La tutela penale della proprietà intellettuale e industriale Torino, 8 novembre 2018 La tutela penale della proprietà intellettuale e industriale in ottica transfrontaliera Avv. Antonio F. Morone, Dott. di ricerca in diritto penale Professore a contratto nell’Università di Torino
La tutela penale della proprietà industriale 1. La normativa penale: - novità introdotte dalla L. n. 99/2009 - made in italy, diritto d’autore e prodotti non sicuri 2. Gli strumenti processuali penali 3. Gli organismi di contrasto: - Nazionali - Sovranazianali 3.1 Agenzia delle dogane: - negli spazi doganali - dati statistici La tutela penale della proprietà industriale
Principio di legalità 1. La normativa penale Art. 25, II comma, Cost. Art. 1 c.p. Influssi europei (UE): questioni interpretative alla Corte di Giustizia della UE (v. p.e. Sentenza Taricco) 1. La normativa penale
1. La normativa penale (e amministrativa) L. n. 99/2009 -revisione dell’apparato sanzionatorio; - l’allargamento del perimetro d’applicazione delle misure di aggressione dei patrimoni illeciti dei responsabili dei traffici illeciti in argomento; - il potenziamento degli istituti processuali e degli strumenti investigativi, con estensione di metodiche d’intervento tipiche per i settori del contrasto alla crimi- nalità organizzata; - la rimodulazione delle sanzioni amministrative irrogabili nei confronti degli acquirenti finali di beni contraffatti 1. La normativa penale (e amministrativa)
Prima della L. n. 99/2009 (cenni) 1. La normativa penale 1. l’articolo 473 del codice penale, che puniva la contraffazione o l’alterazione di marchi o segni distintivi, di brevetti o disegni e modelli industriali, nonché l’utilizzo di tali marchi o brevetti contraffatti o alterati; 2. l’articolo 474 dello stesso codice, che sanzionava l’introduzione nel territorio dello Stato per finalità commerciali, nonché la vendita, la detenzione per la vendita e la messa in circolazione di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati; 3. il combinato disposto degli articoli 517 del codice penale e 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che punivano la vendita o la messa in circolazione, l’importazione, l’esportazione o la commercializzazione di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto, specialmente con riferimento alle false o fallaci indicazioni di origine “made in Italy” apposte su prodotti e merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine. 1. La normativa penale
1. La normativa penale (e amministrativa) L. n. 99/2009 -lo sdoppiamento in 2 fattispecie dell’articolo 473 del codice penale, per punire, rispettivamente, la contraffa-zione di marchi e segni distintivi e quella di brevetti, disegni o modelli industria-li; -un’analoga suddivisione in 2 distinte condotte dell’articolo 474 del codice penale, di cui la prima riferita all’introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati e la secon-da relativa alla detenzione, vendita e messa in circolazione di analoghe merci; -l’introduzione, con l’articolo 474-ter del codice penale, di una fattispecie aggrava-ta dei reati di contraffazione, per i casi di commissione delle condotte “in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate”; -la previsione, ai sensi dell’articolo 517-quater del codice penale, di una specifica sanzione per le condotte di contraffazione o alterazione di indicazioni geografi-che o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché per l’importazione, la detenzione per la vendita, l’offerta in vendita e la messa in cir-colazione di prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte; 1. La normativa penale (e amministrativa)
473. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (mod. L. 23 luglio 2009, n. 99). Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594], ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 [c.p. 29]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater, 517] (1)
473. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (mod. L. 23 luglio 2009, n. 99). Bene giuridico (tre alternative: fede pubblica, fede pubblica “specifica”, proprietà industriale) Questa lettura trova accoglimento anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la norma in esame si propone di tutelare la fede pubblica contro specifici attacchi insiti nella contraffazione di marchi o di altri segni distintivi; intendendosi la pubblica fede, con specifico riferimento alle norme in questione, in senso oggettivo, quale affidamento dei cittadini e non del singolo, sicché non è necessario, per integrare il reato, che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto [Cass. pen., sez. V, 27/01/2016, n. 18289].
473. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (mod. L. 23 luglio 2009, n. 99). La condotta di contraffazione consista nel far assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in errore dei compratori, non essendo tuttavia necessario che vi sia perfetta identità tra il marchio originale e quello contraffatto, richiedendosi soltanto che la falsificazione investa il contrassegno nei suoi elementi essenziali e sia, così, idoneo alla falsa indicazione di provenienza. L’alterazione rilevante ai fini dell’art. 473 c.p., consiste invece nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta mediante l’eliminazione o l’aggiunta di elementi costitutivi marginali. L'assenza di una espressa previsione legislativa di una responsabilità per colpa impedisce, tuttavia, per il disposto dell'art. 42, 2° co., di attribuire a tale inciso qualsiasi carattere innovativo sulla natura esclusivamente dolosa della fattispecie. La previsione legislativa deve, pertanto, essere interpretata come la esplicitazione della punibilità del reato anche a titolo di dolo eventuale.
474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (mod. L. 23 luglio 2009, n. 99). Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473 [c.p. 4], chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 [c.p.p. 31]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater] (1).
474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (mod. L. 23 luglio 2009, n. 99). Si tratta di un reato di pericolo, che si configura ogni volta che si accerti il commercio di un prodotto con marchio contraffatto, non risultando necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno del cliente sulla genuinità della merce [Cass. pen., sez. V, 10/06/2014, n. 51698, Cass. pen., sez. II, 17/03/2015, n. 14090 e Cass. pen., sez. II, 18/06/2015, n. 28847]. Quanto all’introduzione nello Stato ed al commercio di prodotti con segni falsi, si tratta di un’incriminazione con funzione sussidiaria rispetto a quella sancita dall’art. 473 c.p., che interviene laddove il soggetto non abbia concorso nei fatti ivi previsti. La detenzione per la vendita, invece, si consuma non appena il soggetto attivo sia entrato in possesso della merce contrassegnata per porla in vendita [Cass. pen., sez. II, 17/03/2015, n. 14090], non occorrendo peraltro la prova dell’esistenza di concerto trattative volte alla vendita, ma essendo sufficiente che dalle circostanze di fatto si possa trarre il convincimento che gli oggetti fossero destinati alla vendita [Cass. pen., sez. V, 03/02/2015, n. 23982].
517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (mod. L 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (mod. L. 23 luglio 2009, n. 99). Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474].
517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (mod. L 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (mod. L. 23 luglio 2009, n. 99). Quanto all’oggetto della tutela, è dato registrare in giurisprudenza una parziale diversificazione, posto che accanto a decisioni che rinvengono l’oggetto di tutela nell’ordine economico, richiedendo la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché sia idonea a trarre in inganno l’acquirente sull’origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore. Altre pronunce richiamano la tutela della generalità dei consumatori posto che la trasgressione incriminata riguarda la moralità e la lealtà nell’attività commerciale nel momento della circolazione delle merci.
517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (mod. L 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (mod. L. 23 luglio 2009, n. 99). La condotta incriminata consiste nel porre in vendita o altrimenti in circolazione opere dell’ingegno in modo da creare una potenziale insidia nel meccanismo di scelta dei consumatori, provocando un’artificiosa equivocità dei segni distintivi circa l’origine la provenienza e la qualità del prodotto. I segni distintivi non devono essere né contraffatti né alterati, altrimenti verseremmo nell’ipotesi di cui all’art. 474 c.p. Ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo dell’art. 517 occorre che i marchi (seppur non registrati) ed i segni distintivi (magari preadottati da altro imprenditore) siano imitati in modo da creare confusione sul consumatore di media diligenza. Il parametro dell’idoneità ingannatoria del mendacio è riferibile al consumatore medio, il quale in rapporto al prodotto può essere tratto in inganno da un marchio, che nel suo complesso possa essere confuso con marchi similari. Per i prodotti sfacciatamente simili, ma palesemente diversi rispetto a quelli originari, non verificandosi la potenziale confusione tra marchio originale e marchio contraffatto non è configurabile la sussistenza della fattispecie delittuosa in esame, sicché non è legittimo il sequestro dei prodotti.
517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (agg. L. 23 luglio 2009, n. 99). Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (agg. L. 23 luglio 2009, n. 99 - Abrogato il reato previsto dall’art. 127, I co., D.Lgs. 30/05 – codice proprietà industriale). La norma è volta ad estendere la tutela penale dei diritti di proprietà industriale ai fatti di fabbricazione o commercio di beni con usurpazione del titolo di proprietà industriale, non riconducibili nelle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474, perché non aventi ad oggetto cose con i segni distintivi contraffatti o alterati. Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice va individuato nel diritto allo sfruttamento del titolo di proprietà industriale; ciò vale ulteriormente a distinguere la norma dai reati di cui agli artt. 515 ss., nonché di cui agli artt. 473 e 474 c.p., tutti caratterizzati dalla tutela degli interessi della generalità dei consumatori mentre nel caso di specie tali interessi non sono lesi perché la condotta tipica ha ad oggetto beni originali, con usurpazione del titolo di proprietà industriale e la persona offesa del reato può pertanto essere individuata nel titolare del diritto di proprietà industriale sul bene.
