane

40 menzioni italiane

Vini aromatizzati Per i vini aromatizzati non c’è una banca dati riconosciuta. Le categorie possibili di vini aromatizzati ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014 sulla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, sono 3: 1) bevande nelle quali i prodotti vitivinicoli rappresentano almeno il 75% del volume totale e con un titolo alcolometrico compreso fra il 14,5% e il 22% del volume. Ad esempio: il vermut. 2) bevande aromatizzate a base di vino: bevande nelle quali i prodotti vitivinicoli rappresentano almeno il 50% del volume totale e con un titolo alcolometrico compreso fra il 4,5% e il 14,5% del volume. Ad esempio: la sangria e il glühwein. 3) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli: bevande nelle quali i prodotti vitivinicoli rappresentano almeno il 50% del volume totale e con un titolo alcolometrico compreso fra l'1,2% e il 10% del volume. In astratto possono essere una miriade!

Indicazioni di provenienza geografica semplici I concetti di DOP e IGP differiscono da quello della indicazione di provenienza geografica semplice. Poiché non esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la notorietà o un’altra caratteristica del prodotto e la sua origine geografica specifica, le indicazioni di provenienza geografica non rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti UE* *Articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 2 del regolamento (UE) n. 251/2004, Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Indicazioni geografiche semplici Esempi: «Rioja» è una DOP di vini dal momento che designa un vino dalle caratteristiche particolari rispondenti alla definizione di una DOP. Il vino prodotto a «Tabarca» - un’«indicazione geografica semplice» che designa una piccola isola vicino ad Alicante - non può fruire di una DOP/IGP se non soddisfa requisiti specifici. «Queso Manchego» è una DOP relativa ai formaggi e denomina un prodotto dalle caratteristiche particolari rispondenti alla definizione di una DOP. «Queso de Alicante» (un’«indicazione geografica semplice») non può fruire di una DOP/IGP in quanto non gode di tali caratteristiche e requisiti.

Articolo 7, paragrafo 1 lettera c): indicazioni di provenienza geografica Le indicazioni geografiche semplici possono far sorgere obiezioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE Articolo 7 Impedimenti assoluti alla registrazione 1. Sono esclusi dalla registrazione: [omissis, a) e b)] c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

Articolo 7, paragrafo 1 lettera c): indicazioni di provenienza geografica I termini geografici meramente suggestivi o assunti in accezione fantasiosa non dovrebbero essere rifiutati su questa base (CAPRI per tabacco e sigarette, ROMA per profumi, MONT BLANC per strumenti di scrittura) Tale concetto pare però superato, ragionevolmente in svariati ambiti e per sempre più numerose denominazioni di regioni, aree geografiche, nomi di città, o di località. L’uso e la registrazione come marchio di termini geografici corrispondenti ai nomi di noti luoghi geografici o regioni o paesi, può trovare impedimento, se quel particolare luogo gode di prestigio come polo di eccellenza (genericamente, e non in modo diretto rispetto ai prodotti o servizi).

Indicazioni geografiche semplici (no DOP o IGP) Conflitto o possibilità di coesistenza pacifica fra indicazioni geografiche e marchi? Indicazioni geografiche semplici (no DOP o IGP) Il caso SUEDTIROL (T‑11/15, 20 luglio 2016): zona conosciuta (fatti notori o conoscibili) per la particolare ubicazione geografica, la sua storia e la sua forte valenza come territorio economicamente dinamico e prospero, così da poter creare nel pubblico destinatario dei servizi un legame – sentimenti positivi e indice di prestigio - fra i servizi del marchio registrato SUEDTIROL dell’impresa e la regione del Sud Tirolo. Conflitto?

Conflitto o possibilità di coesistenza pacifica fra indicazioni geografiche e marchi? Il caso NEUSCHWANSTEIN (C-488/16 P, 6 settembre 2018): l’utilizzo di un’indicazione geografica come marchio denominativo non determina automaticamente il carattere descrittivo del marchio. L'apposizione della denominazione "Neuschwanstein", designante il castello che porta questo nome, su prodotti di consumo corrente, che il pubblico rilevante considera anche come articoli di souvenir, non costituisce in sé una caratteristica essenziale descrittiva di tali prodotti. Pertanto, non è ragionevole prevedere che, agli occhi del pubblico rilevante, il ricordo cui la denominazione "Neuschwanstein" rinvia riveli una qualità o una caratteristica essenziale dei prodotti e dei servizi protetti dal marchio controverso.

Conflitto o possibilità di coesistenza pacifica fra indicazioni geografiche e marchi? IGP RON DE MALAGA RON è descrittivo e quindi non è protetto. Di conseguenza nessuna obiezione sarà sollevata nei confronti di un marchio che contenga un elemento descrittivo che costituisce parte di una DOP/IGP (Articolo 7, (1), c) RMUE I termini CAMEMBERT, BRIE sono stati riconosciuti come generici dalla CGUE. Così anche CHEDDAR o GOUDA. A norma dell’articolo 3 (6), del regolamento UE n.1151/201, termini generici sono i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell’Unione.

Conflitto o possibilità di coesistenza pacifica fra indicazioni geografiche e marchi? DOP GRANA PADANO Per contro, se la natura descrittiva non è fatto assodato, tale aspetto deve essere valutato secondo i criteri sanciti dalla giurisprudenza, sulla base della pertinente legislazione nazionale e dell’UE, il modo in cui il termine sia percepito dal pubblico e le altre circostanze del caso (consuetudini commerciali). Il caso GRANA BIRAGHI (T-291/03, 12 settembre 2007) Escluso il carattere generico della denominazione «grana».

Conflitto o possibilità di coesistenza pacifica fra indicazioni geografiche e marchi? DOP/IGP PROSCIUTTO DI MODENA, ZAMPONE DI MODENA e COTECHINO DI MODENA L’uso o evocazione di due o più IGP/DOP che condividono termini comuni per prodotti comparabili. Marchio domandato AXM MODENA per carne La domanda può essere accettata con una limitazione (ai prodotti richiamati nelle DOP/IGP) che si conformi a una o più delle DOP/IGP evocate e se i prodotti ingannevoli siano eliminati (quindi il prodotto carne non è accettabile).

Conflitto o possibilità di coesistenza pacifica fra indicazioni geografiche e marchi? DOP FETA Marchio domandato GREEK STYLE PLAIN FETA o ARABIAN FETA Un marchio che contenga espressioni utilizzate come «delocalizzazioni» (es. tipo, stile, metodo, alla maniera di, imitazione, ecc.) sarà considerato un’evocazione della DOP FETA anche se trasmette l’idea che il prodotto in questione non è un autentico formaggio FETA DOP.

Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx Alessandra Romeo Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx Corso Vittorio Emanuele II, 6 10123 Torino - Italia Tel. +39.011.8392911 E-mail a.romeo@bnaturin.com