517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (agg. L. 23 luglio 2009, n. 99) Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (1).
517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (agg. L. 23 luglio 2009, n. 99) Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è da individuare nella tutela della generalità dei consumatori da condotte che presentano una spiccata attitudine ingannatoria circa la provenienza di prodotti agroalimentari particolarmente qualificati, perché sottoposti a una specifica disciplina e tutela in ordine alla indicazione della loro origine geografica. L’ultimo comma della norma, ugualmente a quanto previsto per gli artt. 473, 474 e 517-ter c.p., subordina la punibilità dei delitti previsti ai commi 1 e 2 alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (agg. L. 23 luglio 2009, n. 99) Quanto all’oggetto del reato, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dall’art. 2, Reg. CE 20/03/2006, n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi del quale per “denominazione d’origine” si deve intendere il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Per “indicazione geografica” invece si deve intendere il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
Giurisprudenza Rapporto 474 cp / 517 cp Cass. pen. Sez Giurisprudenza Rapporto 474 cp / 517 cp Cass. pen. Sez. II, 17-02-2017, n. 27376 (rv. 270312) Integra il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474 cod. pen., e non il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta di acquisto per la rivendita al pubblico di beni con marchi o segni distintivi falsificati se vi è sostanziale identità del "logo" riprodotto rispetto a quello originale, in quanto il primo delitto si riferisce a prodotti recanti marchi - e, quindi, segni distintivi delle ditte produttrici - contraffatti, mentre il secondo, posto a tutela dell'ordine economico, punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno od opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore su origine, provenienza o qualità della merce. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 19/01/2016)
Giurisprudenza Rapporto 473-474 cp / 517 ter cp Cass. pen. Sez Giurisprudenza Rapporto 473-474 cp / 517 ter cp Cass. pen. Sez. III, 30-11-2016, n. 14812 (rv. 269751) Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare. (In applicazione di questo criterio discretivo la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso il reato di cui all'art. 474 cod. pen. non sussistendo la contraffazione del marchio, riconoscendo però l'integrazione del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen. per l'indebito sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione, in modo parassitario, dei connotati essenziali). (Dichiara inammissibile, App. Genova, 15/04/2015)
Giurisprudenza Rapporto 473-474 cp / 517 quater cp Cass. pen. Sez Giurisprudenza Rapporto 473-474 cp / 517 quater cp Cass. pen. Sez. III, 23-03-2016, n. 28354 (rv. 267455) Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater cod. pen., non richiede che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni; nè esige che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 30 del 2005, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione può pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 cod. pen. (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Verona, 10/09/2015)
Confische - Art. 474 bis c.p. (agg. l. 309/1999) Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’art. 322 ter. Si applicano le disposizioni dell’art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza . Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale - Il terzo comma dell’articolo 15 della legge n. 99 del 2009 ha inserito nell’elenco dei reati-presupposto per cui si può applicare la “confisca per spropor-zione”, prevista dall’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,74 anche i casi in cui si procede per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale75.
Responsabilità D.Lvo n. 231/2001 (agg. L. 23 luglio 2009, n. 99) Art. 5. Responsabilità dell'ente 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Art. 25-bis Falsi (tra cui 473,474) Art. 25 bis-1 Industria (tra cui 517 ess.) Art. 25 nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (171 ss. L. 633/41)
TUTELA MADE IN ITALY: Art. 4, comma 49, L. 24-12-2003 n. 350 (mod. D.L. 35/2005) Comma 49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».
Art. 4, comma 49 bis, L. 24-12-2003 n. 350 (sanzione amministrativa) Comma 49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
Rapporto art. 517 cp/Art. 4 L. 350/2003 Cass. pen. Sez Rapporto art. 517 cp/Art. 4 L. 350/2003 Cass. pen. Sez. IV, 26-04-2017, n. 25030 (rv. 270005) A seconda dei casi, pertanto, la condotta punibile può essere realizzata: a) mediante la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa Europea sull'origine che integra la fattispecie di "falsa indicazione" dell'origine ed è punibile ai sensi dell'art. 517 c.p. (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 39093 del 24/4/2013, Benigni); b) mediante l'utilizzo di un'etichetta del tipo "100% made in italy", "100% Italia", "tutto italiano" o "full made in Italy", per contrassegnare prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati nel nostro Paese, costituendo la stessa un'ipotesi aggravata di "falsa indicazione" dell'origine, punibile, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 135 del 2009, art. 16, comma 4, e dell'art. 517 c.p., con le pene previste da quest'ultima disposizione, aumentate di un terzo, che rende questa previsione speciale rispetto alla precedente, di portata generale (v., ad esempio, sul punto: Sez. 3, n. 28220 del 05/04/2011, Fatmir);
Segue: Cass. pen. Sez. IV, 26-04-2017, n. 25030 (rv. 270005) c) mediante "l'uso di segni, figure e quant'altro" che induca il consumatore a ritenere, anche in presenza dell'indicazione dell'origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia di origine italiana, trattandosi esemplificativamente dei casi in cui sul prodotto sono apposti segni e figure tali da oscurare, fisicamente e simbolicamente, l'etichetta relativa all'origine, rendendola di fatto poco visibile e non individuabile all'esito di un esame sommario del prodotto, realizzandosi in questo caso la fattispecie di "fallace indicazione", punibile ai sensi dell'art. 517 c.p. (v., sul punto: Sez. 3, n. 19746 del 09/02/2010, Follieri, Rv. 247485);
Segue: Cass. pen. Sez. IV, 26-04-2017, n. 25030 (rv. 270005) d) mediante l'uso ingannevole del marchio aziendale da parte dell'imprenditore titolare o licenziatario, in modo "da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull'origine", a meno che i prodotti importati o esportati non siano accompagnati da indicazioni "evidenti" sull'esatta origine geografica o sulla loro provenienza estera ovvero il titolare del marchio o il suo licenziatario si impegnino ad apporre tali indicazioni nella fase di commercializzazione. Si tratta, com'è evidente, in quest'ultimo caso, di un'ipotesi speciale di "fallace indicazione" dell'origine disciplinata nei suoi tratti generali dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, la quale è punita con una sanzione amministrativa, piuttosto che con una penale, in ragione del minor grado di offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato, costituito, secondo la giurisprudenza, dalla correttezza commerciale nei rapporti tra imprenditori e nei confronti dei consumatori, ovvero dallo stesso ordine economico (v., in termini: Sez. 3, n. 2648 del 09/11/2005 - dep. 20/01/2006, Giordani, Rv. 232961).
Segue: Cass. pen. Sez. IV, 26-04-2017, n. 25030 (rv. 270005) In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, la "fallace indicazione" del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra: a) il reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il decreto di convalida, emesso in relazione al predetto reato, di un sequestro avente ad oggetto una partita di pasta le cui confezioni recavano, ben visibili, i caratteri relativi all'area geografica di provenienza "Napoli Italia" e alla ditta produttrice "Gragnano" mentre l'indicazione "made in Turkey", sotto la data di scadenza, era poco leggibile e apposta con inchiostro diverso, facilmente rimuovibile").
Tutela diritto d’autore (cenni) Legge 22 aprile 1941, n. 633, la cui attuale formulazione è frutto di ripetuti interventi di modifica, connessi anche all’evoluzione dei sistemi infor-matici e di memorizzazione e riproduzione delle opere dell’ingegno, tra i quali si ricor-dano: Il quadro dispositivo vigente prevede sanzioni di carattere penale che tendono a colpire condotte di abusiva duplicazione a fini di lucro, di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi, software, altri prodotti tutelati dal diritto d’autore, nonché le condotte di file sharing compiute attraverso internet. Anche sul versante sanzionatorio amministrativo il legislatore è intervenuto a più riprese, orientandosi verso una modulazione della risposta dell’ordinamento in relazio-ne alla gravità delle condotte. Articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633. Articoli 172, 174-bis, 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Tutela diritto d’autore (cenni) Art. 171 L. 633/1941 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. Tutela diritto d’autore (cenni) Art. 171 L. 633/1941
Tutela da prodotti non sicuri L’eventuale apposizione di un falso marchio “CE”, quindi, non integrerà le fattispe-cie di reato tipiche della contraffazione, quanto piuttosto condotte commerciali ingan-nevoli potenzialmente in grado di configurare il reato di frode in commercio o, in via subordinata, quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsti rispet- tivamente dagli articoli 515 e 517 del codice penale100.
Principio di territorialità o di universalità. Art. 6 c.p. Reati commessi nel territorio dello Stato Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato [c.p. 4], quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
Art. 4 c.p. Cittadino italiano. Territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani (1) i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali (2), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi (3) residenti nel territorio dello Stato [preleggi 29; c.p. 242]. Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica (4), quello delle colonie (5) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato (6). Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera [c.n. 2, 3, 4, 136, 743].
Art. 9 c.p. Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero [c.p. 537] un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4] (2). Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale [c.p. 18] di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] ovvero a istanza [c.p. 130; c.p.p. 341], o a querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (3).
Art. 10 c.p. Delitto comune dello straniero all'estero. Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4], e vi sia richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342], ovvero istanza [c.p. 130; c.p.p. 341] o querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che: 1. si trovi nel territorio dello Stato; 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte (3) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3. l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene (4).
Art. 6 cp (con riferimento art. 474 cp) Cass. pen. Sez Art. 6 cp (con riferimento art. 474 cp) Cass. pen. Sez. V, 09-01-2009, n. 7064 (rv. 243235) Integra il reato previsto dall'art. 474 cod. pen. l'introduzione di prodotti con segni falsi nelle acque territoriali italiane, anche se non risulti superata la barriera doganale. (Rigetta, App. Genova, 17 dicembre 2007)
D.L. 14-3-2005 n. 35 – Sanzione amministrativa Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Agg. L. 99/1999). 7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’ articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. (6)
L. 23-7-2009 n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 16. (Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale) 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517quater del codice penale sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell’ufficio o comando usuario. 3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l’autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. 4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3. 5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.
2. Gli strumenti processuali penali (novità l. 99/09) Art. 51 cpp 2. Gli strumenti processuali penali (novità l. 99/09) Art. 51 cpp. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale. 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (5).
2. Gli strumenti processuali penali Altre importanti novità sono state poi introdotte in relazione agli strumenti investi-gativi utilizzabili dalle Forze di polizia per il contrasto delle condotte della specie, se-gnatamente la previsione77 che abilita gli ufficiali di polizia giudiziaria a effettuare ope-razioni sotto copertura ed eseguire attività di c.d. “consegna controllata” anche per finalità di contrasto alle fattispecie riconducibili agli articoli 473 e 474 del codice penale. In primis, si segnala la legge 14 gennaio 2013, n. 9, il cui articolo 14, comma 3, modificando l’articolo 266 del codice di rito penale, ha aggiunto al novero dei reati per i quali può essere richiesto l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche le principali fatti-specie in tema di contraffazione. Si tratta, in particolare, dei procedimenti per i delitti di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 codice penale), introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 codice penale), frode nell’esercizio del commercio (articolo 515 codice penale) e con-traffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroali-mentari (articolo 517-quater codice penale)84.
Art. 321 cpp. Oggetto del sequestro preventivo. 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [c.p.p. 262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [c.p. 240] (2). 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca (3). 3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (4). 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria (5).
GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. V, sent. n. 19512 del 26-04-2006 (ud GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. V, sent. n. 19512 del 26-04-2006 (ud. del 26-04-2006), Z.M. (rv. 234406) Nelle ipotesi di sequestro preventivo, avente per oggetto prodotti recanti marchi contraffatti ai sensi degli artt. 473, 474 e 517 cod. pen., non compete al giudice del riesame, bensì a quello del merito, stabilire il livello della capacità imitativa del marchio, ovvero se si sia in presenza di un falso punibile o grossolano o comunque se sussista pericolo di confusione per l'acquirente. (Annulla in parte con rinvio, Trib.lib. Genova, 2 febbraio 2006)
Art. 253 cpp Oggetto e formalità del sequestro. 1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto [c.p.p. 370]. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente [c.p.p. 103, comma 3].
GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. III, Sentenza n. 19746 del 09-02-2010 (ud GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. III, Sentenza n. 19746 del 09-02-2010 (ud. del 09-02-2010), (rv. 247484) La regolarizzazione amministrativa dei prodotti che, in quanto commercializzati con false o fallaci indicazioni di provenienza, siano oggetto di sequestro probatorio, non impone la revoca del sequestro, dovendo comunque il giudice accertare che non permangano ancora quelle specifiche esigenze probatorie che avevano giustificato l'apposizione ed il mantenimento del vincolo cautelare. (in motivazione la Corte ha precisato che tale regolarizzazione - attuata con l'asportazione dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di prodotto di origine italiana, oppure attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy" - non comporta l'estinzione del reato). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Firenze, 13 novembre 2009)
3. Gli organismi di contrasto A) NAZIONALI - Guardia di finanza (Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale Sistema SIAC) - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (v. artt. 17 e 18 Regolamento (UE) n. 608/2013) (Falstaff un dialogo applicativo con la banca dati CO.PI.S. / anti-Counterfeit and anti Piracy information System) - Consiglio Nazionale Anticontraffazione (C.N.A.C.) con funzione di indirizzo 3. Gli organismi di contrasto
3. Gli organismi di contrasto B) INTERNAZIONALI - Commissione europea, Osservatorio che si occupa di questioni relative all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale in seno all’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) - International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol) -l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO/OMD) - Ufficio europeo di polizia (Europol) - Agenzia dotata di personalità giuridica in conformità alla Decisione del Consiglio UE 2009/371/GAI, recentemente abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/974 . Di recente (12 luglio 2016 presso la sede di Europol a L’Aja) è stato istituito l’“IPC3” - Intellectual Property Crime Coordinated Coalition, allo scopo di implementare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni, agenzie ed esponenti del settore privato, a livello europeo ed internazionale, per l’armonizzazione degli strumenti normativi e procedurali funzionali al contrasto del mercato globale del falso, nonché per assicurare un supporto altamente qualificato alle indagini condotte nello specifico comparto. (vi è Advisory Board of stakeholders, con presenza anche di un rappresentante della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri) 3. Gli organismi di contrasto
3. 1 Agenzia delle dogane v. Regolamento UE n 3.1 Agenzia delle dogane v. Regolamento UE n. 608/2013 (relativo a tutela diritto proprietà industriale da parte delle Autorità doganali) Articolo 17 Sospensione dello svincolo o blocco delle merci a seguito dell'accoglimento di una domanda 1. Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda, esse sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci. 2. Prima di sospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda le merci. Le autorità doganali possono anche fornire al destinatario della decisione informazioni sulla quantità effettiva o stimata di merci e sulla loro attuale o presunta natura nonché, se del caso, immagini degli stessi. 3. Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo delle merci o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale sospensione o dal blocco. Se le autorità doganali decidono di effettuare la notifica al detentore delle merci e due o più persone sono considerate detentrici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate a notificare a più di una di tali persone. Le autorità doganali informano il destinatario della decisione della sospensione dello svincolo delle merci o del loro blocco lo stesso giorno, o immediatamente dopo, rispetto al richiedente o al detentore delle merci. Le notifiche contengono le informazioni sul procedimento di cui all'articolo 23. 4. Le autorità doganali informano il destinatario della decisione e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o presunta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso le immagini disponibili delle stesse. Le autorità doganali, su richiesta e se loro disponibili, informano altresì il destinatario della decisione del nome e dell'indirizzo del destinatario, del mittente e del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell'origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.
Regolamento UE n. 608/2013 Articolo 18 Sospensione dello svincolo o blocco delle merci prima dell'accoglimento di una domanda 1. Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, che non sono oggetto di una decisione di accoglimento di una domanda possono, salvo in caso di merci deperibili, sospendere lo svincolo o bloccare tali merci. 2. Prima di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre alla quantità effettiva o stimata di merci, alla loro attuale o presunta natura e ad eventuali immagini degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona che potrebbe potenzialmente avere facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti. 3. Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale sospensione o dal blocco. Se le autorità doganali decidono di effettuare la notifica al detentore delle merci e due o più persone sono considerate detentrici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate a notificare a più di una di tali persone. Le autorità doganali notificano alle persone o entità che hanno facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci lo stesso giorno, o immediatamente dopo, rispetto al richiedente o al detentore delle merci. Le autorità doganali possono consultare le autorità pubbliche competenti ai fini di identificare le persone o entità che hanno la facoltà di presentare una domanda. La notifica contiene le informazioni sul procedimento di cui all'articolo 23. 4. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o provvedono a sbloccarle subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali nei seguenti casi: a) se non hanno identificato nessuna persona o entità avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci; b) se non hanno ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, o hanno respinto una tale domanda. 5. Qualora una domanda sia stata accolta le autorità doganali, su richiesta e se loro disponibili, informano il destinatario della decisione del nome e dell'indirizzo del destinatario, dello speditore e del dichiarante o del detentore delle merci, nonché del regime doganale, dell'origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.
Agenzia delle Dogane e Monopoli – Circolare 28/2/2014
Agenzia delle Dogane e Monopoli – Circolare 30/12/2013
Agenzia delle Dogane e Monopoli
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Agenzia delle Dogane e Monopoli – Circolare del 5/9/2017
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